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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
Alessandro Greco e Grazia Pappalardo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per CP_1 P.IVA_2 essa, la mandataria (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Benedetto e Guido Gargani;
APPELLATA
1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4
, nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_4 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_5 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 17 settembre
2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione e Parte_1 Controparte_5 Persona_1
CP_ (deceduto nel corso del giudizio, proseguito con gli eredi , e
[...] CP_4 CP_7
proponevano opposizione avverso il decreto n. 706/2013, reso dal Tribunale di
[...]
Siracusa in data 10/7/2013, con il quale era stato loro ingiunto di pagare (nelle rispettive qualità di debitore principale, la e di fideiussori, il ed Parte_1 CP_5 il in favore di l'importo di €. 450.931,20, CP_4 Controparte_3 corrispondente al saldo negativo del conto corrente n. 1248541 intrattenuto presso il detto istituto di credito, oltre ad interessi e spese.
La per quanto quivi è di interesse, eccepiva l'illegittima Parte_1 applicazione, da parte della banca, di interessi in misura diversa da quella pattuita, di spese e commissioni di massimo scoperto non dovute, nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Chiedeva la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, l'opposta contestava le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio interveniva, ai sensi del disposto dell'art. 111 c.p.c., CP_1 cessionaria del credito dedotto in giudizio, spiegando le medesime difese svolte dalla propria dante causa.
Con sentenza n. 394/2023 del 27 febbraio 2023 il Tribunale di Siracusa revocava il decreto opposto e condannava gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di €. 413.318,59, oltre ad interessi al tasso convenzionale sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di Parte_1
2 due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio per mezzo della mandataria (inizialmente CP_1 CP_8
rappresentata dalla procuratrice poi sostituita da
[...] CP_9 [...]
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_2
Dopo alcuni rinvii concessi alle parti per tentare di giungere ad una definizione bonaria della lite, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , Controparte_5 CP_10 CP_4
nonché di non Controparte_7 Controparte_11 costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
Ancora in rito, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione a mezzo della quale l'appellante deduce il difetto di legittimazione attiva di - intervenuta in giudizio CP_1 quale successore a titolo particolare, in virtù di cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione - assumendo il difetto di prova della legittimazione attiva da parte di e delle mandatarie e CP_1 CP_8 Controparte_12
Ed invero, è noto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù – siccome nel caso di specie - di operazioni di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. Nn.
24794/2020, 20739/2022, 26127/2024).
Ne deriva che, prodotto da parte di l'estratto della Gazzetta Ufficiale CP_1 relativo alla cessione allegata a fondamento dell'atto di intervento, avrebbe dovuto l'opponente - onde evitare gli effetti dell'implicito riconoscimento della legittimazione attiva di – svolgere tempestiva contestazione sulla titolarità del credito, trattandosi di CP_1 questione non rilevabile d'ufficio.
È pertanto tardiva l'eccezione, formulata per la prima volta con l'atto di appello, in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c.
Quanto alla posizione delle mandatarie, poi, astrattamente rientrante nell'alveo della previsione dell'art. 182 c.p.c., vi è che, se per un verso l'eccezione è eccessivamente generica, parlando l'appellante di difetto di legittimazione attiva, per altro verso essa è
3 palesemente infondata, stante l'avvenuta produzione, nel giudizio di primo grado, degli atti di procura.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il primo giudice nel non tenere conto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, contenute nella relazione integrativa;
il giudice, a detta dell'appellante, “può disattendere le conclusioni della CTU purché fornisca una coerente e convincente motivazione critica e indichi con precisione gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici di cui si è servito per contrastare il parere del consulente”. Principio, questo, che il primo decidente non avrebbe applicato.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, il Tribunale ha così argomentato: “il consulente tecnico nominato è pervenuto alla ricostruzione dell'esatta esposizione debitoria della società, quantificata in €
413.318,59, (saldo calcolato al 30.9.2012, cfr. osservazioni conclusive di consulenza tecnica, in risposta alle osservazioni di parte, depositate dal CTU in data 9.10.2015; le ulteriori integrazioni di perizia risultano, per vero, fondate su presupposti metodologici errati, nonché parzialmente esplorative). Il Ctu ha altresì chiarito il mancato riscontro di eventuali violazioni della normativa antiusura”.
In sostanza, il primo giudice, andando di contrario avviso rispetto al mandato integrativo
Ora, l'appellante non si confronta con tale ragionamento, atteso che nel caso di specie non si verte affatto nell'ipotesi della mancata adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio: il primo decidente, infatti, non ha tenuto conto della relazione integrativa, all'evidenza avendo un'opinione contraria a quella del giudice che lo aveva preceduto nella trattazione della causa, il quale aveva richiamato il consulente perché - così ponendogli un ulteriore e diverso quesito - procedesse “impregiudicata ogni valutazione nel merito (…), al conteggio del saldo del conto corrente senza tener conto degli interessi passivi convenzionali calcolati sulle quote di interessi delle singole rate di mutuo”.
Con il secondo motivo viene censurata la statuizione sulle spese.
Assume l'appellante che, avendo il primo giudice revocato il decreto ingiuntivo, ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese.
Il motivo è infondato.
Ed invero, per principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata
4 all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo (v., da ultimo, Cass. n. 17854/2020).
E proprio in considerazione dell'esito finale della lite, deve osservarsi che alla revoca del decreto ingiuntivo è comunque seguita la statuizione di condanna della
[...] al pagamento di una somma di inferiore di €. 37.612,61, rispetto ad un Parte_1 credito riconosciuto pari ad oltre €. 410.000,00.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto soccombente l'opponente.
Le spese del grado seguono la soccombenza fra le parti costituite e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Ricorrono giustificati motivi per dichiararle irripetibili nei confronti degli appellati contumaci , e mentre deve Controparte_5 CP_10 CP_4 Controparte_7 dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese relativamente alla posizione di
[...]
appellata contumace vittoriosa. Controparte_11
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...] avverso la sentenza n. 394/2023 in data 27/2/2023 del Tribunale di Parte_1
Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore di e per essa della mandataria CP_1 [...]
le spese del grado, che liquida in €. 14.000,00 per compensi, oltre ad Controparte_2
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti di , Controparte_5 CP_10 CP_4
[...] Controparte_7
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
24 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 5 (Marcella Murana)
(Nicola La Mantia)
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