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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3821 del Ruolo Generale Affari Civili
ONenziosi dell'anno 2018 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sergio Menna Parte_1 CodiceFiscale_1
-attrice-
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio ONroparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppina Di Risio
-convenuto-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Piaccia all'On. Tribunale di Teramo , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, acce rtare e dichiarare la responsabilità (contrattuale ) dell' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante , per i fatti esposti e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento in favore della Signora dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, personali , morali ed Parte_1 assistenziali , a qualsiasi titolo subiti e subendi per i fatti , che qui si quantificano prudenzialmente nella somma di € 527.786,85 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , o nella diversa somma , maggiore
o minore , che il Giudice vorrà, previa apposita valutazione, quantificare e liquidare in via equitativa ex art. 1 226 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché del procedimento per
ATP ex articolo 696 bis rubricato al ruolo generale 231/2018 del Tribunale di Teramo. Insiste sin d'ora per il rinnovo della CTU riservando le ulteriori istanze istruttorie nei modi e termini di rito”;
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) Ritenere e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
2) In subordine, escludere il diritto al risarcimento per insussistenza di un'invalidità
1 riconducibile all'asserito danno psicologico;
3) In ulteriore subordine, limitare la misura risarcitoria al solo danno biologico iatrogeno. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 8 l. 8 marzo 2017, n. 24 depositato il 20.11.2018,
[...]
ON ha richiesto la condanna della resistente di (di seguito anche solo la “ ) Pt_1 CP_1 CP_1 al risarcimento del danno derivante dalla sua responsabilità (contrattuale), per euro 527.786,85, oltre accessori, o nella diversa somma accertata in corso di causa.
I-1.1. A sostegno della pretesa risarcitoria la ha allegato e dedotto: Pt_1
- che il 29.06.2014, al terzo mese di gravidanza, si era recata presso il P.S. di per CP_1 sospetta mastite al seno destro;
- che, a seguito degli esami diagnostici operati, la paziente era stata sottoposta a consulenza senologica in data 30.06.2014, nel corso della quale era stato inciso l'ascesso voluminoso con fuoriuscita abbondante di pus;
- che nel corso della gravidanza aveva sempre avvertito forti dolori, presentandosi in diverse occasioni presso nosocomi di zona;
- che tra il 08.03.2016 e il 12.03.2016 era stata ricoverata presso l'Unità di Chirurgia generale di Giulianova per ascesso alla mammella destra;
nel corso del ricovero, in data 09.03.2016, era stata sottoposta ad intervento chirurgico, nel corso del quale era stato rinvenuto un
“reperto di corpo estraneo colorato dal blu di metilene”;
- che, successivamente, erano stati disposti ulteriori accertamenti dai quali era emersa la non corretta pulizia del sito chirurgico a seguito del primo intervento;
- che all'esito della vicenda, ella era entrata in uno stato di depressione endoreattiva grave, incidente su primari profili personali (la relazione con il compagno, la cessazione dell'attività professionale, ritiro sociale, etc.);
- che ella aveva riportato un danno biologico permanente quantificato nella perizia di parte agli atti nella misura del 40%;
- che era stato introdotto il procedimento ex artt. 696-bis c.p.c. e 8 l. n. 24/2017, iscritto al
R.G. n. 231/2018 dell'intestato Tribunale, non conclusosi alla data del deposito del ricorso di merito.
I-2. A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione e della notifica del relativo decreto in ON uno con il ricorso, si è tempestivamente costituita l rassegnando conclusioni conformi a quelle sopra riportate.
2 I-3. All'esito della udienza di comparizione delle parti, celebratasi nella c.d. forma cartolare in data
25.03.2021, è stato disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, con assegnazione del triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
I-3.1. La causa, istruita mediante produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo informatico dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 231/2018, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Viste le reiterate richieste della parte attrice di provvedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 231/2018, deve sul punto osservarsi quanto segue.
