Art. 35. Radiazione 1. La radiazione dall'albo professionale puo' essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali. 2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372 , 373 , 374 , 377 , 380 e 381 del codice penale ; b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata; c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, secondo comma, del codice penale , o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli 222 , 372 , 373 , 374 , 377 , 380 e 381 del codice penale :
"Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario). - Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della liberta' personale, l'esecuzione di questa e' differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di eta', quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, travandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso".
"Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
"Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte".
"Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata".
"Art. 377 (Subornazione). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' a un testimone, perito o interprete, per indurlo ad una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 372 e 373, ridotte dalla meta' ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
La pena e' aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina (la pena di morte o) l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni".
"Art. 381 (Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione, se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria".
a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372 , 373 , 374 , 377 , 380 e 381 del codice penale ; b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata; c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, secondo comma, del codice penale , o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli 222 , 372 , 373 , 374 , 377 , 380 e 381 del codice penale :
"Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario). - Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della liberta' personale, l'esecuzione di questa e' differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di eta', quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, travandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso".
"Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
"Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte".
"Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata".
"Art. 377 (Subornazione). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' a un testimone, perito o interprete, per indurlo ad una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 372 e 373, ridotte dalla meta' ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
La pena e' aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina (la pena di morte o) l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni".
"Art. 381 (Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione, se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria".