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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2082/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Schembari, nel cui studio sito in
Comiso, via Gen. Cascino n. 69, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso, allegata in copia telematica, e , nata a Controparte_1
ZA RI (EN) il 29 aprile 1962 (c.f. ), e C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia La Rosa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, nella via Duca d'Aosta n. 50, giusta procura in calce al ricorso, allegata in copia telematica
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 28 aprile 1981, in Comiso, dal quale erano nati i figli (il 06/07/1983) e (il Per_2
07/08/1989), oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, essendo venuta meno ogni maritalis affectio tra i due, ed ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra di essi.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza n. 1127/2018, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 02/10/2018, pubblicata il 04/10/2018, nel proc. N.R.G. 1163/2014, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso.
Null'altro le parti hanno pattuito, stante la loro reciproca indipendenza economica, con conseguente rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
anche i figli, entrambi maggiorenni, sono economicamente autosufficienti. 4
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 28 aprile 1981, in Comiso, dai coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
ZA RI (EN) il 29 aprile 1962 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 1981, p. II, serie A, atto n. 42, uff. 1);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 02 aprile 2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
5
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti