Rigetto
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 13/03/2026, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02083/2026REG.PROV.COLL.
N. 01167/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2026, proposto da Ecoservizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B616BE4E22, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
M.E.A. – Manna Ecologica Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni del Versante Ionico, Comune di Amaroni, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00010/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M.E.A. – Manna Ecologica Ambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. OS RA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione n. 88 del 5 marzo 2025, il Comune di Amaroni ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Amaroni (CZ) per 36 mesi, CIG: B616BE4E22 ”, indicando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara hanno partecipato M.E.A. – Manna ecologica ambiente a.r.l. (di seguito, ME) e Ecoservizi s.r.l. (di seguito, Ecoservizi), precedente affidataria del servizio.
All’esito delle operazioni di gara, ME si è classificata al primo posto della graduatoria ed è risultata dunque aggiudicataria della gara.
2. – Con un unico motivo di ricorso, la Ecoservizi ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendo la violazione dell’art. 70, comma 4, lett. a) e dell’art. 108, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023, nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e contraddittorietà.
Ha censurato, inoltre, l’illegittima applicazione del punteggio per il criterio A1 “ Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli che descrivono la conoscenza dello stato del servizio con le sue criticità e l’organizzazione futura dell’intero servizio ”.
Sul punto, la ricorrente ha dedotto che: a) il criterio di valutazione A1 è relativo alla completezza del progetto ed alla accuratezza dei dettagli; b) in relazione a questa voce ME ha previsto un servizio di pulizia delle spiagge libere e altri servizi relativi alle “ fasce costiere ricadenti nel comune di Amaroni ” e alle “ pinete di Amaroni a ridosso del litorale ”, dichiarando anche di aver effettuato un sopralluogo sui luoghi del servizio e di aver riscontrato la presenza di “ cestini colmi di rifiuti sulle spiagge ”; c) tuttavia, il Comune di Amaroni non ha alcun accesso sul mare; d) l’offerta del servizio di pulizia spiagge in un territorio privo di costa configurerebbe, quindi, una incongruenza e abnormità macroscopica, con effetto invalidante dell’intera offerta e conseguente esclusione di ME dalla gara; e) in subordine, sarebbe comunque illegittimo il punteggio di 24 punti assegnato all’offerta di ME (punteggio maggiore di quello assegnato alla ricorrente).
3. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r., dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità, ha respinto il ricorso nel merito.
3.1. – In particolare, ha respinto la prima censura diretta a far dichiarare l’esclusione di ME, alla luce dell’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, ritenendo di dover interpretare tale norma “ in modo tassativo e cioè restrittivo, alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato ” (punto 4.1.2, pag. 6 della sentenza impugnata), con la conseguenza di ritenere che l’art. 70, comma 4, lett. a), cod. contratti pubblici, sebbene preveda in via letterale l’inammissibilità l’offerta non conforme ai documenti di gara, tale inammissibilità “ non può essere comminata se non in caso di una totale difformità rispetto alle regole disciplinanti la redazione dell’offerta, tale da farla ritenere del tutto non valutabile ” (punto 4.1.2, pag. 7 della sentenza impugnata), mentre, nel caso di specie, l’offerta di ME risulta conforme al dettato normativo (con particolare riferimento all’art. 16 del disciplinare), in quanto “ è pacifico che consti anche di una proposta tecnico-organizzativa formulata in relazione ai criteri di valutazione ” (punto 4.1.3, pag. 8 della sentenza impugnata).
Pertanto, ha ritenuto che il vizio contestato da parte ricorrente, cioè l’erroneo riferimento a zone costiere per l’espletamento del servizio, non costituisca una difformità sostanziale nel senso previsto dall’art. 70, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023 e non possa dunque costituire una causa di inammissibilità dell’offerta (punto 4.1.4, pag. 8 della sentenza impugnata).
3.2. – In secondo luogo, ha respinto anche la seconda censura articolata con il medesimo motivo di ricorso, secondo cui l’errore commesso da ME renderebbe ingiustificata l’attribuzione del punteggio di 24 punti, dovendo invece essere assegnato il punteggio di 0 punti.
