Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2643 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. )), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Ruggiero, con il quale è elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, Via Santa Lucia al Parco n. 25
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via del Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
retribuzione professionale docenti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che svolge la professione di docente, assunta con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Comprensivo “Roccella Ionica” (RC);
- che precedentemente ha prestato servizio, alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ma non ha usufruito del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e non ha percepito la retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL del 31.08.1999, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019;
- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 122, L. n.
107/2015, è stato adottato il D.P.C.M del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- che la legge n. 107/2015 e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 individuano quali destinatari di tale beneficio i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
- che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.1842/2022, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124 della Legge n. 107/2015, ha chiarito che: “ L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a 3
carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
- che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto/dovere fondamentale del personale docente;
- che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 27 novembre 2007 disciplinano l'obbligo formativo per il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato;
- che l'esclusione dal beneficio economico integra una violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
- che le Clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n.
1999/70/CE impongono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, a parità di mansioni svolte;
- che la Corte di Giustizia Europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-
450/21 il 18 maggio 2022, ha evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del - e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale - il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di circa CP_1
500,00 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
- che, con riferimento alla Retribuzione Professionale docenti, l'art. 7, commi 1 e 3, CCNL del 15/03/2001 stabilisce che: “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive…la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il 4
compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”;
- che, in data 28/04/2023, ha diffidato il Controparte_1
senza ottenere quanto richiesto;
[...]
- che ha maturato il diritto a conseguire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e la retribuzione professionale docenti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare in capo alla Dott.ssa la Parte_1
sussistenza del diritto al riconoscimento del diritto a percepire il Bonus Docente previsto dalla Carta Docenti e i compensi accessori a lei spettanti;
b) condannare il , in persona del pro-tempore, a Controparte_1 CP_2
corrispondere il pagamento in favore del ricorrente della somma pari a euro
2303,75; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario. d) Si dichiara inoltre, ai sensi del d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,
n. 77, che il valore della presente controversia è pari a euro 2303,75 e il contributo unificato dovuto è pari a euro 21,50”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, chiedendo preliminarmente la riunione con il Controparte_1
procedimento recante R.G n. 3376/2023 ed eccependo:
- che, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, la ricorrente ha svolto solo supplenze brevi e saltuarie mentre, nell'a.s. 2019/2020, non ha prestato attività lavorativa, come si evince dallo stato matricolare allegato;
- che è inammissibile la domanda diretta ad ottenere il pagamento di somme di denaro, a titolo di carta docenti, in virtù della destinazione vincolata del beneficio;
5
- che è parimenti inammissibile la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa;
- che non sussistono gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato dalla ricorrente per gli anni scolastici rivendicati;
- che anche la pretesa relativa alla Retribuzione Professionale Docente è infondata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che, come chiarito anche dal difensore della parte ricorrente, l'anno scolastico 2019/2020 non è oggetto di giudizio.
Parte ricorrente reclama l'accertamento del diritto al conseguimento del bonus della carta elettronica docenti e al conseguimento della retribuzione professionale docenti, per gli anni nei quali ha svolto attività di docente in virtù di contratti a tempo determinato.
Con riferimento alla carta elettronica docenti, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per 6
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale
e non trasferibile".
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo Controparte_1
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle 7
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del in virtù di Controparte_1
contratti a tempo determinato. 8
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_5
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta
Elettronica del docente”, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e delle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_5
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, con riferimento alla 9
compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con 10
il e con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n.
297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 11
2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". 2.4
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro 12
coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. 2.7
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì CP_5
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che
l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del
laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica CP_5
chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della 13
disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra 14
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dall'odierna ricorrente va accolta.
Infatti la ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019, ha lavorato, in virtù di 4 contratti a tempo determinato per 4 ore settimanali dal 16/10/2018 al
31/01/2019, dal 01/02/2019 al 28/02/2019, dal 01/03/2019 al 01/04/2019 e dal
02/04/2019 al 08/06/2019, nell'anno scolastico 2020/2021, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali dal 21/09/2020 al
30/06/2021, nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali dal 13/09/2021 al 30/06/2022, nell'anno scolastico 2022/2023, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali dal 01/09/2022 al 31/08/2023.
Pertanto, la posizione della docente, negli anni scolastici 2018/2019,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1 del citato Accordo Quadro. 15
Invero, giova evidenziare che la Suprema Corte, nella citata sentenza, non ha affrontato direttamente la questione della spettanza del beneficio per le supplenze temporanee conferite fino al termine delle lezioni o per periodi ancora più brevi.
Tuttavia, il conferimento di una supplenza dai primi mesi di scuola fino alla fine delle lezioni necessariamente investe il docente della partecipazione alla didattica annua, dovendo curare per l'intero anno scolastico la programmazione della didattica e la sua realizzazione nelle classi assegnate;
né può ritenersi che la mancata partecipazione alle attività precedenti o successive al periodo effettivo di lezione implichi, a livello di partecipazione alla didattica, una differenza tale da giustificare la mancata erogazione del beneficio della carta elettronica docenti.
Ed infatti, anche il docente che deve curare la didattica soltanto fino al termine delle lezioni (magari partecipando anche agli scrutini finali) è tenuto a provvedere per l'intero anno scolastico alla “programmazione didattico educativa (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e
10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate (Cass. 29961/2023).
Anche con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in continuità temporale (dal primo all'ultimo contratto), di sede di lavoro (Istituto “Comprensivo Pascoli Alvari di Siderno), di orario e di classe di concorso (classe AA25), per cui il rapporto di lavoro, pur costituito in forza di più contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche. 16
Orbene, la Corte di Cassazione, con la summenzionata sentenza, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999”.
Dal combinato disposto delle norme che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Conseguentemente, risulterebbe incomprensibile, irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost. riconoscere il “bonus” – che è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra”
l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno e negarlo al docente che “copra” lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.
Con riferimento all'ipotesi del monte ore ridotto, circostanza sulla quale nulla ha contestato il , che non si è costituito, si evidenzia che, sebbene CP_1
non si sia espressamente pronunciata sul punto, la Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della Carta docenti ai docenti precari, ha posto l'accento sul concetto di “didattica annua”, sicché il part-time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si svolge comunque sull'intero anno scolastico (o comunque su un numero di giorni sufficienti ai fini dell'equiparazione all'anno scolastico, in quanto superiori a 180) e, dunque, rientra nel concetto di didattica “annua” su cui la
Corte ha argomentato. 17
Pertanto, il docente che sia stato destinatario di una supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche, per un numero di ore inferiore rispetto all'orario completo di cattedra, è equiparabile al docente a tempo indeterminato con contratto part time, in quanto la sua prestazione non differisce in alcun modo, sul piano temporale, da quella resa da quest'ultimo.
Né si può ritenere che lo svolgimento di un numero inferiore di ore incida sul quantum dal momento che, per i lavoratori a tempo indeterminato con contratto part-time, non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio che è erogato sempre nella misura fissa annua di € 500,00, a prescindere dall'orario assegnato.
Conseguentemente, al docente che ha un impegno orario ridotto ma per l'intero anno scolastico o per un periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, in ragione dell'identità di ruolo, di responsabilità e di funzione, sebbene svolta per un numero inferiore di ore.
Inoltre, la ricorrente ha provato di non essere fuoriuscita dal circuito scolastico, in quanto attualmente presta servizio alle dipendenze del CP_1
resistente, in virtù di contratto a tempo indeterminato del 1/09/2023.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta del Docente, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, che non può essere erogata in denaro, come richiesta nelle conclusioni del ricorso induttivo, ma sotto forma di bonus, conformante al dettato normativo.
La seconda domanda proposta dalla parte ricorrente è volta al conseguimento della retribuzione professionale docente, limitatamente all'anno scolastico 2018/2019, nel quale ha lavorato in virtù di molteplici contratti a tempo determinato. 18
La retribuzione professionale docenti è disciplinata dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, che testualmente recita: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
Orbene, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della mancata corresponsione dell'indennità in parola, per il solo fatto che abbia prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
convenuto, con violazione dell'art. 4 della Direttiva CEE 1999/1970, (come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea), essendo stata perpetrata una lesione del principio di non discriminazione, rientrando l'emolumento in parola tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei 19
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale doglianza è fondata.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, comma 1 ha istituito l'emolumento della retribuzione professionale docenti prevedendo che siano attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Inoltre, la retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Orbene, osserva il giudicante che tale emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione.
Conseguentemente, non può dubitarsi che detto elemento retributivo rientri nelle condizioni di impego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in maniera meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La questione in esame è stata posta all'attenzione della Corte di
Cassazione che, con un condivisibile percorso argomentativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “ L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione 20
professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Sez. Lav - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
I medesimi principi sono stati ripresi e fatti propri anche dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. L - , Ordinanza n.
6293/2020).
La Corte è partita proprio dall'assunto che l'emolumento in parola, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle "condizioni di impiego".
Ne discende la necessità che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla
Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano "essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Ed invero, secondo un costante e consolidato orientamento, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono annidarsi nella mera esistenza di una norma generale ed astratta, di legge, o contrattuale, che preveda tale disparità, a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. 21
Invece, la disparità di trattamento può essere giustificata soltanto da elementi precisi di differenziazione, che contraddistinguono le modalità di lavoro e che concernono la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte.
Pertanto, in assenza di "significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici", non può escludersi, nella specie, l'odierna ricorrente, in maniera immotivata, dal godimento del beneficio in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Del resto il Giudice è chiamato preliminarmente a fornire interpretazioni alternative della norma che si pone in contrasto con il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, tra le diverse astrattamente possibili, al fine di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola conforme al principio di non discriminazione, tale da non escludere i precari titolari di supplenze brevi e saltuarie dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
È proprio tale ultimo inciso a fornire un argomento testuale in favore dell'interpretazione proposta, sull'assunto che, se il legislatore avesse voluto riservate la retribuzione professionale docente soltanto ai docenti di ruolo o ai titolari di supplenze annuali, non avrebbe avuto senso il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese. 22
Tale ragionamento, fatto proprio dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, è condiviso da questo giudicante.
Del resto, nel caso di specie, il convenuto non ha allegato alcun CP_1
elemento oggettivo, da cui si possa desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito, in relazione alla ratio dell'istituto di che trattasi.
Osserva infine il giudicante che non potrebbe condurre ad una diversa conclusione quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
20/9/2018 (causa Motter), pronuncia che concerne la ben diversa questione della ricostruzione della carriera e che, comunque, evidenzia, in linea di principio, come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nel caso che ci occupa, non può dubitarsi inoltre che il servizio prestato dalla ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 (provato con il deposito dei singoli contratti di lavoro sottoscritti e non contestato dal resistente), CP_1
in virtù dei molteplici contratti a termine stipulati, sia comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo: pertanto, non si ravvisa una ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato, tra cui l'odierna ricorrente, dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna del CP_1
convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti, non corrisposta negli anni oggetto di giudizio.
Quanto alla quantificazione, il conteggio operato da parte ricorrente è stato ricavato applicando i parametri contenuti nell'art 38 e tabella E1.1 del
CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-
2018 con le modalità stabilite dall'art 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25, comma 5, del CCNI del 31/08/1999, sulla base dei giorni effettivi e delle ore di 23
lavoro eseguite, ottenendo un totale di € 303,75, che appare coerente con la normativa di riferimento e con i giorni effettivi eseguiti e che non risulta confutato dalle generiche contestazioni mosse dal . CP_1
Pertanto, in accoglimento della seconda domanda proposta, il
[...]
va condannato a corrispondere, in favore della Controparte_1
ricorrente l'importo di € 303,75, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno, dunque, poste a carico del , con distrazione in Controparte_1
favore del procuratore costituito per la ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione da € 1101 a € 5200), in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2643 / 2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha il Parte_1
diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e di percepire la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019, calcolata applicando i parametri contenuti nell'art
38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e
Ricerca Triennio 2016-2018 con le modalità stabilite dall'art 7 del CCNL del
15/03/2001 e dall'art 25, comma 5, del CCNI del 31/08/1999, tenendo conto dell'esatto numero di giorni effettivi di lavoro svolti in virtù dei singoli contratti stipulati;
24
- Condanna il , in persona del Controparte_1
L.R.P.T. all'attribuzione, in favore di per gli anni scolastici Parte_1
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta Elettronica del
Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
ministro p.t. a corrispondere, in favore della ricorrente, la somma di € 303,75, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 15/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci