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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2672 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione all'udienza del 05.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ivan Zaccaria, sito in Taranto alla Via Dario Lupo n. 67, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Cicerone (C.F. ), sito in C.F._3
Massafra, che lo rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 05.06.2024 e con visto del P.M. del 10.06.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2022 premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 29.08.1996 in Bari, con , esponeva che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1
, nata a [...] l'[...] e , nato a [...] il [...]; che il Tribunale di Bari, con Per_1 Per_2
Decreto depositato il 02.08.2018 n. RG 5705/2018 aveva omologato la separazione dei coniugi e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito. Chiedeva quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto con P_
, con conferma dei contributi economici in favore dei figli adottati in sede di separazione e
[...] dell'assegnazione a sé della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
, ritualmente citato, inizialmente non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza Controparte_1
presidenziale del 06.12.2022 non era possibile esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore.
Parte ricorrente non chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa è stata istruita documentalmente.
Con comparsa del 28.04.2023 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva la conferma Controparte_1
delle condizioni statuite in sede di separazione associandosi alle domande proposte dalla ricorrente.
All'udienza del 05.06.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Bari nel procedimento di separazione consensuale, definito con Decreto di Omologa pubblicato in data 02.08.2018.
Per quanto concerne le disposizioni in ordine all'affidamentoe alla regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario del figlio , nato il [...], Per_2
essendo divenuto maggiorenne, nulla deve essere disposto.
In merito alla quantificazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ma non autonomi economicamente, rispettivamente di anni ventisette e ventidue, devono essere confermate le statuizioni adottate nei provvedimenti provvisori del 06.12.2022, stante la congiunta richiesta delle parti.
Quanto alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, deve essere confermata la sua assegnazione alla sig.ra ove la stessa convive con i figli maggiorenni, ma non autonomi Pt_1
economicamente.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti Parte_1
di , così dispone: Controparte_1 - accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bari il 29/08/1996, da nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Massafra il 19/03/1978 con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Bari dell'anno 1996 al n. 135 parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 400,00, in ragione di euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascuno, in favore della madre oltre rivalutazione annuale Parte_1
secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2672 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione all'udienza del 05.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ivan Zaccaria, sito in Taranto alla Via Dario Lupo n. 67, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Cicerone (C.F. ), sito in C.F._3
Massafra, che lo rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 05.06.2024 e con visto del P.M. del 10.06.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2022 premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 29.08.1996 in Bari, con , esponeva che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1
, nata a [...] l'[...] e , nato a [...] il [...]; che il Tribunale di Bari, con Per_1 Per_2
Decreto depositato il 02.08.2018 n. RG 5705/2018 aveva omologato la separazione dei coniugi e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito. Chiedeva quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto con P_
, con conferma dei contributi economici in favore dei figli adottati in sede di separazione e
[...] dell'assegnazione a sé della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
, ritualmente citato, inizialmente non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza Controparte_1
presidenziale del 06.12.2022 non era possibile esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore.
Parte ricorrente non chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa è stata istruita documentalmente.
Con comparsa del 28.04.2023 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva la conferma Controparte_1
delle condizioni statuite in sede di separazione associandosi alle domande proposte dalla ricorrente.
All'udienza del 05.06.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Bari nel procedimento di separazione consensuale, definito con Decreto di Omologa pubblicato in data 02.08.2018.
Per quanto concerne le disposizioni in ordine all'affidamentoe alla regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario del figlio , nato il [...], Per_2
essendo divenuto maggiorenne, nulla deve essere disposto.
In merito alla quantificazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ma non autonomi economicamente, rispettivamente di anni ventisette e ventidue, devono essere confermate le statuizioni adottate nei provvedimenti provvisori del 06.12.2022, stante la congiunta richiesta delle parti.
Quanto alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, deve essere confermata la sua assegnazione alla sig.ra ove la stessa convive con i figli maggiorenni, ma non autonomi Pt_1
economicamente.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti Parte_1
di , così dispone: Controparte_1 - accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bari il 29/08/1996, da nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Massafra il 19/03/1978 con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Bari dell'anno 1996 al n. 135 parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 400,00, in ragione di euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascuno, in favore della madre oltre rivalutazione annuale Parte_1
secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente