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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4549/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4549/2020 R.G. tra c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LO LU, dall'Avv. Daniela De Pasquale e dall'Avv. Francesco Santonastaso;
Opponente
CONTRO Contr c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elia Ceriani;
Controparte_2 P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 14/04/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 07/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società Re. agiva in via monitoria nei confronti della società Controparte_2 [...] allegando di avere svolto in suo favore, in forza di contratto del 09/01/2017, Parte_1 attività di consulenza finanziaria finalizzata ad ottenere le agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo, e di avere maturato un corrispettivo pari a € 43.920,00. Chiedeva quindi la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1223/2020 RG 1966/2020.
Proponeva opposizione l'ingiunta, deducendo che l'attività demandata all'opposta consisteva nella ricerca e sviluppo aziendale e non nella mera consulenza finanziaria, ed eccependo l'inadempimento dell'opposta, che non aveva svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo e non 1 aveva predisposto alcuna relazione tecnica illustrativa dei progetti intrapresi, pur avendo incassato la complessiva somma di € 454.297,80 per le annualità 2017, 2018 e 2019. Contestava poi la valenza confessoria delle dichiarazioni fiscali volte ad ottenere le agevolazioni di legge, in quanto le relative certificazioni sarebbero state ottenute sulla base di documentazione prodotta dalla stessa opponente e non dall'opposta, laddove il credito d'imposta sarebbe stato un incentivo automatico. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, nonché, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna dell'opposta alla restituzione del corrispettivo percepito per la prestazione non eseguita, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva l'opposta, allegando, in sintesi, di avere correttamente adempiuto al contratto stipulato, svolgendo l'attività pattuita e consegnando le prescritte relazioni. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Nelle note scritte del 28/01/2021 l'opponente disconosceva la sottoscrizione del proprio legale rappresentante apposta sulle relazioni prodotte dall'opposta.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente individuare l'oggetto del giudizio alla luce delle contrapposte domande formulate dalle parti.
La domanda principale, veicolata con il ricorso monitorio, ha ad oggetto la pretesa di pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte dall'opposta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 in forza del contratto del 09/01/2017, poi modificato il
31/07/2017.
La domanda proposta non può ritenersi oggetto di modificazione nel senso di domanda di pagamento dell'indennità di recesso senza il dovuto preavviso, atteso che, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024, l'opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo sul presupposto dell'accertamento dell'attività svolta in adempimento del contratto, con ciò invocando una causa petendi coerente con il pagamento del corrispettivo contrattuale e non già della clausola penale.
Per contro, la domanda riconvenzionale dell'opponente ha ad oggetto l'accertamento della intervenuta risoluzione contrattuale, nonché la conseguente pretesa di restituzione dei
2 corrispettivi pagati per le attività di ricerca non svolte negli anni 2017, 2018 e 2019, oltre che la pretesa di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.
3. I contratti del 2017 e l'onere della prova
Il titolo delle contrapposte pretese risiede nel contratto del 09/01/2017, con cui l'opponente ha demandato all'opposta l'esecuzione di attività di “ricerca e sviluppo”, articolantesi in “a) Lavori sperimentali o teorici aventi come finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b) Ricerca pianificata o indagini critiche, mirate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi
o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
c) Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti
o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi;
e) Riorganizzazione degli attuali processi che si svolgono all'interno dell'azienda verificandone la sostenibilità e indicandone le possibili ottimizzazioni”1.
Analoga previsione oggettuale è contenuta nel contratto del 31/07/2017, con cui è stato modificato il corrispettivo dovuto in € 12.000,00 oltre Iva mensili anziché in € 80.000,00 annuali, come precedentemente previsto.
Alla luce di tale oggetto contrattuale, non è fondata la tesi dell'opposta secondo cui la prestazione contrattuale sarebbe consistita nella consulenza finanziaria volta all'attività di ricerca e sviluppo, atteso che il dato letterale del contratto evidenzia chiaramente come l'attività demandata all'opposta fosse inerente allo sviluppo dei processi produttivi aziendali e, dunque, propriamente attinente alla fase di “ricerca e sviluppo” e non anche ad una consulenza finanziaria ad essa prodromica.
È pur vero che l'attività in questione era finalizzata anche all'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, ma occorre considerare che, essendo prevista specificamente l'esecuzione di attività di ricerca e non di mera consulenza, le ricadute tributarie dell'attività non potevano costituire l'oggetto immediato del contratto, ma semmai una conseguenza dell'attività di ricerca svolta.
Ciò posto, da un lato l'opposta pretende il corrispettivo per l'attività svolta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, mentre invece l'opponente afferma la radicale mancanza di 1 Cfr. doc. 3 di parte opponente 3 prestazioni per tutti gli anni 2017, 2018 e 2019, chiedendo la risoluzione del contratto con restituzione del corrispettivo pagato e risarcimento del danno.
Trattandosi di contrapposte domande di adempimento e risoluzione contrattuale, trova applicazione il principio di diritto secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. Civ.,
S.U., n. 13533/2001).
Rispetto alla domanda principale, poiché l'opponente ha eccepito l'inadempimento della prestazione, l'opposta è tenuta a provare di avere correttamente adempiuto al contratto.
