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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 805/2023 R.G. promossa
da
, c.f. (doc. 1), Parte_1 P.IVA_1
con sede in via Caterina Percoto, n. 50, fraz. Pantianicco –
33036, Mereto di Tomba (UD), in persona del procuratore speciale Rag. (doc. B), c.f. Parte_2 C.F._1
nato il [...] a [...] – Svizzera (EE) e domiciliato in corso Lino Zanussi n. 18/1 – Porcia (PN),
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla citazione, dal Prof. Avv. Loris Tosi
(c.f. , tel. 041.5322799 - fax 041.5310262 - C.F._2
pec e dall'Avv. Damiano Email_1
Zardini del foro di EN ( , fax CodiceFiscale_3
0415310262, pec ) Email_2
edelettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Massimo Balestra in via Savorgnana, 43 – 33100, Udine (UD)
- attrice –
contro
(P. IVA: corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Conegliano, via Alfieri n. 1, quale cessionaria pro soluto di
Hypo Alpe Adria Bank Spa in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 1 58 TUB concluso in data 18.10.2017 (pubblicato in gazzetta ufficiale parte II n. 135 del 16.11.17, doc. 1), e per essa
“Agenzia Italia S.p.a.” (P. IVA: corrente in P.IVA_3
Conegliano, via Alfieri n. 1, in forza di procura autenticata dal Notaio in data 17.10.2018, rep. n. Persona_1
299616 e racc. n. 32.529 (doc. 2), in persona della procuratrice speciale sig.ra (come da Controparte_2
procura autenticata dal Notaio in data Persona_1
9.1.2023, rep. n. 312334 e racc. n. 42124 – doc. 3),
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Rotella (C.F.:
) e (C.F.: C.F._4 Parte_3
) del Foro di Treviso, giusta procura C.F._5
separata depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in Vittorio VE
(TV), via Div. N. Nannetti n° 81, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti la presente causa, ai sensi dell'art. 170 cpc, al seguente numero di fax 0438.949343 o ai seguenti indirizzi pec:
, Email_3
Email_4
- convenuta -
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti9
conclusioni:
Per l'attrice:
anche previa riforma della decisione assunta con verbale del 25.06.2024, si insiste per la rinnovazione della CTU o, in subordine, per chiamare il CTU a chiarimenti sulla scorta di quanto espresso nelle osservazioni alla CTU redatte dal CTP di Pt_1
, nonché per il conferimento al CTU degli
[...] ulteriori quesiti già espressi in atti (pagg. 2, 3 e 4 seconda memoria istruttoria e verbale di udienza del 2 18.01.24). A tal proposito, si richiama e si chiede di depositare la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 378/2024 del 24.09.2024;
· ancora previa riforma della decisione assunta con verbale del 25.06.2024, si insiste per l'ammissione di prova testimoniale, come formulata nella seconda memoria istruttoria (cfr.pag. 5 seconda memoria);
· si precisano le conclusioni come formulate nell'atto di citazione e precisate in prima udienza, prima e seconda memoria istruttoria;
· si chiede termine per comparsa conclusionale e memoria di replica..
Per la convenuta:
Nel merito, in via principale, per i motivi tutti esposti in atti,
-respingersi tutte le domande, in quanto inammissibili e/o prescritte e/o infondate in fatto e diritto;
Nel merito, in via subordinata,
-nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree si chiede di rideterminare gli importi eventualmente spettanti all'attrice sulla base di quanto esposto in narrativa, e comunque sulla base di quanto effettivamente allegato e provato in corso di causa, nonché di accertare gli importi a credito dell'esponente, e per l'effetto compiere le necessarie imputazioni/compensazioni reciproche con ogni conseguente provvedimento. Nel merito, in via riconvenzionale subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola di indicizzazione per variazione del tasso inserita nel contratto di leasing per cui è causa, condannare a versare in favore di Parte_1 CP_1 l'importo alla stessa accreditato in base alla predetta clausola, nella misura pari. ad euro 38.469,63 alla stessa spettante, e/o in quella che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso, condannare l'Attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite e delle spese di CTU, liquidate dal Giudice, e del CTP di , dott. CP_1
. Per_2
, impregiudicato ogni diritto, si riserva CP_1 espressamente, in altra e separata sede, ogni eventuale domanda o richiesta a qualsiasi titolo, anche di risarcimento/rimborso/spesa in relazione ad ogni attività/danno a carico di inerenti l'Immobile CP_1 e/o il rogito e/o la riconsegna. In via istruttoria, ci si riporta ai contenuti e alle istanze istruttorie della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 ed alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc oltre che al verbale di causa (in particolare verbale del 17.10.2023 e del 25.6.2024). Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove di controparte.
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene al contratto di locazione finanziaria 322055/1 stipulato in data 26 luglio
2007 tra “ , quale utilizzatore, e Parte_4
l'allora “Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.”, quale concedente,
avente ad oggetto un immobile ad uso ufficio e depositi in
Comune di Pasian di Prato.
Successivamente alla stipula del contratto di leasing immobiliare in questione, l'utilizzatore cedeva in data
16/10/2008 il predetto contratto alla parte attrice “
[...]
in forza di apposita scrittura di Parte_1
cessione che comprendeva, tra l'altro, clausola C), secondo cui “Cedente e Cessionario confermano che quanto finora introitato dalla Hypo Alpe Adria Bank Spa a fronte del contratto n. 322055 per capitale, interessi, spese e quant'altro dipendente dal contratto, rimane definitivamente acquisito dalla stessa senza contestazioni alcune e di ciò il
Cessionario si rende personalmente garante nei confronti della Hypo Alpe Adria Bank Spa”.
Successivamente la banca cedeva il predetto contratto alla società convenuta “ ”. Controparte_1
Il contratto, che indica in Euro 195.099,17 oltre IVA
l'importo finanziato (ossia il valore di acquisito),
esplicita il seguente piano finanziario:
4 E' bene subito evidenziare che il piano finanziario è
da tener ben distinto concettualmente dal piano di ammortamento, non obbligatorio nel contratto di leasing, che va di volta rideterminato in ragione della modificazione del valore della clausola di indicizzazione (Euribor 3 mesi 365)
del tasso.
Va, altresì, precisato che il contratto riporta esplicitamente il c.d tasso leasing (ossia il tasso eff.).
Orbene, l'attrice assume, in estrema sintesi, che il contratto di leasing di cui è causa sia affetto da una serie di gravi “criticità” che ne comporterebbero la parziale invalidità con conseguente applicazione anche della disciplina sostitutiva dell'art.117 TUB.
In particolare, l'attrice lamenta, gradatamente,
l'applicazione al contratto di leasing del regime di interesse composto in violazione di legge (art. 821, comma 3,
cpc e art. 1283 c.c.); l'omessa e/o errata indicazione del tasso leasing, chiedendo la restituzione di tutti gli interessi versati o l'applicazione dell'art. 117 TUB;
-
l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione;
-la nullità della clausola di indicizzazione per nullità della clausola floor, chiedendo l'applicazione dell'art. 117 TUB.
Infine, assume la responsabilità precontrattuale e contrattuale di , con condanna alla restituzione degli CP_1
interessi versati e/o l'ingiustificato arricchimento.
Orbene, prima di affrontare le questioni oggetto della
5 consulenza tecnica di ufficio -che, è bene anticipare si è
soffermata, in conformità al quesito posto, sulla questione dell'eccepita indeterminatezza della clausola di indicizzazione- occorre sgombrare il campo dalla principale questione su cui si sofferma diffusamente l'attrice, ossia la pretesa applicazione al contratto in questione del regime di interesse composto in violazione di legge.
Sul punto il Tribunale non può che richiamare le convincenti motivazioni delle SS.UU. di cui alla sentenza n.15130/2024, sopravvenuta nel corso del presente giudizio.
stante l'evidente analogia delle questioni esaminate dalla
Suprema Corte con quelle che sono state sottoposte al vaglio dell'intestato giudice.
In particolare, sulla scorta di tali motivazioni si può
ritenere acquisito, come affermato dalla Corte, che il regime composto degli interessi “è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli
interessi generati, però, non (necessariamente) su altri
interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte
della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento 'alla
francese' standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)”.
Con tale passo motivazionale le SS.UU. hanno voluto esprimere il concetto che l'interesse “composto”,
relativamente ad un piano a rate costanti come quello alla francese, descrive il fenomeno che ogni rata di rimborso è
costituita da una quota capitale, cui si aggiunge una quota interessi calcolata solo sul debito residuo in linea
6 capitale.
Come autorevolmente evidenziato da autorevole dottrina,
“è necessario porre l'attenzione sul momento del pagamento
degli interessi compresi in ogni rata di rimborso.
Nell'ammortamento a rate costanti, che chiameremo standard o
tradizionale, come già indicato, la quota interessi si
calcola sul debito capitale residuo, cioè su una somma che
non è ancora esigibile per il mutuante, e non sulla quota
capitale rimborsata con quella rata. In tal modo, secondo la
tesi in esame, vengono liquidati e pagati in via anticipata
degli interessi che in realtà non sarebbero dovuti fino
all'estinzione del mutuo e il pagamento di tali interessi al
mutuante fa sì che la relativa somma possa essere nuovamente
impiegata e divenga così capitale.
Si noti che questa era l'accezione di capitalizzazione
fatta propria dalla legge n. 147/2013, art. 1, comma 629,
laddove si era previsto in modo apparentemente
contraddittorio, con riferimento al contratto di c/c, che
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni
di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla
sorte capitale.
La capitalizzazione composta consiste proprio in questa
liquidazione e pagamento degli interessi, anticipato rispetto
alla scadenza finale del mutuo. Sotto il profilo giuridico, è
evidente che questa accezione matematica della
capitalizzazione è estranea all'anatocismo, come affermato
anche dall'ordinanza di remissione, perché non comporta alcun
calcolo di interessi su interessi.
Il regime di capitalizzazione semplice, invece,
7 richiederebbe che gli interessi, seppur calcolati alla
scadenza di ogni rata, siano pagati solo alla scadenza
dell'ultima rata di rimborso. Ove si volesse il loro
pagamento in corrispondenza con le rate di rimborso, allora
sarebbe necessaria la loro attualizzazione, in
capitalizzazione semplice, con riferimento al periodo di
tempo dalla scadenza finale del mutuo alla scadenza della
singola rata.
Tale tesi è, però, insostenibile, in primo luogo sotto
il profilo giuridico.
In proposito va considerato che il mutuatario riceve
all'inizio del mutuo l'intera somma mutuata, di cui inizia
subito a godere. La restituzione rateale del capitale riduce
man mano la somma che può utilizzare. A questo punto va
ricordato che, ai sensi dell'art. 820 c.c., gli interessi dei
capitali sono frutti civili che il proprietario trae dal
capitale come corrispettivo del godimento che altri, cioè nel
caso di specie il mutuatario, ne abbia e che i frutti si
acquistano giorno per giorno (art. 821, terzo comma, c.c.).
Si noti che in materia è fuori gioco il disposto dell'art.
