CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2023, n. 26508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26508 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA ZIARIO sul ricorso proposto da SI RI, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 26-07-2022 del G.I.P. del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26508 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. SI RI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 luglio 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di restituzione del termine proposta nel suo interesse al fine di impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 5 novembre 2018, decreto con il quale egli era stato condannato al pagamento della pena di 31.850 euro di ammenda per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, con applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla bonifica del sito entro 60 giorni. Contestualmente il G.I.P., in accoglimento della preventiva richiesta del P.M., trattata unitariamente, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato riconosciuto con il predetto decreto penale di condanna. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., osservando che dal certificato storico di residenza dell'imputato si evince che questi, nel periodo compreso tra 1'11 febbraio 2016 e fino al 22 gennaio 2019, risiedeva a via Molino n. 15, ma, in realtà, alla data di notifica a mezzo posta (avvenuta per compiuta giacenza) del decreto penale in via Molino, ovvero il 18 dicembre 2018, SI si era già trasferito a via Zurlo s.n.c., spiegandosi l'annotazione fino al 22 gennaio 2019 per via dei tempi tecnici richiesti per l'accertamento del trasferimento di residenza;
il ricorrente, dunque, non ha avuto conoscenza del decreto penale di condanna, notificato a un difensore di ufficio, avendo egli avuto contezza dell'atto solo a seguito della fissazione della udienza dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca della pena sospesa, fissato per 1'8 giugno 2022. Tale notifica si è regolarmente perfezionata, non essendo SI irreperibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che, nel rigettare la domanda di restituzione nel termine avanzata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., il G.I.P. ha evidenziato che la notifica del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti doveva essere ritenuta valida, in quanto effettuata presso la residenza anagrafica di SI, ovvero Giovinazzo via Molino n. 15, essendo stato immesso il 18 dicembre 2018 nella cassetta per la corrispondenza l'avviso di spedizione dell'atto, il cui mancato ritiro ha dato luogo alla notifica per compiuta giacenza, perfezionatasi in data 28 dicembre 2018. Il G.I.P. ha altresì osservato che la certificazione anagrafica prodotta dalla difesa non smentiva affatto l'assunto della validità della notifica, posto che SI è risultato essere 2 4 residente in [...] dall'Il febbraio 2016 al 22 gennaio 2019, mentre solo dal 23 gennaio 2019 il ricorrente si è trasferito in via Zurlo, non essendo documentato che, alla data in cui è intervenuta la notifica del decreto penale (18-28 dicembre 2018), il condannato si fosse già trasferito in via Zurlo. 2. Orbene, tale impostazione appare immune da censure, in quanto ancorata a una disamina razionale delle risultanze processuali disponibili, non potendosi sottacere che, a fronte della ricostruzione del G.I.P., la doglianza difensiva risulta formulata in termini non adeguatamente specifici, essendo rimasta meramente assertiva l'affermazione secondo cui SI si sarebbe trasferito in via Zurlo in epoca antecedente al 22 gennaio 2019, data indicata nel certificato di residenza come limite temporale della permanenza dell'imputato in via Molino dove, nel dicembre 2018, ha avuto legittimamente luogo la notifica del decreto penale. Del resto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente, gli effetti del cambio di residenza o di domicilio decorrono dalla domanda, per cui, in assenza di contrarie allegazioni difensive, deve ragionevolmente presumersi che, fino al 22 gennaio 2019, ÍN non aveva presentato alcuna domanda di cambio di residenza, il che corrobora l'affermazione del G.I.P. secondo cui, all'epoca della notifica (dicembre 2018), il ricorrente era ancora residente a via SI, dovendosi ragionevolmente escludere che la domanda di cambio di residenza sia effettuata quando il richiedente si trova ancora nella precedente residenza. Non può quindi ritenersi che l'interessato abbia adeguatamente assolto il proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il che avrebbe giustificato l'accoglimento della domanda di restituzione nel termine, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936), per cui, avuto riguardo alle considerazioni non manifestamente illogiche del G.I.P., il rigetto dell'istanza difensiva non può essere considerato illegittimo. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di SI deve essere rigettato, da ciò conseguendo l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26508 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. SI RI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 luglio 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di restituzione del termine proposta nel suo interesse al fine di impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 5 novembre 2018, decreto con il quale egli era stato condannato al pagamento della pena di 31.850 euro di ammenda per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, con applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla bonifica del sito entro 60 giorni. Contestualmente il G.I.P., in accoglimento della preventiva richiesta del P.M., trattata unitariamente, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato riconosciuto con il predetto decreto penale di condanna. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., osservando che dal certificato storico di residenza dell'imputato si evince che questi, nel periodo compreso tra 1'11 febbraio 2016 e fino al 22 gennaio 2019, risiedeva a via Molino n. 15, ma, in realtà, alla data di notifica a mezzo posta (avvenuta per compiuta giacenza) del decreto penale in via Molino, ovvero il 18 dicembre 2018, SI si era già trasferito a via Zurlo s.n.c., spiegandosi l'annotazione fino al 22 gennaio 2019 per via dei tempi tecnici richiesti per l'accertamento del trasferimento di residenza;
il ricorrente, dunque, non ha avuto conoscenza del decreto penale di condanna, notificato a un difensore di ufficio, avendo egli avuto contezza dell'atto solo a seguito della fissazione della udienza dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca della pena sospesa, fissato per 1'8 giugno 2022. Tale notifica si è regolarmente perfezionata, non essendo SI irreperibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che, nel rigettare la domanda di restituzione nel termine avanzata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., il G.I.P. ha evidenziato che la notifica del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti doveva essere ritenuta valida, in quanto effettuata presso la residenza anagrafica di SI, ovvero Giovinazzo via Molino n. 15, essendo stato immesso il 18 dicembre 2018 nella cassetta per la corrispondenza l'avviso di spedizione dell'atto, il cui mancato ritiro ha dato luogo alla notifica per compiuta giacenza, perfezionatasi in data 28 dicembre 2018. Il G.I.P. ha altresì osservato che la certificazione anagrafica prodotta dalla difesa non smentiva affatto l'assunto della validità della notifica, posto che SI è risultato essere 2 4 residente in [...] dall'Il febbraio 2016 al 22 gennaio 2019, mentre solo dal 23 gennaio 2019 il ricorrente si è trasferito in via Zurlo, non essendo documentato che, alla data in cui è intervenuta la notifica del decreto penale (18-28 dicembre 2018), il condannato si fosse già trasferito in via Zurlo. 2. Orbene, tale impostazione appare immune da censure, in quanto ancorata a una disamina razionale delle risultanze processuali disponibili, non potendosi sottacere che, a fronte della ricostruzione del G.I.P., la doglianza difensiva risulta formulata in termini non adeguatamente specifici, essendo rimasta meramente assertiva l'affermazione secondo cui SI si sarebbe trasferito in via Zurlo in epoca antecedente al 22 gennaio 2019, data indicata nel certificato di residenza come limite temporale della permanenza dell'imputato in via Molino dove, nel dicembre 2018, ha avuto legittimamente luogo la notifica del decreto penale. Del resto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente, gli effetti del cambio di residenza o di domicilio decorrono dalla domanda, per cui, in assenza di contrarie allegazioni difensive, deve ragionevolmente presumersi che, fino al 22 gennaio 2019, ÍN non aveva presentato alcuna domanda di cambio di residenza, il che corrobora l'affermazione del G.I.P. secondo cui, all'epoca della notifica (dicembre 2018), il ricorrente era ancora residente a via SI, dovendosi ragionevolmente escludere che la domanda di cambio di residenza sia effettuata quando il richiedente si trova ancora nella precedente residenza. Non può quindi ritenersi che l'interessato abbia adeguatamente assolto il proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il che avrebbe giustificato l'accoglimento della domanda di restituzione nel termine, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936), per cui, avuto riguardo alle considerazioni non manifestamente illogiche del G.I.P., il rigetto dell'istanza difensiva non può essere considerato illegittimo. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di SI deve essere rigettato, da ciò conseguendo l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/03/2023