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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 543/2022
promossa
Parte_1
- ricorrente in riassunzione- Avv. Luca Giraldi Avv. Ilaria Pagni
contro
- resistente in riassunzione– CP_1
Avv. Marco Fallaci
Avv. Katya Leo Napoletano
Avv. Antonino Sgroi
Avv. Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 20516/2022, su ricorso avverso la sentenza di questa Corte di Appello n. 34/2016 pubblicata il 05.04.2016. All'udienza del 09.10.2025, all'esito della camera di consiglio, previo separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
In primo grado, la parte privata, società agricola, ha opposto l' avviso di addebito n. 321 2013 00014035 70 000, con il quale l' ha intimato CP_1 il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi rispetto a quelli già versati per gli operai agricoli a tempo determinato che aveva assunto nel pagina 1 di 5 2007, che secondo l' erano stati calcolati in modo errato, in quanto CP_1 la parte datoriale aveva tenuto conto delle ore effettivamente lavorate, invece che dell'orario di lavoro giornaliero di sei ore e mezza, come fissato dall'art. 30 primo comma del CCNL. Il Tribunale di Grosseto in accoglimento della domanda, ha dichiarato non dovute le somme indicate negli avvisi di addebito opposti ed ha compensato le spese di lite tra le parti. L' ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado, che la CP_1
Corte di Appello di Firenze ha accolto e, con riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese del grado. Avverso la sentenza del secondo grado la parte privata ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 20516/2022 ha annullato la sentenza della Corte di Appello ed ha rinviato la causa a questa Corte. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la giurisprudenza comunitaria, richiamata nella sentenza impugnata, in tema di divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della direttiva 99/70/CE, attenesse solo al rapporto di lavoro e possa “a tutto concedere, legittimare eventuali pretese del lavoratore di ottenere più di quanto in concreto corrispostogli, ma non certo l'ente previdenziale ad una diversa e maggiore pretesa in termini di contributi previdenziali, esulando la materia del rapporto contributivo dalle previsioni del diritto dell'Unione”. Ha quindi affermato il principio per cui i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti gli operai a tempo determinato devono essere calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 338/1989 conv. nella L. n. 389/1989 e dell'art. 40 CCNL 06.07.2006, esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che in concreto risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forma maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. La parte privata ha riassunto il giudizio. Questa Corte di Appello, con ordinanza del 09.01.2024, ha sottoposto alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali, disponendo la sospensione del giudizio sino alla pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia: 1) se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta ad una contrattazione collettiva nazionale, come quella contenuta nell'art. 40 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, come interpretata dalla Corte di Cassazione in modo vincolante per il giudice di rinvio, che con riguardo all'operaio agricolo a tempo determinato riconosce il diritto al pagamento delle ore pagina 2 di 5 di lavoro effettivamente prestate nella giornata, a fronte del precedente art. 30 del C.C.N.L. che per gli operai agricoli a tempo indeterminato riconosce il diritto alla retribuzione, parametrandolo a una giornata lavorativa di ore 6,30. 2) in caso di risposta positiva alla precedente questione, se la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che anche la determinazione della misura della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'ambito di un regime professionale di sicurezza sociale rientra nelle condizioni di impiego, conseguendone che la stessa debba essere determinata sulla base dello stesso criterio previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e quindi commisurata sulla base dell'orario giornaliero di lavoro fissato dalla contrattazione collettiva, e non già sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte. La Corte di Giustizia Europea con sentenza dell'08.05.2025, resa nelle cause riunite C-212-24, 226-24, 227-24, ha affermato che il rapporto di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato rientra nel campo di applicazione dell'accordo quadro e che “rientrano nella nozione di «retribuzione», e quindi nelle «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, ad esclusione di quelle derivanti da un sistema previsto dalla legge al cui finanziamento contribuiscono i lavoratori, i datori di lavoro ed, eventualmente, i pubblici poteri in una misura meno dipendente da un rapporto di lavoro siffatto che da considerazioni di politica sociale [v., in tal senso, sentenze del 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, punto 131 e giurisprudenza citata, nonché del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), C-236/20, EU:C:2022:263, punto 36]. Una pensione che interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, corrisposta a causa del rapporto di lavoro che li lega al loro ex datore di lavoro, che sia direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e il cui importo è calcolato in base all'ultima retribuzione può pertanto rientrare nel campo di applicazione della detta clausola 4 (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2010, UN e a., C-395/08 e C-396/08, EU:C:2010:329, punti 46 e 47). Ha quindi dichiarato che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come pagina 3 di 5 interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro, che impiegano operai agricoli a tempo determinato, al fine di finanziare prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale, sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere che essi hanno effettivamente svolto, mentre i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario, come fissato dal diritto nazionale, a prescindere dalle ore effettivamente prestate.” L' ha presentato istanza di prosecuzione del giudizio. CP_1
L te privata ha documentato, all'esito della decisione della Corte di Giustizia Europea, l'integrale pagamento delle pretese contributive dell , senza riserva di ripetizione;
ha concluso chiedendo dichiarare CP_1 cessata la materia del contendere a spese compensate. L' ha chiesto la decisione di merito sulla sussistenza del credito, CP_1 avendo interesse alla pronuncia, anche ai fini della condanna alle spese di lite. Il Collegio ritiene che l'integrale pagamento delle pretese dell' della CP_1 parte privata, senza riserva di ripetizione, costituisca riconoscimento del debito, sia satisfativa delle pretese creditorie dell' e risolva il CP_2 motivo della lite. Il riconoscimento dell'obbligazione contributiva e l'adempimento integrale della stessa rimuove ogni motivo di lite, risultando acquisito al giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, verificandosi il presupposto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche d'ufficio (cfr. Cass. sez. 2 ord. n. 19845/2019). L'avvenuto riconoscimento del diritto azionato dall' , sia in ordine CP_2 alla fondatezza, che in ordine alla quantificazione e l'integrale pagamento della contribuzione ad opera della parte privata ha soddisfatto per intero l'interesse azionato in giudizio, rendendo superflua la pronuncia in merito alla fondatezza del diritto azionato e determinando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all' . CP_2
Deve pertanto adottarsi pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Considerato che
la questione controversa ha riguardato una questione giuridica di assoluta novità, in quanto alla data della introduzione dei pagina 4 di 5 giudizi di primo grado non vi erano precedenti di legittimità e che la difformità di pronunce di merito e di legittimità intervenute hanno trovato una composizione solo con l'intervento, a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di questa Corte d'Appello, della CGUE con sentenza dell'08.05.2025 nelle cause riunite C-212-24, 226-24, 227-24, ricorrono gravi e eccezionali ragioni, ai sensi della Corte Cost. sent. n. 77/2018, per la compensazione delle spese di lite in ordine a tutti i gradi e fasi del giudizio dinanzi al giudice nazionale e del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Europea.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti in ordine a tutti i gradi e fasi del giudizio dinanzi al giudice nazionale e del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.10.2025
La Consigliera est.
Dott. Stefania Carlucci
il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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