Versione
6 maggio 1975
6 maggio 1975
Art. 25. Registro delle operazioni giornaliere
Chiunque, per l'esercizio della propria attivita' lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.
Chiunque, per l'esercizio della propria attivita' lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2024, n. 35799Provvedimento: […] Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non era possibile derubricare il fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui al quarto comma dell'art. 25 legge n. 110 del 1975, posto che, nel caso di specie, non era stato accertato il mero rifiuto a esibire il registro, […]Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 25 legge 110/1975·
- detenzione materiale esplodente·
- autorizzazione pubblica sicurezza·
- giudizio di prevalenza circostanze·
- omessa tenuta registro operazioni·
- art. 131-bis cod. pen.