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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela FeELe Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 490/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza EL 21 maggio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTANI Parte_1
Divisione di beni non elettivamente domiciliato in VIA SAN ZENO 35 25124 CP_1 caduti in successione presso il difensore avv. BERTANI PIERCARLO, come da procura Per_1
in calce alla comparsa di costituzione
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
TOMASONI CASIMIRO elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO
EMANUELE II 1 25122 presso il difensore avv. TOMASONI Per_1
CASIMIRO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
SCARTAPACCHIO CRISTINA, elettivamente domiciliata in STRADA
DELLA SELVA 25025 MANERBIO presso il difensore avv.
SCARTAPACCHIO CRISTINA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
Controparte_4
nella qualità di successore di
[...] Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. MEROLA FAUSTO LUIGI elettivamente domiciliata in VIA D'ANTONA 6 NAPOLI presso il difensore avv.
MEROLA FAUSTO LUIGI, come da procura speciale per atto Notaio
[...]
Per_2
Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e Controparte_9 Controparte_10
pagina 2 di 6
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza EL Tribunale di CI ( Sezione IV Civile) n.
1463/24.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1463/24 il Tribunale di CI, pronunciando sulla domanda di divisione endo-esecutiva, dichiarava lo scioglimento ELla comunione tra e relativa al bene immobile sito in Parte_1 Controparte_3
Comune di ER EL AR ( Bs), Via San Sivino, censito al Catasto dei fabbricati ELlo stesso Comune alla sezione urbana NCT, Foglio 4, Particella
157, e accertata la non comoda divisibilità EL citato bene, rigettava l'istanza di vendita ELl'intero, formulata dal debitore disponendo Parte_1
con separata ordinanza per il prosieguo EL giudizio.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento ELl'istanza.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto EL gravame.
All'udienza EL 21 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione,
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis va dichiarata l'inammissibilità ELla produzione documentale effettuata dall'appellante ( All. B) tardivamente in questo grado di giudizio.
Nel merito, nell'unico motivo l'appellante censura la violazione ELl'art. 720
c.c. e 785 c.p.c.
Assume che il tribunale avrebbe dovuto disporre la divisione procedendo alla vendita ELl'intero, come previsto dall'art. 788 c.p.c. e dall'art. 569 c.p.c., in quanto la vendita ELl'intero bene, in considerazione ELla tipologia
ELl'immobile e ELla sua ubicazione in zona ad alta vocazione turistica poteva essere effettuata ad un valore maggiore rispetto a quello ELla mera quota indivisa pignorata, come aveva correttamente rilevato il giudice
ELl'Esecuzione.
La vendita ELl'intero bene era stata richiesta anche dal creditore procedente e da quello intervenuto sicchè tutte le parti avevano manifestato interesse alla vendita ELl'intero che, soprattutto, con l'approssimarsi ELla stagione estiva avrebbe visto levitare il suo prezzo, a vantaggio di tutte le parti.
Il motivo è infondato.
Di recente la Suprema Corte ha fornito l'interpretazione ELl'art. 720 c.p.c.
stabilendo che “ Nell'ambito ELla normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa
e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile
presupposto ELl'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali pagina 4 di 6 attribuiti al giudice ELla divisione dalla citata norma si estendano fino
all'inclusione d'ufficio ELl'immobile indivisibile nella porzione di un
condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare ELla
maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o
più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non
può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente
l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento
parziale ELle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si
stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il
consenso di costoro”.
