Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1978, n. 841
Versione
30 dicembre 1978
Art. 1. Art. 1-bis. - Per l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al maggiore importo del canone determinato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 , puo' essere assolto senza penalita' purche' il pagamento avvenga entro il 31 gennaio 1979.
Nello stesso termine puo' essere chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone conseguente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
All'art. 2, primo comma, dopo le parole: deve essere versata entro tale data, sono aggiunte le seguenti: fatto salvo il normale termine di 20 giorni per la registrazione degli atti;
Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti:
Art. 2-bis. - Nelle ipotesi di aggiornamento od adeguamento del canone previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 , verificatesi nel corso dell'annualita' del contratto, si applica l' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 .
Art. 2-ter. - Al sesto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , dopo le parole "l'altra parte contraente", sono aggiunte le seguenti: "anche in deroga all' articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ".

Entrata in vigore il 30 dicembre 1978