CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PEZZUTI VALENTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Piazza Duomo 50100 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Duomo 50100 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRE. ISC IPOT n. 0247620240000082 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PRE. ISC IPOT n. 0247620240000082 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PRE. ISC IPOT n. 0247620240000082 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso depositato il 25 settembre 2024, ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 22 luglio 2024, per cinque cartelle esattoriali non pagate;
rilevato che, a seguito della sentenza n. 58 del 13 gennaio 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, che ha accolto un precedente ricorso dello stesso Ricorrente_1 relativamente alle prime tre cartelle – la n. 02420120005845776000, la n. 02420120012551985000 e la n.
02420130008014578000 – l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ai relativi annullamenti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
atteso che, invece, le altre due cartelle di pagamento – la n. 02420140001535188000 e la n.
02420140008885832000– risultano correttamente notificate, entrambe presso il luogo di residenza anagrafica del contribuente, in Indirizzo_1, nel Comune di Ceglie Messapica (BA), ed è al riguardo irrilevante che nella relata la residenza risulti indicata in «Indirizzo_1» anziché in «Indirizzo_1. Indirizzo_1», in quanto è evidente che non vi possano essere equivoci in ordine all'effettiva residenza anagrafica del Ricorrente_1 e sul fatto che il messo ha tentato la notifica proprio in quel luogo;
verificato che le due notifiche sono state effettuate «per irreperibilità assoluta» del destinatario, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione;
considerato che la legge consente di identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, e quindi di completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo, omettendo l'invio della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico, prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile, soltanto dopo l'effettuazione delle opportune ricerche nel comune di residenza (cfr.: Cass., 8 novembre
2024, n. 28858);
visto peraltro che tali ricerche risultano dalle due relate di notificazione, nelle quali il messo comunale specifica di non aver potuto effettuare la notifica al Ricorrente_1 «attesa l'assenza, nel Comune (di Ceglie Messapica) di loro abitazione, ufficio o azienda»; osservato che, l'avere verificato che nel Comune di Ceglie Messapica, il quale ha circa 18.000 abitanti, che il destinatario non è presente né presso la sua abitazione, né presso il luogo di lavoro (ufficio o azienda) costituisce praticamente l'unica ricerca plausibile che un messo di lavoro può fare nell'ambito del comune e giustifica quindi la procedura di perfezionamento della notifica semplificata «per irreperibilità assoluta» del destinatario;
posto peraltro che la mancata impugnazione da parte del contribuente delle cartelle esattoriali a lui notificate comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria in esse manifestata, ma è altrettanto vero che l'omessa opposizione non assume la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (articolo 2953 del codice civile) e, quindi, dal momento in cui è scaduto il termine per l'impugnazione inizia a decorrere il termine di prescrizione del credito azionato (cfr.: Cass., 4 aprile 2024,
n. 9024; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800);
considerato tuttavia che questo termine di prescrizione, più volte interrotto con atti del 3 febbraio
2017, del 7 dicembre 2017, del 30 dicembre 2019 e del 12 luglio 2023, e sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non è decorso e quindi il credito azionato non si è estinto per intervenuta prescrizione;
ritenuto pertanto che il ricorso, relativamente alle due ultime cartelle, deve essere respinto e che, in ragione anche della cessata materia del contendere relativa alle prime tre cartelle, le spese processuali vanno dichiarate interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al credito di cui alle cartelle di pagamento n.
02420120005845776000, n. 02420120012551985000 e n. 02420130008014578000 e respinge il ricorso relativamente al credito di cui alle cartelle n. 02420140001535188000 e n. 02420140008885832000.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PEZZUTI VALENTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Piazza Duomo 50100 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Duomo 50100 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRE. ISC IPOT n. 0247620240000082 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PRE. ISC IPOT n. 0247620240000082 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PRE. ISC IPOT n. 0247620240000082 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso depositato il 25 settembre 2024, ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 22 luglio 2024, per cinque cartelle esattoriali non pagate;
rilevato che, a seguito della sentenza n. 58 del 13 gennaio 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, che ha accolto un precedente ricorso dello stesso Ricorrente_1 relativamente alle prime tre cartelle – la n. 02420120005845776000, la n. 02420120012551985000 e la n.
02420130008014578000 – l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ai relativi annullamenti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
atteso che, invece, le altre due cartelle di pagamento – la n. 02420140001535188000 e la n.
02420140008885832000– risultano correttamente notificate, entrambe presso il luogo di residenza anagrafica del contribuente, in Indirizzo_1, nel Comune di Ceglie Messapica (BA), ed è al riguardo irrilevante che nella relata la residenza risulti indicata in «Indirizzo_1» anziché in «Indirizzo_1. Indirizzo_1», in quanto è evidente che non vi possano essere equivoci in ordine all'effettiva residenza anagrafica del Ricorrente_1 e sul fatto che il messo ha tentato la notifica proprio in quel luogo;
verificato che le due notifiche sono state effettuate «per irreperibilità assoluta» del destinatario, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione;
considerato che la legge consente di identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, e quindi di completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo, omettendo l'invio della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico, prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile, soltanto dopo l'effettuazione delle opportune ricerche nel comune di residenza (cfr.: Cass., 8 novembre
2024, n. 28858);
visto peraltro che tali ricerche risultano dalle due relate di notificazione, nelle quali il messo comunale specifica di non aver potuto effettuare la notifica al Ricorrente_1 «attesa l'assenza, nel Comune (di Ceglie Messapica) di loro abitazione, ufficio o azienda»; osservato che, l'avere verificato che nel Comune di Ceglie Messapica, il quale ha circa 18.000 abitanti, che il destinatario non è presente né presso la sua abitazione, né presso il luogo di lavoro (ufficio o azienda) costituisce praticamente l'unica ricerca plausibile che un messo di lavoro può fare nell'ambito del comune e giustifica quindi la procedura di perfezionamento della notifica semplificata «per irreperibilità assoluta» del destinatario;
posto peraltro che la mancata impugnazione da parte del contribuente delle cartelle esattoriali a lui notificate comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria in esse manifestata, ma è altrettanto vero che l'omessa opposizione non assume la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (articolo 2953 del codice civile) e, quindi, dal momento in cui è scaduto il termine per l'impugnazione inizia a decorrere il termine di prescrizione del credito azionato (cfr.: Cass., 4 aprile 2024,
n. 9024; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800);
considerato tuttavia che questo termine di prescrizione, più volte interrotto con atti del 3 febbraio
2017, del 7 dicembre 2017, del 30 dicembre 2019 e del 12 luglio 2023, e sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non è decorso e quindi il credito azionato non si è estinto per intervenuta prescrizione;
ritenuto pertanto che il ricorso, relativamente alle due ultime cartelle, deve essere respinto e che, in ragione anche della cessata materia del contendere relativa alle prime tre cartelle, le spese processuali vanno dichiarate interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al credito di cui alle cartelle di pagamento n.
02420120005845776000, n. 02420120012551985000 e n. 02420130008014578000 e respinge il ricorso relativamente al credito di cui alle cartelle n. 02420140001535188000 e n. 02420140008885832000.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.