Tale interpretazione è in linea con la decisione EL primo giudice che, preso atto ELla non divisibilità in natura EL bene e ELla richiesta di assegnazione
ELla quota pignorata, avanzata dalla comproprietaria, procedeva all'assegnazione a quest'ultima ELla predetta quota.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore degli appellati le spese EL grado che, per ciascuno di essi, si liquidano in euro
14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico ELl'appellante l'onere
EL pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore degli appellati le spese EL grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere EL pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in CI nella camera di consiglio EL 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela FeELe
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela FeELe Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 490/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza EL 21 maggio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTANI Parte_1
Divisione di beni non elettivamente domiciliato in VIA SAN ZENO 35 25124 CP_1 caduti in successione presso il difensore avv. BERTANI PIERCARLO, come da procura Per_1
in calce alla comparsa di costituzione
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
TOMASONI CASIMIRO elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO
EMANUELE II 1 25122 presso il difensore avv. TOMASONI Per_1
CASIMIRO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
SCARTAPACCHIO CRISTINA, elettivamente domiciliata in STRADA
DELLA SELVA 25025 MANERBIO presso il difensore avv.
SCARTAPACCHIO CRISTINA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
Controparte_4
nella qualità di successore di
[...] Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. MEROLA FAUSTO LUIGI elettivamente domiciliata in VIA D'ANTONA 6 NAPOLI presso il difensore avv.
MEROLA FAUSTO LUIGI, come da procura speciale per atto Notaio
[...]
Per_2
Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e Controparte_9 Controparte_10
pagina 2 di 6
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza EL Tribunale di CI ( Sezione IV Civile) n.
1463/24.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1463/24 il Tribunale di CI, pronunciando sulla domanda di divisione endo-esecutiva, dichiarava lo scioglimento ELla comunione tra e relativa al bene immobile sito in Parte_1 Controparte_3
Comune di ER EL AR ( Bs), Via San Sivino, censito al Catasto dei fabbricati ELlo stesso Comune alla sezione urbana NCT, Foglio 4, Particella
157, e accertata la non comoda divisibilità EL citato bene, rigettava l'istanza di vendita ELl'intero, formulata dal debitore disponendo Parte_1
con separata ordinanza per il prosieguo EL giudizio.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento ELl'istanza.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto EL gravame.
All'udienza EL 21 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione,
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis va dichiarata l'inammissibilità ELla produzione documentale effettuata dall'appellante ( All. B) tardivamente in questo grado di giudizio.
Nel merito, nell'unico motivo l'appellante censura la violazione ELl'art. 720
c.c. e 785 c.p.c.
Assume che il tribunale avrebbe dovuto disporre la divisione procedendo alla vendita ELl'intero, come previsto dall'art. 788 c.p.c. e dall'art. 569 c.p.c., in quanto la vendita ELl'intero bene, in considerazione ELla tipologia
ELl'immobile e ELla sua ubicazione in zona ad alta vocazione turistica poteva essere effettuata ad un valore maggiore rispetto a quello ELla mera quota indivisa pignorata, come aveva correttamente rilevato il giudice
ELl'Esecuzione.
La vendita ELl'intero bene era stata richiesta anche dal creditore procedente e da quello intervenuto sicchè tutte le parti avevano manifestato interesse alla vendita ELl'intero che, soprattutto, con l'approssimarsi ELla stagione estiva avrebbe visto levitare il suo prezzo, a vantaggio di tutte le parti.
Il motivo è infondato.
Di recente la Suprema Corte ha fornito l'interpretazione ELl'art. 720 c.p.c.
stabilendo che “ Nell'ambito ELla normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa
e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile
presupposto ELl'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali pagina 4 di 6 attribuiti al giudice ELla divisione dalla citata norma si estendano fino
all'inclusione d'ufficio ELl'immobile indivisibile nella porzione di un
condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare ELla
maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o
più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non
può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente
l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento
parziale ELle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si
stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il
consenso di costoro”.
Tale interpretazione è in linea con la decisione EL primo giudice che, preso atto ELla non divisibilità in natura EL bene e ELla richiesta di assegnazione
ELla quota pignorata, avanzata dalla comproprietaria, procedeva all'assegnazione a quest'ultima ELla predetta quota.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore degli appellati le spese EL grado che, per ciascuno di essi, si liquidano in euro
14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico ELl'appellante l'onere
EL pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore degli appellati le spese EL grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere EL pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in CI nella camera di consiglio EL 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela FeELe
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 6 di 6