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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale e nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel/est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
sentito il giudice relatore della causa;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1070 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1 C.F._1
Via Tibullo, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Livia Larussa che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Taranto n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura Parretta che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
Con l'intervento necessario del PM in sede
CONCLUSIONI
“Chiedono che codesto Tribunale, modificando parzialmente le condizioni di cessazione degli effetti civili voglia disporre e confermare la disciplina di ripartizione delle spese di mantenimento del figlio sino alla sua autonomia come sopra previsto e Per_1 concordato tra i coniugi.”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 21 giugno 2024,
[...]
e deducevano che, con sentenza pubblicata il 29 giugno Parte_1 Parte_2
2021, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la cessazione degli effetti civili del
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 1 di 5 matrimonio dagli stessi contratto in Catanzaro in data 20 aprile 2005 e disponeva al contempo l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, il Per_1 collocamento prevalente di quest'ultimo presso il domicilio materno, l'esercizio del diritt o di visita paterno alle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, nonché
l'obbligo per di concorrere al mantenimento del figlio mediante Parte_1 versamento di un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli ind ici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori.
Esponevano, altresì, che il figlio, divenuto maggiorenne, era prossimo al trasferimento nella città di Milano, essendo stato ammesso all'Università degli studi “La Bocconi” e che in ragione del suddetto trasferimento erano previste le seguenti spese di man tenimento: euro 16.500,00 annui per Tasse e contributi universitari da versarsi alle scadenze previste dall'Università ed euro 8.400,00 annui per Alloggio fuorisede da versarsi in rate mensili entro il 5 di ogni mese, per un totale di € 24.900,00.
Rappresentavano di aver, pertanto, stabilito di ripartire sia dette spese che quelle straordinarie eventualmente occorrende nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, salve eventuali maggiorazioni da versarsi sempre con la medesima ripartizione tra i coniugi alle scadenze previste dall'Università per quel che riguardava le tasse e i contributi e di aver, altresì, concordemente pattuito di concorrere al mantenimento del proprio figlio mediante versamento diretto a quest'ultimo, entro il 5 di ogni mese, di un assegno mensile complessivo di € 1.050,00, ripartito nella misura di € 700,00 a carico del e di € 350,00 a carico della Pt_1 Parte_2
Tanto premesso, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto stabilito in sede di ricorso.
2. Per l'udienza del 13 novembre 2024, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti depositavano note di trattazione scritta con le quali confermavano la volontà di voler modificare le condizioni di divorzio in relazione all'entità ed alle modalità di ripartizione dell'importo stabilito per il mantenimento del figlio , sino alla Per_1 completa autonomia di quest'ultimo.
Con provvedimento del 24 novembre 2024, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In via introduttiva, deve osservarsi che già in base al combinato disposto degli oggi abrogati artt. 710 c.p.c. e 9, comma 1, Legge 1 dicembre 1970, n. 898, il Legislatore prevedeva che il Tribunale potesse procedere alla modifica dei provvedimenti assunt i in
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 2 di 5 sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – ed in particolare, per quel che qui ci occupa, alla revisione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli - allorquando sopraggiungessero nuove circostanze che giustific avano una diversa misura o modalità di corresponsione dell'assegno o, finanche, eventualmente la cessazione dell'obbligo di versamento a carico dell'istante.
Ciò significava che, qualora dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si verificavano fatti o circostanze relativi alla situazione personale e/o patrimoniale degli ex coniugi o della prole in grado di ripercuotersi sull'assegno di mantenimento (sia per quel che concerneva la sua corresponsione che la sua entità), il soggetto obbligato poteva ricorrere al Tribunale affinché questo modificasse o disponesse la cessazione dell'assegno medesimo.
Le condizioni di divorzio, dunque, erano suscettibili di modifica solo a fronte della sopravvenienza di “giustificati motivi” che consentivano di acclarare l'alterazione dell'assetto economico precedentemente valutato.
Oggi, la materia è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 29 c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia” – il quale prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la revisio ne dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
La norma, dunque, prevede che i provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra queste e la prole, che si intendono sempre emanati rebus sic stantibus, sono suscettibili di modifica a condizione che sopraggiungano "giustificati motivi" che consentono la revisione di detti provvedimenti.
In altri e più chiari termini, anche la norma di recente introduzione prevede che ogni qual volta sopravvengano nuove e diverse circostanze che alterano in modo significativo la situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la senten za di divorzio, la parte interessata può chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede.
Deve, altresì, precisarsi che la giurisprudenza di legittimità più recente ribadisce a tal proposito, che “in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'eq uilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 3 di 5 situazione patrimoniale” (Cass. 10133/2007; Cass. 14143/2014)” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1984 del 2022).
3.1. Ebbene, nella fattispecie in esame, dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti, nonché dall'esame della documentazione riversata in atti emerge che con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e il Tribunale di Catanzaro poneva a carico del primo Parte_1 Parte_2
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio , nato l'[...] (e, Per_1 dunque, prossimo al compimento del diciannovesimo anno di età) mediante versament o di un assegno mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori.
Orbene, con il presente ricorso le parti – congiuntamente - evidenziano la necessità di modificare le suddette condizioni in ragione del trasferimento del figlio nella città di
Milano al fine di intraprendere il percorso di studi universitario.
Ebbene, alla luce di tali valutazioni e di tutto quanto sopra esposto e attesa anche la congiunta richiesta delle parti, ritiene il Tribunale, in base a quanto previsto dall'art. 9 L.
898/1970, di dover procedere alla modifica delle pregresse regolamentazi oni adottate in sede di divorzio, omologando le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle odierne parti in causa e provvedendo in conformità alle stesse, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio.
Queste, in particolare, prevedono: 1) il versamento diretto, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di mantenimento al figlio che viene fissato in € 700,00 a carico del Per_1 padre ed in € 350,00 a carico della madre. Assegno che deve sempre inten dersi annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) la ripartizione delle spese straordinarie e di quelle universitarie, pari ad euro 24.900,00 (queste ultime da versarsi entro le scadenze stabilite dall'Università per il pagamento delle relative t asse e i contributi) nella misura di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di Parte_1 Parte_2
[...]
4. In ragione della domanda congiuntamente proposta dalle odierne parti in causa, il
Collegio dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1070 del RGVG dell'anno
2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio disposte con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10 marzo 2021 nel procedimento n. 1949/2016 r.g.ac.c., così provvede:
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 4 di 5 1. accoglie la domanda congiuntamente proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, omologa la modifica delle condizioni di divorzio inerenti al mantenimento del figlio , da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e pr ovvede in Per_1 conformità alle stesse, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 30 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale e nella persona dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel/est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
sentito il giudice relatore della causa;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1070 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1 C.F._1
Via Tibullo, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Livia Larussa che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Taranto n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura Parretta che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
Con l'intervento necessario del PM in sede
CONCLUSIONI
“Chiedono che codesto Tribunale, modificando parzialmente le condizioni di cessazione degli effetti civili voglia disporre e confermare la disciplina di ripartizione delle spese di mantenimento del figlio sino alla sua autonomia come sopra previsto e Per_1 concordato tra i coniugi.”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 21 giugno 2024,
[...]
e deducevano che, con sentenza pubblicata il 29 giugno Parte_1 Parte_2
2021, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la cessazione degli effetti civili del
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 1 di 5 matrimonio dagli stessi contratto in Catanzaro in data 20 aprile 2005 e disponeva al contempo l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, il Per_1 collocamento prevalente di quest'ultimo presso il domicilio materno, l'esercizio del diritt o di visita paterno alle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, nonché
l'obbligo per di concorrere al mantenimento del figlio mediante Parte_1 versamento di un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli ind ici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori.
Esponevano, altresì, che il figlio, divenuto maggiorenne, era prossimo al trasferimento nella città di Milano, essendo stato ammesso all'Università degli studi “La Bocconi” e che in ragione del suddetto trasferimento erano previste le seguenti spese di man tenimento: euro 16.500,00 annui per Tasse e contributi universitari da versarsi alle scadenze previste dall'Università ed euro 8.400,00 annui per Alloggio fuorisede da versarsi in rate mensili entro il 5 di ogni mese, per un totale di € 24.900,00.
Rappresentavano di aver, pertanto, stabilito di ripartire sia dette spese che quelle straordinarie eventualmente occorrende nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, salve eventuali maggiorazioni da versarsi sempre con la medesima ripartizione tra i coniugi alle scadenze previste dall'Università per quel che riguardava le tasse e i contributi e di aver, altresì, concordemente pattuito di concorrere al mantenimento del proprio figlio mediante versamento diretto a quest'ultimo, entro il 5 di ogni mese, di un assegno mensile complessivo di € 1.050,00, ripartito nella misura di € 700,00 a carico del e di € 350,00 a carico della Pt_1 Parte_2
Tanto premesso, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto stabilito in sede di ricorso.
2. Per l'udienza del 13 novembre 2024, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti depositavano note di trattazione scritta con le quali confermavano la volontà di voler modificare le condizioni di divorzio in relazione all'entità ed alle modalità di ripartizione dell'importo stabilito per il mantenimento del figlio , sino alla Per_1 completa autonomia di quest'ultimo.
Con provvedimento del 24 novembre 2024, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In via introduttiva, deve osservarsi che già in base al combinato disposto degli oggi abrogati artt. 710 c.p.c. e 9, comma 1, Legge 1 dicembre 1970, n. 898, il Legislatore prevedeva che il Tribunale potesse procedere alla modifica dei provvedimenti assunt i in
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 2 di 5 sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – ed in particolare, per quel che qui ci occupa, alla revisione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli - allorquando sopraggiungessero nuove circostanze che giustific avano una diversa misura o modalità di corresponsione dell'assegno o, finanche, eventualmente la cessazione dell'obbligo di versamento a carico dell'istante.
Ciò significava che, qualora dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si verificavano fatti o circostanze relativi alla situazione personale e/o patrimoniale degli ex coniugi o della prole in grado di ripercuotersi sull'assegno di mantenimento (sia per quel che concerneva la sua corresponsione che la sua entità), il soggetto obbligato poteva ricorrere al Tribunale affinché questo modificasse o disponesse la cessazione dell'assegno medesimo.
Le condizioni di divorzio, dunque, erano suscettibili di modifica solo a fronte della sopravvenienza di “giustificati motivi” che consentivano di acclarare l'alterazione dell'assetto economico precedentemente valutato.
Oggi, la materia è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 29 c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia” – il quale prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la revisio ne dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
La norma, dunque, prevede che i provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra queste e la prole, che si intendono sempre emanati rebus sic stantibus, sono suscettibili di modifica a condizione che sopraggiungano "giustificati motivi" che consentono la revisione di detti provvedimenti.
In altri e più chiari termini, anche la norma di recente introduzione prevede che ogni qual volta sopravvengano nuove e diverse circostanze che alterano in modo significativo la situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la senten za di divorzio, la parte interessata può chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede.
Deve, altresì, precisarsi che la giurisprudenza di legittimità più recente ribadisce a tal proposito, che “in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'eq uilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 3 di 5 situazione patrimoniale” (Cass. 10133/2007; Cass. 14143/2014)” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1984 del 2022).
3.1. Ebbene, nella fattispecie in esame, dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti, nonché dall'esame della documentazione riversata in atti emerge che con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e il Tribunale di Catanzaro poneva a carico del primo Parte_1 Parte_2
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio , nato l'[...] (e, Per_1 dunque, prossimo al compimento del diciannovesimo anno di età) mediante versament o di un assegno mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate dai genitori.
Orbene, con il presente ricorso le parti – congiuntamente - evidenziano la necessità di modificare le suddette condizioni in ragione del trasferimento del figlio nella città di
Milano al fine di intraprendere il percorso di studi universitario.
Ebbene, alla luce di tali valutazioni e di tutto quanto sopra esposto e attesa anche la congiunta richiesta delle parti, ritiene il Tribunale, in base a quanto previsto dall'art. 9 L.
898/1970, di dover procedere alla modifica delle pregresse regolamentazi oni adottate in sede di divorzio, omologando le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle odierne parti in causa e provvedendo in conformità alle stesse, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio.
Queste, in particolare, prevedono: 1) il versamento diretto, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di mantenimento al figlio che viene fissato in € 700,00 a carico del Per_1 padre ed in € 350,00 a carico della madre. Assegno che deve sempre inten dersi annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) la ripartizione delle spese straordinarie e di quelle universitarie, pari ad euro 24.900,00 (queste ultime da versarsi entro le scadenze stabilite dall'Università per il pagamento delle relative t asse e i contributi) nella misura di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di Parte_1 Parte_2
[...]
4. In ragione della domanda congiuntamente proposta dalle odierne parti in causa, il
Collegio dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1070 del RGVG dell'anno
2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio disposte con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10 marzo 2021 nel procedimento n. 1949/2016 r.g.ac.c., così provvede:
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 4 di 5 1. accoglie la domanda congiuntamente proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, omologa la modifica delle condizioni di divorzio inerenti al mantenimento del figlio , da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e pr ovvede in Per_1 conformità alle stesse, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 30 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
N. 1070/2024 RGVG - Pagina 5 di 5