Art. 8.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro e le regioni, sentite le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stipulano un accordo nazionale tipo con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale piu' rappresentative di ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 7, per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime.
Entro trenta giorni dalla notificazione dell'accordo nazionale tipo di cui al precedente comma da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i commissari di cui al precedente articolo 2 provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo 7.
Le deliberazioni adottate dai commissari predetti ai sensi del precedente comma debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e del tesoro.
Le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche.
L'accordo nazionale di cui al primo comma si applica anche ai rapporti che i comuni o loro consorzi, le comunita' montane e le province stipulano per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di loro competenza, esclusi i servizi di medicina pubblica e curativa ai quali e' preposto personale sanitario previsto dalle vigenti piante organiche.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula delle convenzioni riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle stesse convenzioni.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro e le regioni, sentite le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stipulano un accordo nazionale tipo con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale piu' rappresentative di ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 7, per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime.
Entro trenta giorni dalla notificazione dell'accordo nazionale tipo di cui al precedente comma da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i commissari di cui al precedente articolo 2 provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo 7.
Le deliberazioni adottate dai commissari predetti ai sensi del precedente comma debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e del tesoro.
Le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche.
L'accordo nazionale di cui al primo comma si applica anche ai rapporti che i comuni o loro consorzi, le comunita' montane e le province stipulano per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di loro competenza, esclusi i servizi di medicina pubblica e curativa ai quali e' preposto personale sanitario previsto dalle vigenti piante organiche.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula delle convenzioni riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle stesse convenzioni.