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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza EL termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 6.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a RG. N. 22793/2022 vertente
Tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/7/1978; (c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._4 CP_1
) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._5 Parte_5
) nato a AN IO a [...] il [...]; C.F._6 CP_2
(c.f. nata a [...] il [...]; C.F._7 Parte_6
(c.f. ) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._8 Parte_7
) nato a [...] il [...]; (c.f. C.F._9 Parte_8
) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._10 Parte_9
) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._11 Parte_10
) nato a [...] il [...]; (c.f. C.F._12 Parte_11
) nato a [...] il [...]; (c.f. C.F._13 Parte_12
) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._14 CP_3
) nato a [...] il [...]; C.F._15 [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_13 C.F._16 Controparte_4
(c.f. nato a [...] il [...]; C.F._17 Controparte_5
(c.f. ) nato a [...] il [...]; (c.f. C.F._18 Parte_14
nata a [...] il [...]; C.F._19 Parte_15
(c.f. ) nata a AN IO a [...] il [...]; C.F._20 Pt_16
(c.f. ) nato a [...] il [...]; (c.f.
[...] C.F._21 Parte_17
nato a [...] il [...]; C.F._22 Parte_18
(c.f. ) nata a [...] il [...]; (c.f.
[...] C.F._23 Parte_19
) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._24 Parte_20
) nata a [...] il [...] (c.f. C.F._25 Parte_21
) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._26 Parte_22
) nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._27 Parte_23
) nato a [...] il [...],tutti rappresentati e difesi, C.F._28 congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. IO Fontana ( ), C.F._29 dall'avv. Domenico Cimminiello ( e dall'avv. Ivana Aiello C.F._30
( ), ed elettivamente tutti domiciliati presso i seguenti indirizzi PEC: C.F._31
1 Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTI
E
C.F. , con sede legale in Controparte_6 P.IVA_1 Roma in persona EL Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ( ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._32 Per_1 di Roma EL 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito n° 7131), ed elettivamente domiciliato
[...] in Via A. De Gasperi Napoli, presso l'Avvocatura ELl'Ente (indirizzo PEC: t) Email_4
RESISTENTE
(C.F. ), con sede in Roma, Via Guidubaldo Del Monte n. Controparte_7 P.IVA_2
60, in persona EL Presidente ed Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Arturo Maresca Controparte_8
(C.F. e Manuela Rodio (C.F. come da C.F._33 C.F._34 mandato rilasciato in calce alla presente memoria di costituzione, di cui si dichiara la conformità all'originale; ai sensi di legge si comunicano i seguenti recapiti per le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria: Email_5
; fax 063751033 Email_6
NONCHE' già (C.F. , in Controparte_9 Controparte_7 P.IVA_2 persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Napoli (C.F. – FAX 081/5525215 – PEC P.IVA_3
, presso i cui uffici, in Via Diaz, n. 11, è domiciliata per Email_7 legge.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.22 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, premessa la ricostruzione EL quadro normativo regolante la figura dei c.d. “navigator”, deducevano:
- che, nel mese di aprile 2019, la convenuta (ora _7 [...]
aveva bandito un avviso di selezione pubblica, con Controparte_9 disponibilità fino a 3.000 posti di co.co.co., da distribuire, secondo criteri di ripartizione proporzionale, nelle varie regioni italiane;
- che, a seguito ELl'espletamento EL concorso, la faceva sottoscrivere un _7 incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019;
- che il luogo di lavoro veniva individuato in Napoli, con la previsione di un compenso predeterminato da corrispondersi in ratei mensili di eguale importo, previa relazione sull'attività svolta;
- che i contratti di collaborazione, sottoscritti il 22.11.2019, con decorrenza dal
2.12.2019 e con scadenza originariamente fissata per il 30 aprile 2021, venivano
2 prorogati fino al 31.12.2021 ai sensi ELl'art. 18 EL D.L. n. 41/2021 e, poi, cessati definitivamente al 30.04.2022;
- che il rapporto di lavoro di , e iniziava in data 20.1.2020 e CP_1 Pt_14 Pt_22 cessava, al pari degli altri ricorrenti, in data 30.4.2022;
- che il rapporto di lavoro di iniziava il 2.3.2020 e cessava sempre in data Parte_11
30.4.2022;
- che il rapporto di lavoro di iniziato in data 2.3.2020, cessava in data Pt_7
31.10.2021 dimissioni;
- che il rapporto di lavoro di , iniziato il 2.12.2019, cessava in data Parte_20
31.10.2021 a seguito di dimissioni;
- che, in data 30 maggio 2022, i ricorrenti, ad eccezione di e , Pt_7 Parte_20 sottoscrivevano il “rinnovo incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019, disposto dall'art. 34 EL D.L. 50/2022”, in forza EL quale avrebbero dovuto espletare la loro prestazione lavorativa dal 1° giugno 2022 fino al 31 luglio 2022;
- che, nonostante il chiaro tenore ELl'art. 34, comma 1, EL D.L. n. 50/2022,
[...]
in violazione ELla suindicata norma di legge, inseriva nel rinnovo contrattuale _7 la clausola di cui al punto 12), secondo cui: “L'efficacia EL presente contratto è subordinata all'effettivo svolgimento ELle attività di assistenza tecnica presso la Regione, con ogni conseguenza in caso contrario”, impedendo di fatto ai ricorrenti il diritto a svolgere la loro prestazione di lavoro;
- che, per tale ragione, i rapporti lavorativi cessavano definitivamente al 30/4/2022, con conseguente negazione EL loro diritto a proseguire la prestazione di lavoro fino al
31/7/2022 e a percepire le relative retribuzioni;
- che la firma EL contratto di collaborazione e, quindi, l'inizio ELl'attività lavorativa, avveniva con enorme ritardo rispetto alle altre regioni italiane, a causa ELl'iniziale rifiuto ELla Giunta regionale ELla Campania di sottoscrivere la Convenzione con
_7
- che, dopo la firma EL contratto di lavoro, avvenuta soltanto in data 22.11.2019, consegnava a ciascun ricorrente gli strumenti di lavoro (un cellulare e _7 un tablet) per svolgere tutte le attività di propria competenza, nonché gli account e i link per accedere alle piattaforme digitali, ai data-base, ai moduli informatici e ai file forniti da e necessari per svolgere le proprie mansioni, anche con una _7 precisa pianificazione ELl'attività da svolgere, decisa da ed etero-diretta _7 quanto ai contenuti ELl'attività lavorativa, alle modalità di esecuzione ELla medesima e al tempo da impiegare per evadere il carico di lavoro ad essi assegnato;
- di essere stati assegnati, ai fini ELl'espletamento dei compiti individuati dal contratto, all'Unità Territoriale Campania-Calabria di con sede in Napoli alla _7 via Francesco Lauria n. 4 e addetti a svolgere le loro mansioni per gli ambiti territoriali di competenza dei Centri per l'Impiego e secondo i tempi indicati nel ricorso;
- di essere stati sottoposti dalla nei primi mesi, ad un piano di formazione e _7 addestramento professionale;
- di non aver mai lavorato, per espressa disposizione EL Responsabile ELl'Unità Territoriale Campania di presso i Centri per l'Impiego regionali, avendo _7 svolto i compiti loro assegnati, sin dall'inizio rapporto di lavoro e fino alla sua conclusione, da remoto, lavorando anche fino a 8 ore al giorno e, frequentemente, anche di sabato e domenica;
3 - di essersi occupati, una volta ricevuti da parte di gli elenchi dei _7 beneficiari EL reddito di cittadinanza, di una serie di attività (Presa in carico dei beneficiari - Piano personalizzato relativo al patto per il lavoro - Contatti e incontri con i beneficiari presi in carico - Incontri individuali o di gruppo - Avviamento al lavoro o alla formazione dei beneficiari presi in carico - Attività specifiche a favore dei beneficiari disabili - Incontri e contatti con le imprese segnalate sulla piattaforma MOO - Pianificazione ELle convocazioni dei beneficiari - Mappa dei trend occupazionali per ogni semestre - Mappa ELle opportunità formative regionali), attenendosi scrupolosamente alle direttive e disposizioni impartite da _7 sia direttamente (a mezzo mail, a mezzo telefono, su piattaforma “Teams”), sia mediante l'inoltro di procedure ed istruzioni operative;
- che, ai fini EL controllo ELle prestazioni eseguite dai era stata prevista una Pt_24 specifica modalità esecutiva (onde poter “garantire la verifica EL processo ed intervenire con eventuali azioni correttive”, come si legge nelle Note Operative di aprile 2021) di monitoraggio ELl'attività svolta, trasmettendo ai ricorrenti un file excel denominato “monitoraggio”, condiviso con e contenente diversi _7 campi che ciascuno di loro era tenuto a compilare e ad aggiornare quotidianamente, che i responsabili ELla società resistente monitoravano, richiedendo il rispetto ELla tempistica prevista e ELl'esattezza degli aggiornamenti;
in tale file, i ricorrenti erano tenuti ad inserire tutti i dati e le informazioni concernenti la pratica di ciascun beneficiario: a) attivazione o meno ELla c.d. DID (dichiarazione di immediata disponibilità); b) sussistenza di eventuali cause di esonero o di esclusione ELl'obbligo di sottoscrivere il patto per il lavoro;
c) il numero di convocazioni effettuate tramite SMS;
d) i tentativi di contatto telefonico successivi all'invio EL messaggio SMS, in numero massimo di due tentativi;
e) “mappatura” ELle eventuali motivazioni di diniego EL beneficiario ad effettuare il colloquio con il Navigator;
f) il numero di Patti per il lavoro sottoscritti, ecc.;
- che ciascun navigator, secondo le direttive impartite da era inoltre _7 tenuto ad aggiornare periodicamente sul SIL il numero e lo stato di lavorazione ELle pratiche dei beneficiari EL RdC mediante compilazione di specifici “campi” e l'inserimento dei patti per il lavoro sottoscritti dai beneficiari, annotando se la pratica era eventualmente esonerata, esclusa o iniziata, nonché i dati circa l'attività svolta in favore dei beneficiari in tema di orientamento, ecc.; tali operazioni non erano lasciate nella disponibilità dei ricorrenti quanto al modo e ai tempi, ma venivano precisamente normate e scadenzate da _7
- che, a partire dal periodo settembre-ottobre 2020, disponeva che _7 ciascun ricorrente fosse tenuto ad occuparsi ancora di altri compiti lavorativi, per l'attuazione ELle misure di politica attiva EL lavoro collegate alla c.d. “MOO” (Mappatura ELle Opportunità Occupazionali), una piattaforma digitale di
[...] che consisteva in un processo di rilevazione ELle c.d. “vacancy” e dei piani di _7 assunzione ELle imprese sull'intero territorio nazionale, al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- che, a tal fine, la convenuta società assegnava un elenco di imprese da contattare e intervistare per acquisire le informazioni circa eventuali offerte di lavoro e i piani di assunzione, sia a breve sia a lungo termine, secondo le istruzioni operative fornite;
- di aver poi successivamente ricevuto l'ulteriore compito lavorativo consistente nella redazione di una Mappa dei Trend Occupazionali, ricevendo anche in tal caso precise istruzioni operative su come realizzare tale ulteriore mappatura;
4 - di aver ancora ricevuto indicazioni per un ulteriore compito lavorativo, consistente nella promozione dei corsi formativi ITS in favore dei beneficiari EL RdC;
- che, per tutta la durata EL rapporto lavorativo, dovevano trasmettere mensilmente ai responsabili territoriali di un report, denominato “REATR”, _7 specificando le attività svolte, il numero di pratiche lavorate, i beneficiari profilati, processati e presi in carico, il numero di beneficiari contattati, il numero di imprese intervistate, ecc., seguendo le scadenze stabilite dai responsabili territoriali di
[...]
in tale report dovevano indicare anche le giornate di sciopero;
_7
- di aver inoltrato, nel mese di giugno 2022 alla convenuta società, atto di impugnativa EL contratto di collaborazione cessato il 30.4.2022 con le relative proroghe, chiedendo il riconoscimento EL trattamento economico e normativo di lavoratore dipendente;
- che i rapporti lavorativi cessavano definitivamente al 30/4/2022 e, pertanto, ai navigator campani era stato negato il diritto a proseguire la prestazione di lavoro fino al 31/7/2022 e a percepire le relative retribuzioni.