La consulenza tecnica espletata risponde pienamente ai quesiti formulati, fondandosi su un rigoroso approccio metodologico che tiene conto sia della documentazione clinica validamente e tempestivamente acquisita agli atti che delle più recenti linee guida in materia.
Il percorso logico-argomentativo seguito dal consulente risulta coerente e privo di vizi, evidenziando un'analisi approfondita della condotta sanitaria oggetto di contestazione, con particolare riferimento al nesso causale tra l'operato dei sanitari e il danno lamentato dalla parte attrice.
Le conclusioni raggiunte appaiono solidamente ancorate alle evidenze scientifiche di settore e risultano formulate in maniera chiara ed esaustiva, senza contraddizioni interne o lacune valutative.
Si rileva, inoltre, che il C.T.U. ha adeguatamente considerato e confutato con argomentazioni tecnicamente ineccepibili le osservazioni formulate dai consulenti di parte, dimostrando la fondatezza delle proprie valutazioni.
Sicché le conclusioni raggiunte dall'ausiliario vanno in questa sede recepite ai fini della delibazione della domanda attorea.
II-4.1. Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate da parte attrice, vanno richiamate integralmente le ragioni esposte dal precedente istruttore con l'ordinanza del 15.12.2021.
II-5. La domanda attorea deve essere accolta negli stretti limiti di seguito indicati. ON II-6. Sul piano dell'an risulta incontrovertibile la responsabilità degli operatori dell Come emerge dagli atti, infatti, all'esito del secondo intervento di rimozione dell'ascesso alla mammella destra del 09.03.2016, è stato estratto un corpo estraneo – presumibilmente una parte di garza – incontrovertibilmente lasciato all'interno dei tessuti per grave negligenza e imperizia dei sanitari
3 ON dell' in un periodo compreso tra il primo intervento di rimozione dell'ascesso alla mammella destra del 30.06.2014 e le medicazioni – non documentate in atti – che ne sono necessariamente seguite.
Il secondo intervento, dunque, è stato dovuto alla mancata completa guarigione del distretto anatomico interessato in ragione della presenza, “all'interno della cavità ascessuale di materiale estraneo
(verosimilmente garze dal precedente intervento o dalle successive medicazioni) rinvenuto ed asportato in occasione del secondo intervento e documentato dal reperto istologico” (pp. 15-16 – CTU).
La condotta dei sanitari è dunque risultata corretta e conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate con riferimento alla fase diagnostica, ravvisandosi invece “profili di inadeguatezza, essenzialmente inquadrabili in termini di imperizia e negligenza in capo ai chirurghi dell'Ospedale di per CP_1 non aver adeguatamente trattato la cavità ascessuale” (p. 25 – CTU). ON La condotta addebitabile ai sanitari della si pone in termini causalmente necessari rispetto alla mancata guarigione e al successivo intervento del marzo del 2016, in quanto ove i sanitari avessero trattato adeguatamente la cavità ascessuale, ciò avrebbe condotto alla pronta guarigione della senza recidive (cfr. p. 25 – CTU). Pt_1
II-7. La raggiunta prova dell'evento di danno impone ora di selezionare le conseguenze risarcibili.
II-7.1. Deve escludersi il più volte invocato danno biologico di carattere psichico. La parte attrice, infatti, ha allegato e dedotto che a fronte dell'evento di danno sarebbero occorsi stravolgimenti assoluti nella propria vita di relazione (ritiro sociale;
impossibilità di raggiungimento dell'orgasmo; crisi coniugale;
interruzione dell'attività lavorativa;
depressione).
II-7.1.1. In verità, gli accertamenti tecnici condotti nel corso del procedimento R.G. n. 231/2018, consentono di escludere le conseguenze psichiche dal raggio di individuazione dei danni risarcibili.
In fase di ATP la è stata sottoposta a visita psichiatrico-forense da parte del dott. Pt_1 Per_1
[...]
