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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 13086/2020 r.g.a.c. + n.9931/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13086/2020 a cui è riunita la causa n.9933/21 R.G.
Tra
(C.F. , sito a Mugnano di Parte_1 P.IVA_1
Napoli, in Via Giovanni Paolo I n. 8, in persona dell'Amministratore
pro tempore dott.ssa , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Maurizio Reggi (C.F. ) presso il cui Studio in C.F._1
Napoli, alla Piazza Carlo III n. 42, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Attore nella causa n.13086/20 R.G. e convenuto nella causa n.9933/21
pagina 1 di 29
contro
(P.IVA , con sede in Marano di Napoli, Controparte_1 P.IVA_2
alla Via Antica Consolare, n. 68/B, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Bruno Pagano (C.F. presso il C.F._2
cui Studio in Melito, Via Toscana n. 16, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in calce all'originale del presente atto
Convenuta nella causa n.13086/20 R.G. e Attrice nella causa n.9933/21 R.G.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. con ordinanza del 15-10-2024
tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 8-6-2020, il Parte_1
evocava in giudizio la onde sentirla
[...] Controparte_1
pagina 2 di 29 dichiarare responsabile, per grave inadempimento, della risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti l'11-6-2019, e, per l'effetto,
condannarla alla restituzione della somma di 10.027,98 euro, trattenuti indebitamente dalla società rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonchè al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di 10.000 euro, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese.
In via subordinata ed istruttoria, la parte chiedeva ammettersi prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della
Controparte_1
Con comparsa depositata il 17-4-2021 si è costituita in giudizio la società convenuta, che, eccependo, in via preliminare, la pendenza tra le stesse parti ed innanzi al Tribunale di Napoli, di una causa connessa a quella n.13086/20 R.G., ha proposto istanza di riunione tra le due cause.
Con atto di citazione, notificato in data 19-4-2021, per vero, la
[...]
citava in giudizio il , onde CP_1 Parte_1
sentirlo dichiarare unico ed esclusivo responsabile della risoluzione del contratto di appalto, oggetto del presente giudizio, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti danni subìti dalla ditta istante in conseguenza del suo inadempimento, da quantificarsi in corso di causa,
con vittoria di spese, compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
pagina 3 di 29 Il Giudice, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra il giudizio R.G. n° 13806/20 e il giudizio R.G. n°
9933/21, con ordinanza del 22-9-2022 ne disponeva la riunione.
Invero, in entrambi i giudizi si controverte in ordine all'adempimento del contratto di appalto stipulato dalle parti in causa l'11-6-2019, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fabbricato "concernente il risanamento degli intonaci CP_3
ammalorati delle facciate, dei frontalini, dei soffitti dei balconi, delle
armature dei balconi, la tinteggiatura delle facciate e della scala, la pitturazione dei cancelli e ringhiere soprastanti i muretti che
delimitano gli ingressi, nonché quella delle ringhiere dei balconi e delle scale”, da terminarsi il 25-2-2020 verso il corrispettivo di €
105.000,00, oltre IVA, come da computo metrico estimativo.
Orbene, nel giudizio R.G. n° 13806/20, il Condominio esponeva quanto segue:
- la ditta iniziava i lavori, appaltati a misura, il 24-6-2019, come da clausola contrattuale e da verbale consegna del cantiere ( doc. n. 5 del fascicolo attoreo);
- il Condominio, in data 2-7-2019, versava un primo acconto di €
17.325,00 ed, in data 7-8-2019, un secondo acconto di € 2.199,47, per complessivi € 19.524,47 (doc. n. 3 e 4) ;
- al 23-7-2019 la ditta appaltatrice aveva eseguito parte dei lavori sulla facciata sud del fabbricato, per un valore pari a 9.496,49 euro. In pari pagina 4 di 29 data, in ragione della pausa estiva, veniva redatto verbale di sospensione lavori (doc. n. 6) ;
-in data 29-8-2019, il Direttore dei lavori ( D.L.) disponeva la ripresa dei lavori al 2-9-2019 (doc. n. 8);
- dopo aver constatato la mancata ripresa dei lavori, il 3-9-2019, il D.L.
invitava la ditta a comunicare la data di inizio lavori (doc. n. 9);
- il 4-9-2019, la comunicava di poter proseguire i Controparte_1
lavori a condizione che le fosse consentito montare il ponteggio sulla facciata sud-est ovvero lungo il fronte ovest-nord, e che fosse assicurato alla manovalanza l'accesso ai vialetti privati in modo da agevolarne l'attività (doc. n. 10);
- il D.L., in data 10-9-2019, intimava la prosecuzione dei lavori ad horas sulla facciata ovest del fabbricato (doc. n. 11);
- con comunicazione del 17-9-2019 e del successivo 30-9-2019, la società rivendicava la propria competenza, in qualità di direttore di cantiere, a stabilire su quale fronte i lavori dovessero proseguire;
manifestava la necessità di disporre dei vialetti privati quali aree di cantiere, e, infine, pretendeva la contabilizzazione di ulteriori €. 635,07 per le lavorazioni eseguite ai sottobalconi, come da capitolato di appalto ( doc. n. 14 e 15);
- in data 19-9-2019, il D.L. replicava alla controparte attribuendo a sé il potere di dirigere i lavori, dichiarando di dover bilanciare le esigenze pagina 5 di 29 della ditta con gli interessi alla riservatezza e alla comodità dei singoli condomini, in ultimo, rimetteva al successivo SAL la contabilizzazione delle lavorazioni ai sottobalconi (doc. n.15).
A seguito di ulteriori formali solleciti di ripresa lavori (del 2-10-2019 e
3-10-2019 doc. n. 18 e 19), il D.L, con pec del 8-10-2019 (doc. n. 21),
intimava la società appaltatrice a rimuovere il materiale stoccato nelle aree condominiali e di allocarlo nell'apposita area di cantiere messa a disposizione;
- il 22-10-2019 il D.L. praticava l'ordine di servizio n. 5 nei confronti della società appaltatrice per la ripresa dei lavori (doc. n. 22);
- in pari data, con comunicazione notificata via pec (doc. n. 23), il
, per il tramite del suo amministratore e rappresentante Parte_1
legale, diffidava la società a riprendere i lavori entro i successivi 3
giorni lavorativi, pena risoluzione del contratto e conseguente richiesta di risarcimento danni, chiarendo peraltro che: le lavorazioni ai sottobalconi rientravano nel capitolato d'appalto e non comportavano esborsi extra per il committente;
la ripresa dei lavori, che per legge e prassi doveva essere condotta dal D.L. nominato dal committente,
avrebbe dovuto riguardare il fronte ovest-nord del fabbricato in ragione della necessità urgente di prevenire danni a cose o persone, pericolo nascente dal distacco di intonaco e calcinacci;
se nel frattempo fosse intervenuto un danno la società avrebbe dovuto considerarsi quale unico responsabile;
che la pretesa di stoccare materiali di cantiere in aree private era del tutto illegittima;
pagina 6 di 29 - con nota epistolare del 30.10.2019, la ditta si dichiarava disposta a rimuovere dalle aree private il materiale di cantiere (doc. n. 24). A ciò
vi provvedeva solo in data 22.11.2019, previo scambio di ulteriore corrispondenza (doc. n. 26-31);
- stante il rifiuto della società a proseguire i lavori, il Condominio
chiamava in mediazione, per la seduta del 09-12-19, la società appaltatrice, contestando il grave inadempimento contrattuale della ditta con conseguente risoluzione del contratto di appalto e richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché di restituzione della maggior somma di €. 10.000,00 fino a quel punto indebitamente trattenuta (doc. n. 32, 33, 34);
- esperita, con esito negativo la procedura di mediazione, con comunicazione pec del 25-05-2020, il Condominio dichiarava formalmente risolto il contratto di appalto (doc. n. 35).
In data 17-4-2021 si costituiva in giudizio la che, Controparte_1
eccepita la connessione tra i processi, nel merito, rappresentava che unico responsabile della risoluzione del rapporto contrattuale fosse il
Il committente, infatti, attraverso Parte_1
condotte pretestuose ed ostruzionistiche (come meglio delineato nell'atto introduttivo della causa R.G. n° 9933/21) avrebbe aggravato ed impedito la prosecuzione dei lavori dedotti in contratto. Concludeva
chiedendo la riunione dei procedimenti, l'accertamento della responsabilità del e per l'effetto la sua condanna al Parte_1
risarcimento danni. pagina 7 di 29 Con nota di trattazione scritta depositata il 27-5-2021, l'istante eccepiva la tardività della costituzione di parte convenuta;
si riportava integralmente a tutto quanto chiesto nell'atto introduttivo e chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del rappresentante legale della e prova testi su capi come indicati in nota e nell'atto di Controparte_1
citazione.
In pari data il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 cpc e rinviava la causa all'udienza del 19-9-2022.
Il 26-7-2021, parte convenuta depositava memoria ex art. 183, 6° comma, n° 2 c.p.c,. con cui riportandosi a quanto espresso con l'atto di costituzione, chiedeva ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale sui capi come indicati in memoria.
Nel giudizio R.G. n° 9933/21 la in via preliminare Controparte_1
eccepiva il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva esistente con il giudizio civile R.G. n° 13086/2020.
Nel merito, la società appaltatrice qualificava il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa, confermando quanto esposto dal committente nel giudizio n.13086/20 R.G. su:
- la stipula del contratto di appalto d'opera in data 11-6- 2019;
- il versamento da parte del committente di due acconti per il valore complessivo di 19.524,47 euro;
- l'inizio dei lavori il 24-6-2019 e successiva sospensione;
pagina 8 di 29 - la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto da parte del condominio per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice;
- la comunicazione via pec, il 25-5-2020, della formale risoluzione del contratto con istanza di restituzione della somma di € 10.027,98, a dire del condominio indebitamente trattenuta dalla ditta appaltatrice.
Nondimeno, secondo la prospettazione di parte attrice la definitiva interruzione dei lavori sarebbe dipesa dalla condotta inadempiente del
Nel dettaglio, l'attore lamentava che il committente si era Parte_1
opposto alla installazione dei ponteggi su più facciate o lungo tutto il perimetro dello stabile condominiale ed aveva impedito agli operai della ditta di accedere ai vialetti privati dei singoli condomini, con conseguente aggravamento dell'organizzazione del cantiere e maggiore onerosità e difficoltà nella realizzazione delle opere - tanto è vero che si era riservata di chiedere la revisione del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 1664, I comma, c.c.-. L'istante concludeva, pertanto, con il chiedere la riunione dei summenzionati giudizi e dichiarare il convenuto unico ed esclusivo responsabile della Parte_1
risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti danni subìti dalla ditta.
Con nota di trattazione scritta, depositata il 14-9-2022, la società
chiedeva di ammettersi, in via istruttoria, prova testimoniale e interrogatorio formale dell'amministratore e legale rappresentante del
Parte_1
pagina 9 di 29 All'udienza di prima comparizione del 20-9-2021, il Giudice, rilevato che il convenuto, ritualmente citato, non si era costituito, ne dichiarava la contumacia.
In pari data il depositava comparsa di costituzione e di Parte_1
risposta, con la quale impugnava e contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto di citazione in giudizio, rilevando in via preliminare la continenza della predetta causa con quella iscritta al R.G. n° 13086/20. La parte, altresì, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per materia ex art. 5, D. Lgs. n. 28/2010, e la nullità
dell'atto di citazione per il combinato disposto ex artt. 163 e 164 c.p.c., non essendo visibile il contenuto dell'atto introduttivo a seguito della formula "cita".
Nel merito, parte convenuta contestava le pretese della società istante adducendo che il rifiuto della ditta di completare l'opera fosse ingiustificatamente motivato dalla sua pretesa di eseguire i lavori in contrasto con le direttive impartite dal D.I. Concludeva pertanto chiedendo così provvedersi:
"-accertare e dichiarare la continenza dei giudizi pendenti innanzi al
Tribunale di Napoli, Sez. XII^, N.R.G. 13089/2020, ud. 22.09.2021;
-dichiarare l'improcedibilità della domanda della per Controparte_4
non aver esperito il tentativo obbligatorio per materia di
conciliazione;
pagina 10 di 29 -dichiarare la nullità assoluta dell'atto introduttivo e per l'effetto ordinare la rinnovazione della citazione nei confronti del comparente
; Parte_1
"- dichiarare il contratto di appalto intervenuto tra le parti
l'11.06.2019 risolto per grave inadempimento contrattuale di
[...]
CP_1
- condannare la ditta alla restituzione della maggior somma di €.
10.027,98 indebitamente indebitamente rispetto alle lavorazioni
effettivamente eseguite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del conferimento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1
della somma di €. 10.000,00, ovvero di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento, per grave inadempimento
contrattuale oltre al pagamento delle spese e competenze professionali tutte, oltre 15%, IVA e CPA del presente giudizio in favore del
Condominio anticipatario."
In data 19-9-2022, attesi i rapporti di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti tra la presente causa e quella iscritta al R.G. n°
9931/21, il Tribunale ne disponeva la riunione e, accertata la rituale costituzione del Condominio relativamente alla causa R.G. n° 9931/21,
ne revocava la declaratoria di contumacia;
rimetteva all'udienza del 22-
9-2022 la concessione dei termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e
3 c.p.c. limitatamente alla causa R.G. n° .9931/21 e rinviava la causa pagina 11 di 29 all'udienza del 9-2-2023.
Con nota depositata il 6-2-2023, la società appaltatrice, riportandosi a tutto quanto richiesto, dedotto, eccepito e documentato in atti,
impugnava l'ordinanza di revoca di declaratoria di contumacia. In particolare, a detta della convenuta non sarebbe stato possibile verificare la regolarità e la tempestività del deposito della comparsa di costituzione e risposta del atteso che il file denominato Parte_1
«CONSEGNA_ DEPOSITO Costituzione senza domanda
riconvenzionale per - R.G. Parte_1
9933_2021_CC.eml.p7m», non si apriva.
Quanto ai mezzi istruttori, si riportava alle istanze articolate nelle note di trattazione scritta del 14-9-2022, depositate nel fascicolo del procedimento avente R.G. n° 9933/2021.
In data 9-2-2023, il depositava note di trattazione scritta Parte_1
che in quanto tardive non venivano esaminate.
All'udienza del 9-2-2023, il G.I., esaminate le istanze istruttorie presentate dalle parti, le rigettava per le ragioni illustrate nell'ordinanza emessa in pari data;
inoltre, ritenuto necessario espletare ctu, nominava l'architetto come consulente tecnico al quale Persona_1
conferiva l'incarico nei limiti di cui alla predetta ordinanza;
fissava pertanto l'udienza del 14-10-2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 26-10-2023 il Consulente tecnico depositava la relazione pagina 12 di 29 peritale, corredata delle osservazioni delle parti e dalla sintetica valutazione sulle stesse.
Il 13-10-2024 la depositava nota scritta e, riportandosi Controparte_1
ad ogni precedente eccezione, istanza e deduzione, contestava le conclusioni del consulente tecnico lì dove stabiliva che: «3) Dalla
documentazione esaminata, si ritiene inadempiente la condotta da parte dell'impresa appaltatrice, per la mancata ripresa dei lavori. 4)
Nel periodo dal 24.6.2019 al 23.7.2019, risulta esserci stato un ritardo nell' esecuzione dei lavori pari a giorni 7. Tale ritardo si ritiene imputabile all'impresa» (pag. 28 della c.t.u.).
Nella specie parte convenuta osservava che il consulente tecnico, chiamato a pronunciarsi su quesiti implicanti attività percipiente,
avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria completa e non limitarsi al mero esame della documentazione in atti;
inoltre, lo stesso avrebbe risposto solo parzialmente al quesito formulato dal Giudice, omettendo di pronunciarsi sulla addebitabilità di condotte inadempimenti in capo al
. Parte_1
Alla successiva udienza del 15-10-2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, il Tribunale esaminata la consulenza peritale depositata in atti, considerata la causa matura per la decisione,
tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue:
pagina 13 di 29 In via preliminare, occorre precisare che risulta pacifico che tra le parti sia intercorso il rapporto contrattuale di appalto dedotto in causa,
peraltro, emergente per tabulas (v.contratto di appalto allegato al fascicolo del ); del pari non è contestato l'inizio Parte_1
dell'esecuzione dei lavori da parte della società, in data 24-6-2019, e la mancata ultimazione degli stessi nei termini previsti dalle parti;
così come, per stessa ammissione dell'impresa, è incontestato che la ditta appaltatrice ha ricevuto a titolo di acconto dal Condominio la somma di 19.524,47 euro.
Oggetto del contendere è invece l'ambito di responsabilità di ciascuna delle parti in causa nella produzione dell'effetto risolutorio del contratto.
Parte attrice, nel presente giudizio, ha chiesto l'accertamento della risoluzione negoziale del contratto di appalto, intervenuta per effetto della diffida ad adempiere rimasta infruttuosa del 22-10-2019, in ragione del grave inadempimento della ditta;
per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto e indebitamente trattenute e al pagamento della somma di
10.000,00 euro a titolo risarcitorio.
Per converso, parte convenuta eccepisce che il sia stato Parte_1
unico ed esclusivo responsabile della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti e, per l'effetto, chiede condannarlo al risarcimento di tutti danni subìti.
pagina 14 di 29 La consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta proprio al fine di poter esattamente delimitare l'ambito di responsabilità di ciascuna parte e più
nel dettaglio determinare "se vi siano state condotte inadempienti da parte del da parte dell'impresa Controparte_5
appaltatrice, indicando anche se vi siano stati ritardi nell'esecuzione
dei lavori e a quale delle due parti in causa siano imputabili i ritardi stessi".
Il c.t.u., esaminata tutta la documentazione depositata nei fascicoli e ispezionati i luoghi di causa, previa descrizione delle operazioni di consulenza svolte, in risposta al quesito, ha affermato che:
- per contratto i lavori di manutenzione avrebbero dovuto iniziarsi il
24-6-2019, e in pari data, è stato firmato il verbale di consegna dei lavori;
la durata degli stessi è stata fissata al 25.2.2020 (art. 3 del contratto di appalto), con una sospensione, dal 1 al 31 agosto (art. 16); la ditta appaltatrice ha violato la clausola negoziale di cui all'art. 16,
anticipando di una settimana la sospensione dei lavori ( vd verbale di sospensione lavori del 23-7-2019).
- in base alla documentazione in atti, la mancata ripresa dei lavori è
dipesa da disaccordi sulle modalità di proseguimento degli stessi tra la e il , precisamente in relazione alla scelta del fronte CP_6 Parte_1
del fabbricato sul quale dovevano procedere: dal prospetto ovest per il condominio;
prospetto sud e poi est (oppure, in alternativa, lungo i fronti Ovest e Nord) per l'impresa.
pagina 15 di 29 Posto che: per il “Codice degli Appalti” di cui al D.lgs. 18.4.2016, n.
504 il “direttore tecnico di cantiere” deve attenersi alle indicazioni del
Direttore dei lavori;
ex art. 15 del contratto di appalto, “tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le clausole del contratto e le istruzioni
impartite dal D.L.; che qualora l'appaltatore non intendesse
ottemperare alle disposizioni ricevute, il direttore dei lavori ha la facoltà di provvedere direttamente d'ufficio”; ex art. 2 D.M. 49/2018, in assenza di diversa pattuizione, è cura della Direzione dei Lavori (su disposizione del RUP) stabilire l'andamento dei lavori;
atteso, in definitiva, che il direttore di cantiere (qualifica riconosciuta ex art. 12
del contratto in capo all'appaltatore) è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Direttore dei lavori, nominato dal condominio;
il rifiuto della ditta di proseguire i lavori nei termini indicati da quest'ultimo integra gli estremi di una condotta inadempiente;
- nel periodo dal 24-6-2019 al 23-7-2019, risulta esserci stato un ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a giorni 7, trattandosi di una dilazione non provocata da mancate forniture da parte della committenza e non avendo riscontrato annotazioni nel registro della contabilità riguardanti un fermo forzato dei lavori a causa di impedimenti da parte dei condomini e quindi un ritardo sulla ripresa dei lavori;
il ctu ha ritenuto che tale ritardo sia imputabile all'impresa.
Orbene il Giudice, condividendo gli esiti della relazione peritale, ritiene la società appaltatrice inadempiente e per l'effetto la considera responsabile della risoluzione del contratto per le ragioni che seguono.
pagina 16 di 29 Premesso che l'appalto d'opera è il contratto con il quale una parte
(appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso corrispettivo in denaro di un'opera commissionatale dall'appaltante (art. 1655 c.c.), obbligo principale dell'appaltatore è quello di portare a termine l'incarico richiesto, utilizzando la diligenza del lavoratore qualificato all'esercizio di una attività professionale, ai sensi dell'art. 1176, comma II, c.c.
(Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781) e con assunzione a proprio carico del rischio di esecuzione dell'opera.
Facendo un raffronto tra le allegazioni depositate in atti e le conclusione formulate del c.t.u., è evidente che la ditta convenuta abbia agito in violazione degli obblighi assunti ex contractu. Per vero, la società, rifiutandosi di riprendere i lavori al termine della pausa estiva,
non ha consegnato l'opera commissionatale dal nei termini Parte_1
pattuiti (art. 3 del contratto di appalto).
In base alla relazione peritale e alla corrispondenza depositata in atti, il diniego della nel proseguimento dei lavori sarebbe stato CP_6
determinato da un insanabile contrasto con il Direttore dei lavori in ordine alle modalità di prosecuzione degli stessi.
Siffatta divergenza non può esimere la società da responsabilità
contrattuale, posto che il D.L., oltre ad esercitare per conto del committente poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto, era stato espressamente incaricato (art. 15 del contratto) di impartire istruzioni per la prosecuzione dei lavori, che la società si era impegnata ad pagina 17 di 29 osservare ( cfr Cass. civ. Sez. II, 19.9.2016, sent. n. 18285 secondo cui il direttore di lavori può essere espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto).
Nè può invocarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appaltatore, anche quando si impegni a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, è comunque tenuto a controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, per cui la responsabilità dell'appaltatore è
esclusa se il committente e il D.L., avvertiti degli errori di progetto, insistano nell'eseguire il progetto senza modifiche (Cass. Sez. II,
22.2.2000, sent. n. 1965). Per vero, nel caso di specie, il contrasto tra
D.L. e appaltatore non ineriva ad aspetti che avrebbero integrato un vizio del progetto (anche in tal caso peraltro non avrebbe legittimato il rifiuto della ditta, ma eventualmente un esonero da responsabilità),
riguardando, invece, profili puramente esecutivi, idonei al più a rendere meno gravosa l'esecuzione della prestazione e l'organizzazione del cantiere.
Quanto alle contestazioni mosse dalla convenuta alla consulenza CP_6
tecnica, le stesse sono da ritenersi infondate.
Nello specifico non può condividersi l'eccezione di parte secondo cui il c.t.u., chiamato a svolgere attività percipiente, non avrebbe dovuto limitarsi all'esame della documentazione in atti, ma avrebbe dovuto pagina 18 di 29 svolgere una istruttoria più completa, con più complesse attività di indagine.
A tal proposito si osserva che, premesso che è pacifico in giurisprudenza che al c.t.u. può essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) ( per la prima volta Cass. SS. UU. 4.11.1996, sent. n. 9522), e che nell'attività
percipiente può acquisire tutti i documenti che siano necessari per rispondere al quesito, anche oltre le preclusioni istruttorie, che non gli si applicano (Cass. Sez. III, 9.11.2022, sent. n. 32935; Cass. Sez. VI,
31.8.2022, sent. n. 25604 ), tuttavia siffatto potere non si traduce in un onere in capo al consulente tecnico d'ufficio che ben può rispondere ai quesiti formulati dal G.I. limitandosi all'esame della documentazione in atti, qualora ciò dovesse risultare sufficiente.
Riguardo l'ulteriore eccezione sollevata della società secondo cui il c.t.u. avrebbe risposto solo in parte al quesito formulato dal G.I., omettendo di pronunciarsi sull'asserito inadempimento del
, occorre osservare che lì dove il perito ha rappresentato Parte_1
che la mancata ripresa dei lavori sia stata determinata esclusivamente dalla condotta inadempiente della , ha implicitamente escluso un CP_6
concorso di responsabilità nella risoluzione contrattuale del
. Parte_1
Pertanto, avendo il c.t.u. motivato compiutamente in ordine alle conclusioni a cui è giunto ed avendo puntualmente risposto in modo pagina 19 di 29 coerente alle osservazioni del consulente di parte, non si necessita alcuna rinnovazione o integrazione.
A ciò si aggiunge che la difesa di parte convenuta neppure pare persuasiva nella parte in cui addossa all'istante, in ragione degli ostacoli frapposti alla ditta nella prosecuzione dei lavori, la responsabilità dell'interruzione della prestazione.
Si premette che, nell'ambito del contratto di appalto d'opera, obbligo del committente non solo è quello di retribuire l'appaltatore per la realizzazione dei lavori, ma anche “di assicurare all'appaltatore, fin dall'inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli, così che
l'inadempimento di tale obbligo, cui non può non corrispondere il diritto dell'appaltatore alla relativa osservanza, è ben suscettibile di assumere, in astratto, valenza ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.” ( cfr
Cass. Sez. I, 15.2.2013, sent. n. 3830).
Nel caso de quo, non si ritiene che il abbia violato il Parte_1
siffatto dovere di collaborazione. Per vero, le condotte asseritamente ostruzionistiche descritte da parte convenuta, ben potendo rallentare l'esecuzione della prestazione, non sarebbero state tali da impedire definitivamente la prosecuzione dei lavori.
A ciò si aggiunga che il contegno serbato dal non era Parte_1
motivato da istanze meramente pretestuose, come sostenuto dalla società, ma era sorretto da valide giustificazioni, puntualmente pagina 20 di 29 comunicate alla ditta. In particolare, la scelta di far procedere i lavori lungo la facciata ovest del fabbricato era determinata dall'esigenza di rimediare al pericolo di crollo di calcinacci in danno di cose e persone
(doc. n. 21 indicato in calce all'atto di citazione del condominio).
Inoltre, dalla relazione peritale è emerso che, in data 30-9-2019, il aveva comunicato la propria disponibilità ad assecondare Parte_1
le richieste della ditta, nella specie di proseguire i lavori lungo la facciata ovest fino a tutta la facciata nord del fabbricato;
nondimeno la società, in data 10-10-2019, si rifiutava adducendo il carattere meramente residuale della proposta (relazione peritale pag. 10) .
Del pari legittimo appare il rifiuto del committente di concedere agli operai della ditta il passaggio nelle proprietà esclusive dei condomini.
Per vero, nel caso di specie, la società, oltre a richiedere la disponibilità
del transito, pretendeva la consegna delle chiavi delle private dimore, ciò in spregio alle più basilari esigenze di sicurezza e riservatezza dei singoli condomini.
Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene che il Parte_1
non abbia concretamente impedito l'adempimento della società
appaltatrice e per l'effetto, non abbia violato alcun obbligo contrattuale.
Il Tribunale, pertanto, dichiara risolto il contratto di appalto per grave inadempimento della convenuta ditta e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per il valore di € 9.166,74, pari alla differenza tra quanto già versato dal € 19.524,47, e il Parte_1
valore delle opere eseguite accertato dal c.t.u., in € 10.357,73. pagina 21 di 29 Per vero, pacifico è che alla siano stati versati in Controparte_7
data 2-7-2019, un primo acconto di €. 17.325,00 (€ 15.750,00 più IVA al 10% € 1.575,00) e, in data 7-8-2019, un secondo acconto pari a €.
2.199,47 (€1.999,52 + IVA al 10% € 199,95), per complessivi €
19.524,47.
Inoltre, in base alla relazione peritale depositata in atti (pagg. 18 e 19) la nel periodo 26.6.2019 – 27.7.2019, ha eseguito Controparte_1
lavori per un valore di 10.357,73 euro e non già di 9.496,49 euro come sostenuto da parte attrice, ( più nel dettaglio € 8.497,32 al netto di IVA, per i lavori di manutenzione ordinaria della porzione di prospetto sud del condominio + € 918,80, al netto di IVA, per le opere realizzate ai sottobalconi, non inclusi nel computo metrico, ma inseriti nell'elenco dei lavori all'art. 1 del contratto di appalto, + IVA del 10% pari a
941,61 euro).
"La differenza rispetto all'importo indicato nell'atto di citazione, è dovuto alla diversa attribuzione dei prezzi unitari, alle quantità effettivamente realizzate e per alcune lavorazioni non inserite dal
D.L." ( relazione peritale pagg. 18 e 19).
Va, invece, rigettata la domanda attorea di condanna della impresa appaltatrice al risarcimento di tutti i danni subendi e subiti per la somma di 10.000 euro, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia.
A tal proposito si richiama il principio di diritto secondo cui l'attore che agisce per il risarcimento del danno deve indicare il pregiudizio pagina 22 di 29 (patrimoniale e non) che dichiara aver subito in conseguenza della condotta inadempiente della parte, nonchè i criteri di calcolo da seguire per la relativa quantificazione. Per consolidata giurisprudenza “L'onere di allegazione (…) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche“
(Cass. civ. sez. III, 13.5.2011, sent. n. 10527) "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria
non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento,
e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo“ (Cass. civ., sez. III, sent., 18.1.2012, sent. n. 691, così anche Cass. sez. Lav.,
18.5.2021, sent. n. 13536; Cass. sez. lav., 23 aprile 2021, n. 10868;
Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2019, n.10450; Cass. civ., sez. I,
24.9.2018, sent. n. 22460; Cass. civ., sez. III, 15.6.2018, sent. n.
15769).
Nel caso di specie, la richiesta di parte attrice di risarcimento "di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso", non essendo accompagnata dalla concreta e puntuale descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, deve essere rigettata in quanto generica ed inutile. "Generica, perché non mette né
pagina 23 di 29 il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa
sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere" (Tribunale,
Torre Annunziata, sez. II, 10.04.2024, sent. n. 1064 in Redazione
Giuffrè 2024).
Quanto, poi, alle domande formulate dalla con la CP_1
comparsa di risposta depositata nel fascicolo n.13086/20 R.G., si osserva che le stesse vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente proposte. Ed infatti, la si costituiva in data 17- CP_1
4-2021, laddove la prima udienza (fissata in citazione per la data del
12-10-2020) veniva rinviata in prosieguo al 19-4-2021. E' evidente, dunque, la tardività della costituzione della avvenuta il 17- CP_1
4-2021.
Venendo al processo R.G. N° 9933/21, in via preliminare va respinta l'impugnativa formulata dell'istante con riferimento CP_1
all'ordinanza di revoca della contumacia del Parte_1
resa dal Tribunale nell'udienza del 19-9-2022. Per vero, risulta
[...]
che la parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio;
si fa all'uopo presente che alla consolle del magistrato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del depositato Parte_1
mediante PTC in data 20-9-2021, risulta perfettamente visibile e corrispondente al giudizio per cui si procede.
Va, poi, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio pagina 24 di 29 R.G. N° 9933/21, sollevata da parte convenuta, posto che viene in rilievo, in tal caso, un'ipotesi non già di nullità della citazione, bensì di nullità della notifica - essendo stato notificato l'atto di citazione non integralmente, bensì mancante della parte relativa alla vocatio in ius, laddove l'atto di citazione depositato all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo risulta completo in ogni sua parte -, e la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale,
qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di improcedibilità del giudizio R.G. N°
9933/21, sollevata da parte convenuta, per mancato esperimento della procedura conciliativa di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010.
A tal proposito si precisa che la normativa in questione, al fine di promuovere la risoluzione alternativa delle controversie e di alleviare il carico della giustizia ordinaria, prevede che chi intende avviare un'azione giudiziale in materia di determinate controversie sia tenuto a sottoporsi preliminarmente al procedimento di mediazione. Tuttavia
"la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto
l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo” (Cass. SU, 7.2.2024, sent. n. 3452). pagina 25 di 29 In applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, tenuto conto che la mediazione è stata già tentata dal nei confronti della Parte_1
prima dell'avvio del processo e che oggetto del Controparte_1
contendere risulta essere il medesimo rapporto contrattuale, osservato che la causa asseritamente improcedibile è stata riunita al processo già
pendente, la condizione di procedibilità è considerata soddisfatta.
L'esperimento di altra procedura conciliativa allo stato degli atti risulta superfluo e inutile, tenuto conto della funzione deflattiva dell'istituto.
Ma soprattutto si evidenzia che la materia, oggetto del contenzioso,
“non rientra tra quelle per le quali l'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente il preventivo e obbligatorio esperimento della procedura di mediazione”. Per controversie in materia condominiale “ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice”.
Non vi rientrano, pertanto, le controversie in cui il venga a Parte_1
contrapporsi ad un soggetto terzo, come nel caso dell'appaltatore incaricato di effettuare lavori condominiali.
Passando a valutare il merito della controversia R.G. N° 9933/21, per le ragioni ampiamente illustrate nella parte motiva relativa al fascicolo n.13086/20 R.G., va rigettata in toto la domanda proposta dalla CP_1
ritenendosi insussistenti profili di responsabilità del .
[...] Parte_1
Per quanto attiene, invece, alle domande proposte dal con Parte_1
pagina 26 di 29 la comparsa di risposta depositata nel fascicolo n. 9933/21 R.G., si rileva che le stesse vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente proposte. Ed invero, il si costituiva in data Parte_1
20-9-2021 e la prima udienza di comparizione veniva fissata in citazione per la data del 20-9-2021, ragion per cui, non essendosi il costituito almeno 20 giorni prima della prima udienza Parte_1
fissata in citazione, le domande da esso formulate vanno considerate inammissibili.
Le spese del procedimento R.G. n° 13086/20 seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, includendo nelle spese vive anche le spese di mediazione.
Si reputa, invece, equo compensare le spese di lite in relazione al procedimento n. 9933/21 R.G., stante la soccombenza reciproca.
Infine, si dispone che le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dalla CP_1
prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione XII, in persona del giudice Dott.ssa Luigia
Stravinio, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così provvede:
In relazione al procedimento R.G. n° 13086/20:
- accoglie la domanda proposta dal e per Parte_1
pagina 27 di 29 l'effetto dichiara risolto il contratto di appalto concluso tra le parti l'11-6-2019, oggetto di causa, per grave inadempimento della
[...]
condanna quest'ultima alla restituzione in favore del CP_1
di € 9.166,74, oltre interessi legali dall'8-6-2020 (data di Parte_1
proposizione della domanda giudiziale) al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal
Condominio;
- dichiara inammissibili le domande proposte dalla CP_1
- condanna altresì la convenuta a rimborsare all'istante CP_1
Condominio le spese di lite che si liquidano in € 314,01 per esborsi ed euro 5077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge;
In relazione al procedimento R.G. n° 9933/21:
- rigetta le domande proposte dalla CP_1
-dichiara inammissibili le domande proposte dal Parte_1
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dispone che le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dalla CP_1
Così deciso in Napoli, il 10-1-2025
Il Giudice pagina 28 di 29 dott. Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la , in tirocinio generico, dott.ssa Giulia Bonora CP_8
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