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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21764/2023
promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dall'avv. GILI ANDREINA in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Controparte_1 CP_2
in Venaria Reale il 28/07/1991.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venaria Reale (atto n. 78, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29/05/1996. Per_1
Con ricorso depositato il 12/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2758/2024 del 03/05/2024, pubblicata in data 08/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori _1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] CP_2
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venaria Reale di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, via Quart 11, già assegnata, con tutti i mobili ivi contenuti, resta di proprietà esclusiva della signora _1
DISPONE che il sig. si impegna a corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della CP_2
moglie della somma di euro 500,00= mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso oltre a corrispondere la somma di euro 300,00= a titolo di contributo per le spese condominiali ordinarie e straordinarie e utenze sempre in favore della signora relative alla casa già coniugale Controparte_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che hanno definito, come definiscono attraverso il presente atto congiunto, ogni questione economica e patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere per tali titoli, nonché con riferimento a qualsivoglia altro rapporto tra di loro intercorso anche al di fuori e prima del matrimonio, rinunciando espressamente, reciprocamente, a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altra e viceversa spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21764/2023
promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dall'avv. GILI ANDREINA in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Controparte_1 CP_2
in Venaria Reale il 28/07/1991.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venaria Reale (atto n. 78, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29/05/1996. Per_1
Con ricorso depositato il 12/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2758/2024 del 03/05/2024, pubblicata in data 08/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori _1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] CP_2
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venaria Reale di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, via Quart 11, già assegnata, con tutti i mobili ivi contenuti, resta di proprietà esclusiva della signora _1
DISPONE che il sig. si impegna a corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della CP_2
moglie della somma di euro 500,00= mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso oltre a corrispondere la somma di euro 300,00= a titolo di contributo per le spese condominiali ordinarie e straordinarie e utenze sempre in favore della signora relative alla casa già coniugale Controparte_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che hanno definito, come definiscono attraverso il presente atto congiunto, ogni questione economica e patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere per tali titoli, nonché con riferimento a qualsivoglia altro rapporto tra di loro intercorso anche al di fuori e prima del matrimonio, rinunciando espressamente, reciprocamente, a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altra e viceversa spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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