Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1368 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GATTO ANTONIO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. BISIGNANO CRISTINA e C.F._2
dall'Avv. RITA LUCÀ, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
24/04/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di MILAZZO (ME) il 05/10/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 123, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
All'udienza del 07/10/2024 i coniugi dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Con ordinanza del 22/10/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo, stante la mancanza in atti del parere del PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, esprimeva il suddetto parere il
29/11/2024.
All'udienza del 16/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa veniva quindi rimessa al collegio per a decisione.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/04/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MILAZZO di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 05/10/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 123, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/01/2025.
Il Giudice est.
Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte)
(dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.