Ordinanza cautelare 6 ottobre 2021
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/06/2025, n. 12151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12151 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07413/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7413 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Guano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 13.02.2021 di diniego di rilascio della cittadinanza italiana richiesta dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratosi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in disamina è stato chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno del 13.02.2021, notificato alla ricorrente il 26.04.2021, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata da -OMISSIS-.
Si assume, in particolare, che il provvedimento avversato sarebbe stato adottato in ragione della sussistenza di alcuni “pregiudizi di carattere penale” registrati in capo al marito dell’istante, signor -OMISSIS-: la ricorrente, tuttavia, sarebbe incensurata e in via di separazione legale dal coniuge. Di conseguenza, l’atto reiettivo sarebbe affetto da una carenza di istruttoria e di adeguata motivazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria in data 11 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
Come dedotto dalla ricorrente, il diniego opposto dal Ministero procedente sull’istanza avanzata dall’interessata è fondato sull’unica circostanza per cui il coniuge della -OMISSIS- sarebbe stato interessato da alcune vicende di rilievo penale.
La ricorrente lamenta, tuttavia, di essere del tutto estranea alla commissione di ogni reato e, anzi, di essere la persona offesa del delitto di maltrattamenti imputato al coniuge: la veridicità di quanto affermato risulta comprovata dalla documentazione versata in atti, e in particolare dall'atto di citazione con cui la ricorrente è stata invitata a testimoniare come persona offesa all'udienza del -OMISSIS- avanti al Tribunale di Reggio Emilia, nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Inoltre, la ricorrente ha rappresentato che il rapporto coniugale con l’ex coniuge si è interrotto, depositando a sostegno di quanto dedotto apposita documentazione (cfr. allegati alla produzione in data 27.09.2021).
Ulteriori documenti, a riprova dell’integrazione della ricorrente sul piano lavorativo e sociale nel territorio italiano, è stata poi depositata in vista dell’udienza di discussione, in data 7.03.2025 (cfr. sentenza di divorzio, certificati scolastici, contratto di locazione, CUD e busta paga).
In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che la determinazione negativa impugnata, tenuto conto delle ragioni a relativo sostegno, debba essere annullata, al fine di consentire al Ministero procedente di rinnovare il procedimento, colmando le lacune istruttorie evidenziate: in particolare l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare la posizione complessiva della richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed esplicitando adeguatamente nel corredo motivazionale del provvedimento finale le ragioni sottese all’eventuale nuovo diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.