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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 637/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1974, con il patrocinio dell'avv. EMANUELA FRIGERIO e dell'avv. CLAUDIA BELLOTTI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIARA MOTTA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale delle minori , Controparte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; Persona_2
INTERVENUTO pagina 1 di 43 e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 7.11.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per gravi violazione dei doveri coniugali, Controparte_1 stabilendo le seguenti condizioni:
Nel merito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Sull'affidamento
Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale per le questioni di maggior interesse per la stessa e adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno e conforme a giustizia,
3) Sulla collocazione in via principale collocare la figlia in misura prevalente presso la madre, stabilendo le Per_2 modalità di frequentazione del padre in base ad un piano genitoriale che si lascia la Giudice di determinare. in subordine disporre il diritto di visita e di relazione tra la madre e la figlia secondo un piano Per_2 strutturato di riavvicinamento dei Servizi Sociali, con ammonimento e determinazione di sanzioni al padre per il suo comportamento omissivo ed ostativo valutandone la rilevanza ai fini della responsabilità genitoriale, disponendo modalità concrete per gli incontri madre-figlia,e obbligare il sig. a collaborare attivamente al percorso di riavvicinamento madre/figlia, con CP_1 avvertimento che, in caso di inottemperanza, potrà disporsi un diverso collocamento della minore e in
pagina 2 di 43 caso di violazione si richiede l'applicazione di una penale di € 100,00 (o altra somma ritenuta equa) per ogni ulteriore violazione accertata, ex art. 614 bis c.p.c;;
4) Sul mantenimento della moglie porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della RA Controparte_1
, mediante il versamento, in favore della stessa, della somma di € 400,00, o diversa Parte_1 somma che il Giudice vorrà determinare secondo equità, per dodici mensilità annue, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del ricorso in data 15/02/2023 o in via alternativa dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente;
5) Sul mantenimento della prole con l'affidamento e la collocazione della figlia alla RA , porre a carico Per_2 Parte_1 del sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento delle stessa mediante il Controparte_1 versamento, in favore della RA , della somma di € 500,00, per ciascuna figlia, o quella Pt_1 diversa somma che il Giudice vorrà determinare secondo equità, per dodici mensilità annue, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere nella misura del 100% alla Controparte_1 moglie tutte le spese occorrende alle figlie, spese opportunamente documentate e meglio specificate nelle "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" del Tribunale di Como, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese successivo all'esborso;
6) Sul risarcimento danni condannare il sig. a risarcire alla moglie tutti i danni patiti e patiendi per effetto Controparte_1 della condotta descritta in atti, quali quelli biologici, morali, esistenziali derivanti da maltrattamenti e dalla violazione dei doveri coniugali, nella complessiva misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, tenuto altresì conto del lungo periodo di ingiustificata esclusione della madre dalla vita delle figlie e dei danni affettivi e relazionali che ne sono derivati.
In ogni caso caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% ex DM
147/2022, 4% ed I.V.A.22%. CP_3
pagina 3 di 43 In via istruttoria:
Si chiede disporsi consulenze tecniche sulla capacità genitoriale delle parti e consulenza psicologica sull'alienazione delle minori, si chiede altresì ammettersi prove sui seguenti capitoli:
Fatti inerenti al matrimonio
1) “vero che nell'inverno del 2013 sono giunta a casa di mia OR , la porta era aperta, e Pt_1 ho visto che alzava di peso mia OR dal collo, alla presenza delle mie nipoti di circa 5 e CP_1
3 anni, ricordo che mi feci la pipì addosso, intervenni quindi dando una spinta a mio cognato per allontanarlo, lui fece la vittima dicendomi che mia OR lo assillava”; ) Testimone_1
2) “vero che durante il matrimonio di mia OR a volte ricevevo telefonate di mio cognato che, piangendo, mi riferiva di liti, solo verbali, dicendomi che era colpa di mia OR che impazziva”;
( ) Testimone_1
3) “vero che la sera del 04 ottobre 2011, dopo una lite con il marito, e le figlie chiedevano Pt_1 rifugio nella casa dei genitori, era affannata e non riusciva a respirare e il mattino dopo (05 Pt_1 ottobre 2011) la stessa si recava al P.S. di GI e dopo due giorni a casa dei genitori faceva ritorno alla casa familiare, supplicata dal marito”; ( , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_1
, e , )
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
4) “vero che in data 05 ottobre 2011 accompagnavo al P.S. di GI, dimessa con Pt_1 diagnosi -infrazione della nona costa, come da docc. 6) e 8), che mi si rammostrano”; Tes_2
e )
[...] Testimone_3
5) “vero che dicevo a di denunciare il marito per le violenze subite, ma la stessa si rifiutava” Pt_1
( , , , e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
)
[...]
6) “vero che il 20/02/2014 accompagnavo al P.S. di GI per un dolore alla spalla, come Pt_1 da doc. 8) che mi si rammostra”; ( e ) Testimone_2 Testimone_3
Per_ 7) “vero che dal 2008 circa ( aveva un anno e mezzo) sino alla separazione del gennaio 2023 ho visto con evidenti lividi su braccia, gambe e collo”; ( , , Pt_1 Testimone_2 Testimone_3
, e , , , ); Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6 Controparte_4
8) “vero che quando chiedevo a il motivo di tali lividi, la stessa diceva di avere urtato da Pt_1 qualche parte”; ( , , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 [...]
, , , ) Tes_5 Persona_3 Tes_6 Controparte_4
pagina 4 di 43 9) “vero che sospettavo che fosse violento con , ma alle mie richieste in merito CP_1 Pt_1
negava”; , , , e Pt_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 [...]
, ) Tes_5 Tes_6
10) “vero che circa un anno prima della separazione mia OR ha iniziato a confidarmi le violenze fisiche e psicologiche del marito, raccontandomene i dettagli”; ( ) Testimone_1
Per_ 11) “vero che a settembre 2022 mia nipote a casa mia con il cellulare riprese me e mia OR mentre mi spiegava la discussione che il giorno prima aveva avuto con il marito, domandai a Pt_1
Per_
cosa stava facendo e lei mi rispose: mi ha detto la nonna di fare i video di quando la CP_4 mamma da fastidio al papà, perché quel materiale deve servire al Giudice”; ) Testimone_1
12) “vero che in occasione di visite o telefonate a la stessa, piangendo, spesso mi riferiva di Pt_1 provocazioni della suocera”; ( , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 [...]
e , , ) Tes_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6
13) “vero che il giorno 30 gennaio 2023, alle ore 20.45 circa, mi sono recato a casa di mia figlia e mio genero, dopo una telefonata di per prendere mio nipote e poco dopo Pt_1 Per_4 CP_1
entrava in casa senza suonare e urlando e mi aggrediva spintonandomi”;
[...] Tes_3
)
[...]
Per_ 14) “vero che il mattino dopo il 30 gennaio 2023 ricevevo tre messaggi vocali di mia nipote ed in uno sentivo dire a mia nipote che mia OR doveva fare un TSO”; ( ) Parte_2 Testimone_1
Per_ 15) “vero che non ha mai alzato le mani su e essendo contraria a tali metodi Pt_1 Per_2 educativi”; ( , , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 [...]
, , ) Tes_5 Persona_3 Tes_6
16) “vero che ho frequentato sino al 2022 quasi giornalmente la casa coniugale di Parte_1 in Arosio, vedendo l'abitazione sempre ordinata e pulita e vedendo occuparsi delle figlie”; Pt_1
( , , , e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, , ) Per_3 Tes_6 Persona_5
17) “vero che dal 2015 al 2020 ho frequentato settimanalmente, due/tre pomeriggi a settimana, la casa Per_ della RA in Arosio, per coadiuvare e nei compiti e notavo la casa Pt_1 Persona_2 pulita e ordinata, sempre presente la mamma, intenta a dedicarsi alle figlie”; ( ) Testimone_7
pagina 5 di 43 18) “vero che nel periodo scolastico dal 2015 al 2020 agli incontri/colloqui su ho Persona_2 sempre ricevuto solo la mamma , attenta al profitto e interessata ai bisogni della Parte_1 figlia;
mai ho ricevuto il padre”; ( , ) Testimone_8 Testimone_9
19) “vero che al mattino, dopo aver lasciato i ragazzi a scuola, con andavamo a prendere un Pt_1 caffè a casa di un'amica comune, che abita dietro la Ditta Stame, passandovi Persona_6 davanti”; e ) Tes_6 Persona_3
20) “vero che , nelle sue conversazioni parlava esclusivamente delle figlie e delle Parte_1 loro necessità, di cui si è sempre occupata in via esclusiva”; ( , , Testimone_2 Testimone_3
, e , , ); Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6
Per_ Per_ 21) “vero che , dopo la maternità di (quando aveva circa un anno) Parte_1 cessava il rapporto di lavoro e decideva che il suo stipendio bastava alla famiglia Controparte_1
e quindi esigeva che la moglie non lavorasse per occuparsi delle figlie”; ( , Tes_6 Tes_1
, e )
[...] Testimone_4 Testimone_5
Per_ Rapporti tra e e familiari del ramo materno Per_2
22) “vero che dalla nascita delle mie nipoti sino al 30 gennaio 2023 ho frequentato le stesse, organizzando tutte le loro feste di compleanno e alcuni pigiama party a casa mia, passavo soprattutto il sabato a prenderle a casa loro per portarle dalla nonna oppure a fare delle passeggiate”; Tes_2
( ) Testimone_1
Per_ 23) “vero che vedevo e quasi tutti i pomeriggi e talvolta il sabato presso la casa della Per_2 nonna fortunata, dove giocavano con i cuginetti”; , , Testimone_1 Testimone_4 Tes_2
, , )
[...] Testimone_10 Testimone_5
Per_ 24) “vero che ricevevo quasi quotidianamente da e messaggi di saluti con cuoricini e frasi Per_2 affettuose sino i primi di febbraio 2023”; ( , , , Testimone_1 Testimone_4 Testimone_2
, ) Testimone_10 Testimone_5
Per_ 25) “vero che da metà febbraio 2023 e dopo un ultimo messaggio del seguente tenore Per_2
“siete delle persone di merda”, che posso far udire, i messaggi delle stesse verso di me sono cessati e hanno smesso di rispondere ai miei”; ( ); Testimone_1
26) “vero che sino ai primi di febbraio 2023 ricevevo le mie nipoti a farmi visita quotidianamente;
ricevevo telefonate e messaggi, che dal 30 gennaio 2023 si sono improvvisamente interrotti”; ( Tes_1
, , , , )
[...] Testimone_4 Testimone_2 Testimone_10 Testimone_5
pagina 6 di 43 27) “vero che ai primi di marzo 2023 visitava la bisnonna in ospedale per l'ultima volta e Per_2 anch'io la vedevo per l'ultima volta”; ( e ) Testimone_1 Testimone_2
28) “vero che dalla nascita delle mie nipoti sino alla separazione ho accompagnato mia figlia Pt_1 ad ogni visita medica pediatrica per le figlie, senza la presenza del padre”; e Testimone_2
) Testimone_3
Per_ 29) “vero che sono stato il pediatra di e sino al 2022; le visite alle stesse Persona_2
Tes_1 avvenivano solo alla presenza della madre, non ho mai visto il padre”,; (Dr. );
Rapporti con la suocera
30) “vero che nel periodo tra il 2006 e il 2020 frequentavo la casa di e di e in Pt_1 CP_1 molte occasioni la suocera entrava con una scusa”; ( , ,, Testimone_1 Testimone_4 [...]
, ) Tes_5 Tes_6
31) “vero che tre mesi prima del matrimonio riceveva una telefonata dalla futura suocera Pt_1
che le riferiva che non voleva più sposarla”; ( , Controparte_4 CP_1 Testimone_1 [...]
,, , , ) Tes_4 Testimone_5 Tes_6 Controparte_4
32) “vero che i cognati e le sorelle di e la stessa durante il Controparte_4 Controparte_4
Per_ battesimo, sia di che di in chiesa si alzavano facendo rumore e provocando fastidio, Per_2 mentre al ristorante discutevano animatamente alzando la voce per contestare la presenza del padre di
, ”; ( , , e ) CP_1 Persona_7 Tes_6 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5
33) “vero che la RA , suocera di , lasciando la casa coniugale Controparte_4 Parte_1 nel 1975 ha portato con sé il figlio , di soli 40 giorni, ed ha negato al padre, che ha sempre CP_1 cercato di vedere il figlio senza riuscirvi”; ( e ); Testimone_12 Testimone_13
34) “vero che il ha incontrato di persona il padre per la Controparte_1 Persona_7 prima volta prima del matrimonio con per intervento della stessa che ha creato Pt_1 Pt_1
l'incontro”; , ) Testimone_14 Testimone_13
Fatti successivi alla separazione
35) “vero che il giorno 02 agosto 2023 ho ritirato dalla casa familiare ove abitava Parte_1 vari beni trovati ammucchiati in giardino, tra cui mobili rotti, microonde rotto, aspirapolvere rotta, come da foto doc. 40) che mi si rammostra, poi portati alla discarica”; ( e Persona_5 Tes_15
)
[...]
pagina 7 di 43 36) “vero che da febbraio 2023 è stata privata del bancomat di famiglia”; ( Parte_1 Tes_1
, , , , )
[...] Testimone_4 Testimone_2 Testimone_10 Testimone_5
37) “vero che tra marzo e giugno 2023 ho notato tende oscuranti sulle finestre dell'abitazione di
e di ”; , e ) Controparte_1 Controparte_4 Testimone_1 Testimone_5 Persona_5
38) “vero che tra marzo e giugno 2023 ho visto una catena e un cartello indicante apparecchiatura di videosorveglianza antistanti la casa di , ove prima veniva parcheggiata l'auto di CP_1 Parte_1
, in uso alla famiglia”; ( , e )
[...] Testimone_1 Testimone_5 Persona_5
39) “vero che intorno ai primi di marzo 2023 mi sono recato un paio di volte a casa di Pt_1
, la casa era fredda priva di acqua calda e constatavo che la caldaia era disattivata e non era
[...] possibile accenderla essendo stata chiusa con viti autofilettanti”; ( e ) Testimone_5 Persona_5
40) “vero che in data 02 gennaio 2024 ho incontrato per strada, nei pressi della casa di
[...]
, con la zia e al mio “ciao” la stessa rispondeva “ciao un Tes_4 Persona_1 Parte_2 cazzo”; ( ) Testimone_10
Per_ 41) “vero che da marzo 2023 ad oggi ho incrociato e per le vie di Arosio solo Persona_2 in compagnia della zia , mai con il padre”; (( , , Pt_2 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5
e ) Testimone_10
42) “vero che la metà di aprile 2024, alle ore 18.30, presso il supermercato INN'S di Arosio incontravo il in compagnia delle figlie e della OR e al mio saluto lo stesso ad alta voce CP_1 ed in presenza delle figlie diceva: non ti voglio salutare, non sai cosa stiamo passando io e le mie figlie, e allontanava da me le ragazze”; (Miriam Vetere)
sul posto di lavoro Controparte_1
43) “vero che il , mio collega di lavoro, da tempo racconta sul posto di lavoro che Controparte_1 la RA è pazza, come da docc. 35) e 36), che mi si rammostrano”; ( Parte_1 Tes_12
, )
[...] Testimone_16
44) “vero che il ha avuto in costanza di matrimonio una profonda relazione di Controparte_1 amicizia con certa , collega di lavoro”; ( , ) Per_8 Testimone_12 Testimone_16
Si indicano a testi:
- , O); Testimone_1 Testimone_17
- , Arosio (CO); Testimone_4
- , Carugo (CO); Testimone_2
pagina 8 di 43 - , Carugo (CO); Testimone_3
- , Arosio (CO); Testimone_5
- , Arosio (CO); Persona_5
Tes_1
- , di GI (MB); Testimone_15
- , Arosio (CO); Persona_3
- , Carugo (CO); Tes_6
- , Arosio (CO); Testimone_12
- AT (CO); Testimone_16
- , Carugo (CO) (insegnante di sostengo); Testimone_7
- , di Briosco (MB) (insegnante ; Testimone_8 Per_9 Per_2
- Dott. , con studio in Romanò (CO) (pediatra); Tes_19
- , PE di IA CO (CO); Testimone_10
- , Arosio (CO); Controparte_4
- , ER (LC) (ex marito di ); Testimone_13 Controparte_4
- , (CO); Testimone_9 Testimone_17
- , AG (CO); CP_5
Si chiede l'audizione della Dott.ssa a conferma della relazione (docc. 11 e 42). Testimone_20
Ci si oppone a tutti i capitoli di prova dedotti dal , inammissibili, anche perché demandano CP_1 ai testimoni dichiarazioni su fatti conosciuti de relato, del tutto generici, fatti accusatori pieni di giudizi e supposizioni.
Ci si riporta alla memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. datata 30/05/2024 richiedendo l'ammissione dei capitoli di prova contraria, come meglio ivi indicati, da ritenersi qui integralmente ritrascritti e con i testimoni ivi indicati.
Per : Controparte_1
In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità e conseguentemente espungere dal fascicolo, o comunque non considerare né valutare alla base del proprio convincimento, le dichiarazioni testimoniali scritte, prodotte da controparte sub doc. 4).
Nel merito:
pagina 9 di 43
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con alla moglie;
CP_6
Per_ 2. preso atto dall'intervenuta maggiore età di , nulla a provvedere in ordine all'affido, al collocamento della medesima nonché in ordine al regime di visite con la madre;
3. affidare la figlia minore al padre secondo il regime esclusivo rafforzato (super esclusivo) con Per_2 collocamento presso il padre;
In subordine alla conclusione n.2: 2bis. affidare la figlia al Per_2
Comune di residenza, con collocamento della minore presso il padre;
4. assegnare la casa familiare di Arosio via Don Guanella n.11, con quanto la arreda, al padre;
5. disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
6. disporre la sospensione delle visite e dei contatti tra la madre e la figlia per le ragioni Per_2 esposte in atti, rimettendo alla volontà della minore la ripresa delle frequentazioni;
7. disporre a carico della sig.ra la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento per Pt_1 le figlie omnicomprensivo pari ad E.300,00 (E.150,00 per ciascuna figlia), da pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Como;
8. disporre che il padre percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
9. respingere ogni domanda avversa in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi formulati in atti;
10. visti i presupposti per l'addebito, condannare la sig.ra al pagamento integrale delle spese Pt_1 di lite.
In via istruttoria:
1. ammettere le prove orali per testi, articolate nei capitoli da n.1 a n.40 nella memoria di cui all'art.183, co. 6, n.2 c.p.c., nonché la prova contraria come articolata nella memoria di cui all'art.
183, co. 6, n.2, c.p.c..
Per la : Parte_3
Per_
- preso atto dell'intervenuta maggiore età di , nulla provvedere in ordine all'affido, al collocamento della medesima, nonché in ordine alle visite con la madre;
- mantenere l'affido di al Comune di residenza con collocamento presso il padre;
Per_2
pagina 10 di 43 - Confermare l'incarico ai Servizi Sociali in ordine ad ogni intervento, educativo e/o psicologico nell'interesse della medesima e ogni altro intervento ritenuto utile e/o necessario in suo supporto e ausilio;
- Prevedere che i Servizi pongano in essere anche ogni attività a supporto della genitorialità, ciò al fine anche di verificare l'esistenza di un'apertura della minore agli incontri con la madre Per_2 quanto meno in Spazio neutro, atteso il rischio e pregiudizio insito nella polarizzazione del minore verso un unico genitore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in CARUGO il 24.4.2006.
2. Dal matrimonio nascevano le figlie (nata a [...] il Per_1
18.6.2007), e (nata a [...] il [...]). Per_2
3. Con ricorso depositato il 15.2.2023 Parte_1
chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale che avrebbe continuato ad occupare con le figlie minori che dovevano essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con regolamentazione del diritto di visita paterno e con la determinazione in € 800 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie e pagina 11 di 43 all'assegno mensile dell'importo di € 400 per il proprio mantenimento, con condanna del resistente a risarcirle i danni subiti a causa dei maltrattamenti subiti e della violazione dei doveri coniugali.
4. Anche il resistente, nella stessa data del 15.2.2023 (qualche ora dopo la moglie), depositava il ricorso per separazione coniugale, procedimenti che poi venivano riuniti con decreto del 30.5.2023.
Il nel proprio ricorso, formulava anche domanda per CP_1
ottenere l'immediato ordine di allontanamento della moglie dalla casa coniugale ex art.342 bis e ss c.c. Pochi giorni dopo, il
22.2.2023, la chiedeva l'adozione di provvedimenti Pt_1
urgenti ex art. 709 ter c.p.c. per il rientro delle minori presso la casa coniugale. Su detti ricorsi di urgenza veniva instaurato il contraddittorio, incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un'indagine psico sociale e disposta l'audizione delle minori e per l'udienza del Per_1 Per_2
29.5.2023; a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'ascolto delle figlie della coppia, con ordinanza dell'1.6.2023 il Giudice affidava provvisoriamente le minori all'Ente territorialmente competente e nominava curatore speciale l'avv. pagina 12 di 43 All'esito del procedimento cautelare, con Controparte_2
decreto del 19.7.2023, veniva disposto l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale e la cessazione delle condotte pregiudizievoli dalla stessa poste in essere nei confronti del marito e delle figlie, con conseguente divieto di avvicinamento ai luoghi dagli stessi frequentati;
venivano altresì confermati i provvedimenti provvisori vigenti, con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, di regolamentare i contatti madre-figlie e di monitorare la situazione e il benessere delle minori.
5. Nelle proprie conclusioni il aderiva alla domanda sullo CP_1
status; domandava a sua volta la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con collocamento presso di sé nella casa coniugale (di sua proprietà) che doveva essergli assegnata, la determinazione in €
300 dell'assegno di mantenimento indiretto delle figlie da porsi a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita materno, sotto il monitoraggio dei servizi sociali. pagina 13 di 43 6. In data 15.9.2023 si costituiva la curatrice speciale delle minori appositamente nominata alla luce della criticità della situazione familiare, chiedendo la conferma del già disposto affido all'Ente, dell'incarico conferito ai Servizi Sociali, oltre che del collocamento delle minori presso il padre nella casa coniugale.
7. All'udienza presidenziale del 19.09.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 21.9.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava l'affidamento delle minori all'Ente, con collocamento presso il padre, oltre agli incarichi conferiti ai
Servizi Sociali e poneva a carico della madre l'assegno di mantenimento indiretto per le figlie nella misura di € 200, oltre al
30% delle spese straordinarie, con percezione integrale da parte del padre dell'assegno unico per la prole.
8. Con decreto del 26.10.2023, su istanza della curatrice speciale e dei Servizi Sociali, venivano disposti in favore di interventi Per_1
a suo sostegno a livello scolastico-formativo.
pagina 14 di 43 9. All'esito dell'udienza del 13.3.2024 veniva conferito al curatore
l'onere di reperire, sempre e comunque in collaborazione e previa comunicazione ai Servizi Sociali dell'ente affidatario, un'attività ove inserire prontamente nei giorni in cui non Per_1
era occupata nel volontariato e di attivare l'incontro proposto presso il Consultorio “ ” con la dott.ssa Per_10 Per_11
venivano altresì incaricati i Servizi Sociali di fissare un incontro in spazio-neutro onde ristabilire un contatto madre-figlie.
10. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza resa a verbale il 25.9.2024 venivano respinte sia la seconda istanza avanzata dalla ex art. 709 ter c.p.c., volta al Pt_1
ripristino dei rapporti madre-figlie, sia quella di proroga dell'ordine di protezione avanzata dal con CP_1
conseguente estinzione dei subprocedimenti apertisi.
11. Con ordinanza dell'1.12.2024 il Giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie dedotte dalle parti, integrava gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali e alla curatrice speciale delle minori e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
pagina 15 di 43 12. Acquista la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali dell'Ente affidatario, le parti e la curatrice speciale precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.7.2025; la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte dalle parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
pagina 16 di 43 Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti,
l'audizione delle minori nel corso del sub procedimento, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite anche per il tramite del Curatore Speciale, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse delle figlie minori della coppia.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del
Giudice Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal pagina 17 di 43 comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti
(Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO pagina 18 di 43 Entrambe le parti, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito all'altro coniuge.
Assume la ricorrente che il rapporto coniugale sin dai primi anni del matrimonio è stato connotato da comportamenti violenti del marito nei suoi confronti, commessi persino durante le due gravidanze, atti che passavano da schiaffi a colpi e pugni, spintoni, strattoni, calci, tentativi di strangolamento, immobilizzazione e mancato soccorso. Alla violenza fisica si è accompagnata anche quella psicologica, attuata con aggressioni verbali e con l'intimidazione e la minaccia di sottrarle le figlie, con insulti quali “puttana, troia, sei una merda, devi morire, ...”
e altre frasi umilianti, indirizzate anche verso la famiglia della moglie (cfr. ricorso); il tutto sarebbe stato aggravato dall'ingerenza della suocera nella vita coniugale, ciò che l'aveva condotta a sporgere denuncia, da cui era scaturito un procedimento penale conclusosi con la richiesta di archiviazione del PM, a cui la ricorrente si è opposta.
Il resistente ha invece dedotto che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via esclusiva alla moglie la pagina 19 di 43 quale aveva ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ponendo in essere condotte lesive della dignità fisica e morale sua e delle figlie minori, sino a manifestare atteggiamenti maltrattanti, tali da necessitare l'emissione dell'ordine di protezione;
anche nei confronti della resistente era stato aperto, in conseguenza dei fatti lamentati, un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, che si trova attualmente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Como.
Preliminarmente, in punto di diritto, deve osservarsi che, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
pagina 20 di 43 trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez. I,
7 aprile 2005 n. 7321).
Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che “Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez
I, 14 gennaio 2011 n. 817).
Giova a tal proposito ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, sentenza
1° agosto 2013 n. 18440 -Pres. Salmè, rel. Dogliotti-), “La pronuncia di addebito può essere motivata anche mediante il richiamo a sentenze penali emesse nei confronti di uno dei coniugi”.
pagina 21 di 43 Inoltre, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio ma occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. 23.5.2008, n.13431). Le
pagina 22 di 43 condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Nel caso di specie rileva il Collegio che la ricorrente si è limitata ad affermare in modo generico la violenza psicologica e fisica subita dal marito, non avendo dimostrato il comportamento da questi tenuto né tantomeno il necessario nesso di causalità tra la condotta stessa ed il fallimento del matrimonio. In particolare, la si duole sulla condotta asseritamente serbata dal marito Pt_1
in costanza di matrimonio, con particolare riferimento al fatto che lo stesso, non solo permetteva l'intromissione continua e invadente della propria madre nel rapporto coniugale, ma la assecondava in tutto e per tutto isolando la moglie la quale, ogni volta che tentava di spiegargli l'atteggiamento ingerente asseritamente assunto dalla suocera, diventava vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del marito.
Non può poi sottacersi che, con riferimento alle asserite condotte maltrattanti poste in essere dal nei confronti della CP_1
moglie, è intervenuta in sede penale l'archiviazione (opposta dalla ) ove è stato specificato che quanto riportato dalla Pt_1
denunciante è rimasto privo di riscontri probatori in quanto due pagina 23 di 43 dei soggetti indicati come persone informate sui fatti nulla sapevano al riguardo mentre una delle sorelle della ricorrente ha riportato due episodi comunque risalenti a dieci anni prima.
Quanto, invece, alla domanda di addebito svolta dal CP_1
occorre sottolineare che il procedimento penale per maltrattamenti, in danno suo e delle figlie minori, è attualmente in fase dibattimentale. Inoltre, le dichiarazioni rese dal resistente in sede di denuncia hanno trovato ampio riscontro, non solo nelle dichiarazioni rese dalle figlie minori conviventi (in sede di audizione avvenuta il 29.5.2023 nell'ambito del sub procedimento volto ad ottenere l'ordine di protezione avanzato dal in sede di ricorso per separazione, alla cui lettura si CP_1
rimanda), ma anche in quelle rese in sede di sommarie informazioni nella fase di indagini da Controparte_4 Pt_2
e Da
[...] Testimone_21 Testimone_22 Testimone_23
tali racconti emerge la presenza di frequenti aggressioni sia verbali che fisiche poste in essere dalla in danno del Pt_1
resistente e delle figlie, condotte accompagnate da lancio di oggetti e ripetuti danneggiamenti dei mobili e delle suppellettili presenti nella casa coniugale. Dello stato di degrado e sporcizia in pagina 24 di 43 cui versava l'abitazione coniugale danno poi conferma i
Carabinieri di chiamati da Testimone_17 Controparte_4
(madre del e residente nell'abitazione sovrastante CP_1
quella coniugale unitamente alla figlia ) il 30.1.2023, a Pt_2
seguito di un forte litigio intervenuto tra la e la Pt_1
in cui la prima aveva ripetutamente lanciato e rotto CP_4
dei vasi fuori dalla rispettiva abitazione, provocando forte scompiglio e timore nelle minori e allarme da parte dei vicini
(vedi le informazioni rese in sede di indagini da e Tes_22 [...]
parenti del e vicini di casa). Proprio a Tes_21 CP_1
seguito di tale episodio e dopo l'audizione delle minori alla presenza della psicologa ,dott.ssa Misesti, è stato disposto l'ordine di allontanamento della dalla casa coniugale con Pt_1
attivazione dei Servizi Sociali per gli incontri madre – figlie.
Sullo stato in cui si trovava la casa familiare vi è anche la successiva relazione dei competenti Servizi Sociali (relazione del
STM Tecum del 2.05.2023), che, mesi dopo il fatto sopra narrato, riferivano: “la zona giorno è parsa ordinata, pulita e con spazi adeguati, mentre la zona notte molto più trasandata: mobili del bagno con antine rotte o che non si chiudono, un bidet con
pagina 25 di 43 ceramica spaccata sul fondo per cui inutilizzabile, ante della doccia rotte, piastrelle rotte, pareti delle camere piene di muffe e nere in alcuni angoli”.
e in sede di audizione disposta nella fase istruttoria Per_1 Per_2
dell'ordine di protezione avanzato dal hanno entrambe CP_1
lamentato l'esistenza di un clima casalingo pesante, peggiorato nell'ultimo anno, caratterizzato da maltrattamenti continui, anche fisici, perpetrati dalla madre anche nei loro confronti, oltre che del padre (vittima di continue scenate di gelosia e di aggressioni anche fisiche con schiaffi e tentativi dui strangolamento). Hanno riferito di condotte della “fuori controllo”, “da matta” Pt_1
(tanto che in un'occasione aveva anche puntato un coltello contro
), con danneggiamenti di oggetti e della casa in genere, Per_1
molestie, insulti rivolti in particolare alla maggiore delle figlie
( , al padre e ai parenti di quest'ultimo (cfr. udienza del Per_12
29.5.2023). Le ragazze hanno anche lamentato che la madre, benché casalinga, non facesse nulla tutto il giorno, non pulisse la casa, non preparasse da mangiare, o lo facesse di malavoglia con cibo scarsamente commestibile (la pasta era tutta attaccata), non facesse la spesa (il frigorifero era sempre vuoto), così
pagina 26 di 43 costringendole a recarsi spesso a mangiare dalla nonna. Tali racconti, anche a detta della CTU dott.ssa Misesti, “risultano spontanei, non indotti, credibili e denotano il grande disagio provato per anni dalle minori nel rapporto con la madre e con tutto il ramo materno” (cfr. relazione del CTU del 15.06.2023).
Le allora minori hanno spiegato che il padre non aveva trovato il coraggio di porre fine alla relazione e alla convivenza prima dell'ultimo episodio sopra descritto in quanto timoroso di poter perdere il loro affidamento e la coabitazione.
Alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Collegio che deve trovare accoglimento la richiesta di addebito formulata dal rilevandosi come dal quadro probatorio acquisito CP_1
emerga un'indole della ricorrente maltrattante, violenta e aggressiva, quanto meno nel corso della convivenza, in danno del marito, delle figlie, oltre che della suocera e della cognata che vivevano al piano sovrastante in un'abitazione autonoma.
Deve quindi ritenersi provato che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile in via esclusiva alla , la quale, con il suo Pt_1
comportamento aggressivo, violento e minaccioso, ha reso la pagina 27 di 43 convivenza intollerabile e improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
Inoltre, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez. I, 7 aprile 2005 n. 7321).
Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che “Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di
pagina 28 di 43 un'altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez
I, 14 gennaio 2011 n. 817).
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
In punto responsabilità genitoriale, preso atto della riscontrata elevata conflittualità delle parti, che inficia la loro capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlia minore
(essendo divenuta maggiorenne nelle more del Per_2 Per_1
giudizio), deve essere confermato l'affido della minore all'Ente territoriale competente - Comune di Arosio - risultando tale soluzione conforme alla necessità di garantire un'adeguata tutela alla posizione della minore avuto riguardo ad entrambe le figure genitoriali, nonché assicurare il monitoraggio del benessere della stessa e un supporto ai genitori volto al ripristino di congrua comunicazione e collaborazione al fine di pervenire pagina 29 di 43 auspicabilmente ad un recupero di una piena e condivisa genitorialità.
E invero, come rilevato dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, entrambe le figure genitoriali non appaiono allo stato in grado – né in modo condiviso, né in modo autonomo – di comprendere e di garantire i bisogni della figlia, necessitando peraltro di un forte sostegno in quanto bisognosi entrambi di essere supportati a ridimensionare i reciproci rancori, differenziando ulteriormente la dimensione relazionale di coppia dalla genitorialità, nell'ottica di salvaguardare maggiormente la figura dell'altro agli occhi della figlia.
In particolare, gli operatori dei servizi sociali hanno anche da ultimo precisato, quanto alla figura materna, Durante i colloqui ripropone le stesse modalità narrative degli scorsi mesi, ferma sull'inadeguatezza del sig. ed alle sue mancanze, CP_1
lasciando poco spazio al Servizio di fare domande o cambiare argomento. È stato faticoso rimandarle il colloquio individuale con nel quale non ha accettato il regalo, quello con Per_1 Per_2
non c'è stato modo. La RA spesso va riportata sul presente e sull'obiettivo del colloquio. Riferisce che le figlie le mancano
pagina 30 di 43 molto e chiede alle scriventi di fare il possibile per organizzare gli incontri con loro. Si è dato un rimando rispetto alle forti resistenze delle minori e che il tentativo forzato fatto ad aprile si era rivelato controproducente. La RA viene invitata con fatica a sintonizzarsi rispetto ai vissuti delle figlie e a mettersi in discussione in merito a quello che loro dichiarano (cfr. relazione del 3.9.2024). Seppure la stessa manifesti un sincero affetto Contro
per le figlie, fatica a ritradurre i loro bisogni emotivi, apparendo altresì autocentrata e poco consapevole dell'impatto degli eventi separativi sulle figlie. Allo stesso modo, quanto alla figura paterna, sebbene rappresenti una figura di riferimento per la prole, fatica a garantire ad entrambe le ragazze (benché sia ormai Per_1
divenuta maggiorenne) l'accesso alla figura materna e a mettere da parte i vissuti conflittuali con la moglie, pregiudicando di fatto un percorso di avvicinamento e ripristino dei contatti tra madre e figlie.
Riferiscono i Servizi che Stante le difficoltà di apertura delle ragazze nei confronti della madre, il Servizio ha voluto sondare, con entrambi i genitori, la loro disponibilità ad aderire ad un percorso di mediazione genitoriale, legato al supporto alla
pagina 31 di 43 genitorialità, che avrebbe avuto lo scopo di ripristinare un minimo di dialogo tra i due genitori sulle questioni riguardanti le figlie, anche solo a mezzo mail. Tali modalità di dialogo tra i genitori, avrebbero potuto creare conseguentemente un'apertura anche nelle ragazze, aiutandole a sbloccarsi nei confronti della madre, vedendo che il padre sia il primo ad interfacciarsi con la donna. (…) Dall'incontro con la madre, è emersa completa disponibilità a riprendere i rapporti con il sig. , se utili CP_1
a ripristinare il suo rapporto con le figlie. Il sig. , CP_1
d'altro canto, ha messo un veto, spiegando che con un procedimento penale aperto, di alto calibro, nei confronti della sig.ra , e le reiterate denunce che lo hanno fatto soffrire Pt_1
molto negli ultimi anni, non avrebbe voluto in alcun modo ripristinare nessun contatto con lei. Con queste premesse, non è stato possibile procedere con il progetto pensato e proposto (cfr. relazione del 24.6.2025). Contro
Le figlie della coppia, seppur non presentino particolari segnali di malessere per cui richiedere diverse disposizioni, proseguono nei loro progetti di vita con tranquillità e si mostrano sempre disponibili al colloquio con gli operatori sociali, restano però
pagina 32 di 43 resistenti rispetto a qualsiasi forma di disponibilità verso la madre, per cui viene confermata totale chiusura dei rapporti (cfr. relazione del 24.6.2025). Contro
In definitiva, nonostante la messa in campo di numerose risorse da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario ed i molteplici interventi avviati, la coppia genitoriale non ha ancora saputo trovare un canale di comunicazione sufficientemente adeguato;
i genitori non sono riusciti ad attenuare la conflittualità esistente
(accentuata dalla pendenza di procedimenti penali) e presentano ancora significative criticità, che si aggiungono alle fragilità psicologiche individuali e che incidono negativamente sulle capacità genitoriali di entrambi che si sono già rivelate nel tempo altamente pregiudizievoli per la minore.
In tale contesto, appare dunque necessario nell'interesse della minore che l'Ente affidatario prosegua la presa in carico di Per_2
predisponendo tutti gli interventi a supporto del nucleo e provvedendo a verificare con cadenza trimestrale la disponibilità di madre e figlia al ripristino della loro relazione, regolamentandone modalità e tempistiche, con incarico di monitoraggio e vigilanza sulla situazione familiare.
pagina 33 di 43 Deve essere inoltre respinta la richiesta di condanna del padre ad una pena pecuniaria per ogni condotta di mancata collaborazione al ripristino degli incontri madre figlia alla luce del fatto che, a prescindere dalla condotta paterna, già valutata con la limitazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, si è in presenza di una ragazza quindicenne che ha manifestato per il momento un netto rifiuto all'incontro con la madre (sulla coercibilità del minore in tal senso in epoca prossima alla maggiore età vedi Cass., sez. I, 6.3.2020, n. 6471).
L'Ente affidatario provvederà a inviare una relazione semestrale di aggiornamento degli interventi attuati e dell'evoluzione della situazione familiare al Giudice Tutelare, dovendo essere aperta la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
e) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Stante il collocamento prevalente della prole presso il padre, al medesimo dovrà essere assegnata la casa coniugale, sita in
Arosio, via Don Guanella n. 11; tale provvedimento, oltre a non trovare contestazione tra le parti, si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., al fine di preservare in favore delle figlie l'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli pagina 34 di 43 affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
f) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA
ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto delle figlie, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica,
pagina 35 di 43 idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass.
n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie e il loro collocamento presso di sé nella casa familiare, con determinazione in € 500 del pagina 36 di 43 contributo mensile per ciascuna figlia da porsi a carico del marito, oltre al 100% delle spese straordinarie;
il resistente ha invece domandato la determinazione in € 150 a figlia (per complessivi €
300 mensili), del contributo da porsi a carico della madre per il mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese extra assegno, con percezione integrale dell'assegno unico.
Orbene, ha dichiarato di lavorare con Parte_1
contratto a tempo determinato, prorogato sino al 30.9.2025, percependo una busta paga di € 1.072 mensili (media buste paga novembre 2024-maggio 2025); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 3 mensilità (dal 3.10.2024, data di sottoscrizione del contratto), pari a € 1.124 (CU 2025). Non ha documentato spese abitative a titolo di mutuo o locazione, né oneri derivanti da finanziamenti e prestiti (ha dichiarato di vivere in un'abitazione della nonna recentemente deceduta).
continua a lavorare come operaio Controparte_1
metalmeccanico, percependo uno stipendio mensile di € 2.000, a cui si aggiungono € 150 mensili a titolo di assegno unico per la prole (autodichiarazione); dalla documentazione in atti risulta pagina 37 di 43 aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 2.191 nel 2023 (mod. 730 2024) e di € 2.160 nel
2024 (mod. 730 2025), mentre percepisce una busta paga mensile di € 2.008 (media buste paga agosto 2024-aprile 2025). Il resistente non sopporta oneri abitativi a titolo di mutuo o locazione, vivendo nella casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, ed è gravato da un finanziamento auto con rata mensile di € 280.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della capacità lavorativa della , anche Pt_1
specifica, dimostrata con riferimento alla pregressa attività lavorativa svolta, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e alla socialità delle figlie e dell'assenza di periodi di permanenza delle stesse presso la madre, che pertanto non provvede, allo stato, neanche in minima parte al mantenimento diretto delle figlie- reputa il Collegio congruo porre a carico della madre l'obbligo di versare al padre un contributo mensile pari a € 300 (€ 150 per figlia) a titolo di mantenimento indiretto della prole, mentre le spese straordinarie pagina 38 di 43 saranno sostenute integralmente dal padre a causa della differente situazione economica, della situazione lavorativa precaria della
, del fatto che difficilmente riuscirà a reperire una Pt_1
posizione lavorativa più stabile e remunerativa di quella attuale alla luce dell'età raggiunta (ha comunque superato i cinquant'anni) e della mancanza di competenze specifiche, essendo stata casalinga fino all'esecuzione dell'ordine di allontanamento.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dal padre, quale genitore collocatario della figlia minore.
g) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA
ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELLA MOGLIE
L'accoglimento della domanda di addebito introdotta dal marito esclude ex art. 156 c.c. la corresponsione di un contributo al mantenimento della moglie e preclude l'esame della domanda risarcitoria formulata da quest'ultima.
SPESE PROCESSUALI pagina 39 di 43 Le spese processuali devono essere compensate in misura di 1/3 essendo in parte la presente statuizione di carattere necessario.
Per i restanti 2/3 le spese devono essere poste a carico della
(nella misura del minimo delle cause di valore Pt_1
indeterminabile di bassa complessità in base al D.M. n. 147/2022)
a causa della soccombenza in punto addebito e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c. dei coniugi , nata in [...] Parte_1
COMENSE (CO) il 15/10/1974, e , Controparte_1
nato a [...] il [...], che hanno celebrato matrimonio a CARUGO in data 24/04/2006 (anno 2006, atto n.
2, parte II, serie A), con addebito alla moglie;
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del pagina 40 di 43 per le annotazioni e le ulteriori Parte_4
incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di addebito e quella risarcitoria formulata dalla ricorrente;
4. CONFERMA l'affidamento della minore all'Ente Per_2
territoriale (Comune di Arosio), il quale adotterà ogni decisione in materia sanitaria, scolastica, educativa, ricreativa e di tempo libero della minore e regolamenterà, laddove possibile, le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
5. CONFERMA il collocamento della figlia minore presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
6. CONFERMA l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- verificare con cadenza trimestrale la disponibilità di madre e figlia al ripristino della loro relazione, regolamentandone modalità e tempistiche;
- attuare tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nell'interesse del nucleo familiare nonché a supervisionare il rispetto delle pagina 41 di 43 regole stabilite, divenendo garante della salvaguardia della relazione della figlia con entrambi i genitori, mantenendo un'attenta attività di monitoraggio della situazione del nucleo e del benessere della minore;
- inviare una relazione semestrale di aggiornamento degli interventi attuati e dell'evoluzione delle condizioni della minore e delle parti al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 337 c.c.;
7. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Arosio, via Don Guanella
n. 11, a;
Controparte_1
8. PONE a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di Controparte_1
mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 300,00 (€
150,00 a figlia) - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da novembre 2026; le spese straordinarie saranno sostenute integralmente dal padre per le ragioni indicate in parte motiva;
9. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da;
Controparte_1
pagina 42 di 43 10. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie;
11. MANDA al G.T.- sede – ai sensi dell'art. 337 c.c.;
12. COMPENSA le spese di lite per 1/3; condanna la ricorrente alla rifusione nei confronti del resistente dei restanti 2/3, quantificati nell'importo di € 2540,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie in misura del 15%
Così deciso in data 7/11/2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
pagina 43 di 43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 637/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1974, con il patrocinio dell'avv. EMANUELA FRIGERIO e dell'avv. CLAUDIA BELLOTTI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIARA MOTTA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale delle minori , Controparte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; Persona_2
INTERVENUTO pagina 1 di 43 e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 7.11.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per gravi violazione dei doveri coniugali, Controparte_1 stabilendo le seguenti condizioni:
Nel merito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Sull'affidamento
Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale per le questioni di maggior interesse per la stessa e adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno e conforme a giustizia,
3) Sulla collocazione in via principale collocare la figlia in misura prevalente presso la madre, stabilendo le Per_2 modalità di frequentazione del padre in base ad un piano genitoriale che si lascia la Giudice di determinare. in subordine disporre il diritto di visita e di relazione tra la madre e la figlia secondo un piano Per_2 strutturato di riavvicinamento dei Servizi Sociali, con ammonimento e determinazione di sanzioni al padre per il suo comportamento omissivo ed ostativo valutandone la rilevanza ai fini della responsabilità genitoriale, disponendo modalità concrete per gli incontri madre-figlia,e obbligare il sig. a collaborare attivamente al percorso di riavvicinamento madre/figlia, con CP_1 avvertimento che, in caso di inottemperanza, potrà disporsi un diverso collocamento della minore e in
pagina 2 di 43 caso di violazione si richiede l'applicazione di una penale di € 100,00 (o altra somma ritenuta equa) per ogni ulteriore violazione accertata, ex art. 614 bis c.p.c;;
4) Sul mantenimento della moglie porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della RA Controparte_1
, mediante il versamento, in favore della stessa, della somma di € 400,00, o diversa Parte_1 somma che il Giudice vorrà determinare secondo equità, per dodici mensilità annue, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del ricorso in data 15/02/2023 o in via alternativa dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente;
5) Sul mantenimento della prole con l'affidamento e la collocazione della figlia alla RA , porre a carico Per_2 Parte_1 del sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento delle stessa mediante il Controparte_1 versamento, in favore della RA , della somma di € 500,00, per ciascuna figlia, o quella Pt_1 diversa somma che il Giudice vorrà determinare secondo equità, per dodici mensilità annue, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere nella misura del 100% alla Controparte_1 moglie tutte le spese occorrende alle figlie, spese opportunamente documentate e meglio specificate nelle "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" del Tribunale di Como, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese successivo all'esborso;
6) Sul risarcimento danni condannare il sig. a risarcire alla moglie tutti i danni patiti e patiendi per effetto Controparte_1 della condotta descritta in atti, quali quelli biologici, morali, esistenziali derivanti da maltrattamenti e dalla violazione dei doveri coniugali, nella complessiva misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, tenuto altresì conto del lungo periodo di ingiustificata esclusione della madre dalla vita delle figlie e dei danni affettivi e relazionali che ne sono derivati.
In ogni caso caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% ex DM
147/2022, 4% ed I.V.A.22%. CP_3
pagina 3 di 43 In via istruttoria:
Si chiede disporsi consulenze tecniche sulla capacità genitoriale delle parti e consulenza psicologica sull'alienazione delle minori, si chiede altresì ammettersi prove sui seguenti capitoli:
Fatti inerenti al matrimonio
1) “vero che nell'inverno del 2013 sono giunta a casa di mia OR , la porta era aperta, e Pt_1 ho visto che alzava di peso mia OR dal collo, alla presenza delle mie nipoti di circa 5 e CP_1
3 anni, ricordo che mi feci la pipì addosso, intervenni quindi dando una spinta a mio cognato per allontanarlo, lui fece la vittima dicendomi che mia OR lo assillava”; ) Testimone_1
2) “vero che durante il matrimonio di mia OR a volte ricevevo telefonate di mio cognato che, piangendo, mi riferiva di liti, solo verbali, dicendomi che era colpa di mia OR che impazziva”;
( ) Testimone_1
3) “vero che la sera del 04 ottobre 2011, dopo una lite con il marito, e le figlie chiedevano Pt_1 rifugio nella casa dei genitori, era affannata e non riusciva a respirare e il mattino dopo (05 Pt_1 ottobre 2011) la stessa si recava al P.S. di GI e dopo due giorni a casa dei genitori faceva ritorno alla casa familiare, supplicata dal marito”; ( , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_1
, e , )
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
4) “vero che in data 05 ottobre 2011 accompagnavo al P.S. di GI, dimessa con Pt_1 diagnosi -infrazione della nona costa, come da docc. 6) e 8), che mi si rammostrano”; Tes_2
e )
[...] Testimone_3
5) “vero che dicevo a di denunciare il marito per le violenze subite, ma la stessa si rifiutava” Pt_1
( , , , e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
)
[...]
6) “vero che il 20/02/2014 accompagnavo al P.S. di GI per un dolore alla spalla, come Pt_1 da doc. 8) che mi si rammostra”; ( e ) Testimone_2 Testimone_3
Per_ 7) “vero che dal 2008 circa ( aveva un anno e mezzo) sino alla separazione del gennaio 2023 ho visto con evidenti lividi su braccia, gambe e collo”; ( , , Pt_1 Testimone_2 Testimone_3
, e , , , ); Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6 Controparte_4
8) “vero che quando chiedevo a il motivo di tali lividi, la stessa diceva di avere urtato da Pt_1 qualche parte”; ( , , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 [...]
, , , ) Tes_5 Persona_3 Tes_6 Controparte_4
pagina 4 di 43 9) “vero che sospettavo che fosse violento con , ma alle mie richieste in merito CP_1 Pt_1
negava”; , , , e Pt_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 [...]
, ) Tes_5 Tes_6
10) “vero che circa un anno prima della separazione mia OR ha iniziato a confidarmi le violenze fisiche e psicologiche del marito, raccontandomene i dettagli”; ( ) Testimone_1
Per_ 11) “vero che a settembre 2022 mia nipote a casa mia con il cellulare riprese me e mia OR mentre mi spiegava la discussione che il giorno prima aveva avuto con il marito, domandai a Pt_1
Per_
cosa stava facendo e lei mi rispose: mi ha detto la nonna di fare i video di quando la CP_4 mamma da fastidio al papà, perché quel materiale deve servire al Giudice”; ) Testimone_1
12) “vero che in occasione di visite o telefonate a la stessa, piangendo, spesso mi riferiva di Pt_1 provocazioni della suocera”; ( , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 [...]
e , , ) Tes_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6
13) “vero che il giorno 30 gennaio 2023, alle ore 20.45 circa, mi sono recato a casa di mia figlia e mio genero, dopo una telefonata di per prendere mio nipote e poco dopo Pt_1 Per_4 CP_1
entrava in casa senza suonare e urlando e mi aggrediva spintonandomi”;
[...] Tes_3
)
[...]
Per_ 14) “vero che il mattino dopo il 30 gennaio 2023 ricevevo tre messaggi vocali di mia nipote ed in uno sentivo dire a mia nipote che mia OR doveva fare un TSO”; ( ) Parte_2 Testimone_1
Per_ 15) “vero che non ha mai alzato le mani su e essendo contraria a tali metodi Pt_1 Per_2 educativi”; ( , , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 [...]
, , ) Tes_5 Persona_3 Tes_6
16) “vero che ho frequentato sino al 2022 quasi giornalmente la casa coniugale di Parte_1 in Arosio, vedendo l'abitazione sempre ordinata e pulita e vedendo occuparsi delle figlie”; Pt_1
( , , , e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, , ) Per_3 Tes_6 Persona_5
17) “vero che dal 2015 al 2020 ho frequentato settimanalmente, due/tre pomeriggi a settimana, la casa Per_ della RA in Arosio, per coadiuvare e nei compiti e notavo la casa Pt_1 Persona_2 pulita e ordinata, sempre presente la mamma, intenta a dedicarsi alle figlie”; ( ) Testimone_7
pagina 5 di 43 18) “vero che nel periodo scolastico dal 2015 al 2020 agli incontri/colloqui su ho Persona_2 sempre ricevuto solo la mamma , attenta al profitto e interessata ai bisogni della Parte_1 figlia;
mai ho ricevuto il padre”; ( , ) Testimone_8 Testimone_9
19) “vero che al mattino, dopo aver lasciato i ragazzi a scuola, con andavamo a prendere un Pt_1 caffè a casa di un'amica comune, che abita dietro la Ditta Stame, passandovi Persona_6 davanti”; e ) Tes_6 Persona_3
20) “vero che , nelle sue conversazioni parlava esclusivamente delle figlie e delle Parte_1 loro necessità, di cui si è sempre occupata in via esclusiva”; ( , , Testimone_2 Testimone_3
, e , , ); Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6
Per_ Per_ 21) “vero che , dopo la maternità di (quando aveva circa un anno) Parte_1 cessava il rapporto di lavoro e decideva che il suo stipendio bastava alla famiglia Controparte_1
e quindi esigeva che la moglie non lavorasse per occuparsi delle figlie”; ( , Tes_6 Tes_1
, e )
[...] Testimone_4 Testimone_5
Per_ Rapporti tra e e familiari del ramo materno Per_2
22) “vero che dalla nascita delle mie nipoti sino al 30 gennaio 2023 ho frequentato le stesse, organizzando tutte le loro feste di compleanno e alcuni pigiama party a casa mia, passavo soprattutto il sabato a prenderle a casa loro per portarle dalla nonna oppure a fare delle passeggiate”; Tes_2
( ) Testimone_1
Per_ 23) “vero che vedevo e quasi tutti i pomeriggi e talvolta il sabato presso la casa della Per_2 nonna fortunata, dove giocavano con i cuginetti”; , , Testimone_1 Testimone_4 Tes_2
, , )
[...] Testimone_10 Testimone_5
Per_ 24) “vero che ricevevo quasi quotidianamente da e messaggi di saluti con cuoricini e frasi Per_2 affettuose sino i primi di febbraio 2023”; ( , , , Testimone_1 Testimone_4 Testimone_2
, ) Testimone_10 Testimone_5
Per_ 25) “vero che da metà febbraio 2023 e dopo un ultimo messaggio del seguente tenore Per_2
“siete delle persone di merda”, che posso far udire, i messaggi delle stesse verso di me sono cessati e hanno smesso di rispondere ai miei”; ( ); Testimone_1
26) “vero che sino ai primi di febbraio 2023 ricevevo le mie nipoti a farmi visita quotidianamente;
ricevevo telefonate e messaggi, che dal 30 gennaio 2023 si sono improvvisamente interrotti”; ( Tes_1
, , , , )
[...] Testimone_4 Testimone_2 Testimone_10 Testimone_5
pagina 6 di 43 27) “vero che ai primi di marzo 2023 visitava la bisnonna in ospedale per l'ultima volta e Per_2 anch'io la vedevo per l'ultima volta”; ( e ) Testimone_1 Testimone_2
28) “vero che dalla nascita delle mie nipoti sino alla separazione ho accompagnato mia figlia Pt_1 ad ogni visita medica pediatrica per le figlie, senza la presenza del padre”; e Testimone_2
) Testimone_3
Per_ 29) “vero che sono stato il pediatra di e sino al 2022; le visite alle stesse Persona_2
Tes_1 avvenivano solo alla presenza della madre, non ho mai visto il padre”,; (Dr. );
Rapporti con la suocera
30) “vero che nel periodo tra il 2006 e il 2020 frequentavo la casa di e di e in Pt_1 CP_1 molte occasioni la suocera entrava con una scusa”; ( , ,, Testimone_1 Testimone_4 [...]
, ) Tes_5 Tes_6
31) “vero che tre mesi prima del matrimonio riceveva una telefonata dalla futura suocera Pt_1
che le riferiva che non voleva più sposarla”; ( , Controparte_4 CP_1 Testimone_1 [...]
,, , , ) Tes_4 Testimone_5 Tes_6 Controparte_4
32) “vero che i cognati e le sorelle di e la stessa durante il Controparte_4 Controparte_4
Per_ battesimo, sia di che di in chiesa si alzavano facendo rumore e provocando fastidio, Per_2 mentre al ristorante discutevano animatamente alzando la voce per contestare la presenza del padre di
, ”; ( , , e ) CP_1 Persona_7 Tes_6 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5
33) “vero che la RA , suocera di , lasciando la casa coniugale Controparte_4 Parte_1 nel 1975 ha portato con sé il figlio , di soli 40 giorni, ed ha negato al padre, che ha sempre CP_1 cercato di vedere il figlio senza riuscirvi”; ( e ); Testimone_12 Testimone_13
34) “vero che il ha incontrato di persona il padre per la Controparte_1 Persona_7 prima volta prima del matrimonio con per intervento della stessa che ha creato Pt_1 Pt_1
l'incontro”; , ) Testimone_14 Testimone_13
Fatti successivi alla separazione
35) “vero che il giorno 02 agosto 2023 ho ritirato dalla casa familiare ove abitava Parte_1 vari beni trovati ammucchiati in giardino, tra cui mobili rotti, microonde rotto, aspirapolvere rotta, come da foto doc. 40) che mi si rammostra, poi portati alla discarica”; ( e Persona_5 Tes_15
)
[...]
pagina 7 di 43 36) “vero che da febbraio 2023 è stata privata del bancomat di famiglia”; ( Parte_1 Tes_1
, , , , )
[...] Testimone_4 Testimone_2 Testimone_10 Testimone_5
37) “vero che tra marzo e giugno 2023 ho notato tende oscuranti sulle finestre dell'abitazione di
e di ”; , e ) Controparte_1 Controparte_4 Testimone_1 Testimone_5 Persona_5
38) “vero che tra marzo e giugno 2023 ho visto una catena e un cartello indicante apparecchiatura di videosorveglianza antistanti la casa di , ove prima veniva parcheggiata l'auto di CP_1 Parte_1
, in uso alla famiglia”; ( , e )
[...] Testimone_1 Testimone_5 Persona_5
39) “vero che intorno ai primi di marzo 2023 mi sono recato un paio di volte a casa di Pt_1
, la casa era fredda priva di acqua calda e constatavo che la caldaia era disattivata e non era
[...] possibile accenderla essendo stata chiusa con viti autofilettanti”; ( e ) Testimone_5 Persona_5
40) “vero che in data 02 gennaio 2024 ho incontrato per strada, nei pressi della casa di
[...]
, con la zia e al mio “ciao” la stessa rispondeva “ciao un Tes_4 Persona_1 Parte_2 cazzo”; ( ) Testimone_10
Per_ 41) “vero che da marzo 2023 ad oggi ho incrociato e per le vie di Arosio solo Persona_2 in compagnia della zia , mai con il padre”; (( , , Pt_2 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5
e ) Testimone_10
42) “vero che la metà di aprile 2024, alle ore 18.30, presso il supermercato INN'S di Arosio incontravo il in compagnia delle figlie e della OR e al mio saluto lo stesso ad alta voce CP_1 ed in presenza delle figlie diceva: non ti voglio salutare, non sai cosa stiamo passando io e le mie figlie, e allontanava da me le ragazze”; (Miriam Vetere)
sul posto di lavoro Controparte_1
43) “vero che il , mio collega di lavoro, da tempo racconta sul posto di lavoro che Controparte_1 la RA è pazza, come da docc. 35) e 36), che mi si rammostrano”; ( Parte_1 Tes_12
, )
[...] Testimone_16
44) “vero che il ha avuto in costanza di matrimonio una profonda relazione di Controparte_1 amicizia con certa , collega di lavoro”; ( , ) Per_8 Testimone_12 Testimone_16
Si indicano a testi:
- , O); Testimone_1 Testimone_17
- , Arosio (CO); Testimone_4
- , Carugo (CO); Testimone_2
pagina 8 di 43 - , Carugo (CO); Testimone_3
- , Arosio (CO); Testimone_5
- , Arosio (CO); Persona_5
Tes_1
- , di GI (MB); Testimone_15
- , Arosio (CO); Persona_3
- , Carugo (CO); Tes_6
- , Arosio (CO); Testimone_12
- AT (CO); Testimone_16
- , Carugo (CO) (insegnante di sostengo); Testimone_7
- , di Briosco (MB) (insegnante ; Testimone_8 Per_9 Per_2
- Dott. , con studio in Romanò (CO) (pediatra); Tes_19
- , PE di IA CO (CO); Testimone_10
- , Arosio (CO); Controparte_4
- , ER (LC) (ex marito di ); Testimone_13 Controparte_4
- , (CO); Testimone_9 Testimone_17
- , AG (CO); CP_5
Si chiede l'audizione della Dott.ssa a conferma della relazione (docc. 11 e 42). Testimone_20
Ci si oppone a tutti i capitoli di prova dedotti dal , inammissibili, anche perché demandano CP_1 ai testimoni dichiarazioni su fatti conosciuti de relato, del tutto generici, fatti accusatori pieni di giudizi e supposizioni.
Ci si riporta alla memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. datata 30/05/2024 richiedendo l'ammissione dei capitoli di prova contraria, come meglio ivi indicati, da ritenersi qui integralmente ritrascritti e con i testimoni ivi indicati.
Per : Controparte_1
In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità e conseguentemente espungere dal fascicolo, o comunque non considerare né valutare alla base del proprio convincimento, le dichiarazioni testimoniali scritte, prodotte da controparte sub doc. 4).
Nel merito:
pagina 9 di 43
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con alla moglie;
CP_6
Per_ 2. preso atto dall'intervenuta maggiore età di , nulla a provvedere in ordine all'affido, al collocamento della medesima nonché in ordine al regime di visite con la madre;
3. affidare la figlia minore al padre secondo il regime esclusivo rafforzato (super esclusivo) con Per_2 collocamento presso il padre;
In subordine alla conclusione n.2: 2bis. affidare la figlia al Per_2
Comune di residenza, con collocamento della minore presso il padre;
4. assegnare la casa familiare di Arosio via Don Guanella n.11, con quanto la arreda, al padre;
5. disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
6. disporre la sospensione delle visite e dei contatti tra la madre e la figlia per le ragioni Per_2 esposte in atti, rimettendo alla volontà della minore la ripresa delle frequentazioni;
7. disporre a carico della sig.ra la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento per Pt_1 le figlie omnicomprensivo pari ad E.300,00 (E.150,00 per ciascuna figlia), da pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Como;
8. disporre che il padre percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
9. respingere ogni domanda avversa in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi formulati in atti;
10. visti i presupposti per l'addebito, condannare la sig.ra al pagamento integrale delle spese Pt_1 di lite.
In via istruttoria:
1. ammettere le prove orali per testi, articolate nei capitoli da n.1 a n.40 nella memoria di cui all'art.183, co. 6, n.2 c.p.c., nonché la prova contraria come articolata nella memoria di cui all'art.
183, co. 6, n.2, c.p.c..
Per la : Parte_3
Per_
- preso atto dell'intervenuta maggiore età di , nulla provvedere in ordine all'affido, al collocamento della medesima, nonché in ordine alle visite con la madre;
- mantenere l'affido di al Comune di residenza con collocamento presso il padre;
Per_2
pagina 10 di 43 - Confermare l'incarico ai Servizi Sociali in ordine ad ogni intervento, educativo e/o psicologico nell'interesse della medesima e ogni altro intervento ritenuto utile e/o necessario in suo supporto e ausilio;
- Prevedere che i Servizi pongano in essere anche ogni attività a supporto della genitorialità, ciò al fine anche di verificare l'esistenza di un'apertura della minore agli incontri con la madre Per_2 quanto meno in Spazio neutro, atteso il rischio e pregiudizio insito nella polarizzazione del minore verso un unico genitore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in CARUGO il 24.4.2006.
2. Dal matrimonio nascevano le figlie (nata a [...] il Per_1
18.6.2007), e (nata a [...] il [...]). Per_2
3. Con ricorso depositato il 15.2.2023 Parte_1
chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale che avrebbe continuato ad occupare con le figlie minori che dovevano essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con regolamentazione del diritto di visita paterno e con la determinazione in € 800 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie e pagina 11 di 43 all'assegno mensile dell'importo di € 400 per il proprio mantenimento, con condanna del resistente a risarcirle i danni subiti a causa dei maltrattamenti subiti e della violazione dei doveri coniugali.
4. Anche il resistente, nella stessa data del 15.2.2023 (qualche ora dopo la moglie), depositava il ricorso per separazione coniugale, procedimenti che poi venivano riuniti con decreto del 30.5.2023.
Il nel proprio ricorso, formulava anche domanda per CP_1
ottenere l'immediato ordine di allontanamento della moglie dalla casa coniugale ex art.342 bis e ss c.c. Pochi giorni dopo, il
22.2.2023, la chiedeva l'adozione di provvedimenti Pt_1
urgenti ex art. 709 ter c.p.c. per il rientro delle minori presso la casa coniugale. Su detti ricorsi di urgenza veniva instaurato il contraddittorio, incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un'indagine psico sociale e disposta l'audizione delle minori e per l'udienza del Per_1 Per_2
29.5.2023; a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'ascolto delle figlie della coppia, con ordinanza dell'1.6.2023 il Giudice affidava provvisoriamente le minori all'Ente territorialmente competente e nominava curatore speciale l'avv. pagina 12 di 43 All'esito del procedimento cautelare, con Controparte_2
decreto del 19.7.2023, veniva disposto l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale e la cessazione delle condotte pregiudizievoli dalla stessa poste in essere nei confronti del marito e delle figlie, con conseguente divieto di avvicinamento ai luoghi dagli stessi frequentati;
venivano altresì confermati i provvedimenti provvisori vigenti, con incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, di regolamentare i contatti madre-figlie e di monitorare la situazione e il benessere delle minori.
5. Nelle proprie conclusioni il aderiva alla domanda sullo CP_1
status; domandava a sua volta la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con collocamento presso di sé nella casa coniugale (di sua proprietà) che doveva essergli assegnata, la determinazione in €
300 dell'assegno di mantenimento indiretto delle figlie da porsi a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita materno, sotto il monitoraggio dei servizi sociali. pagina 13 di 43 6. In data 15.9.2023 si costituiva la curatrice speciale delle minori appositamente nominata alla luce della criticità della situazione familiare, chiedendo la conferma del già disposto affido all'Ente, dell'incarico conferito ai Servizi Sociali, oltre che del collocamento delle minori presso il padre nella casa coniugale.
7. All'udienza presidenziale del 19.09.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 21.9.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava l'affidamento delle minori all'Ente, con collocamento presso il padre, oltre agli incarichi conferiti ai
Servizi Sociali e poneva a carico della madre l'assegno di mantenimento indiretto per le figlie nella misura di € 200, oltre al
30% delle spese straordinarie, con percezione integrale da parte del padre dell'assegno unico per la prole.
8. Con decreto del 26.10.2023, su istanza della curatrice speciale e dei Servizi Sociali, venivano disposti in favore di interventi Per_1
a suo sostegno a livello scolastico-formativo.
pagina 14 di 43 9. All'esito dell'udienza del 13.3.2024 veniva conferito al curatore
l'onere di reperire, sempre e comunque in collaborazione e previa comunicazione ai Servizi Sociali dell'ente affidatario, un'attività ove inserire prontamente nei giorni in cui non Per_1
era occupata nel volontariato e di attivare l'incontro proposto presso il Consultorio “ ” con la dott.ssa Per_10 Per_11
venivano altresì incaricati i Servizi Sociali di fissare un incontro in spazio-neutro onde ristabilire un contatto madre-figlie.
10. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza resa a verbale il 25.9.2024 venivano respinte sia la seconda istanza avanzata dalla ex art. 709 ter c.p.c., volta al Pt_1
ripristino dei rapporti madre-figlie, sia quella di proroga dell'ordine di protezione avanzata dal con CP_1
conseguente estinzione dei subprocedimenti apertisi.
11. Con ordinanza dell'1.12.2024 il Giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie dedotte dalle parti, integrava gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali e alla curatrice speciale delle minori e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
pagina 15 di 43 12. Acquista la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali dell'Ente affidatario, le parti e la curatrice speciale precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.7.2025; la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte dalle parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
pagina 16 di 43 Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti,
l'audizione delle minori nel corso del sub procedimento, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite anche per il tramite del Curatore Speciale, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse delle figlie minori della coppia.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del
Giudice Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal pagina 17 di 43 comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti
(Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO pagina 18 di 43 Entrambe le parti, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito all'altro coniuge.
Assume la ricorrente che il rapporto coniugale sin dai primi anni del matrimonio è stato connotato da comportamenti violenti del marito nei suoi confronti, commessi persino durante le due gravidanze, atti che passavano da schiaffi a colpi e pugni, spintoni, strattoni, calci, tentativi di strangolamento, immobilizzazione e mancato soccorso. Alla violenza fisica si è accompagnata anche quella psicologica, attuata con aggressioni verbali e con l'intimidazione e la minaccia di sottrarle le figlie, con insulti quali “puttana, troia, sei una merda, devi morire, ...”
e altre frasi umilianti, indirizzate anche verso la famiglia della moglie (cfr. ricorso); il tutto sarebbe stato aggravato dall'ingerenza della suocera nella vita coniugale, ciò che l'aveva condotta a sporgere denuncia, da cui era scaturito un procedimento penale conclusosi con la richiesta di archiviazione del PM, a cui la ricorrente si è opposta.
Il resistente ha invece dedotto che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via esclusiva alla moglie la pagina 19 di 43 quale aveva ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ponendo in essere condotte lesive della dignità fisica e morale sua e delle figlie minori, sino a manifestare atteggiamenti maltrattanti, tali da necessitare l'emissione dell'ordine di protezione;
anche nei confronti della resistente era stato aperto, in conseguenza dei fatti lamentati, un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, che si trova attualmente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Como.
Preliminarmente, in punto di diritto, deve osservarsi che, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
pagina 20 di 43 trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez. I,
7 aprile 2005 n. 7321).
Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che “Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez
I, 14 gennaio 2011 n. 817).
Giova a tal proposito ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, sentenza
1° agosto 2013 n. 18440 -Pres. Salmè, rel. Dogliotti-), “La pronuncia di addebito può essere motivata anche mediante il richiamo a sentenze penali emesse nei confronti di uno dei coniugi”.
pagina 21 di 43 Inoltre, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio ma occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. 23.5.2008, n.13431). Le
pagina 22 di 43 condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Nel caso di specie rileva il Collegio che la ricorrente si è limitata ad affermare in modo generico la violenza psicologica e fisica subita dal marito, non avendo dimostrato il comportamento da questi tenuto né tantomeno il necessario nesso di causalità tra la condotta stessa ed il fallimento del matrimonio. In particolare, la si duole sulla condotta asseritamente serbata dal marito Pt_1
in costanza di matrimonio, con particolare riferimento al fatto che lo stesso, non solo permetteva l'intromissione continua e invadente della propria madre nel rapporto coniugale, ma la assecondava in tutto e per tutto isolando la moglie la quale, ogni volta che tentava di spiegargli l'atteggiamento ingerente asseritamente assunto dalla suocera, diventava vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del marito.
Non può poi sottacersi che, con riferimento alle asserite condotte maltrattanti poste in essere dal nei confronti della CP_1
moglie, è intervenuta in sede penale l'archiviazione (opposta dalla ) ove è stato specificato che quanto riportato dalla Pt_1
denunciante è rimasto privo di riscontri probatori in quanto due pagina 23 di 43 dei soggetti indicati come persone informate sui fatti nulla sapevano al riguardo mentre una delle sorelle della ricorrente ha riportato due episodi comunque risalenti a dieci anni prima.
Quanto, invece, alla domanda di addebito svolta dal CP_1
occorre sottolineare che il procedimento penale per maltrattamenti, in danno suo e delle figlie minori, è attualmente in fase dibattimentale. Inoltre, le dichiarazioni rese dal resistente in sede di denuncia hanno trovato ampio riscontro, non solo nelle dichiarazioni rese dalle figlie minori conviventi (in sede di audizione avvenuta il 29.5.2023 nell'ambito del sub procedimento volto ad ottenere l'ordine di protezione avanzato dal in sede di ricorso per separazione, alla cui lettura si CP_1
rimanda), ma anche in quelle rese in sede di sommarie informazioni nella fase di indagini da Controparte_4 Pt_2
e Da
[...] Testimone_21 Testimone_22 Testimone_23
tali racconti emerge la presenza di frequenti aggressioni sia verbali che fisiche poste in essere dalla in danno del Pt_1
resistente e delle figlie, condotte accompagnate da lancio di oggetti e ripetuti danneggiamenti dei mobili e delle suppellettili presenti nella casa coniugale. Dello stato di degrado e sporcizia in pagina 24 di 43 cui versava l'abitazione coniugale danno poi conferma i
Carabinieri di chiamati da Testimone_17 Controparte_4
(madre del e residente nell'abitazione sovrastante CP_1
quella coniugale unitamente alla figlia ) il 30.1.2023, a Pt_2
seguito di un forte litigio intervenuto tra la e la Pt_1
in cui la prima aveva ripetutamente lanciato e rotto CP_4
dei vasi fuori dalla rispettiva abitazione, provocando forte scompiglio e timore nelle minori e allarme da parte dei vicini
(vedi le informazioni rese in sede di indagini da e Tes_22 [...]
parenti del e vicini di casa). Proprio a Tes_21 CP_1
seguito di tale episodio e dopo l'audizione delle minori alla presenza della psicologa ,dott.ssa Misesti, è stato disposto l'ordine di allontanamento della dalla casa coniugale con Pt_1
attivazione dei Servizi Sociali per gli incontri madre – figlie.
Sullo stato in cui si trovava la casa familiare vi è anche la successiva relazione dei competenti Servizi Sociali (relazione del
STM Tecum del 2.05.2023), che, mesi dopo il fatto sopra narrato, riferivano: “la zona giorno è parsa ordinata, pulita e con spazi adeguati, mentre la zona notte molto più trasandata: mobili del bagno con antine rotte o che non si chiudono, un bidet con
pagina 25 di 43 ceramica spaccata sul fondo per cui inutilizzabile, ante della doccia rotte, piastrelle rotte, pareti delle camere piene di muffe e nere in alcuni angoli”.
e in sede di audizione disposta nella fase istruttoria Per_1 Per_2
dell'ordine di protezione avanzato dal hanno entrambe CP_1
lamentato l'esistenza di un clima casalingo pesante, peggiorato nell'ultimo anno, caratterizzato da maltrattamenti continui, anche fisici, perpetrati dalla madre anche nei loro confronti, oltre che del padre (vittima di continue scenate di gelosia e di aggressioni anche fisiche con schiaffi e tentativi dui strangolamento). Hanno riferito di condotte della “fuori controllo”, “da matta” Pt_1
(tanto che in un'occasione aveva anche puntato un coltello contro
), con danneggiamenti di oggetti e della casa in genere, Per_1
molestie, insulti rivolti in particolare alla maggiore delle figlie
( , al padre e ai parenti di quest'ultimo (cfr. udienza del Per_12
29.5.2023). Le ragazze hanno anche lamentato che la madre, benché casalinga, non facesse nulla tutto il giorno, non pulisse la casa, non preparasse da mangiare, o lo facesse di malavoglia con cibo scarsamente commestibile (la pasta era tutta attaccata), non facesse la spesa (il frigorifero era sempre vuoto), così
pagina 26 di 43 costringendole a recarsi spesso a mangiare dalla nonna. Tali racconti, anche a detta della CTU dott.ssa Misesti, “risultano spontanei, non indotti, credibili e denotano il grande disagio provato per anni dalle minori nel rapporto con la madre e con tutto il ramo materno” (cfr. relazione del CTU del 15.06.2023).
Le allora minori hanno spiegato che il padre non aveva trovato il coraggio di porre fine alla relazione e alla convivenza prima dell'ultimo episodio sopra descritto in quanto timoroso di poter perdere il loro affidamento e la coabitazione.
Alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Collegio che deve trovare accoglimento la richiesta di addebito formulata dal rilevandosi come dal quadro probatorio acquisito CP_1
emerga un'indole della ricorrente maltrattante, violenta e aggressiva, quanto meno nel corso della convivenza, in danno del marito, delle figlie, oltre che della suocera e della cognata che vivevano al piano sovrastante in un'abitazione autonoma.
Deve quindi ritenersi provato che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile in via esclusiva alla , la quale, con il suo Pt_1
comportamento aggressivo, violento e minaccioso, ha reso la pagina 27 di 43 convivenza intollerabile e improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
Inoltre, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez. I, 7 aprile 2005 n. 7321).
Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che “Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di
pagina 28 di 43 un'altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez
I, 14 gennaio 2011 n. 817).
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
In punto responsabilità genitoriale, preso atto della riscontrata elevata conflittualità delle parti, che inficia la loro capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlia minore
(essendo divenuta maggiorenne nelle more del Per_2 Per_1
giudizio), deve essere confermato l'affido della minore all'Ente territoriale competente - Comune di Arosio - risultando tale soluzione conforme alla necessità di garantire un'adeguata tutela alla posizione della minore avuto riguardo ad entrambe le figure genitoriali, nonché assicurare il monitoraggio del benessere della stessa e un supporto ai genitori volto al ripristino di congrua comunicazione e collaborazione al fine di pervenire pagina 29 di 43 auspicabilmente ad un recupero di una piena e condivisa genitorialità.
E invero, come rilevato dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, entrambe le figure genitoriali non appaiono allo stato in grado – né in modo condiviso, né in modo autonomo – di comprendere e di garantire i bisogni della figlia, necessitando peraltro di un forte sostegno in quanto bisognosi entrambi di essere supportati a ridimensionare i reciproci rancori, differenziando ulteriormente la dimensione relazionale di coppia dalla genitorialità, nell'ottica di salvaguardare maggiormente la figura dell'altro agli occhi della figlia.
In particolare, gli operatori dei servizi sociali hanno anche da ultimo precisato, quanto alla figura materna, Durante i colloqui ripropone le stesse modalità narrative degli scorsi mesi, ferma sull'inadeguatezza del sig. ed alle sue mancanze, CP_1
lasciando poco spazio al Servizio di fare domande o cambiare argomento. È stato faticoso rimandarle il colloquio individuale con nel quale non ha accettato il regalo, quello con Per_1 Per_2
non c'è stato modo. La RA spesso va riportata sul presente e sull'obiettivo del colloquio. Riferisce che le figlie le mancano
pagina 30 di 43 molto e chiede alle scriventi di fare il possibile per organizzare gli incontri con loro. Si è dato un rimando rispetto alle forti resistenze delle minori e che il tentativo forzato fatto ad aprile si era rivelato controproducente. La RA viene invitata con fatica a sintonizzarsi rispetto ai vissuti delle figlie e a mettersi in discussione in merito a quello che loro dichiarano (cfr. relazione del 3.9.2024). Seppure la stessa manifesti un sincero affetto Contro
per le figlie, fatica a ritradurre i loro bisogni emotivi, apparendo altresì autocentrata e poco consapevole dell'impatto degli eventi separativi sulle figlie. Allo stesso modo, quanto alla figura paterna, sebbene rappresenti una figura di riferimento per la prole, fatica a garantire ad entrambe le ragazze (benché sia ormai Per_1
divenuta maggiorenne) l'accesso alla figura materna e a mettere da parte i vissuti conflittuali con la moglie, pregiudicando di fatto un percorso di avvicinamento e ripristino dei contatti tra madre e figlie.
Riferiscono i Servizi che Stante le difficoltà di apertura delle ragazze nei confronti della madre, il Servizio ha voluto sondare, con entrambi i genitori, la loro disponibilità ad aderire ad un percorso di mediazione genitoriale, legato al supporto alla
pagina 31 di 43 genitorialità, che avrebbe avuto lo scopo di ripristinare un minimo di dialogo tra i due genitori sulle questioni riguardanti le figlie, anche solo a mezzo mail. Tali modalità di dialogo tra i genitori, avrebbero potuto creare conseguentemente un'apertura anche nelle ragazze, aiutandole a sbloccarsi nei confronti della madre, vedendo che il padre sia il primo ad interfacciarsi con la donna. (…) Dall'incontro con la madre, è emersa completa disponibilità a riprendere i rapporti con il sig. , se utili CP_1
a ripristinare il suo rapporto con le figlie. Il sig. , CP_1
d'altro canto, ha messo un veto, spiegando che con un procedimento penale aperto, di alto calibro, nei confronti della sig.ra , e le reiterate denunce che lo hanno fatto soffrire Pt_1
molto negli ultimi anni, non avrebbe voluto in alcun modo ripristinare nessun contatto con lei. Con queste premesse, non è stato possibile procedere con il progetto pensato e proposto (cfr. relazione del 24.6.2025). Contro
Le figlie della coppia, seppur non presentino particolari segnali di malessere per cui richiedere diverse disposizioni, proseguono nei loro progetti di vita con tranquillità e si mostrano sempre disponibili al colloquio con gli operatori sociali, restano però
pagina 32 di 43 resistenti rispetto a qualsiasi forma di disponibilità verso la madre, per cui viene confermata totale chiusura dei rapporti (cfr. relazione del 24.6.2025). Contro
In definitiva, nonostante la messa in campo di numerose risorse da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario ed i molteplici interventi avviati, la coppia genitoriale non ha ancora saputo trovare un canale di comunicazione sufficientemente adeguato;
i genitori non sono riusciti ad attenuare la conflittualità esistente
(accentuata dalla pendenza di procedimenti penali) e presentano ancora significative criticità, che si aggiungono alle fragilità psicologiche individuali e che incidono negativamente sulle capacità genitoriali di entrambi che si sono già rivelate nel tempo altamente pregiudizievoli per la minore.
In tale contesto, appare dunque necessario nell'interesse della minore che l'Ente affidatario prosegua la presa in carico di Per_2
predisponendo tutti gli interventi a supporto del nucleo e provvedendo a verificare con cadenza trimestrale la disponibilità di madre e figlia al ripristino della loro relazione, regolamentandone modalità e tempistiche, con incarico di monitoraggio e vigilanza sulla situazione familiare.
pagina 33 di 43 Deve essere inoltre respinta la richiesta di condanna del padre ad una pena pecuniaria per ogni condotta di mancata collaborazione al ripristino degli incontri madre figlia alla luce del fatto che, a prescindere dalla condotta paterna, già valutata con la limitazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, si è in presenza di una ragazza quindicenne che ha manifestato per il momento un netto rifiuto all'incontro con la madre (sulla coercibilità del minore in tal senso in epoca prossima alla maggiore età vedi Cass., sez. I, 6.3.2020, n. 6471).
L'Ente affidatario provvederà a inviare una relazione semestrale di aggiornamento degli interventi attuati e dell'evoluzione della situazione familiare al Giudice Tutelare, dovendo essere aperta la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
e) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Stante il collocamento prevalente della prole presso il padre, al medesimo dovrà essere assegnata la casa coniugale, sita in
Arosio, via Don Guanella n. 11; tale provvedimento, oltre a non trovare contestazione tra le parti, si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., al fine di preservare in favore delle figlie l'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli pagina 34 di 43 affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
f) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA
ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto delle figlie, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica,
pagina 35 di 43 idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass.
n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie e il loro collocamento presso di sé nella casa familiare, con determinazione in € 500 del pagina 36 di 43 contributo mensile per ciascuna figlia da porsi a carico del marito, oltre al 100% delle spese straordinarie;
il resistente ha invece domandato la determinazione in € 150 a figlia (per complessivi €
300 mensili), del contributo da porsi a carico della madre per il mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese extra assegno, con percezione integrale dell'assegno unico.
Orbene, ha dichiarato di lavorare con Parte_1
contratto a tempo determinato, prorogato sino al 30.9.2025, percependo una busta paga di € 1.072 mensili (media buste paga novembre 2024-maggio 2025); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 3 mensilità (dal 3.10.2024, data di sottoscrizione del contratto), pari a € 1.124 (CU 2025). Non ha documentato spese abitative a titolo di mutuo o locazione, né oneri derivanti da finanziamenti e prestiti (ha dichiarato di vivere in un'abitazione della nonna recentemente deceduta).
continua a lavorare come operaio Controparte_1
metalmeccanico, percependo uno stipendio mensile di € 2.000, a cui si aggiungono € 150 mensili a titolo di assegno unico per la prole (autodichiarazione); dalla documentazione in atti risulta pagina 37 di 43 aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 2.191 nel 2023 (mod. 730 2024) e di € 2.160 nel
2024 (mod. 730 2025), mentre percepisce una busta paga mensile di € 2.008 (media buste paga agosto 2024-aprile 2025). Il resistente non sopporta oneri abitativi a titolo di mutuo o locazione, vivendo nella casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, ed è gravato da un finanziamento auto con rata mensile di € 280.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della capacità lavorativa della , anche Pt_1
specifica, dimostrata con riferimento alla pregressa attività lavorativa svolta, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e alla socialità delle figlie e dell'assenza di periodi di permanenza delle stesse presso la madre, che pertanto non provvede, allo stato, neanche in minima parte al mantenimento diretto delle figlie- reputa il Collegio congruo porre a carico della madre l'obbligo di versare al padre un contributo mensile pari a € 300 (€ 150 per figlia) a titolo di mantenimento indiretto della prole, mentre le spese straordinarie pagina 38 di 43 saranno sostenute integralmente dal padre a causa della differente situazione economica, della situazione lavorativa precaria della
, del fatto che difficilmente riuscirà a reperire una Pt_1
posizione lavorativa più stabile e remunerativa di quella attuale alla luce dell'età raggiunta (ha comunque superato i cinquant'anni) e della mancanza di competenze specifiche, essendo stata casalinga fino all'esecuzione dell'ordine di allontanamento.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dal padre, quale genitore collocatario della figlia minore.
g) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA
ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELLA MOGLIE
L'accoglimento della domanda di addebito introdotta dal marito esclude ex art. 156 c.c. la corresponsione di un contributo al mantenimento della moglie e preclude l'esame della domanda risarcitoria formulata da quest'ultima.
SPESE PROCESSUALI pagina 39 di 43 Le spese processuali devono essere compensate in misura di 1/3 essendo in parte la presente statuizione di carattere necessario.
Per i restanti 2/3 le spese devono essere poste a carico della
(nella misura del minimo delle cause di valore Pt_1
indeterminabile di bassa complessità in base al D.M. n. 147/2022)
a causa della soccombenza in punto addebito e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c. dei coniugi , nata in [...] Parte_1
COMENSE (CO) il 15/10/1974, e , Controparte_1
nato a [...] il [...], che hanno celebrato matrimonio a CARUGO in data 24/04/2006 (anno 2006, atto n.
2, parte II, serie A), con addebito alla moglie;
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del pagina 40 di 43 per le annotazioni e le ulteriori Parte_4
incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di addebito e quella risarcitoria formulata dalla ricorrente;
4. CONFERMA l'affidamento della minore all'Ente Per_2
territoriale (Comune di Arosio), il quale adotterà ogni decisione in materia sanitaria, scolastica, educativa, ricreativa e di tempo libero della minore e regolamenterà, laddove possibile, le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
5. CONFERMA il collocamento della figlia minore presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
6. CONFERMA l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- verificare con cadenza trimestrale la disponibilità di madre e figlia al ripristino della loro relazione, regolamentandone modalità e tempistiche;
- attuare tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nell'interesse del nucleo familiare nonché a supervisionare il rispetto delle pagina 41 di 43 regole stabilite, divenendo garante della salvaguardia della relazione della figlia con entrambi i genitori, mantenendo un'attenta attività di monitoraggio della situazione del nucleo e del benessere della minore;
- inviare una relazione semestrale di aggiornamento degli interventi attuati e dell'evoluzione delle condizioni della minore e delle parti al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 337 c.c.;
7. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Arosio, via Don Guanella
n. 11, a;
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8. PONE a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di Controparte_1
mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 300,00 (€
150,00 a figlia) - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da novembre 2026; le spese straordinarie saranno sostenute integralmente dal padre per le ragioni indicate in parte motiva;
9. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da;
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pagina 42 di 43 10. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie;
11. MANDA al G.T.- sede – ai sensi dell'art. 337 c.c.;
12. COMPENSA le spese di lite per 1/3; condanna la ricorrente alla rifusione nei confronti del resistente dei restanti 2/3, quantificati nell'importo di € 2540,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie in misura del 15%
Così deciso in data 7/11/2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
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