Il dato più rilevante emerso all'esito della visita e della sottoposizione alla perizianda di strumenti psicodiagnostici (questionario MMPI-2) è quello del “chiaro atteggiamento di accentuazione sintomatologica” tale da inficiare i risultati degli strumenti impiegati, i quali si sono caratterizzati “per una scarsa attendibilità a causa del descritto atteggiamento di estremizzazione del sintomo” (p. 21 – CTU). Lo specialista ha così congruamente concluso nel senso che “Sia nell'esame psichico che nella valutazione psicodiagnostica è evidenza una marcata caratteristica all'accentuazione psicopatologica ed appare evidente un atteggiamento estremamente rivendicativo. Appare quindi evidente una scarsa attendibilità di quanto descritto dalla perizianda. Pertanto possono essere esclusi postumi permanenti di natura psichiatrica che siano da porsi in relazione con la vicenda oggetto del procedimento. La sintomatologia psichiatrica riferita può essere messa in relazione a fattori del tutto intrinseci alla persona o ad altre vicende esterne” (p. 23 – CTU).
4 L'inattendibilità della perizianda, riscontrata dall'ausiliario sulla scorta di una metodologia ineccepibile e condotta con l'ausilio di strumenti diagnostici adeguati, non consente di ricondurre all'evento lesivo le conseguenze psichiatriche dedotte dall'attrice. Né, sul punto, sarebbe di ausilio la rinnovazione del mezzo tecnico – come auspicato dalla parte attrice – atteso che è dato presumere il riemergere dell'atteggiamento accentuativo già osservato dallo specialista incaricato dal Tribunale.
II-7.2. Esclusa la componente psichica, residuano le conseguenze di ordine fisico, per come accertate dalla consulenza tecnica d'ufficio, che ha concluso per il riconoscimento di un “maggior danno biologico permanente in misura pari al 3%, in considerazione degli esiti comunemente attesi in seguito a corretta gestione di una raccolta ascessuale mammaria (valutabili come danno biologico permanente in misura pari all'1%) e degli esiti permanenti residuati nella sig. (valutabili globalmente in misura pari al 4%)” (p. 28 Pt_1
– CTU).
II-7.2.1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017, il danno biologico deve essere quantificato sulla base delle tabelle di cui all'art. 139 cod. ass. priv., trattandosi nel caso di specie di lesione c.d. micropermanente.
Tenuto conto dell'età della all'epoca del sinistro (presuntivamente da individuarsi nel Pt_1 primo intervento, in data 30.06.2014, e, dunque, anni 35), in applicazione della tabella ex art. 139 cod. ass. priv., sulla scorta degli importi aggiornati con d.m. 16 luglio 2024, con decorrenza da aprile
2024, è possibile riconoscere complessivi euro 3.481,33 a titolo di danno biologico permanente
(euro 4.310,22 al 4% - euro 828,89 al 1%). Va poi riconosciuto l'importo di euro 2.347,33 a titolo di danno biologico temporaneo (ITA 5 giorni;
ITP al 75% 30 giorni;
ITP al 50% 20 giorni;
ITP al
25% 20 giorni), dovendosi condividere le osservazioni del CTU in ordine all'implausibilità di una maggior durata dell'invalidità temporanea (cfr. p. 48 – CTU). A ciò deve aggiungersi l'importo di euro 50,59 per spese mediche documentate.
L'importo così ottenuto è pari ad euro 5.879,62 ed è espresso in valori monetari riferibili alla data del 01.04.2024.
II-7.2.2. L'importo va devalutato dall'aprile 2024 al giugno 2014, data del sinistro, così ottenendo l'importo di euro 4.940,86, a sua volta oggetto di rivalutazione monetaria sino all'attualità, secondo l'indice FOI generale, in ciò ottenendo l'importo finale di euro 5.968,60.
II-7.2.3. Non sono dovuti invece gli interessi per il periodo che va dal sinistro alla odierna liquidazione. Ciò in quanto nei debiti di valore i c.d. interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1712 del
17.02.1995).
5 Come di recente messo in luce dalla Corte di Cassazione, “Questo danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (cioè nel caso in cui la redditività del denaro, tra evento e liquidazione, è superiore al tasso di rivalutazione monetaria), mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Pertanto, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato” (così, in motivazione,
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4938 del 16.02.2023).
Poiché nel caso di specie l'attrice nulla ha dedotto in ordine all'insufficienza della rivalutazione monetaria, deve concludersi nel senso della sua sufficienza ai fini della compensazione del ritardato pagamento di quanto dovuto.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE. ON III-9. La va condanna al risarcimento, in favore di dell'importo di euro Parte_1
5.968,60, oltre interessi al saggio legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per la fase di merito parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia individuato, ai fini della liquidazione, con riferimento al quantum liquidato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria e/o di trattazione, cui applicare la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e ad essa riferibile;
per la fase di accertamento tecnico preventivo parametri relativi ai procedimenti di istruzione preventiva, valore della controversia individuato, ai fini della liquidazione, con riferimento al quantum liquidato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per tutte le fasi).
III-10.1. Le spese dell'espletata consulenza (R.G. n. 231/2018), per come liquidate con separato ON decreto del 26.11.2019 nel predetto fascicolo, sono poste a carico della
P.Q.M.
6 Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Pt_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE le domande attoree nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONDANNA la al pagamento, in favore di dell'importo CP_1 CP_1 Parte_1 di euro 5.968,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA la alla refusione, in favore di delle spese di ONroparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano complessivamente in euro 6.574,00 per compensi e in euro 1.156,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da effettuarsi in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto del 26.11.2019 nel fascicolo R.G. n. 231/2018 a carico della di . CP_1 CP_1
Così deciso in Teramo, il 7 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3821 del Ruolo Generale Affari Civili
ONenziosi dell'anno 2018 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sergio Menna Parte_1 CodiceFiscale_1
-attrice-
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio ONroparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppina Di Risio
-convenuto-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Piaccia all'On. Tribunale di Teramo , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, acce rtare e dichiarare la responsabilità (contrattuale ) dell' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante , per i fatti esposti e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento in favore della Signora dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, personali , morali ed Parte_1 assistenziali , a qualsiasi titolo subiti e subendi per i fatti , che qui si quantificano prudenzialmente nella somma di € 527.786,85 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , o nella diversa somma , maggiore
o minore , che il Giudice vorrà, previa apposita valutazione, quantificare e liquidare in via equitativa ex art. 1 226 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché del procedimento per
ATP ex articolo 696 bis rubricato al ruolo generale 231/2018 del Tribunale di Teramo. Insiste sin d'ora per il rinnovo della CTU riservando le ulteriori istanze istruttorie nei modi e termini di rito”;
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) Ritenere e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
2) In subordine, escludere il diritto al risarcimento per insussistenza di un'invalidità
1 riconducibile all'asserito danno psicologico;
3) In ulteriore subordine, limitare la misura risarcitoria al solo danno biologico iatrogeno. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 8 l. 8 marzo 2017, n. 24 depositato il 20.11.2018,
[...]
ON ha richiesto la condanna della resistente di (di seguito anche solo la “ ) Pt_1 CP_1 CP_1 al risarcimento del danno derivante dalla sua responsabilità (contrattuale), per euro 527.786,85, oltre accessori, o nella diversa somma accertata in corso di causa.
I-1.1. A sostegno della pretesa risarcitoria la ha allegato e dedotto: Pt_1
- che il 29.06.2014, al terzo mese di gravidanza, si era recata presso il P.S. di per CP_1 sospetta mastite al seno destro;
- che, a seguito degli esami diagnostici operati, la paziente era stata sottoposta a consulenza senologica in data 30.06.2014, nel corso della quale era stato inciso l'ascesso voluminoso con fuoriuscita abbondante di pus;
- che nel corso della gravidanza aveva sempre avvertito forti dolori, presentandosi in diverse occasioni presso nosocomi di zona;
- che tra il 08.03.2016 e il 12.03.2016 era stata ricoverata presso l'Unità di Chirurgia generale di Giulianova per ascesso alla mammella destra;
nel corso del ricovero, in data 09.03.2016, era stata sottoposta ad intervento chirurgico, nel corso del quale era stato rinvenuto un
“reperto di corpo estraneo colorato dal blu di metilene”;
- che, successivamente, erano stati disposti ulteriori accertamenti dai quali era emersa la non corretta pulizia del sito chirurgico a seguito del primo intervento;
- che all'esito della vicenda, ella era entrata in uno stato di depressione endoreattiva grave, incidente su primari profili personali (la relazione con il compagno, la cessazione dell'attività professionale, ritiro sociale, etc.);
- che ella aveva riportato un danno biologico permanente quantificato nella perizia di parte agli atti nella misura del 40%;
- che era stato introdotto il procedimento ex artt. 696-bis c.p.c. e 8 l. n. 24/2017, iscritto al
R.G. n. 231/2018 dell'intestato Tribunale, non conclusosi alla data del deposito del ricorso di merito.
I-2. A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione e della notifica del relativo decreto in ON uno con il ricorso, si è tempestivamente costituita l rassegnando conclusioni conformi a quelle sopra riportate.
2 I-3. All'esito della udienza di comparizione delle parti, celebratasi nella c.d. forma cartolare in data
25.03.2021, è stato disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, con assegnazione del triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
I-3.1. La causa, istruita mediante produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo informatico dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 231/2018, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Viste le reiterate richieste della parte attrice di provvedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 231/2018, deve sul punto osservarsi quanto segue.
La consulenza tecnica espletata risponde pienamente ai quesiti formulati, fondandosi su un rigoroso approccio metodologico che tiene conto sia della documentazione clinica validamente e tempestivamente acquisita agli atti che delle più recenti linee guida in materia.
Il percorso logico-argomentativo seguito dal consulente risulta coerente e privo di vizi, evidenziando un'analisi approfondita della condotta sanitaria oggetto di contestazione, con particolare riferimento al nesso causale tra l'operato dei sanitari e il danno lamentato dalla parte attrice.
Le conclusioni raggiunte appaiono solidamente ancorate alle evidenze scientifiche di settore e risultano formulate in maniera chiara ed esaustiva, senza contraddizioni interne o lacune valutative.
Si rileva, inoltre, che il C.T.U. ha adeguatamente considerato e confutato con argomentazioni tecnicamente ineccepibili le osservazioni formulate dai consulenti di parte, dimostrando la fondatezza delle proprie valutazioni.
Sicché le conclusioni raggiunte dall'ausiliario vanno in questa sede recepite ai fini della delibazione della domanda attorea.
II-4.1. Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate da parte attrice, vanno richiamate integralmente le ragioni esposte dal precedente istruttore con l'ordinanza del 15.12.2021.
II-5. La domanda attorea deve essere accolta negli stretti limiti di seguito indicati. ON II-6. Sul piano dell'an risulta incontrovertibile la responsabilità degli operatori dell Come emerge dagli atti, infatti, all'esito del secondo intervento di rimozione dell'ascesso alla mammella destra del 09.03.2016, è stato estratto un corpo estraneo – presumibilmente una parte di garza – incontrovertibilmente lasciato all'interno dei tessuti per grave negligenza e imperizia dei sanitari
3 ON dell' in un periodo compreso tra il primo intervento di rimozione dell'ascesso alla mammella destra del 30.06.2014 e le medicazioni – non documentate in atti – che ne sono necessariamente seguite.
