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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/07/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1820/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e nato a [...].se (TO) il 10/12/1982 (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], ed elettivamente domiciliati in Ciriè via Dante 23, presso lo studio delle Avv.te Paola Carrera e Elisabetta Picat Re,
che rappresentano e difendono entrambi, giusta procura alle liti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea
▪ pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a questioni patrimoniali;
▪ ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AR AL (To) la annotazione della sentenza - e ogni altra relativa e necessaria incombenza - a margine dell'atto di matrimonio contratto con rito religioso tra le parti nel Comune di AR AL (To) in data 3.06.2007,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, Parte II , Serie A,
Anno 2007;
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e senza interferenze nella vita privata l'uno dell'altra.
2) è affidato ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune Per_1
accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e sulla quotidianità, ciascun o potrà esercitare la responsabilità
genitoriale anche separatamente.
3) Il figlio mantiene la collocazione e la residenza anagrafica presso la casa familiare in
Robassomero, via Nino Costa 9, ivi permanendo, a rotazione, con ciascun genitore per tempi paritari, secondo il seguente calendario: il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con il padre, il martedì, il giovedì e il venerdì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina in modo alternato con ciascun genitore, con disponibilità dei nonni paterni a tenere con sé il nipote dall'uscita dalla scuola sino al termine dell'attività
lavorativa di ciascun genitore, indicativamente fino alle ore 20 00; salvo diversi accordi dei coniugi, inoltre, il figlio trascorrerà con ciascun genitore i seguenti periodi dell'anno con le modalità qui indicate:
-Vacanze invernali: metà periodo durante le festività invernali del Natale,
ovvero un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6
gennaio, tenendosi conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
- Per il giorno di Pasqua e Pasquetta varrà il criterio dell'alternanza;
- Vacanze estive: tre settimane, anche consecutive, da concordarsi fra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno, nel rispetto del periodo feriale di ciascun genitore;
- Ponti e festività: alternativamente, i ponti e le altre festività previste in calendario nell'anno;
- Compleanni: ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e in ogni altra e in ogni altra occasione previamente concordate fra i genitori nel rispetto nel rispetto dei desideri del minore;
4) II coniugi, in ragione della comproprietà e del godimento paritario dell'immobile sito in
Robassomero, via Nino Costa n. 9, si impegnano a collaborare attivamente nella gestione, nella pulizia e nel mantenimento in buono stato dell'immobile, dividendo a metà tutte le spese, utenze domestiche comprese.
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo avrà con sé, senza previsione di assegni perequativi, in ragione della sostanziale parità dei tempi di competenza. Ciascun genitore concorrerà, inoltre, inoltre, nella misura del 50% misura del
50% ciascuno, al pagamento delle spese al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del straordinarie nell'interesse del figlio, preventivamente concordate o necessitate e regolarmente documentate, per tali intendendosi le intendendosi le spese mediche spese non coperte dal Servizio Sanitario nazionale (incluse le spese dentistiche e specialistiche), le spese dentistiche e specialistiche), le spese scolastiche (mensa compresa) e le spese sportive e ludico--ricreative (gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, spese di custodia - baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore, centro ricreativo estivo e gruppo estivo), richiamandosi espressamente alla disciplina del protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea, dell'Ordine Avvocati di Ivrea e
Procura, che le parti dichiarano di conoscere e che, allegato al presente accordo sub lettera A, ne fa parte integrante ed essenziale. I genitori contribuiranno altresì paritariamente alle spese di vestiario del minore, inclusi i cambi taglia e di stagione.
6) I genitori continueranno a percepire per quote paritarie l'assegno unico universale l'assegno unico universale corrisposto da INPS, impegnandosi a collaborare nella tempestiva presentazione del modello ISEE e disbrigo delle relative pratiche volte alla liquidazione della prestazione economica.
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi occupati in regolare attività lavorativa e di essere economicamente autonomi, dando atto di non avanzare, reciprocamente, richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento.
8) Spese legali a carico di entrambi, in misura paritaria. Spese legali a carico di entrambi, in misura paritaria.
Il P.M. il 4.07.2025 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 6.08.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di AR AL (To)
in data 3.06.2007, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
-Dal matrimonio è nato il figlio , a Torino, il 26/08/2015, (c.f. Persona_2
; C.F._3
- Il matrimonio è entrato in crisi e i coniugi, pur mantenendo la coabitazione, già vivono come separati di fatto da qualche mese, limitando i momenti di condivisione familiare allo stretto necessario, con alternanza pressoché paritaria dei periodi di cura del figlio minore.
Con provvedimento del 26 giugno 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a AR AL (TO) il 03/06/2007 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile,
Atto n. 22 parte II serie A- anno 2007- Comune di AR AL (TO).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a AR AL (TO) il 03/06/2007 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile,
Atto n. 22 parte II serie A- anno 2007- Comune di AR AL (TO) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)