Articolo 1 della Legge 11 maggio 1951, n. 375
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24 giugno 1951
Art. 1. Articolo unico.

L'art. 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, e' cosi' modificato: "Il numero dei diplomi al merito della redenzione sociale, istituiti col decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, e' limitato annualmente a 20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per il terzo.
"Gli insigniti del diploma avranno la facolta' di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.
"Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con la scritta all'intorno "Repubblica italiana" e dall'altro una corona di alloro con la leggenda "al merito della redenzione sociale"; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una linea bianca.
"I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Entrata in vigore il 24 giugno 1951