1282, primo comma, prima parte, c.c., secondo il quale i
crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono
interessi di pieno diritto, perché se la rata è pagata alla
scadenza, cioè appena diventa esigibile, in base a tale norma
non può maturare alcun interesse a favore del creditore.
Invece, è proprio in forza del godimento della somma
mutuata che maturano giorno per giorno gli interessi in
favore del mutuante. Tali interessi hanno natura
compensativa, perché il mutuatario si trova nella situazione
prevista dall'art. 1499 c.c. e cioè nel possesso di un bene
8 fruttifero, prima che ne sia esigibile il prezzo;
anche la
Suprema Corte (cfr. par. 14) ha così qualificato tali
interessi7. In forza, poi, dell'art. 1282, primo comma,
seconda parte, c.c., le parti ben possono convenire che tali
interessi scadano in corrispondenza di ogni rata di rimborso.
Un tale patto è compreso nella previsione contrattuale
relativa alle date di scadenza delle rate, composte da
capitale e interessi. Pertanto, a tali scadenze non solo è
corretto, ma doveroso a norma degli artt. 820 e 821 c.c. e
del contratto, che il mutuatario paghi gli interessi
calcolati non sulla quota capitale rimborsata, ma sul debito
capitale residuo, che corrisponde alla somma di cui ha goduto
nel periodo di tempo corrispondente alla durata della rata.
Si deve, concludere, quindi, che il regime
dell'interesse composto è l'unico che rispetta la disciplina
del codice civile e l'accordo delle parti.”
Tali argomentazioni, in linea con quanto affermato dalle SS.UU. nella citata sentenza, sono all'evidenza del tutto sovrapponibili anche al contratto di leasing di cui è
causa, che prevede un piano finanziario in cui sono presenti tutti i dati per generare un piano di ammortamento a rate costati, come stabilito dalle parti, senza alcun fenomeno anatocistico vietato.
Sicchè è agevole concludere che, in forza delle convincenti argomentazioni sopra esposte, nessuna violazione degli art.821 e 1283 si scorge nel caso di specie, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Stessa sorte merita anche la pretesa nullità del c.d.
tasso leasing in ragione della sua indeterminatezza e comunque della sua diversità rispetto al tasso che si desume
9 dai dati contenuti nel contratto con conseguente richiesta di rideterminazione, al fine del calcolo dei rapporti dare/avere tra le parti, del piano di ammortamento secondo il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
In particolare, l'attrice assume che il Tasso Leasing
esposto contrattualmente non corrisponde a quello effettivo.
Tale incoerenza, secondo la società attorea,
comporterebbe l'indeterminatezza del tasso con conseguente nullità delle clausole convenzionali in punto interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale doglianza non meriti accoglimento.
A sostegno di tale conclusione occorre chiarire la funzione del tasso leasing indicato in contratto rispetto al tasso desumibile dal piano finanziario espressamente approvato per iscritto dalle parti.
Quest'ultimo, come si evince chiaramente dalla tabella riepilogativa delle condizioni riportata in esordio, è
esattamente determinabile al momento della sottoscrizione del contratto perché risultano espressamente indicati tutti gli elementi per calcolarlo: canone periodico, numero dei canoni e maxi-canone iniziale.
In altri termini, tenuto conto dell'importo finanziato,
indicato in contratto come valore di acquisto (Euro
195.099,17), i predetti elementi consentono di determinare esattamente l'obbligazione restitutoria a carico dell'attrice.
Di vero, la sommatoria del canone iniziale (Euro
1.200,00) e dei restanti 179 canoni mensili per l'importo convenzionalmente determinato (Euro 1.200,00 X 23 canoni
10 mensili ed Euro 1.628,28 X 156 canoni mensili), detratto l'importo finanziato (Euro 195.099,17), rappresenta esattamente la consapevole remunerazione dell'operazione finanziaria quindicinnale posta in essere dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto.
Remunerazione che, nella fattispecie vale, all'atto della stipula, complessivamente Euro 87.712,51.
In altri termini, la remunerazione dell'operazione per l'istituto e il correlativo costo per l'utilizzatore si desume, al momento della sottoscrizione, matematicamente dai predetti elementi convenzionalmente determinati.
Diversa, invece, è la funzione del Tasso Leasing che,
in termini più prosaici, non serve a calcolare gli importi dovuti al cliente in quanto questi ultimi, come si è sopra esposto, sono già noti all'utilizzatore a seguito della firma del contratto.
Il Tasso Leasing, introdotto dalla normativa in tema di trasparenza bancaria (si vedano le Istruzioni di Vigilanza
per le banche, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9
Aggiornamento del 25 luglio 2003 e il provvedimento di Banca
d'Italia denominato Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.) costituisce il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.
In altri termini il c.d. tasso leasing, quale strumento informativo sintetico, è il risultato della seguente
11 operazione: calcolo della somma dei canoni e del prezzo di opzione e conseguente individuazione del coefficiente di attualizzazione della somma così ottenuta, tale da rendere la risultante equivalente al costo di acquisto del bene.
Esso, quindi, riportando nel suo calcolo, tra gli altri, anche il valore del prezzo di riscatto stabilito dalle parti al momento del contratto, non può che condurre logicamente ad un risultato diverso rispetto a quello che si ottiene applicando i dati necessari (e noti) per la determinazione dell'obbligazione restitutoria del cliente
(piano finanziario).
La questione che si pone, quindi, al Tribunale consiste nell'accertare se la divergenza del c.d. tasso leasing rispetto al tasso che univocamente si ricava dal piano finanziario espressamente concordato dalle parti (vedi tabella riportata in esordio) possa tradursi nella nullità
della clausola determinativa degli interessi con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
Ritiene il Tribunale che sul punto sia sufficiente richiamare, per analogia, quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo tribunale relativamente all'indicazione di un ISC errato nei contratti di mutuo atteso che il c.d. tasso leasing svolge la stessa funzione
Part informativa sintetica dell' , sebbene con riferimento al contratto di leasing.
A tale proposito si rileva che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle
e si considerano non apposte le clausole contrattuali di
rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse
12 e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per
i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è
unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice.
In altri termini, i commi sesto e settimo dell'art. 117
TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non hanno nulla a che vedere con la tematica dell' e delle conseguenze Pt_6
della sua erronea indicazione in contratto.
Ad ogni buon conto, invocare l'art. 117, comma 6, TUB
implicherebbe, per espressa previsione normativa ("...
prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"...), che il confronto
Part andrebbe operato tra l' pattuito in contratto e quello pubblicizzato dalla banca, non quello ricalcolato dal perito di parte.
Part L'errata indicazione contrattuale dell' può
determinare, nell'eventualità, la responsabilità
precontrattuale della banca (ABF Roma e 4953/2016; C.F._6
ABF 3278/2017, 3492/2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017 e 9
gennaio 2018), neppure invocata nella fattispecie, ma non evidentemente la nullità delle clausole determinative degli
13 interessi e tanto meno l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
Alla luce di quanto esposto risulta, per analogia,
evidente l'infondatezza della tesi attorea, atteso che il tasso leasing -che al pari dell'ISC costituisce un indice sintetico informativo- non è un elemento essenziale del contratto disciplinato dall'art. 117 TUB.
Sicchè la sua divergenza rispetto al tasso univocamente desumibile dal piano finanziario, esclude qualsivoglia applicazione dell'art.117 TUB e, quindi, l'invocato ricalcolo con il tasso sostitutivo previsto da tale disposizione.
In ogni caso, va ribadito che nel contratto di cui è
causa, sono stati comunque indicati il prezzo di acquisto del bene da parte della società concedente, il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale da parte dell'utilizzatrice, l'importo del canone alla firma e quello dei canoni successivi per la durata del contratto, la loro periodicità, la variabilità del canone e il tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione, il tasso di riferimento per l'attualizzazione, per cui deve ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB.
Ne consegue che anche la domanda di nullità relativa al tasso leasing si appalesa infondata.
Riguardo poi all'eccepita indeterminabilità della
14 clausola di indicizzazione, rileva il Tribunale che la CTU
disposta in corso di causa ha, sulla base di coerenti e convincenti argomentazioni tecniche, del tutto escluso la sussistenza della doglianza attorea.
In particolare, il CTU, rispondendo ai quesito posti,
ha illustrato la struttura contabile e la funzione finanziaria della clausola di indicizzazione del rischio tasso, evidenziando che il contratto prevede un tasso variabile basato sull'Euribor 3 mesi 365; ha fornito la formula matematica per calcolare l'indicizzazione, che consente di determinare univocamente i valori dei canoni indicizzati;
ha verificato che i pagamenti effettuati rispettano la formula di indicizzazione prevista dal contratto, con uno scostamento complessivo di soli €9,73 a favore della parte attrice, lungo l'intera durata del contratto.
Ha poi confermato che i dati contrattuali sono sufficienti per determinare in modo univoco il piano finanziario, le quote di capitale e interessi dei canoni, e i canoni indicizzati, precisando che l'unico piano possibile è
stato identificato con il divisore 30/360.
Il che consente di escludere in radice la pretesa indeterminatezza della clausola di indicizzazione del tasso.
A completamento di quanto sin qui esposto in relazione alla clausola di indicizzazione, occorre evidenziare che la società attorea assume, a sostegno della propria domanda, che la clausola floor, pacificamente contenuta nel contratto al fine di annullare gli effetti dell'oscillazione dell'indice di riferimento al di sotto di una determinata soglia,
costituisca uno strumento finanziario, sostenendo
15 conseguentemente la violazione da parte dell'istituto bancario degli oneri informativi di cui all'art.23 del TUF.
A tale proposito ritiene il Tribunale che occorra tenere ben distinta la c.d. opzione floor, che costituisce uno strumento finanziario, dalla clausola floor che rappresenta, invece, una mera regolamentazione delle condizioni economiche del contratto, volta ad assicurare al finanziatore una remunerazione minima dell'operazione finanziaria.
Nella fattispecie si tratta all'evidenza di una clausola floor che regolamenta l'obbligazione restitutoria di un'operazione di finanziamento a favore dell'utilizzatore che giammai potrebbe trasformarsi in un'operazione inversa, ossia in uno strumento finanziario, proprio perché inserita nell'ambito di una regolamentazione convenzionale la cui funzione economica sociale primaria è quella di offrire attraverso il finanziamento il godimento di un bene con finalità traslativa.
Sicchè tale clausola, ancorchè sia posta a tutela del soggetto finanziatore, non consente di mutare la natura del contratto bancario in questione che trova la sua disciplina nel TUB non nel TUF.
Riguardo, infine, alla pretesa responsabilità
precontrattuale della convenuta per mancata consegna della documentazione informativa prima della conclusione del contratto, la relativa domanda risarcitoria oltre ad essere ampiamente prescritta è in ogni caso infondata atteso che l'attrice è subentrata nel contratto rispetto all'originaria utilizzatrice nei cui soli confronti sarebbe astrattamente configurabile tale pretesa responsabilità.
16 In definitiva, per quanto esposto, le domande attoree vanno senz'altro rigettate.
Le spese del giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta le attoree domande;
b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, Euro 521,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali,
CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attrice le spese di
CTU.
Così deciso in Udine in data 17/6/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 805/2023 R.G. promossa
da
, c.f. (doc. 1), Parte_1 P.IVA_1
con sede in via Caterina Percoto, n. 50, fraz. Pantianicco –
33036, Mereto di Tomba (UD), in persona del procuratore speciale Rag. (doc. B), c.f. Parte_2 C.F._1
nato il [...] a [...] – Svizzera (EE) e domiciliato in corso Lino Zanussi n. 18/1 – Porcia (PN),
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla citazione, dal Prof. Avv. Loris Tosi
(c.f. , tel. 041.5322799 - fax 041.5310262 - C.F._2
pec e dall'Avv. Damiano Email_1
Zardini del foro di EN ( , fax CodiceFiscale_3
0415310262, pec ) Email_2
edelettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Massimo Balestra in via Savorgnana, 43 – 33100, Udine (UD)
- attrice –
contro
(P. IVA: corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Conegliano, via Alfieri n. 1, quale cessionaria pro soluto di
Hypo Alpe Adria Bank Spa in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 1 58 TUB concluso in data 18.10.2017 (pubblicato in gazzetta ufficiale parte II n. 135 del 16.11.17, doc. 1), e per essa
“Agenzia Italia S.p.a.” (P. IVA: corrente in P.IVA_3
Conegliano, via Alfieri n. 1, in forza di procura autenticata dal Notaio in data 17.10.2018, rep. n. Persona_1
299616 e racc. n. 32.529 (doc. 2), in persona della procuratrice speciale sig.ra (come da Controparte_2
procura autenticata dal Notaio in data Persona_1
9.1.2023, rep. n. 312334 e racc. n. 42124 – doc. 3),
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Rotella (C.F.:
) e (C.F.: C.F._4 Parte_3
) del Foro di Treviso, giusta procura C.F._5
separata depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in Vittorio VE
(TV), via Div. N. Nannetti n° 81, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti la presente causa, ai sensi dell'art. 170 cpc, al seguente numero di fax 0438.949343 o ai seguenti indirizzi pec:
, Email_3
Email_4
- convenuta -
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti9
conclusioni:
Per l'attrice:
anche previa riforma della decisione assunta con verbale del 25.06.2024, si insiste per la rinnovazione della CTU o, in subordine, per chiamare il CTU a chiarimenti sulla scorta di quanto espresso nelle osservazioni alla CTU redatte dal CTP di Pt_1
, nonché per il conferimento al CTU degli
[...] ulteriori quesiti già espressi in atti (pagg. 2, 3 e 4 seconda memoria istruttoria e verbale di udienza del 2 18.01.24). A tal proposito, si richiama e si chiede di depositare la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 378/2024 del 24.09.2024;
· ancora previa riforma della decisione assunta con verbale del 25.06.2024, si insiste per l'ammissione di prova testimoniale, come formulata nella seconda memoria istruttoria (cfr.pag. 5 seconda memoria);
· si precisano le conclusioni come formulate nell'atto di citazione e precisate in prima udienza, prima e seconda memoria istruttoria;
· si chiede termine per comparsa conclusionale e memoria di replica..
Per la convenuta:
Nel merito, in via principale, per i motivi tutti esposti in atti,
-respingersi tutte le domande, in quanto inammissibili e/o prescritte e/o infondate in fatto e diritto;
Nel merito, in via subordinata,
-nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree si chiede di rideterminare gli importi eventualmente spettanti all'attrice sulla base di quanto esposto in narrativa, e comunque sulla base di quanto effettivamente allegato e provato in corso di causa, nonché di accertare gli importi a credito dell'esponente, e per l'effetto compiere le necessarie imputazioni/compensazioni reciproche con ogni conseguente provvedimento. Nel merito, in via riconvenzionale subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola di indicizzazione per variazione del tasso inserita nel contratto di leasing per cui è causa, condannare a versare in favore di Parte_1 CP_1 l'importo alla stessa accreditato in base alla predetta clausola, nella misura pari. ad euro 38.469,63 alla stessa spettante, e/o in quella che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso, condannare l'Attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite e delle spese di CTU, liquidate dal Giudice, e del CTP di , dott. CP_1
. Per_2
, impregiudicato ogni diritto, si riserva CP_1 espressamente, in altra e separata sede, ogni eventuale domanda o richiesta a qualsiasi titolo, anche di risarcimento/rimborso/spesa in relazione ad ogni attività/danno a carico di inerenti l'Immobile CP_1 e/o il rogito e/o la riconsegna. In via istruttoria, ci si riporta ai contenuti e alle istanze istruttorie della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 ed alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc oltre che al verbale di causa (in particolare verbale del 17.10.2023 e del 25.6.2024). Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove di controparte.
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene al contratto di locazione finanziaria 322055/1 stipulato in data 26 luglio
2007 tra “ , quale utilizzatore, e Parte_4
l'allora “Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.”, quale concedente,
avente ad oggetto un immobile ad uso ufficio e depositi in
Comune di Pasian di Prato.
Successivamente alla stipula del contratto di leasing immobiliare in questione, l'utilizzatore cedeva in data
16/10/2008 il predetto contratto alla parte attrice “
[...]
in forza di apposita scrittura di Parte_1
cessione che comprendeva, tra l'altro, clausola C), secondo cui “Cedente e Cessionario confermano che quanto finora introitato dalla Hypo Alpe Adria Bank Spa a fronte del contratto n. 322055 per capitale, interessi, spese e quant'altro dipendente dal contratto, rimane definitivamente acquisito dalla stessa senza contestazioni alcune e di ciò il
Cessionario si rende personalmente garante nei confronti della Hypo Alpe Adria Bank Spa”.
Successivamente la banca cedeva il predetto contratto alla società convenuta “ ”. Controparte_1
Il contratto, che indica in Euro 195.099,17 oltre IVA
l'importo finanziato (ossia il valore di acquisito),
esplicita il seguente piano finanziario:
4 E' bene subito evidenziare che il piano finanziario è
da tener ben distinto concettualmente dal piano di ammortamento, non obbligatorio nel contratto di leasing, che va di volta rideterminato in ragione della modificazione del valore della clausola di indicizzazione (Euribor 3 mesi 365)
del tasso.
Va, altresì, precisato che il contratto riporta esplicitamente il c.d tasso leasing (ossia il tasso eff.).
Orbene, l'attrice assume, in estrema sintesi, che il contratto di leasing di cui è causa sia affetto da una serie di gravi “criticità” che ne comporterebbero la parziale invalidità con conseguente applicazione anche della disciplina sostitutiva dell'art.117 TUB.
In particolare, l'attrice lamenta, gradatamente,
l'applicazione al contratto di leasing del regime di interesse composto in violazione di legge (art. 821, comma 3,
cpc e art. 1283 c.c.); l'omessa e/o errata indicazione del tasso leasing, chiedendo la restituzione di tutti gli interessi versati o l'applicazione dell'art. 117 TUB;
-
l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione;
-la nullità della clausola di indicizzazione per nullità della clausola floor, chiedendo l'applicazione dell'art. 117 TUB.
Infine, assume la responsabilità precontrattuale e contrattuale di , con condanna alla restituzione degli CP_1
interessi versati e/o l'ingiustificato arricchimento.
Orbene, prima di affrontare le questioni oggetto della
5 consulenza tecnica di ufficio -che, è bene anticipare si è
soffermata, in conformità al quesito posto, sulla questione dell'eccepita indeterminatezza della clausola di indicizzazione- occorre sgombrare il campo dalla principale questione su cui si sofferma diffusamente l'attrice, ossia la pretesa applicazione al contratto in questione del regime di interesse composto in violazione di legge.
Sul punto il Tribunale non può che richiamare le convincenti motivazioni delle SS.UU. di cui alla sentenza n.15130/2024, sopravvenuta nel corso del presente giudizio.
stante l'evidente analogia delle questioni esaminate dalla
Suprema Corte con quelle che sono state sottoposte al vaglio dell'intestato giudice.
In particolare, sulla scorta di tali motivazioni si può
ritenere acquisito, come affermato dalla Corte, che il regime composto degli interessi “è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli
interessi generati, però, non (necessariamente) su altri
interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte
della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento 'alla
francese' standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)”.
Con tale passo motivazionale le SS.UU. hanno voluto esprimere il concetto che l'interesse “composto”,
relativamente ad un piano a rate costanti come quello alla francese, descrive il fenomeno che ogni rata di rimborso è
costituita da una quota capitale, cui si aggiunge una quota interessi calcolata solo sul debito residuo in linea
6 capitale.
Come autorevolmente evidenziato da autorevole dottrina,
“è necessario porre l'attenzione sul momento del pagamento
degli interessi compresi in ogni rata di rimborso.
Nell'ammortamento a rate costanti, che chiameremo standard o
tradizionale, come già indicato, la quota interessi si
calcola sul debito capitale residuo, cioè su una somma che
non è ancora esigibile per il mutuante, e non sulla quota
capitale rimborsata con quella rata. In tal modo, secondo la
tesi in esame, vengono liquidati e pagati in via anticipata
degli interessi che in realtà non sarebbero dovuti fino
all'estinzione del mutuo e il pagamento di tali interessi al
mutuante fa sì che la relativa somma possa essere nuovamente
impiegata e divenga così capitale.
Si noti che questa era l'accezione di capitalizzazione
fatta propria dalla legge n. 147/2013, art. 1, comma 629,
laddove si era previsto in modo apparentemente
contraddittorio, con riferimento al contratto di c/c, che
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni
di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla
sorte capitale.
La capitalizzazione composta consiste proprio in questa
liquidazione e pagamento degli interessi, anticipato rispetto
alla scadenza finale del mutuo. Sotto il profilo giuridico, è
evidente che questa accezione matematica della
capitalizzazione è estranea all'anatocismo, come affermato
anche dall'ordinanza di remissione, perché non comporta alcun
calcolo di interessi su interessi.
Il regime di capitalizzazione semplice, invece,
7 richiederebbe che gli interessi, seppur calcolati alla
scadenza di ogni rata, siano pagati solo alla scadenza
dell'ultima rata di rimborso. Ove si volesse il loro
pagamento in corrispondenza con le rate di rimborso, allora
sarebbe necessaria la loro attualizzazione, in
capitalizzazione semplice, con riferimento al periodo di
tempo dalla scadenza finale del mutuo alla scadenza della
singola rata.
Tale tesi è, però, insostenibile, in primo luogo sotto
il profilo giuridico.
In proposito va considerato che il mutuatario riceve
all'inizio del mutuo l'intera somma mutuata, di cui inizia
subito a godere. La restituzione rateale del capitale riduce
man mano la somma che può utilizzare. A questo punto va
ricordato che, ai sensi dell'art. 820 c.c., gli interessi dei
capitali sono frutti civili che il proprietario trae dal
capitale come corrispettivo del godimento che altri, cioè nel
caso di specie il mutuatario, ne abbia e che i frutti si
acquistano giorno per giorno (art. 821, terzo comma, c.c.).
Si noti che in materia è fuori gioco il disposto dell'art.
1282, primo comma, prima parte, c.c., secondo il quale i
crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono
interessi di pieno diritto, perché se la rata è pagata alla
scadenza, cioè appena diventa esigibile, in base a tale norma
non può maturare alcun interesse a favore del creditore.
Invece, è proprio in forza del godimento della somma
mutuata che maturano giorno per giorno gli interessi in
favore del mutuante. Tali interessi hanno natura
compensativa, perché il mutuatario si trova nella situazione
prevista dall'art. 1499 c.c. e cioè nel possesso di un bene
8 fruttifero, prima che ne sia esigibile il prezzo;
anche la
Suprema Corte (cfr. par. 14) ha così qualificato tali
interessi7. In forza, poi, dell'art. 1282, primo comma,
seconda parte, c.c., le parti ben possono convenire che tali
interessi scadano in corrispondenza di ogni rata di rimborso.
Un tale patto è compreso nella previsione contrattuale
relativa alle date di scadenza delle rate, composte da
capitale e interessi. Pertanto, a tali scadenze non solo è
corretto, ma doveroso a norma degli artt. 820 e 821 c.c. e
del contratto, che il mutuatario paghi gli interessi
calcolati non sulla quota capitale rimborsata, ma sul debito
capitale residuo, che corrisponde alla somma di cui ha goduto
nel periodo di tempo corrispondente alla durata della rata.
Si deve, concludere, quindi, che il regime
dell'interesse composto è l'unico che rispetta la disciplina
del codice civile e l'accordo delle parti.”
Tali argomentazioni, in linea con quanto affermato dalle SS.UU. nella citata sentenza, sono all'evidenza del tutto sovrapponibili anche al contratto di leasing di cui è
causa, che prevede un piano finanziario in cui sono presenti tutti i dati per generare un piano di ammortamento a rate costati, come stabilito dalle parti, senza alcun fenomeno anatocistico vietato.
Sicchè è agevole concludere che, in forza delle convincenti argomentazioni sopra esposte, nessuna violazione degli art.821 e 1283 si scorge nel caso di specie, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Stessa sorte merita anche la pretesa nullità del c.d.
tasso leasing in ragione della sua indeterminatezza e comunque della sua diversità rispetto al tasso che si desume
9 dai dati contenuti nel contratto con conseguente richiesta di rideterminazione, al fine del calcolo dei rapporti dare/avere tra le parti, del piano di ammortamento secondo il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
In particolare, l'attrice assume che il Tasso Leasing
esposto contrattualmente non corrisponde a quello effettivo.
Tale incoerenza, secondo la società attorea,
comporterebbe l'indeterminatezza del tasso con conseguente nullità delle clausole convenzionali in punto interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale doglianza non meriti accoglimento.
A sostegno di tale conclusione occorre chiarire la funzione del tasso leasing indicato in contratto rispetto al tasso desumibile dal piano finanziario espressamente approvato per iscritto dalle parti.
Quest'ultimo, come si evince chiaramente dalla tabella riepilogativa delle condizioni riportata in esordio, è
esattamente determinabile al momento della sottoscrizione del contratto perché risultano espressamente indicati tutti gli elementi per calcolarlo: canone periodico, numero dei canoni e maxi-canone iniziale.
In altri termini, tenuto conto dell'importo finanziato,
indicato in contratto come valore di acquisto (Euro
195.099,17), i predetti elementi consentono di determinare esattamente l'obbligazione restitutoria a carico dell'attrice.
Di vero, la sommatoria del canone iniziale (Euro
1.200,00) e dei restanti 179 canoni mensili per l'importo convenzionalmente determinato (Euro 1.200,00 X 23 canoni
10 mensili ed Euro 1.628,28 X 156 canoni mensili), detratto l'importo finanziato (Euro 195.099,17), rappresenta esattamente la consapevole remunerazione dell'operazione finanziaria quindicinnale posta in essere dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto.
Remunerazione che, nella fattispecie vale, all'atto della stipula, complessivamente Euro 87.712,51.
In altri termini, la remunerazione dell'operazione per l'istituto e il correlativo costo per l'utilizzatore si desume, al momento della sottoscrizione, matematicamente dai predetti elementi convenzionalmente determinati.
Diversa, invece, è la funzione del Tasso Leasing che,
in termini più prosaici, non serve a calcolare gli importi dovuti al cliente in quanto questi ultimi, come si è sopra esposto, sono già noti all'utilizzatore a seguito della firma del contratto.
Il Tasso Leasing, introdotto dalla normativa in tema di trasparenza bancaria (si vedano le Istruzioni di Vigilanza
per le banche, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9
Aggiornamento del 25 luglio 2003 e il provvedimento di Banca
d'Italia denominato Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.) costituisce il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.
In altri termini il c.d. tasso leasing, quale strumento informativo sintetico, è il risultato della seguente
11 operazione: calcolo della somma dei canoni e del prezzo di opzione e conseguente individuazione del coefficiente di attualizzazione della somma così ottenuta, tale da rendere la risultante equivalente al costo di acquisto del bene.
Esso, quindi, riportando nel suo calcolo, tra gli altri, anche il valore del prezzo di riscatto stabilito dalle parti al momento del contratto, non può che condurre logicamente ad un risultato diverso rispetto a quello che si ottiene applicando i dati necessari (e noti) per la determinazione dell'obbligazione restitutoria del cliente
(piano finanziario).
La questione che si pone, quindi, al Tribunale consiste nell'accertare se la divergenza del c.d. tasso leasing rispetto al tasso che univocamente si ricava dal piano finanziario espressamente concordato dalle parti (vedi tabella riportata in esordio) possa tradursi nella nullità
della clausola determinativa degli interessi con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
Ritiene il Tribunale che sul punto sia sufficiente richiamare, per analogia, quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo tribunale relativamente all'indicazione di un ISC errato nei contratti di mutuo atteso che il c.d. tasso leasing svolge la stessa funzione
Part informativa sintetica dell' , sebbene con riferimento al contratto di leasing.
A tale proposito si rileva che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle
e si considerano non apposte le clausole contrattuali di
rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse
12 e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per
i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è
unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice.
In altri termini, i commi sesto e settimo dell'art. 117
TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non hanno nulla a che vedere con la tematica dell' e delle conseguenze Pt_6
della sua erronea indicazione in contratto.
Ad ogni buon conto, invocare l'art. 117, comma 6, TUB
implicherebbe, per espressa previsione normativa ("...
prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"...), che il confronto
Part andrebbe operato tra l' pattuito in contratto e quello pubblicizzato dalla banca, non quello ricalcolato dal perito di parte.
Part L'errata indicazione contrattuale dell' può
determinare, nell'eventualità, la responsabilità
precontrattuale della banca (ABF Roma e 4953/2016; C.F._6
ABF 3278/2017, 3492/2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017 e 9
gennaio 2018), neppure invocata nella fattispecie, ma non evidentemente la nullità delle clausole determinative degli
13 interessi e tanto meno l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB.
Alla luce di quanto esposto risulta, per analogia,
evidente l'infondatezza della tesi attorea, atteso che il tasso leasing -che al pari dell'ISC costituisce un indice sintetico informativo- non è un elemento essenziale del contratto disciplinato dall'art. 117 TUB.
Sicchè la sua divergenza rispetto al tasso univocamente desumibile dal piano finanziario, esclude qualsivoglia applicazione dell'art.117 TUB e, quindi, l'invocato ricalcolo con il tasso sostitutivo previsto da tale disposizione.
In ogni caso, va ribadito che nel contratto di cui è
causa, sono stati comunque indicati il prezzo di acquisto del bene da parte della società concedente, il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale da parte dell'utilizzatrice, l'importo del canone alla firma e quello dei canoni successivi per la durata del contratto, la loro periodicità, la variabilità del canone e il tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione, il tasso di riferimento per l'attualizzazione, per cui deve ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB.
Ne consegue che anche la domanda di nullità relativa al tasso leasing si appalesa infondata.
Riguardo poi all'eccepita indeterminabilità della
14 clausola di indicizzazione, rileva il Tribunale che la CTU
disposta in corso di causa ha, sulla base di coerenti e convincenti argomentazioni tecniche, del tutto escluso la sussistenza della doglianza attorea.
In particolare, il CTU, rispondendo ai quesito posti,
ha illustrato la struttura contabile e la funzione finanziaria della clausola di indicizzazione del rischio tasso, evidenziando che il contratto prevede un tasso variabile basato sull'Euribor 3 mesi 365; ha fornito la formula matematica per calcolare l'indicizzazione, che consente di determinare univocamente i valori dei canoni indicizzati;
ha verificato che i pagamenti effettuati rispettano la formula di indicizzazione prevista dal contratto, con uno scostamento complessivo di soli €9,73 a favore della parte attrice, lungo l'intera durata del contratto.
Ha poi confermato che i dati contrattuali sono sufficienti per determinare in modo univoco il piano finanziario, le quote di capitale e interessi dei canoni, e i canoni indicizzati, precisando che l'unico piano possibile è
stato identificato con il divisore 30/360.
Il che consente di escludere in radice la pretesa indeterminatezza della clausola di indicizzazione del tasso.
A completamento di quanto sin qui esposto in relazione alla clausola di indicizzazione, occorre evidenziare che la società attorea assume, a sostegno della propria domanda, che la clausola floor, pacificamente contenuta nel contratto al fine di annullare gli effetti dell'oscillazione dell'indice di riferimento al di sotto di una determinata soglia,
costituisca uno strumento finanziario, sostenendo
15 conseguentemente la violazione da parte dell'istituto bancario degli oneri informativi di cui all'art.23 del TUF.
A tale proposito ritiene il Tribunale che occorra tenere ben distinta la c.d. opzione floor, che costituisce uno strumento finanziario, dalla clausola floor che rappresenta, invece, una mera regolamentazione delle condizioni economiche del contratto, volta ad assicurare al finanziatore una remunerazione minima dell'operazione finanziaria.
Nella fattispecie si tratta all'evidenza di una clausola floor che regolamenta l'obbligazione restitutoria di un'operazione di finanziamento a favore dell'utilizzatore che giammai potrebbe trasformarsi in un'operazione inversa, ossia in uno strumento finanziario, proprio perché inserita nell'ambito di una regolamentazione convenzionale la cui funzione economica sociale primaria è quella di offrire attraverso il finanziamento il godimento di un bene con finalità traslativa.
Sicchè tale clausola, ancorchè sia posta a tutela del soggetto finanziatore, non consente di mutare la natura del contratto bancario in questione che trova la sua disciplina nel TUB non nel TUF.
Riguardo, infine, alla pretesa responsabilità
precontrattuale della convenuta per mancata consegna della documentazione informativa prima della conclusione del contratto, la relativa domanda risarcitoria oltre ad essere ampiamente prescritta è in ogni caso infondata atteso che l'attrice è subentrata nel contratto rispetto all'originaria utilizzatrice nei cui soli confronti sarebbe astrattamente configurabile tale pretesa responsabilità.
16 In definitiva, per quanto esposto, le domande attoree vanno senz'altro rigettate.
Le spese del giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta le attoree domande;
b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, Euro 521,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali,
CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attrice le spese di
CTU.
Così deciso in Udine in data 17/6/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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