Rispetto alla domanda riconvenzionale, poiché l'opponente ha documentato la fonte negoziale del proprio diritto (il contratto del 31/07/2017) e ha allegato l'inadempimento dell'opposta, questa è parimenti tenuta a provare di avere correttamente adempiuto al contratto, e dunque di avere effettivamente svolto l'attività di ricerca e sviluppo commissionata.
Occorre dunque procedere all'esame separato delle distinte annualità.
3.1. Prestazioni relative agli anni 2017 e 2018
Per quanto riguarda le prestazioni relative agli anni 2017 e 2018, l'opposta ha prodotto le relazioni emesse dalla stessa società opponente, e da questa non disconosciute, con cui si è dato atto del contratto stipulato con l'opposta e dell'attività di ricerca e sviluppo svolta.
Tali relazioni contengono l'esplicazione del processo produttivo, dettagliando gli aspetti positivi e critici dell'attività aziendale, e nel riepilogo dei contratti stipulati per ricerca e sviluppo si dà espressamente atto di quello stipulato con la società opposta, evidenziando il valore del contratto per l'anno 2017 e precisando che il valore imputato al progetto di ricerca e sviluppo per quell'anno sarebbe stato pari a € 80.400,002. Analogamente è a dirsi per l'annualità 2018, in cui si attesta il contratto di ricerca e sviluppo stipulato con l'opposta con un valore imputato al medesimo anno pari a € 181.930,003. Tali documenti, la cui provenienza dall'opponente è incontestata, sottendono l'ammissione, da parte dell'opponente stessa, dell'attività svolta dall'opposta nel periodo in esame, e dunque assumono una valenza confessoria in ordine all'adempimento del contratto.
L'argomentazione dell'opponente, secondo cui l'inadempimento emergerebbe dalla mancata consegna, da parte dell'opposta, delle relazioni sull'attività compiuta, è superata dalla valenza sostanzialmente confessoria che assumono le relazioni dell'opponente, unite alle certificazioni circa l'effettività dei costi sostenuti.
Invero, se si afferma che l'attività fatturata negli anni 2017 e 2018 non è stata espletata, allora se ne dovrebbe dedurre che le relative fatture sarebbero state emesse per operazioni inesistenti, ciò che integrerebbe il reato di cui all'art. 8 D.Lgs 74/2000. Inoltre, se quell'attività non fosse mai stata espletata, allora l'opponente avrebbe pagato fatture emesse per operazioni inesistenti, ed essendo pacifico che l'opponente ha posto le spese per le attività di ricerca e sviluppo a fondamento del credito d'imposta da porre in compensazione con gli altri debiti fiscali, essa avrebbe anche commesso il reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs 74/2000.
Pertanto, dovendosi presumere, in assenza di contrari elementi, la liceità delle operazioni di certificazione tenute dall'opponente, se ne deve anche dedurre che le prestazioni di ricerca e sviluppo siano state effettivamente tenute dall'opposta.
Per le medesime ragioni non assume rilievo l'argomentazione dell'opponente secondo cui le certificazioni fiscali allegate alle relazioni avrebbero una valenza meramente formale e non attesterebbero l'attività svolta dall'opposta, poiché laddove quell'attività non fosse stata espletata e ciononostante l'opponente ne avesse attestato la regolarità, essa avrebbe con ciò tenuto la condotta penalmente rilevante sopra descritta.
È parimenti irrilevante l'argomentazione dell'opponente secondo cui non vi sarebbe prova della corrispondenza tra le relazioni sull'attività prodotte dall'opposta e le relazioni della medesima opponente, atteso che l'attestazione della società opponente in ordine al valore delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla società opposta in ciascuna annualità costituisce prova da sola sufficiente a documentare l'adempimento, anche a prescindere da eventuali difetti di corrispondenza con le relazioni prodotte dall'opposta.
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento in relazione alle annualità 2017 e
2018, ed è pertanto irrilevante il disconoscimento operato dall'opponente rispetto alle sottoscrizioni di ricevuta delle relazioni riepilogative da parte dell'opposta.
3.2. Prestazioni relative all'anno 2019
5 Quanto alle prestazioni relative all'anno 2019, la prova dell'adempimento da parte dell'opposta non può invece dirsi raggiunta.
Va innanzitutto osservato che, in relazione a tale annualità, non risulta presentata analoga certificazione utile all'ottenimento dell'agevolazione fiscale, per cui non è ravvisabile un contegno confessorio da parte dell'opponente.
Ciò posto, va osservato che l'opposta non ha offerto alcuna prova di avere effettivamente consegnato all'opponente la relazione sull'attività di ricerca e sviluppo svolta.
L'affermazione dell'opposta, secondo cui la mancata consegna sarebbe imputabile al recesso illegittimo operato dall'opponente, non ha alcun fondamento. Da un lato, infatti, l'art. 8, comma 2, del contratto del 31/07/2017 prevedeva il recesso anche ad nutum da parte del committente, salvo il termine di preavviso, e dall'altro lato l'opposta non ha dato prova di avere trasmesso, neppure dopo lo spirare del suddetto termine di preavviso, la relazione sull'attività svolta, ancorché non estesa all'intera annualità 2019 ma limitata alle mensilità di effettiva prestazione dell'attività.
