Articolo 11 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 settembre 1985
Art. 11.

L' articolo 2679 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2679 - (Altri registri da tenersi dal conservatore). - Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge".
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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