TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 907/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di PO, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023
da
, titolare della ditta individuale (C.F. Parte_1 Controparte_1 [...]
, P.I. ), rappresentata e difesa, per mandato in calce al C.F._1 P.IVA_1 predetto atto di citazione, dall'avv. Federico Battesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portogruaro via Istria n. 4
- attrice opponente -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al Controparte_2 P.IVA_2 ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Cesare Malattia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PO via Cavallotti n. 1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 228/2023.
Causa iscritta a ruolo il 28 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23 maggio 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 22 maggio 2025:
“NEL MERITO.
IN VIA PRELIMINARE.
1) Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, difettandone i presupposti di legge ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta per le ragioni tutte in atti.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, imporre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
IN PRINCIPALITA'.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da rendere il bene fornito inidoneo all'uso per cui è stata venduto;
per l'effetto, previa risoluzione del contratto di fornitura e posa di cui è causa, dichiarare che nulla è dovuto da alla società con conseguente CP_1 Parte_1 Controparte_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
NEL MERITO - IN SUBORDINE.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da ridurre il valore del bene fornito;
per l'effetto, rideterminare in diminuzione il corrispettivo eventualmente dovuto da alla società Controparte_1 alla minor somma che risulterà in causa e/o di giustizia e/o equo;
previa CP_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi di lite rifusi.
Pagina 2 di 7 IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria, Tribunale di PO
R.G. n. 507/23”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 21 maggio
2025:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. In subordine, condannarsi nella persona del titolare al pagamento a favore della CP_1 Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 6.325,60 (di cui € 6.075,60 pari all'importo della fattura, € 250,00 di costi per attività recupero stragiudiziale) o quello minore ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02 dal 31.7.2022 al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente , titolare Parte_1 della ditta individuale Oceans di Cesco Liliana, ha evocato avanti al Tribunale di
PO la convenuta opposta proponendo opposizione contro il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 228/2023 emesso il 2 - 3 marzo 2023 e notificatole il 7 marzo 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 6.325,60 complessivi (oltre interessi e spese), di cui
€ 6.075,60 per la fornitura della merce meglio indicata nella fattura n. 588 del 6 giugno
2022 ed € 250,00 per i costi dell'attività di recupero stragiudiziale.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO.
IN VIA PRELIMINARE.
1) Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto,
Pagina 3 di 7 difettandone i presupposti di legge ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta per le ragioni tutte in atti.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, imporre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
IN PRINCIPALITA'.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da rendere il bene fornito inidoneo all'uso per cui è stata venduto;
per l'effetto, previa risoluzione del contratto di fornitura e posa di cui è causa, dichiarare che nulla è dovuto da alla società con conseguente CP_1 Parte_1 Controparte_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
NEL MERITO - IN SUBORDINE.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da ridurre il valore del bene fornito;
per l'effetto, rideterminare in diminuzione il corrispettivo eventualmente dovuto da alla società Controparte_1 alla minor somma che risulterà in causa e/o di giustizia e/o equo;
previa CP_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria, Tribunale di PO
R.G. n. 507/23.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre sia nel merito che in via istruttoria”.
1.2 La convenuta opposta nel costituirsi, ha formulato le seguenti, Controparte_2 testuali, conclusioni:
Pagina 4 di 7 “IN VIA PRELIMINARE.
Concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. In subordine, condannarsi nella persona del titolare al pagamento a favore della CP_1 Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 6.325,60 (di cui € 6.075,60 pari all'importo della fattura, € 250,00 di costi per attività recupero stragiudiziale) o quello minore ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02 dal 31.7.2022 al saldo.
IN OGNI CASO.
Spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
(…)
Si indica quali testimoni e , con riserva di altri indicarne. Si Testimone_1 Testimone_2 chiedono sin d'ora i termini ex art. 183 c.p.c.”.
1.3 All'udienza del 6 ottobre 2023 il Giudice, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in senso favorevole alle prospettazioni dell'attrice opponente, ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e, su congiunta richiesta delle parti, ha assegnato i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge dall'esame degli scritti difensivi, assume di non dover Parte_1
Pagina 5 di 7 versare, in tutto o in parte, a l'importo monitoriamente azionato, allegando Controparte_2 che le staffe che la convenuta opposta le ha fornito per sorreggere, rispettivamente,
l'insegna da apporre all'esterno del proprio locale e lo schermo touch posto all'interno dello stesso locale non sono conformi a quanto pattuito, giacché sono state realizzate in ferro, ossia in materiale che, a differenza dell'acciaio inox, non è adatto all'uso in una località balneare, caratterizzata da salsedine e vento fortemente corrosivi;
inoltre, la staffa per installare il touch screen è pure risultata sporgente, tanto da renderne difficoltoso l'uso e da creare pericolo per gli avventori.
I rilievi che precedono appaiono, tuttavia infondati.
Anzitutto, la fattura n. 588/2022 (vedasi il documento 1 della fase monitoria) non è stata spiccata per il pagamento delle staffe, che, difatti, la convenuta opposta inizialmente non doveva neppure fornire (vedasi il documento 3 della convenuta opposta).
In ogni caso, l'attrice opponente, nonostante la contestazione sollevata da CP_2 sin dalla sua costituzione nel presente giudizio, non si è validamente offerta di
[...] provare che le parti avessero concordato l'impiego di uno specifico materiale per la realizzazione di siffatte staffe. La medesima attrice opponente ha, difatti, articolato tale prova tardivamente nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3 c.p.c., memoria che è deputata alla indicazione della sola prova contraria.
Infine, ha del tutto omesso di provare (quale condizione dell'azione Parte_1 che ha spiegato) d'aver denunciato la difettosa installazione della staffa a sostegno dello schermo touch;
un tanto non emergendo affatto dal suo documento 5.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in
Pagina 6 di 7 epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in PO il 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di PO, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023
da
, titolare della ditta individuale (C.F. Parte_1 Controparte_1 [...]
, P.I. ), rappresentata e difesa, per mandato in calce al C.F._1 P.IVA_1 predetto atto di citazione, dall'avv. Federico Battesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portogruaro via Istria n. 4
- attrice opponente -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al Controparte_2 P.IVA_2 ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Cesare Malattia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PO via Cavallotti n. 1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 228/2023.
Causa iscritta a ruolo il 28 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23 maggio 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 22 maggio 2025:
“NEL MERITO.
IN VIA PRELIMINARE.
1) Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, difettandone i presupposti di legge ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta per le ragioni tutte in atti.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, imporre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
IN PRINCIPALITA'.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da rendere il bene fornito inidoneo all'uso per cui è stata venduto;
per l'effetto, previa risoluzione del contratto di fornitura e posa di cui è causa, dichiarare che nulla è dovuto da alla società con conseguente CP_1 Parte_1 Controparte_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
NEL MERITO - IN SUBORDINE.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da ridurre il valore del bene fornito;
per l'effetto, rideterminare in diminuzione il corrispettivo eventualmente dovuto da alla società Controparte_1 alla minor somma che risulterà in causa e/o di giustizia e/o equo;
previa CP_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi di lite rifusi.
Pagina 2 di 7 IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria, Tribunale di PO
R.G. n. 507/23”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 21 maggio
2025:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. In subordine, condannarsi nella persona del titolare al pagamento a favore della CP_1 Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 6.325,60 (di cui € 6.075,60 pari all'importo della fattura, € 250,00 di costi per attività recupero stragiudiziale) o quello minore ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02 dal 31.7.2022 al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente , titolare Parte_1 della ditta individuale Oceans di Cesco Liliana, ha evocato avanti al Tribunale di
PO la convenuta opposta proponendo opposizione contro il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 228/2023 emesso il 2 - 3 marzo 2023 e notificatole il 7 marzo 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 6.325,60 complessivi (oltre interessi e spese), di cui
€ 6.075,60 per la fornitura della merce meglio indicata nella fattura n. 588 del 6 giugno
2022 ed € 250,00 per i costi dell'attività di recupero stragiudiziale.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO.
IN VIA PRELIMINARE.
1) Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto,
Pagina 3 di 7 difettandone i presupposti di legge ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta per le ragioni tutte in atti.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, imporre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
IN PRINCIPALITA'.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da rendere il bene fornito inidoneo all'uso per cui è stata venduto;
per l'effetto, previa risoluzione del contratto di fornitura e posa di cui è causa, dichiarare che nulla è dovuto da alla società con conseguente CP_1 Parte_1 Controparte_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
NEL MERITO - IN SUBORDINE.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società CP_2
accertata e dichiarata altresì l'esistenza di difformità dell'opera, vizi e difetti come
[...] esposti in narrativa, tali da ridurre il valore del bene fornito;
per l'effetto, rideterminare in diminuzione il corrispettivo eventualmente dovuto da alla società Controparte_1 alla minor somma che risulterà in causa e/o di giustizia e/o equo;
previa CP_2 revoca del d.i. n. 228/23 del 02.03.23 opposto.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria, Tribunale di PO
R.G. n. 507/23.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre sia nel merito che in via istruttoria”.
1.2 La convenuta opposta nel costituirsi, ha formulato le seguenti, Controparte_2 testuali, conclusioni:
Pagina 4 di 7 “IN VIA PRELIMINARE.
Concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. In subordine, condannarsi nella persona del titolare al pagamento a favore della CP_1 Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 6.325,60 (di cui € 6.075,60 pari all'importo della fattura, € 250,00 di costi per attività recupero stragiudiziale) o quello minore ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02 dal 31.7.2022 al saldo.
IN OGNI CASO.
Spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
(…)
Si indica quali testimoni e , con riserva di altri indicarne. Si Testimone_1 Testimone_2 chiedono sin d'ora i termini ex art. 183 c.p.c.”.
1.3 All'udienza del 6 ottobre 2023 il Giudice, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in senso favorevole alle prospettazioni dell'attrice opponente, ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e, su congiunta richiesta delle parti, ha assegnato i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge dall'esame degli scritti difensivi, assume di non dover Parte_1
Pagina 5 di 7 versare, in tutto o in parte, a l'importo monitoriamente azionato, allegando Controparte_2 che le staffe che la convenuta opposta le ha fornito per sorreggere, rispettivamente,
l'insegna da apporre all'esterno del proprio locale e lo schermo touch posto all'interno dello stesso locale non sono conformi a quanto pattuito, giacché sono state realizzate in ferro, ossia in materiale che, a differenza dell'acciaio inox, non è adatto all'uso in una località balneare, caratterizzata da salsedine e vento fortemente corrosivi;
inoltre, la staffa per installare il touch screen è pure risultata sporgente, tanto da renderne difficoltoso l'uso e da creare pericolo per gli avventori.
I rilievi che precedono appaiono, tuttavia infondati.
Anzitutto, la fattura n. 588/2022 (vedasi il documento 1 della fase monitoria) non è stata spiccata per il pagamento delle staffe, che, difatti, la convenuta opposta inizialmente non doveva neppure fornire (vedasi il documento 3 della convenuta opposta).
In ogni caso, l'attrice opponente, nonostante la contestazione sollevata da CP_2 sin dalla sua costituzione nel presente giudizio, non si è validamente offerta di
[...] provare che le parti avessero concordato l'impiego di uno specifico materiale per la realizzazione di siffatte staffe. La medesima attrice opponente ha, difatti, articolato tale prova tardivamente nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3 c.p.c., memoria che è deputata alla indicazione della sola prova contraria.
Infine, ha del tutto omesso di provare (quale condizione dell'azione Parte_1 che ha spiegato) d'aver denunciato la difettosa installazione della staffa a sostegno dello schermo touch;
un tanto non emergendo affatto dal suo documento 5.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in
Pagina 6 di 7 epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in PO il 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 7 di 7