Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Vernillo
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fabozzi
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
della avverso la sentenza n. 17710/2022 del Giudice di Pace di Napoli con CP_1
la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese tra le parti
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come articolato motivo, la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice.
Instauratosi il contraddittorio la appellata compagnia resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
La originaria domanda risarcitoria è stata proposta dal soltanto nei confronti della Pt_1
(che assicurava per la rca il veicolo di sua proprietà) ai sensi dell'art. 149 CP_1
del Codice delle Assicurazioni.
7775/2020).
Il primo giudice ha, per altro, esplicitamente disatteso tale principio.
correttamente rigettato la domanda risarcitoria della originaria parte attrice per difetto di prova in ordine ai danni riportati dal veicolo coinvolto nel sinistro.
In effetti il fatto storico dell'effettivo verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato tempestivamente contestato dalla compagnia assicuratrice.
La prova testimoniale espletata attraverso l'escussione di un solo testimone indicato dalla originaria parte attrice non ha fornito elementi univoci idonei a rappresentare con certezza
In conseguenza va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario responsabile civile ed il procedimento va rimesso al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc.
Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: dichiara la nullità della sentenza n. 17710/2022 del GdP di Napoli e rimette il processo, ai sensi dell'art. 354 cpc, davanti al primo giudice;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 28 gennaio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco