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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5254 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA MINAFRA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. ELENA D'ANGELO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2
modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena, Via Dante n.144, già di esclusiva proprietà della alla stessa ove continuerà a viverci unitamente ai figli entrambi Parte_1
minorenni, nata a [...] S.E il 21.04.2008 e , nato a [...] il Per_3 Persona_4
27.04.2014.
4) Il figlio trascorrerà il suo tempo presso ciascun genitore in modalità paritetica. A tal Per_1
Con fine il Sig. in ragione della turnazione prevista della propria attività lavorativa, si impegna a comunicare tempestivamente alla Sig.ra , i periodi (con indicazione dei giorni) in cui il Pt_1
minore starà presso il padre.
5) La figlia potrà vedere e stare con il padre quando vorrà in base ai suoi impegni scolastici e Per_2
ricreativi.
- Rituali festività con il criterio dell'alternanza presso ciascun genitore.
- Per le ferie estive, un periodo consecutivo di almeno 10 giorni (e non superiore a 15 giorni) presso ciascun genitore, in ragione delle ferie concesse agli stessi. Il periodo feriale è da concordare e comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore . Per_1
Con 7) Il Sig. verserà alla RA , a titolo di contributo di mantenimento della minore , Pt_1 Per_2
la somma mensile di € 250,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre alla quota pari al 50% dell'assegno unico per i figli e per
Con il quale il Sig. farà formale rinuncia.
Con 7) Il Signor contribuirà al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori nella misura del 50%.
Inoltre, poiché nel ricorso introduttivo è stato richiesto contestualmente anche lo scioglimento degli affetti civili del matrimonio, i procuratori chiedono che venga emessa omologa di separazione e
2 fissata udienza per la prosecuzione del giudizio in merito alla seconda domanda di scioglimento del matrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2023, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge con disciplina dell'affidamento e mantenimento della CP_1
prole, ed altresì, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 22/12/2023 aderendo alla CP_1
pronuncia della separazione ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti economici fra le parti.
Senza ulteriore istruttoria, all'esito di trattative avviate fra le parti, previa rinuncia alla personale comparizione e dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, i coniugi hanno dichiarato -
attraverso i rispettivi difensori- di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità agli accordi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
lle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio CP_1
in quanto rispondenti all'interesse della prole e degli stessi coniugi.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, cumulativamente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di
3 provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13/03/1976, e nato a [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni concordate;
3. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
4. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari il 13/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 5254 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, con l'avv. ANNA MARIA MINAFRA, Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. ELENA D'ANGELO, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulla domanda di divorzio;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 22/04/2026, ore 9,30, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 13/11/2025.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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