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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 17.4.2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2425/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE Parte_1
SEBASTIANO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 26/02/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei maturati a CP_1 CP_2
titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 24.10.23 nell'ambito del procedimento avente n.
16423/22 RG;
- l' non si è costituito in giudizio;
CP_1
- parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando di aver ottenuto la liquidazione della prestazione in data 2.5.2024;
- all'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha confermato il pagamento in data
2.5.2024 ed ha dedotto di non aver ricevuto la comunicazione di liquidazione modello T4/08;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
2
ritenuto che:
- sulla base delle difese svolte dalla parte ricorrente è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso;
- l' non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario CP_1 all'assunto di parte ricorrente in relazione alla data di effettivo pagamento;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che la liquidazione risulta intervenuta dopo la notifica del ricorso, della notifica del decreto di omologa e dopo la scadenza dei 120 giorni dall'inoltro del modello ap70, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1310,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 17.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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