Tanto premesso, rappresentando di aver in concreto svolto prestazioni integranti tutti gli elementi costitutivi EL vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c., deducevano il diritto alla conversione/trasformazione EL contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o, in subordine, il riconoscimento EL rapporto di collaborazione etero-organizzata in applicazione ELl'art. 2 comma 1° d. lgs. n. 81/2015, rappresentando altresì la violazione ELla direttiva 1999/70 e EL diritto ELl'Unione europea. Concludevano: affinché l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento EL presente ricorso, Voglia così provvedere: - accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra i ricorrenti e in Controparte_7 relazione ai rispettivi periodi di vigenza EL rapporto lavorativo: per , Parte_1 Par
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2
, , , , Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_12
, , , , ,
[...] CP_3 Parte_13 Controparte_4 Controparte_5
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, e dal 02.12.2019 al 30.04.2022; per Parte_19 Parte_21 Parte_23
, e dal 20.01.2020 al 30.04.2022; per CP_1 Parte_14 Parte_22
dal 02.03.2020 al 30.04.2022 e per e Parte_11 Parte_7 Parte_20
dal 02.12.2019 al 31.10.2021 o, comunque, con la diversa decorrenza che sarà
[...] accertata in corso di causa, anche ai sensi, se EL caso, ELla l. n. 81/2017; - per l'effetto, previa declaratoria di nullità e/o di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (e ELle relative proroghe), accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al trattamento economico e normativo stabilito dalla legge e dal C.C.A.L. EL personale dipendente di da parametrarsi al profilo “Professional” e al Livello C1 o, in _7 subordine, al Livello C2 di cui al citato Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro;
- conseguentemente, condannare in persona EL suo legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, al pagamento, in virtù e sulla base di tutti i titoli esposti con il presente ricorso, ELle differenze retributive dovute a ciascun ricorrente, così determinate: € 32.322,07, di cui € 7.025,68 a titolo di TFR in favore di ciascuno dei ricorrenti Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , , CP_2 Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_12 CP_3 Parte_13 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , e o, in subordine, nel caso di
[...] Parte_19 Parte_21 Parte_23
5 riconoscimento EL livello di inquadramento C2, € 25.757,32, di cui € 6.556,73 a titolo di TFR;
€ 30.229,68, di cui € 6.769.93 a titolo di TFR in favore di , CP_1 Parte_14
e o, in subordine, nel caso di riconoscimento EL livello di Parte_22 inquadramento C2, € 24.151,07 a titolo di TFR;
€ 29.291,89, di cui € 6.769,93 a titolo di TFF in favore di o, in subordine, nel caso di riconoscimento EL livello di Parte_11 inquadramento C2, € 22.062,59, di cui € 6.18,19 a titolo di TFR;
€ 22.882,08, di cui € 4.970,75 a titolo di TFR in favore di o, in subordine, nel caso di Parte_7 riconoscimento EL livello di inquadramento C2, € 17.664,07, di cui € 4.631,08 a titolo di TFR;
€ 31.379,45, di cui € 4.970,75 a titolo di TFR, in favore di o, in Parte_20 subordine, nel caso di riconoscimento EL livello di inquadramento C2, € 29.204,91 o, comunque, condannare al pagamento in favore dei ricorrenti dei Controparte_7 diversi importi, maggiori o minori, che saranno accertati in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché versamento dei relativi contributi in favore ELl' con conseguente ricostruzione ELle posizioni contributive e CP_6 previdenziali di detti ricorrenti, ad ogni effetto e conseguenza di legge;
- per l'ulteriore effetto, in ogni caso, disporre la trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti dai ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 CP_1 Parte_5 CP_2 [...]
, , , , Parte_6 Parte_8 Parte_11 Parte_9 Pt_10
, , , , ,
[...] Parte_12 CP_3 Parte_13 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , e Parte_18 Parte_19 Parte_21 Parte_22 Pt_23
in distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...] con decorrenza dal 02.12.2019 o, in subordine, con la diversa Controparte_7 decorrenza che sarà accertata in corso di causa e, pertanto, condannare _7
in persona EL suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dei
[...] ricorrenti nel loro posto e luogo di lavoro o, comunque, alla loro riammissione in servizio, con conseguente ripristino ELla funzionalità EL rapporto di lavoro inter partes, con riconoscimento ELla posizione “Professional” di cui al C.C.A.L. per il personale dipendente di e EL livello contrattuale C1 o, in subordine, EL livello contrattuale C2, o, _7 in estremo subordine, con la diversa categoria contrattuale, inferiore o superiore, che sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le retribuzioni dovute fino al giorno di riammissione in servizio o, comunque, con la diversa decorrenza temporale che sarà accertata in giudizio;
ovvero, in subordine, condannare _7
, ai sensi ELl'art. 28 d. lgs. n. 81/2015 ovvero ELl'art. 32 l. n. 183/2010, a corrispondere
[...] in favore di ciascun ricorrente l'indennità risarcitoria da parametrarsi in n. 12 mensilità ELl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo EL trattamento di fine rapporto, determinata nell'importo di € 32.225,76 (€ 2.685,48 x 12) o, comunque, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, salvo gravame: - accertare e dichiarare che fra tutti i ricorrenti e
[...]
, in relazione ai periodi dedotti in giudizio, si sono svolti rapporti di _7 collaborazione etero-organizzata ex art. 2, co. 1, d. lgs. n. 81/2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo applicabile in virtù di quanto stabilito dalla legge e dal C.C.A.L. EL personale dipendente di da parametrarsi al profilo “Professional” e al Livello C1 o, in _7 subordine, al Livello C2 di cui al citato Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro e, per l'effetto, condannare in persona EL suo legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, in virtù e sulla base di tutti i titoli esposti con
6 il presente ricorso, ELle seguenti differenze retributive, così determinate: € 32.322,07, di cui
€ 7.025,68 a titolo di TFR in favore di ciascuno dei ricorrenti , Parte_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 [...]
, , , , , Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_12
, , , , CP_3 Parte_13 Controparte_4 Controparte_5 Parte_15
, , , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
e o, in subordine, nel caso di riconoscimento EL livello Parte_21 Parte_23 di inquadramento C2, € 25.757,32, di cui € 6.556,73 a titolo di TFR;
€ 30.229,68, di cui € 6.769.93 a titolo di TFR in favore di , e o, CP_1 Parte_14 Parte_22 in subordine, nel caso di riconoscimento EL livello di inquadramento C2, € 24.151,07 a titolo di TFR;
€ 29.291,89, di cui € 6.769,93 a titolo di TFF in favore di o, Parte_11 in subordine, nel caso di riconoscimento EL livello di inquadramento C2, € 22.062,59, di cui
€ 6.18,19 a titolo di TFR;
€ 22.882,08, di cui € 4.970,75 a titolo di TFR in favore di Pt_7 o, in subordine, nel caso di riconoscimento EL livello di inquadramento C2, €
[...] 17.664,07, di cui € 4.631,08 a titolo di TFR;
€ 31.379,45, di cui € 4.970,75 a titolo di TFR, in favore di o, in subordine, nel caso di riconoscimento EL livello di Parte_20 inquadramento C2, € 29.204,91 o, comunque, condannare al Controparte_7 pagamento in favore dei ricorrenti dei diversi importi, maggiori o minori, che saranno accertati in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché versamento dei relativi contributi in favore ELl' con conseguente ricostruzione ELle CP_6 posizioni contributive e previdenziali di detti ricorrenti, ad ogni effetto e conseguenza di legge;
- condannare al versamento dei relativi contributi previdenziali ed Controparte_7 assicurativi, con conseguente ricostruzione ELle posizioni contributive e previdenziali dei ricorrenti, ad ogni effetto e conseguenza di legge e accogliere ogni altra domanda sopra formulata;
- condannare comunque , ai sensi ELl'art. 28 d. lgs. n. 81/2015 Controparte_7 ovvero ELl'art. 32 l. n. 183/2010, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'indennità risarcitoria da parametrarsi in n. 12 mensilità ELl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo EL trattamento di fine rapporto, determinata nell'importo di € 32.225,76 (€ 2.685,48 x 12) o, comunque, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente gradata, salvo gravame: - nel caso in cui alla fattispecie fosse ritenuta applicabile la deroga prevista dall'art. 2, co. 2, lett. a), EL d. lgs. n. 81/2015, accertare e dichiarare l'illegittimità e la non conformità ELla normativa interna all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/Ce e, per l'effetto, disapplicare la disposizione derogatoria di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), EL d. lgs. n. 81/2015, con riconoscimento EL trattamento economico e normativo di lavoratori subordinati ad essi applicabile in virtù di quanto stabilito dalla legge e dal C.C.A.L. EL personale dipendente di con condanna di al _7 Controparte_7 pagamento ELle differenze retributive già sopra indicate analiticamente per ciascun ricorrente e all'indennità risarcitoria stabilita dalla legge;
- condannare _7
in persona EL legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore
[...] di ciascun ricorrente, da calcolarsi in via equitativa. - con condanna di al Controparte_7 pagamento ELle spese e dei compensi di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Ove mai l'On.le Giudice adito non ritenga possibile disapplicare la norma EL diritto interno e, comunque, qualora sorgano dubbi circa l'applicazione ELla normativa comunitaria, si chiede che il Giudice adito voglia sottoporre alla Corte di giustizia europea la questione controversa, onde verificare se, alla luce EL diritto ELl'Unione europea, lavoratori come i ricorrenti, qualificati come navigator dall'ordinamento interno, vadano considerati
7 “lavoratori a tempo determinato” ai sensi ELla direttiva 1999/70 e, pertanto, se la clausola 4 ELla direttiva - secondo cui per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili – osti ad una normativa nazionale, come previsto dall'art. 2 comma II lettera a) d. lgs. n. 81/2015, che escluda il diritto dei ricorrenti a non vedersi discriminati rispetto al lavoratore comparabile, nonché li escluda da tutti i diritti stabiliti dal diritto ELl'Unione europea. Inoltre, sottoponga alla Corte di giustizia europea la questione relativa all'interpretazione ELla clausola 5, punto 1, ELla direttiva 1999/70, per accertare se essi osti a una normativa nazionale qual è quella disposta dall'art. 2 comma 1° e 2° EL d. lgs. n. 81/2015, in forza ELla quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto di successivi rinnovi e proroghe, senza prevedere la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo l'utilizzo abusivo di rapporti di lavoro, e inoltre se essi osti ad una normativa nazionale che, in simili circostanze, non sanzioni tale inadempienza come previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato EL settore privato dal d. lgs. n. 81/2015. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , concludendo nei termini CP_6 seguenti: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno ELle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, in ipotesi anche a mezzo CTU, la contribuzione dovuta nei limiti ELla prescrizione quinquennale. Condannare il datore di lavoro al pagamento ELla contribuzione accertata come dovuta. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”. Si costituiva tardivamente , ora eccependo Controparte_7 Controparte_9 l'inammissibilità e l'infondatezza ELla domanda, in fatto e in diritto. In particolare, specificava le ragioni ELl'inammissibilità ELla richiesta di conversione EL rapporto di lavoro intercorso in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, nonché ELla richiesta di disapplicazione ELla disposizione derogatoria di cui all'art. 2 co. 2 D. Lgs 81/2015 e ELl'art. 19 D. Lgs. 175/2016. Rilevava, altresì, l'inammissibilità ELla domanda di ripristino EL rapporto di lavoro per le parti ricorrenti , , Pt_7 Parte_20 Pt_3 Pt_4 CP_2
, , , , per Pt_8 Pt_12 Pt_13 CP_4 Pt_14 Parte_15 Pt_17 Pt_19 Pt_23 dimissioni e/o impugnazione tardiva e/o mancata impugnazione. Ad ogni modo, evidenziava la natura autonoma EL rapporto di collaborazione istaurato con i ricorrenti, negando che sia intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, per la assoluta mancanza di tutti gli elementi tipici ELla subordinazione, da cui l'infondatezza ELla richiesta di inquadramento al livello C1 EL CCAL aziendale. Infine, contestava i conteggi allegati, in quanto eseguiti con riferimento a livelli contrattuali non dovuti. Concludeva: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere, per le ragioni sopra indicate, il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si costituiva altresì l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Napoli, quale difensore ELla (già , in forza EL D.P.C.M. 9 luglio 2024 Controparte_9 Controparte_7 (pubblicato in G.U. n. 192 EL 17.8.2024), con cui era stato decretato che: “L'Avvocatura ELlo Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa ELla società Controparte_10
nei giudizi attivi e passivi avanti e autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le
[...] giurisdizioni amministrative e speciali” e si riportava alle difese in atti. All'udienza EL 30.01.2024, l'avvocato ELle parti ricorrenti chiedeva dichiararsi l'inammissibilità EL deposito ELla documentazione effettuata dall' ora Controparte_7