Premesso il divieto di un sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo rispetto alle valutazioni della commissione, il T.a.r. ha innanzitutto evidenziato che ME ha presentato una relazione della lunghezza di 47 pagine, delle quali soltanto due (pagine 41 e 42), sono relative alla “ Organizzazione e incremento quali/quantitativo del servizio di pulizia straordinaria delle spiagge libere ”; ciò posto, ha ritenuto che, se da un lato è vero che la sezione in discorso contiene plurimi riferimenti al litorale, alle spiagge, alle fasce costiere, accostate al Comune di Amaroni, che non ha sbocco sul mare, allo stesso tempo è anche vero che “ l’intera sezione può essere giustificata come un disattento riutilizzo di un testo precedente, del quale è stata omessa l’espunzione, pur provvedendosi alla sostituzione automatica del nome del Comune ” (punto 4.2.2, pag. 9 della sentenza impugnata).
Sul punto, ha poi evidenziato che l’errore in discorso riguarda una parte minima rispetto alla
relazione progettuale considerata nel suo complesso, che pertanto non consente di ritenere l’intera relazione del tutto inattendibile e meritevole del punteggio di 0 punti, il quale “ si ricollega ad un progetto formalmente esistente ma sostanzialmente del tutto incompleto e inaccurato al punto da considerarsi nei fatti omesso ”, per cui l’assegnazione di tale punteggio “ dovrebbe ricollegarsi alla dimostrazione che l’intero documento presentato sia del tutto incompleto e inaccurato mentre invece l’inaccuratezza dedotta dalla parte ricorrente è relativa a due pagine delle 47 in totale che compongono il documento ” (punto 4.2.2, pag. 10 della sentenza impugnata).
3.3. – Ciò posto, ha ritenuto che il punteggio attribuito dalla commissione non presenta vizi di macroscopica illogicità e irragionevolezza, in quanto “ da una parte il punteggio attribuito è di 24 punti su 30, dunque non il massimo, e non può essere escluso che proprio la considerazione di questo errore abbia precluso l’attribuzione di un punteggio più alto; dall’altra il riferimento a luoghi che non esistono comporta in via logica che quella parte del progetto è relativa a un servizio che concretamente non verrà svolto, e non si può escludere che anche di questo la commissione abbia tenuto conto, in mancanza dell’attribuzione del punteggio di trenta o prossimo al trenta ” (punto 4.2.2, pag. 10 della sentenza impugnata).
4. – Con atto di appello, la Ecoservizi ha impugnato la sentenza.
4.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 3-7), ha dedotto che non si tratterebbe di un mero refuso ma di una “ circostanziata sezione progettuale dedicata a prestazioni materialmente ineseguibili ”, nella parte in cui l’offerta prevede dei servizi per le spiagge o per le zone a ridosso del litorale, ossia un “ servizio materialmente impossibile e del tutto avulso dal contesto territoriale ” (pag. 4 dell’appello), trattandosi di un Comune montano, con conseguente inammissibilità dell’offerta che avrebbe dovuto essere esclusa.
4.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 8-13), ha dedotto che l’attribuzione di un punteggio elevato (24/30) a fronte di un vizio dell’offerta da ritenersi di particolare gravità, sarebbe manifestamente irragionevole ed illogica, oltre ad eccepire l’inammissibilità di una motivazione postuma laddove il primo giudice ha giustificato l’attribuzione di tale punteggio da parte della commissione proprio in ragione della sussistenza dell’errore in questione.
Infine, ha ribadito la violazione dei principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità dell’offerente.
5. – Con apposita memoria, si è costituita la ME chiedendo il rigetto dell’appello.
6. – All’udienza del 26 febbraio 2026, il Collegio ha dato avviso al difensore della possibilità di definizione nel merito del giudizio cautelare mediante decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. – Innanzitutto, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ricorrono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare (c.d. giudizio immediato), tenuto conto che: a) risultano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, b) sono depositate in giudizio le prove dell’avvenuta notificazione dell’appello a mezzo di posta elettronica certificata, con conseguente completezza del contraddittorio, nonché c) non ricorrono esigenze istruttorie da soddisfare in sede impugnatoria.
8. – Ciò posto, l’appello è infondato.
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore di ME sulla base di un errore pacificamente sussistente nell’offerta dell’aggiudicataria, la quale ha inserito una sezione dedicata a dei servizi per le spiagge o per le zone a ridosso del litorale, pur trattandosi di un servizio da espletare in un Comune pacificamente privo di accesso al mare.
Il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo l’errore un mero refuso, peraltro irrilevante alla luce dell’offerta nel suo complesso.
Con atto di appello, la Ecoservizi ha riproposto le due censure: a) tale errore avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36 del 2023; b) tale errore sarebbe grave, per cui non si potrebbe attribuire un punteggio elevato (24/30), ma non dovrebbe attribuirsi nessun punteggio (0/30).
9. – Il primo motivo di appello è infondato.
L’art. 70, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36 del 2023 prevede, per quanto qui interessa, l’inammissibilità delle offerte “ non conformi ai documenti di gara ”.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, la non conformità ai documenti di gara non va intesa alla stregua di una mera irregolarità dell’offerta, a cui possono essere ricondotti errori ostativi o errori materiali, di natura non invalidante, come tali rettificabili ex tunc , bensì alla stregua di una difformità rispetto alle regole disciplinanti la redazione (per come delineati nei documenti di gara), tale da dare luogo ad “ offerte invalide, come tali non valutabili ai fini selettivi ” (così, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo).
Nel caso di specie, l’errore contenuto nell’offerta deve essere inquadrato nell’ambito della mera irregolarità e non già dell’invalidità, trattandosi di un errore che non ha inficiato in alcun modo la valutabilità dell’offerta ai fini selettivi.
Invero, la parte ricorrente ha impostato la propria difesa limitandosi ad enfatizzare il suddetto errore (oggettivamente marginale), senza tuttavia argomentare in maniera specifica in ordine alle conseguenze che tale errore avrebbe prodotto con riguardo alla valutabilità dell’offerta nel suo complesso.
Il motivo, pertanto, deve ritenersi infondato.
10. – Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Il disciplinare di gara prevede tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 18.1), dei punteggi discrezionali, tra i quali vi è il criterio della “ Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli che descrivono la conoscenza dello stato del servizio con le sue criticità e l’organizzazione futura dell’intero servizio: con particolare riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata riportati all’art. 45, nel quale vengono indicate percentuali minime ” (lettera A1), prevedendo a tal fine un punteggio massimo fino a 30 punti.
Inoltre, ai fini del calcolo del punteggio da attribuire all’offerta tecnica, lo stesso disciplinare prevede un metodo di attribuzione del coefficiente secondo una precisa graduazione in base a 6 differenti livelli (c.d. “descrittori livello di prestazione”).
In particolare, si prevede un coefficiente pari ad 1 nel caso di “ Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni
elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti ” e un coefficiente pari a 0 nel caso in cui l’offerta sia “ Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti ”.
Orbene, nel caso di specie, deve escludersi che il suddetto errore, avrebbe dovuto determinare un azzeramento del punteggio attribuito alla ME.
Innanzitutto, deve essere ribadito il principio di diritto affermato dal primo giudice in ordine al divieto di un sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo rispetto alle valutazioni della commissione giudicatrice.
Come risulta dagli atti di gara, si tratta di un punteggio discrezionale attribuito all’offerta nel suo complesso, mentre non risulta dimostrato il motivo per il quale tale errore avrebbe dovuto determinare un azzeramento del punteggio in luogo di una sua diminuzione, avuto riguardo alla disposizione della legge di gara che attribuisce un coefficiente pari a 0 solo nel caso in cui l’offerta sia “ Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti ”.
Nel caso di specie, invece, deve ribadirsi come la parte ricorrente si sia limitata ad enfatizzare il suddetto errore, senza tenere in considerazione l’adeguatezza dell’offerta nel suo complesso (neanche oggetto di specifica contestazione), con la conseguenza di dover escludere nel caso di specie la configurabilità di una fattispecie di assenza di proposta o di sua complessiva inadeguatezza rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello, il criterio previsto dalla legge di gara non attiene alla “ conoscenza del territorio ” (cfr. pag. 9 e 13 dell’appello), ma alla “ conoscenza dello stato del servizio ”, con la conseguenza di dover anche ridimensionare la dedotta gravità dell’errore in questione.
Pertanto, una volta esclusa la necessità di un azzeramento del punteggio, non risulta esservi nessuna specifica allegazione neanche in ordine alla c.d. prova di resistenza (la differenza di punteggio tra l’appellante e l’aggiudicataria, uniche due concorrenti, è di 7,625 punti).
11. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU NE, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
OS RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS RA | LU NE |
IL SEGRETARIO