La mancata consegna di tale relazione costituisce un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
Invero, la consegna di una relazione sull'attività svolta da parte del prestatore dei servizi di ricerca e sviluppo, ancorché non espressamente prevista nel contratto, è normativamente prevista dall'art. 3, comma 11 bis, DL 145/2013 ratione temporis vigente, secondo cui “Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo
d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione”, laddove, nel caso di appalto delle relative attività, la disposizione prevede che “Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo”.
La redazione e la consegna di una tale relazione costituiscono prestazioni imposte direttamente dalla legge e senza dubbio determinanti nell'equilibrio del contratto nel caso di specie. Da un lato, infatti, è pacifico che l'attività di ricerca e sviluppo demandata all'opposta fosse funzionale all'ottenimento della corrispondente agevolazione fiscale da parte dell'opponente, e dall'altro lato il possesso della relazione riepilogativa rilasciata dall'opposta sarebbe stata imprescindibile al fine di giustificare l'agevolazione fiscale nei confronti dell'Erario.
6 Pertanto, essendo il credito d'imposta un elemento fondamentale che i contraenti avevano tenuto in considerazione nella stipulazione del contratto, allora, interpretando il contratto non solo secondo il tenore letterale, ma anche secondo la comune intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.), si deve concludere che la redazione e la consegna della relazione riepilogativa dell'attività svolta, anche limitatamente ad alcune mensilità soltanto, fosse un elemento dirimente nell'equilibrio contrattuale, la cui omissione non può che costituire un grave inadempimento, autonomamente rilevante ai fini della risoluzione contrattuale, avendo efficacia sostanzialmente preclusiva dell'agevolazione fiscale e, con essa, dell'interesse fondamentale che la parte committente riponeva nel contratto.
Non solo: la sostanziale assenza di qualunque attività nell'ultimo trimestre del 2019 emerge dalle affermazioni della stessa parte opposta. Questa, infatti, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha affermato che “Il brusco allontanamento di RE a metà settembre 2019 CP_2 senza alcun preavviso, senza motivo e senza giustificazioni da parte di ha interrotto improvvisamente Pt_1 ogni rapporto con contemporaneo diniego di accesso operato dalla medesima alle caselle di posta elettronica Co utilizzate da . Ciò rende difficoltoso per RE. dimostrare adeguatamente le proprie ragioni CP_2 CP_2 ma non esime comunque dal rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Si ricorda che nel caso di Pt_1 contratti di consulenza di lunga durata è logico che possano esservi periodi di più intesa attività ed altri di minor lavoro, infatti non vi era nessun obbligo in capo a RE. di essere presente tutti i giorni per 8 ore CP_2 lavorative presso anche se spesso questo accadeva soventemente. A prescindere, quindi, del fatto che in Pt_1 un determinato periodo RE. abbia non abbia svolto la propria attività, ha l'obbligo CP_2 Pt_1 contrattuale di corrispondere quanto previsto dagli accordi sottoscritti”4.
Tale affermazione riveste una valenza sostanzialmente confessoria circa il mancato svolgimento della prestazione nell'ultimo trimestre del 2019, per cui la corrispondente richiesta di pagamento è evidentemente infondata.
Del resto, quest'ultima non ha neppure allegato quali sarebbero, nello specifico, le operazioni concretamente svolte nel periodo in esame, limitandosi alla generica indicazione di attività di ricerca e sviluppo, che tuttavia, se da un lato costituisce una descrizione riassuntiva di particolari attività, dall'altro lato rende del tutto intangibili ed evanescenti le concrete operazioni svolte a tal fine nello specifico periodo oggetto della domanda monitoria (ottobre, novembre, dicembre
2019).
Le istanze istruttorie reiterate dall'opposta sono quindi irrilevanti. 4 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte opposta 7 In assenza di prova dell'attività concretamente svolta, deve ritenersi fondata la censura di inadempimento sollevata dalla parte opponente in relazione all'anno 2019.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, a cui consegue l'accoglimento della domanda di restituzione del corrispettivo versato nell'anno 2019, mentre l'effetto della risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., applicabile in ragione della natura continuata del contratto, non può estendersi alle prestazioni relative agli anni 2017 e 2018, regolarmente eseguite dalla parte opposta.
L'entità di tale corrispettivo, secondo quanto allegato da parte opponente e non contestato da parte opposta, è pari a € 133.285,00, che deve quindi essere restituito dalla parte opposta.
Per converso, stante la fondatezza della censura di inadempimento, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e deve essere rigettata la domanda di pagamento avanzata dalla parte opposta.
Né potrebbe opinarsi diversamente riconducendo le somme in questione alla causale non del corrispettivo bensì della penale per recesso senza preavviso.
Infatti l'opposta, pur avendo adombrato la questione nella propria memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., non ha poi concretamente svolto una mutatio libelli, avendo comunque invocato la conferma del decreto ingiuntivo in ragione dell'adempimento del contratto, e dunque sul postulato del diritto al corrispettivo e non del diritto al pagamento della penale.
Del resto, le fatture emesse descrivono la propria causale in “attività di ricerca e sviluppo” e non nel pagamento della penale, per cui non è neppure ricavabile una qualche volontà della creditrice di invocare ab origine il pagamento della penale anziché del corrispettivo contrattuale.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno
Va infine esaminata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, calibrata sul valore dell'attività di ricerca non effettuata dall'opposta, sul danno da mancata fruizione del beneficio fiscale correlato alle spese per ricerca e sviluppo nell'anno 2019, nonché sul danno dal mancato vantaggio economico ritraibile dal corretto svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo.
La domanda è infondata.
Quanto al danno per il mancato svolgimento dell'attività di ricerca, la domanda risarcitoria costituisce una sostanziale duplicazione della domanda restitutoria, come del resto si evince dalla esatta corrispondenza tra gli importi che l'opponente assume di avere indebitamente pagato all'opposta e quelli che vengono utilizzati per calibrare il danno subito.
8 Riguardo alle annualità 2017 e 2018, si è già evidenziata sopra l'infondatezza della censura di inadempimento, per cui non sussiste alcun diritto al risarcimento.
Riguardo all'annualità 2019, l'effetto restitutorio che consegue alla risoluzione contrattuale comporta di per sé l'integrale ristoro dell'esborso subito in assenza di adempimento, per cui la proposizione di una domanda risarcitoria in aggiunta alla domanda restitutoria costituisce una manifesta duplicazione della pretesa in assenza di un danno effettivo.
Quanto al danno da mancata fruizione del beneficio fiscale per l'anno 2019, la domanda è radicalmente infondata. Infatti, se alla risoluzione contrattuale consegue la restituzione dell'importo pagato per l'attività di ricerca e sviluppo, allora non vi è alcun titolo per la corrispondente agevolazione fiscale, per l'evidente ragione che, dovendo essere retrocesso il pagamento già eseguito, viene a mancare il presupposto fondamentale per ottenere l'agevolazione, ossia l'effettuazione dell'investimento previsto dall'art. 3, comma 1, DL
145/2013 ratione temporis vigente.
Quanto, infine, al beneficio economico che l'opponente avrebbe ottenuto dall'attività di ricerca e sviluppo che avrebbe dovuto essere svolta dall'opposta, va osservato che, sul piano del danno-conseguenza, l'opponente non ha né allegato né tanto meno dimostrato in quale specifico modo, a fronte dei processi produttivi concretamente applicati, l'attività di ricerca e sviluppo attesa avrebbe potuto effettivamente aumentare i ricavi e dunque garantire un beneficio economico.
Infatti, l'opponente non ha né descritto i propri processi produttivi né tanto meno l'attività che li avrebbe resi più efficienti e redditizi, per cui non vi è alcuna possibilità di fondare una prognosi su elementi oggettivi e razionalmente verificabili.
La pretesa risarcitoria dell'opponente è dunque evanescente, non essendo fondata su concreti elementi di fatto. Né a tal fine può supplire la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., n. 8941/2022). Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 1226 c.c. non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (cfr. Cass. Civ., n.
20889/2016).
9 Né, infine, vi è alcuna prova del pregiudizio allegato dall'opponente nelle note scritte del
28/01/2021, non avendo l'opponente fornito alcuna dimostrazione della effettiva impossibilità di concludere affari commerciali con terzi in ragione della condotta dell'opposta.
La domanda risarcitoria va quindi rigettata.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria, nonché con accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di restituzione, ma con rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento.
Poiché tra le parti sussiste soccombenza reciproca, data dal rigetto della domanda di pagamento e della contrapposta domanda risarcitoria, le spese di lite devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tuttavia, dato il divario economico tra il valore della domanda principale e quello della domanda riconvenzionale accolta, la compensazione può operare nei limiti della metà.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00. Segue
l'applicazione dei corrispondenti parametri ex DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto, nonché dell'esborso di € 870,00 per contributo unificato e bollo.
Vanno poi liquidate le spese del giudizio cautelare di prima fase, laddove quelle del reclamo sono già state liquidate nella relativa ordinanza del 10/11/2021, anche in tal caso tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria.
Non sussistono neppure i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., invocati da ciascuna delle parti, vista la soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ., n. 24158/2017).
Essendo pacifico che l'opponente, in esecuzione del decreto ingiuntivo, ha pagato all'opposta la somma complessiva di € 52.187,03, l'opposta va condannata alla relativa restituzione, ritualmente domandata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo ravvisabile la mala fede dell'accipiens.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1223/2020 RG 1966/2020 e rigetta la domanda di pagamento proposta da Cont Controparte_2
10 - In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la risoluzione del Cont contratto del 31/07/2017 stipulato tra le parti e condanna a restituire a Controparte_2 la somma di € 133.285,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo;
- Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- Condanna a restituire a la somma di € Controparte_2 Parte_1
52.187,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 8.246,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 870,00 per esborsi;
- Compensa le spese di lite tra le parti per la restante metà.
Perugia, 20/10/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 54 del doc. 30 di parte opposta 3 Cfr. pag. 59 del doc. 40 di parte opposta 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4549/2020 R.G. tra c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LO LU, dall'Avv. Daniela De Pasquale e dall'Avv. Francesco Santonastaso;
Opponente
CONTRO Contr c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elia Ceriani;
Controparte_2 P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 14/04/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 07/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società Re. agiva in via monitoria nei confronti della società Controparte_2 [...] allegando di avere svolto in suo favore, in forza di contratto del 09/01/2017, Parte_1 attività di consulenza finanziaria finalizzata ad ottenere le agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo, e di avere maturato un corrispettivo pari a € 43.920,00. Chiedeva quindi la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1223/2020 RG 1966/2020.
Proponeva opposizione l'ingiunta, deducendo che l'attività demandata all'opposta consisteva nella ricerca e sviluppo aziendale e non nella mera consulenza finanziaria, ed eccependo l'inadempimento dell'opposta, che non aveva svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo e non 1 aveva predisposto alcuna relazione tecnica illustrativa dei progetti intrapresi, pur avendo incassato la complessiva somma di € 454.297,80 per le annualità 2017, 2018 e 2019. Contestava poi la valenza confessoria delle dichiarazioni fiscali volte ad ottenere le agevolazioni di legge, in quanto le relative certificazioni sarebbero state ottenute sulla base di documentazione prodotta dalla stessa opponente e non dall'opposta, laddove il credito d'imposta sarebbe stato un incentivo automatico. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, nonché, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna dell'opposta alla restituzione del corrispettivo percepito per la prestazione non eseguita, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva l'opposta, allegando, in sintesi, di avere correttamente adempiuto al contratto stipulato, svolgendo l'attività pattuita e consegnando le prescritte relazioni. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Nelle note scritte del 28/01/2021 l'opponente disconosceva la sottoscrizione del proprio legale rappresentante apposta sulle relazioni prodotte dall'opposta.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente individuare l'oggetto del giudizio alla luce delle contrapposte domande formulate dalle parti.
La domanda principale, veicolata con il ricorso monitorio, ha ad oggetto la pretesa di pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte dall'opposta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 in forza del contratto del 09/01/2017, poi modificato il
31/07/2017.
La domanda proposta non può ritenersi oggetto di modificazione nel senso di domanda di pagamento dell'indennità di recesso senza il dovuto preavviso, atteso che, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024, l'opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo sul presupposto dell'accertamento dell'attività svolta in adempimento del contratto, con ciò invocando una causa petendi coerente con il pagamento del corrispettivo contrattuale e non già della clausola penale.
Per contro, la domanda riconvenzionale dell'opponente ha ad oggetto l'accertamento della intervenuta risoluzione contrattuale, nonché la conseguente pretesa di restituzione dei
2 corrispettivi pagati per le attività di ricerca non svolte negli anni 2017, 2018 e 2019, oltre che la pretesa di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.
3. I contratti del 2017 e l'onere della prova
Il titolo delle contrapposte pretese risiede nel contratto del 09/01/2017, con cui l'opponente ha demandato all'opposta l'esecuzione di attività di “ricerca e sviluppo”, articolantesi in “a) Lavori sperimentali o teorici aventi come finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b) Ricerca pianificata o indagini critiche, mirate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi
o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
c) Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti
o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi;
e) Riorganizzazione degli attuali processi che si svolgono all'interno dell'azienda verificandone la sostenibilità e indicandone le possibili ottimizzazioni”1.
Analoga previsione oggettuale è contenuta nel contratto del 31/07/2017, con cui è stato modificato il corrispettivo dovuto in € 12.000,00 oltre Iva mensili anziché in € 80.000,00 annuali, come precedentemente previsto.
Alla luce di tale oggetto contrattuale, non è fondata la tesi dell'opposta secondo cui la prestazione contrattuale sarebbe consistita nella consulenza finanziaria volta all'attività di ricerca e sviluppo, atteso che il dato letterale del contratto evidenzia chiaramente come l'attività demandata all'opposta fosse inerente allo sviluppo dei processi produttivi aziendali e, dunque, propriamente attinente alla fase di “ricerca e sviluppo” e non anche ad una consulenza finanziaria ad essa prodromica.
È pur vero che l'attività in questione era finalizzata anche all'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, ma occorre considerare che, essendo prevista specificamente l'esecuzione di attività di ricerca e non di mera consulenza, le ricadute tributarie dell'attività non potevano costituire l'oggetto immediato del contratto, ma semmai una conseguenza dell'attività di ricerca svolta.
Ciò posto, da un lato l'opposta pretende il corrispettivo per l'attività svolta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, mentre invece l'opponente afferma la radicale mancanza di 1 Cfr. doc. 3 di parte opponente 3 prestazioni per tutti gli anni 2017, 2018 e 2019, chiedendo la risoluzione del contratto con restituzione del corrispettivo pagato e risarcimento del danno.
Trattandosi di contrapposte domande di adempimento e risoluzione contrattuale, trova applicazione il principio di diritto secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. Civ.,
S.U., n. 13533/2001).
Rispetto alla domanda principale, poiché l'opponente ha eccepito l'inadempimento della prestazione, l'opposta è tenuta a provare di avere correttamente adempiuto al contratto.
Rispetto alla domanda riconvenzionale, poiché l'opponente ha documentato la fonte negoziale del proprio diritto (il contratto del 31/07/2017) e ha allegato l'inadempimento dell'opposta, questa è parimenti tenuta a provare di avere correttamente adempiuto al contratto, e dunque di avere effettivamente svolto l'attività di ricerca e sviluppo commissionata.
Occorre dunque procedere all'esame separato delle distinte annualità.
3.1. Prestazioni relative agli anni 2017 e 2018
Per quanto riguarda le prestazioni relative agli anni 2017 e 2018, l'opposta ha prodotto le relazioni emesse dalla stessa società opponente, e da questa non disconosciute, con cui si è dato atto del contratto stipulato con l'opposta e dell'attività di ricerca e sviluppo svolta.
Tali relazioni contengono l'esplicazione del processo produttivo, dettagliando gli aspetti positivi e critici dell'attività aziendale, e nel riepilogo dei contratti stipulati per ricerca e sviluppo si dà espressamente atto di quello stipulato con la società opposta, evidenziando il valore del contratto per l'anno 2017 e precisando che il valore imputato al progetto di ricerca e sviluppo per quell'anno sarebbe stato pari a € 80.400,002. Analogamente è a dirsi per l'annualità 2018, in cui si attesta il contratto di ricerca e sviluppo stipulato con l'opposta con un valore imputato al medesimo anno pari a € 181.930,003. Tali documenti, la cui provenienza dall'opponente è incontestata, sottendono l'ammissione, da parte dell'opponente stessa, dell'attività svolta dall'opposta nel periodo in esame, e dunque assumono una valenza confessoria in ordine all'adempimento del contratto.
L'argomentazione dell'opponente, secondo cui l'inadempimento emergerebbe dalla mancata consegna, da parte dell'opposta, delle relazioni sull'attività compiuta, è superata dalla valenza sostanzialmente confessoria che assumono le relazioni dell'opponente, unite alle certificazioni circa l'effettività dei costi sostenuti.
Invero, se si afferma che l'attività fatturata negli anni 2017 e 2018 non è stata espletata, allora se ne dovrebbe dedurre che le relative fatture sarebbero state emesse per operazioni inesistenti, ciò che integrerebbe il reato di cui all'art. 8 D.Lgs 74/2000. Inoltre, se quell'attività non fosse mai stata espletata, allora l'opponente avrebbe pagato fatture emesse per operazioni inesistenti, ed essendo pacifico che l'opponente ha posto le spese per le attività di ricerca e sviluppo a fondamento del credito d'imposta da porre in compensazione con gli altri debiti fiscali, essa avrebbe anche commesso il reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs 74/2000.
Pertanto, dovendosi presumere, in assenza di contrari elementi, la liceità delle operazioni di certificazione tenute dall'opponente, se ne deve anche dedurre che le prestazioni di ricerca e sviluppo siano state effettivamente tenute dall'opposta.
Per le medesime ragioni non assume rilievo l'argomentazione dell'opponente secondo cui le certificazioni fiscali allegate alle relazioni avrebbero una valenza meramente formale e non attesterebbero l'attività svolta dall'opposta, poiché laddove quell'attività non fosse stata espletata e ciononostante l'opponente ne avesse attestato la regolarità, essa avrebbe con ciò tenuto la condotta penalmente rilevante sopra descritta.
È parimenti irrilevante l'argomentazione dell'opponente secondo cui non vi sarebbe prova della corrispondenza tra le relazioni sull'attività prodotte dall'opposta e le relazioni della medesima opponente, atteso che l'attestazione della società opponente in ordine al valore delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla società opposta in ciascuna annualità costituisce prova da sola sufficiente a documentare l'adempimento, anche a prescindere da eventuali difetti di corrispondenza con le relazioni prodotte dall'opposta.
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento in relazione alle annualità 2017 e
2018, ed è pertanto irrilevante il disconoscimento operato dall'opponente rispetto alle sottoscrizioni di ricevuta delle relazioni riepilogative da parte dell'opposta.
3.2. Prestazioni relative all'anno 2019
5 Quanto alle prestazioni relative all'anno 2019, la prova dell'adempimento da parte dell'opposta non può invece dirsi raggiunta.
Va innanzitutto osservato che, in relazione a tale annualità, non risulta presentata analoga certificazione utile all'ottenimento dell'agevolazione fiscale, per cui non è ravvisabile un contegno confessorio da parte dell'opponente.
Ciò posto, va osservato che l'opposta non ha offerto alcuna prova di avere effettivamente consegnato all'opponente la relazione sull'attività di ricerca e sviluppo svolta.
L'affermazione dell'opposta, secondo cui la mancata consegna sarebbe imputabile al recesso illegittimo operato dall'opponente, non ha alcun fondamento. Da un lato, infatti, l'art. 8, comma 2, del contratto del 31/07/2017 prevedeva il recesso anche ad nutum da parte del committente, salvo il termine di preavviso, e dall'altro lato l'opposta non ha dato prova di avere trasmesso, neppure dopo lo spirare del suddetto termine di preavviso, la relazione sull'attività svolta, ancorché non estesa all'intera annualità 2019 ma limitata alle mensilità di effettiva prestazione dell'attività.
La mancata consegna di tale relazione costituisce un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
Invero, la consegna di una relazione sull'attività svolta da parte del prestatore dei servizi di ricerca e sviluppo, ancorché non espressamente prevista nel contratto, è normativamente prevista dall'art. 3, comma 11 bis, DL 145/2013 ratione temporis vigente, secondo cui “Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo
d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione”, laddove, nel caso di appalto delle relative attività, la disposizione prevede che “Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo”.
La redazione e la consegna di una tale relazione costituiscono prestazioni imposte direttamente dalla legge e senza dubbio determinanti nell'equilibrio del contratto nel caso di specie. Da un lato, infatti, è pacifico che l'attività di ricerca e sviluppo demandata all'opposta fosse funzionale all'ottenimento della corrispondente agevolazione fiscale da parte dell'opponente, e dall'altro lato il possesso della relazione riepilogativa rilasciata dall'opposta sarebbe stata imprescindibile al fine di giustificare l'agevolazione fiscale nei confronti dell'Erario.
6 Pertanto, essendo il credito d'imposta un elemento fondamentale che i contraenti avevano tenuto in considerazione nella stipulazione del contratto, allora, interpretando il contratto non solo secondo il tenore letterale, ma anche secondo la comune intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.), si deve concludere che la redazione e la consegna della relazione riepilogativa dell'attività svolta, anche limitatamente ad alcune mensilità soltanto, fosse un elemento dirimente nell'equilibrio contrattuale, la cui omissione non può che costituire un grave inadempimento, autonomamente rilevante ai fini della risoluzione contrattuale, avendo efficacia sostanzialmente preclusiva dell'agevolazione fiscale e, con essa, dell'interesse fondamentale che la parte committente riponeva nel contratto.
Non solo: la sostanziale assenza di qualunque attività nell'ultimo trimestre del 2019 emerge dalle affermazioni della stessa parte opposta. Questa, infatti, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha affermato che “Il brusco allontanamento di RE a metà settembre 2019 CP_2 senza alcun preavviso, senza motivo e senza giustificazioni da parte di ha interrotto improvvisamente Pt_1 ogni rapporto con contemporaneo diniego di accesso operato dalla medesima alle caselle di posta elettronica Co utilizzate da . Ciò rende difficoltoso per RE. dimostrare adeguatamente le proprie ragioni CP_2 CP_2 ma non esime comunque dal rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Si ricorda che nel caso di Pt_1 contratti di consulenza di lunga durata è logico che possano esservi periodi di più intesa attività ed altri di minor lavoro, infatti non vi era nessun obbligo in capo a RE. di essere presente tutti i giorni per 8 ore CP_2 lavorative presso anche se spesso questo accadeva soventemente. A prescindere, quindi, del fatto che in Pt_1 un determinato periodo RE. abbia non abbia svolto la propria attività, ha l'obbligo CP_2 Pt_1 contrattuale di corrispondere quanto previsto dagli accordi sottoscritti”4.
Tale affermazione riveste una valenza sostanzialmente confessoria circa il mancato svolgimento della prestazione nell'ultimo trimestre del 2019, per cui la corrispondente richiesta di pagamento è evidentemente infondata.
Del resto, quest'ultima non ha neppure allegato quali sarebbero, nello specifico, le operazioni concretamente svolte nel periodo in esame, limitandosi alla generica indicazione di attività di ricerca e sviluppo, che tuttavia, se da un lato costituisce una descrizione riassuntiva di particolari attività, dall'altro lato rende del tutto intangibili ed evanescenti le concrete operazioni svolte a tal fine nello specifico periodo oggetto della domanda monitoria (ottobre, novembre, dicembre
2019).
Le istanze istruttorie reiterate dall'opposta sono quindi irrilevanti. 4 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte opposta 7 In assenza di prova dell'attività concretamente svolta, deve ritenersi fondata la censura di inadempimento sollevata dalla parte opponente in relazione all'anno 2019.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, a cui consegue l'accoglimento della domanda di restituzione del corrispettivo versato nell'anno 2019, mentre l'effetto della risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., applicabile in ragione della natura continuata del contratto, non può estendersi alle prestazioni relative agli anni 2017 e 2018, regolarmente eseguite dalla parte opposta.
L'entità di tale corrispettivo, secondo quanto allegato da parte opponente e non contestato da parte opposta, è pari a € 133.285,00, che deve quindi essere restituito dalla parte opposta.
Per converso, stante la fondatezza della censura di inadempimento, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e deve essere rigettata la domanda di pagamento avanzata dalla parte opposta.
Né potrebbe opinarsi diversamente riconducendo le somme in questione alla causale non del corrispettivo bensì della penale per recesso senza preavviso.
Infatti l'opposta, pur avendo adombrato la questione nella propria memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., non ha poi concretamente svolto una mutatio libelli, avendo comunque invocato la conferma del decreto ingiuntivo in ragione dell'adempimento del contratto, e dunque sul postulato del diritto al corrispettivo e non del diritto al pagamento della penale.
Del resto, le fatture emesse descrivono la propria causale in “attività di ricerca e sviluppo” e non nel pagamento della penale, per cui non è neppure ricavabile una qualche volontà della creditrice di invocare ab origine il pagamento della penale anziché del corrispettivo contrattuale.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno
Va infine esaminata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, calibrata sul valore dell'attività di ricerca non effettuata dall'opposta, sul danno da mancata fruizione del beneficio fiscale correlato alle spese per ricerca e sviluppo nell'anno 2019, nonché sul danno dal mancato vantaggio economico ritraibile dal corretto svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo.
La domanda è infondata.
Quanto al danno per il mancato svolgimento dell'attività di ricerca, la domanda risarcitoria costituisce una sostanziale duplicazione della domanda restitutoria, come del resto si evince dalla esatta corrispondenza tra gli importi che l'opponente assume di avere indebitamente pagato all'opposta e quelli che vengono utilizzati per calibrare il danno subito.
8 Riguardo alle annualità 2017 e 2018, si è già evidenziata sopra l'infondatezza della censura di inadempimento, per cui non sussiste alcun diritto al risarcimento.
Riguardo all'annualità 2019, l'effetto restitutorio che consegue alla risoluzione contrattuale comporta di per sé l'integrale ristoro dell'esborso subito in assenza di adempimento, per cui la proposizione di una domanda risarcitoria in aggiunta alla domanda restitutoria costituisce una manifesta duplicazione della pretesa in assenza di un danno effettivo.
Quanto al danno da mancata fruizione del beneficio fiscale per l'anno 2019, la domanda è radicalmente infondata. Infatti, se alla risoluzione contrattuale consegue la restituzione dell'importo pagato per l'attività di ricerca e sviluppo, allora non vi è alcun titolo per la corrispondente agevolazione fiscale, per l'evidente ragione che, dovendo essere retrocesso il pagamento già eseguito, viene a mancare il presupposto fondamentale per ottenere l'agevolazione, ossia l'effettuazione dell'investimento previsto dall'art. 3, comma 1, DL
145/2013 ratione temporis vigente.
Quanto, infine, al beneficio economico che l'opponente avrebbe ottenuto dall'attività di ricerca e sviluppo che avrebbe dovuto essere svolta dall'opposta, va osservato che, sul piano del danno-conseguenza, l'opponente non ha né allegato né tanto meno dimostrato in quale specifico modo, a fronte dei processi produttivi concretamente applicati, l'attività di ricerca e sviluppo attesa avrebbe potuto effettivamente aumentare i ricavi e dunque garantire un beneficio economico.
Infatti, l'opponente non ha né descritto i propri processi produttivi né tanto meno l'attività che li avrebbe resi più efficienti e redditizi, per cui non vi è alcuna possibilità di fondare una prognosi su elementi oggettivi e razionalmente verificabili.
La pretesa risarcitoria dell'opponente è dunque evanescente, non essendo fondata su concreti elementi di fatto. Né a tal fine può supplire la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., n. 8941/2022). Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 1226 c.c. non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (cfr. Cass. Civ., n.
20889/2016).
9 Né, infine, vi è alcuna prova del pregiudizio allegato dall'opponente nelle note scritte del
28/01/2021, non avendo l'opponente fornito alcuna dimostrazione della effettiva impossibilità di concludere affari commerciali con terzi in ragione della condotta dell'opposta.
La domanda risarcitoria va quindi rigettata.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria, nonché con accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di restituzione, ma con rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento.
Poiché tra le parti sussiste soccombenza reciproca, data dal rigetto della domanda di pagamento e della contrapposta domanda risarcitoria, le spese di lite devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tuttavia, dato il divario economico tra il valore della domanda principale e quello della domanda riconvenzionale accolta, la compensazione può operare nei limiti della metà.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00. Segue
l'applicazione dei corrispondenti parametri ex DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto, nonché dell'esborso di € 870,00 per contributo unificato e bollo.
Vanno poi liquidate le spese del giudizio cautelare di prima fase, laddove quelle del reclamo sono già state liquidate nella relativa ordinanza del 10/11/2021, anche in tal caso tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria.
Non sussistono neppure i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., invocati da ciascuna delle parti, vista la soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ., n. 24158/2017).
Essendo pacifico che l'opponente, in esecuzione del decreto ingiuntivo, ha pagato all'opposta la somma complessiva di € 52.187,03, l'opposta va condannata alla relativa restituzione, ritualmente domandata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo ravvisabile la mala fede dell'accipiens.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1223/2020 RG 1966/2020 e rigetta la domanda di pagamento proposta da Cont Controparte_2
10 - In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la risoluzione del Cont contratto del 31/07/2017 stipulato tra le parti e condanna a restituire a Controparte_2 la somma di € 133.285,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo;
- Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- Condanna a restituire a la somma di € Controparte_2 Parte_1
52.187,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 8.246,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 870,00 per esborsi;
- Compensa le spese di lite tra le parti per la restante metà.
Perugia, 20/10/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 54 del doc. 30 di parte opposta 3 Cfr. pag. 59 del doc. 40 di parte opposta 4