Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 , recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.