Il secondo intervento, dunque, è stato dovuto alla mancata completa guarigione del distretto anatomico interessato in ragione della presenza, “all'interno della cavità ascessuale di materiale estraneo
(verosimilmente garze dal precedente intervento o dalle successive medicazioni) rinvenuto ed asportato in occasione del secondo intervento e documentato dal reperto istologico” (pp. 15-16 – CTU).
La condotta dei sanitari è dunque risultata corretta e conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate con riferimento alla fase diagnostica, ravvisandosi invece “profili di inadeguatezza, essenzialmente inquadrabili in termini di imperizia e negligenza in capo ai chirurghi dell'Ospedale di per CP_1 non aver adeguatamente trattato la cavità ascessuale” (p. 25 – CTU). ON La condotta addebitabile ai sanitari della si pone in termini causalmente necessari rispetto alla mancata guarigione e al successivo intervento del marzo del 2016, in quanto ove i sanitari avessero trattato adeguatamente la cavità ascessuale, ciò avrebbe condotto alla pronta guarigione della senza recidive (cfr. p. 25 – CTU). Pt_1
II-7. La raggiunta prova dell'evento di danno impone ora di selezionare le conseguenze risarcibili.
II-7.1. Deve escludersi il più volte invocato danno biologico di carattere psichico. La parte attrice, infatti, ha allegato e dedotto che a fronte dell'evento di danno sarebbero occorsi stravolgimenti assoluti nella propria vita di relazione (ritiro sociale;
impossibilità di raggiungimento dell'orgasmo; crisi coniugale;
interruzione dell'attività lavorativa;
depressione).
II-7.1.1. In verità, gli accertamenti tecnici condotti nel corso del procedimento R.G. n. 231/2018, consentono di escludere le conseguenze psichiche dal raggio di individuazione dei danni risarcibili.
In fase di ATP la è stata sottoposta a visita psichiatrico-forense da parte del dott. Pt_1 Per_1
[...]
Il dato più rilevante emerso all'esito della visita e della sottoposizione alla perizianda di strumenti psicodiagnostici (questionario MMPI-2) è quello del “chiaro atteggiamento di accentuazione sintomatologica” tale da inficiare i risultati degli strumenti impiegati, i quali si sono caratterizzati “per una scarsa attendibilità a causa del descritto atteggiamento di estremizzazione del sintomo” (p. 21 – CTU). Lo specialista ha così congruamente concluso nel senso che “Sia nell'esame psichico che nella valutazione psicodiagnostica è evidenza una marcata caratteristica all'accentuazione psicopatologica ed appare evidente un atteggiamento estremamente rivendicativo. Appare quindi evidente una scarsa attendibilità di quanto descritto dalla perizianda. Pertanto possono essere esclusi postumi permanenti di natura psichiatrica che siano da porsi in relazione con la vicenda oggetto del procedimento. La sintomatologia psichiatrica riferita può essere messa in relazione a fattori del tutto intrinseci alla persona o ad altre vicende esterne” (p. 23 – CTU).
4 L'inattendibilità della perizianda, riscontrata dall'ausiliario sulla scorta di una metodologia ineccepibile e condotta con l'ausilio di strumenti diagnostici adeguati, non consente di ricondurre all'evento lesivo le conseguenze psichiatriche dedotte dall'attrice. Né, sul punto, sarebbe di ausilio la rinnovazione del mezzo tecnico – come auspicato dalla parte attrice – atteso che è dato presumere il riemergere dell'atteggiamento accentuativo già osservato dallo specialista incaricato dal Tribunale.
II-7.2. Esclusa la componente psichica, residuano le conseguenze di ordine fisico, per come accertate dalla consulenza tecnica d'ufficio, che ha concluso per il riconoscimento di un “maggior danno biologico permanente in misura pari al 3%, in considerazione degli esiti comunemente attesi in seguito a corretta gestione di una raccolta ascessuale mammaria (valutabili come danno biologico permanente in misura pari all'1%) e degli esiti permanenti residuati nella sig. (valutabili globalmente in misura pari al 4%)” (p. 28 Pt_1
– CTU).
II-7.2.1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017, il danno biologico deve essere quantificato sulla base delle tabelle di cui all'art. 139 cod. ass. priv., trattandosi nel caso di specie di lesione c.d. micropermanente.
Tenuto conto dell'età della all'epoca del sinistro (presuntivamente da individuarsi nel Pt_1 primo intervento, in data 30.06.2014, e, dunque, anni 35), in applicazione della tabella ex art. 139 cod. ass. priv., sulla scorta degli importi aggiornati con d.m. 16 luglio 2024, con decorrenza da aprile
2024, è possibile riconoscere complessivi euro 3.481,33 a titolo di danno biologico permanente
(euro 4.310,22 al 4% - euro 828,89 al 1%). Va poi riconosciuto l'importo di euro 2.347,33 a titolo di danno biologico temporaneo (ITA 5 giorni;
ITP al 75% 30 giorni;
ITP al 50% 20 giorni;
ITP al
25% 20 giorni), dovendosi condividere le osservazioni del CTU in ordine all'implausibilità di una maggior durata dell'invalidità temporanea (cfr. p. 48 – CTU). A ciò deve aggiungersi l'importo di euro 50,59 per spese mediche documentate.
L'importo così ottenuto è pari ad euro 5.879,62 ed è espresso in valori monetari riferibili alla data del 01.04.2024.
II-7.2.2. L'importo va devalutato dall'aprile 2024 al giugno 2014, data del sinistro, così ottenendo l'importo di euro 4.940,86, a sua volta oggetto di rivalutazione monetaria sino all'attualità, secondo l'indice FOI generale, in ciò ottenendo l'importo finale di euro 5.968,60.
II-7.2.3. Non sono dovuti invece gli interessi per il periodo che va dal sinistro alla odierna liquidazione. Ciò in quanto nei debiti di valore i c.d. interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1712 del
17.02.1995).
5 Come di recente messo in luce dalla Corte di Cassazione, “Questo danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (cioè nel caso in cui la redditività del denaro, tra evento e liquidazione, è superiore al tasso di rivalutazione monetaria), mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Pertanto, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato” (così, in motivazione,
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4938 del 16.02.2023).
Poiché nel caso di specie l'attrice nulla ha dedotto in ordine all'insufficienza della rivalutazione monetaria, deve concludersi nel senso della sua sufficienza ai fini della compensazione del ritardato pagamento di quanto dovuto.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE. ON III-9. La va condanna al risarcimento, in favore di dell'importo di euro Parte_1
5.968,60, oltre interessi al saggio legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per la fase di merito parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia individuato, ai fini della liquidazione, con riferimento al quantum liquidato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria e/o di trattazione, cui applicare la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e ad essa riferibile;
per la fase di accertamento tecnico preventivo parametri relativi ai procedimenti di istruzione preventiva, valore della controversia individuato, ai fini della liquidazione, con riferimento al quantum liquidato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per tutte le fasi).
III-10.1. Le spese dell'espletata consulenza (R.G. n. 231/2018), per come liquidate con separato ON decreto del 26.11.2019 nel predetto fascicolo, sono poste a carico della
P.Q.M.
6 Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
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nei confronti della di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Pt_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE le domande attoree nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONDANNA la al pagamento, in favore di dell'importo CP_1 CP_1 Parte_1 di euro 5.968,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA la alla refusione, in favore di delle spese di ONroparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano complessivamente in euro 6.574,00 per compensi e in euro 1.156,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da effettuarsi in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto del 26.11.2019 nel fascicolo R.G. n. 231/2018 a carico della di . CP_1 CP_1
Così deciso in Teramo, il 7 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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