attesa la tardività ELla costituzione. CP_9 Controparte_9
8 All'esito ELla camera di consiglio il Giudice ammetteva l'acquisizione ELla proroga ELl'accordo quadro EL 29.12.2021, prodotto dalla resistente, essendo lo stesso attinente al thema decidendum. Esaurita l' istruttoria testimoniale , all'udienza EL 6.5.25, all' esito EL desposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza. Gli odierni ricorrenti hanno rappresentato di essere stati assunti dalla società resistente con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma di aver in concreto svolto un rapporto di lavoro caratterizzato da tutti gli elementi costitutivi EL vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c. A fronte ELle pretese avanzate dai lavoratori, la società resistente ha dedotto l'autonomia operativa di ciascuno di essi, che veniva esercitata nei limiti di direttive generali, secondo le previsioni di legge. Orbene, grava sul lavoratore, che agisca per ottenere l'accertamento ELl'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione ELla equa retribuzione, l'onere di provare i fatti costitutivi EL proprio diritto, ai sensi ELl'art. 2697 c.c.In particolare in un giudizio di accertamento, l' attore ha l' onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi alcuni fortemente indicativi, altri utilizzabili come indici sintomatici che consentono di qualificare in via giudiziale il rapporto di lavoro facendolo rientrare , tenuto conto ELle modalità operative, nel moELlo normativo ELla subordinazione
.Al fine di individuare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini ELla soluzione ELla controversia sottoposta all'attenzione EL giudicante. Secondo l'art. 2094 EL c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione ELl'imprenditore”. La lettera ELla legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” ELl'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2105, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina EL lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di feELtà e da una soggezione al potere disciplinare EL datore di lavoro.
Sulla base ELle disposizioni normative citate, ricorrenti massime ELla Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo EL rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione EL lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare EL datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento ELle mansioni e che si traduce in una limitazione ELla libertà EL lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav.
18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione ELle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva ELl'impresa.
9 Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto ELl'elemento essenziale ELla subordinazione come sopra ELineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice EL lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98,
2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità ELla subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo EL procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione EL rapporto e i singoli elementi costitutivi EL
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione EL caso concreto nella fattispecie astratta ELineata dall'art. 2094 c.c. È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi, a seconda ELle peculiarità ELla prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Preme ribadire che trattasi di elementi dalla natura meramente sussidiaria e non certamente decisiva. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione ELle modalità, anche di tempo e di luogo, ELla prestazione;
- inserimento stabile EL lavoratore nell'organizzazione produttiva ELl'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e ELle assenze;
- continuità ELla collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte EL dipendente ELle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento ELlo straordinario, godimento ELle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività ELla prestazione;
- infungibilità soggettiva ELla prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. In sostanza, è necessario che il lavoratore sia in grado di provare: che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali, la presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza, con necessità di avvertire il datore di lavoro in caso di assenza, che deve essere in ogni caso giustificata;
la necessità di richiedere le ferie che dovranno essere preventivamente accolte dal datore di lavoro;
l'utilizzo di strumenti appartenenti al datore di lavoro;
la sottoposizione a ordini e direttive EL datore di lavoro. La prova ELla natura subordinata di un rapporto di lavoro, dunque, passa attraverso il riscontro ELla contemporanea sussistenza di alcuni degli indici che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato.
Con particolare riferimento al caso in esame, viene in rilievo che lo svolgimento di controlli da parte EL datore di lavoro è in astratto compatibile sia con la forma di collaborazione coordinata e continuativa, sia con la forma EL rapporto subordinato. Pertanto, ai fini ELla qualificazione EL rapporto di lavoro come subordinato, il potere di controllo assume rilevanza
10 soltanto nella misura in cui, per l'oggetto e per le modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio EL potere direttivo, ed eventualmente di quello disciplinare, trattandosi altrimenti di un mero potere di coordinamento e di generale vigilanza sulla realizzazione EL risultato perseguito.
Per consolidato orientamento ELla Suprema Corte (cfr. Cass. 6.9.2018, n. 21723, Cass.,
14.3.2018, n. 6158, Cass. 1.3.2018, n. 4884), "il nomen iuris, pur non avendo valore assorbente, assume comunque particolare rilievo, in specie in relazione a quelle ipotesi "in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione ELla situazione in cui versano le parti al momento ELla dichiarazione) nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento ELle parti stesse" ( cfr Cass. ordinanza 19/11/2021 n.35687). Ove poi, come nel caso di specie, la collaborazione lavorativa si collochi nell'ambito di un'attività in cui operano più soggetti, la sussistenza o meno ELla subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità ELla etero - organizzazione ELla prestazione, al fine di stabilire se l'intervento e l'ingerenza EL datore di lavoro siano stati limitati al coordinamento ELl'attività EL collaboratore, oppure abbiano ecceduto le esigenze di coordinamento, determinando l'assoggettamento diretto e continuativo alla parte datoriale EL rapporto. Ai fini ELla decisone, è opportuno rilevare che i rapporti di lavoro di cui si controverte sono stati instaurati nell'ambito di un peculiare quadro normativo e, quindi, in attuazione di specifiche prescrizioni di legge, nonché di puntuali previsioni convenzionali. Quanto all'ascrivibilità dei predetti rapporti all'una o all'altra forma di contratto, questo Giudice ritiene di aderire al percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3506/24 (dott.ssa Bonfiglio), che qui si richiama ex art. 118 disp. prel. c.p.c: “la norma di legge da cui muovere ogni percorso argomentativo è l'art 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione EL programma EL Rdc ) EL d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv in L.
28 marzo 2019, n. 26 , con cui è stato adottato 'un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e ELle politiche attive EL lavoro' . La norma, che ha previsto tra le finalità EL Piano quella di indicare specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali ELle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali ELle regioni e ELle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive EL lavoro in favore dei beneficiari EL Rdc. testualmente sancisce ( il neretto è di questo estensore):” Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento EL Rdc nelle fasi iniziali EL programma, nell'ambito EL Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali ELle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte EL Ministero sociali e ELl Controparte_11 _7 anche per il tramite ELl' . A questo fine, il Piano individua le regioni e le Controparte_7 province autonome che si avvalgono ELle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali ELle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'
[...]
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da _7 stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione EL Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale ELl'assistenza tecnica…
Infine, per quanto qui d'interesse, la legge impone ad di adeguare “…i Controparte_7 propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, ELle professionalità necessarie ad organizzare
11 l'avvio EL Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme EL conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento ELle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma.”.
Con avviso pubblico è stata quindi indetta la procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 3000 incarichi di collaborazione, così come previsto e come definito dal citato art. 12, che è consistita in un test, con domanda a risposta multipla, costituito da 100 domande ripartite per varie materie ( quesiti di cultura generale, psicoattitudinali, di logica ecc. cfr art 7.2 ELl'Avviso). Quanto alla “sottoscrizione ELl'incarico”, nel documento ( avviso pubblico) si legge
“…Fermo restando quanto disposto all'art. 5 in ordine alla verifica dei requisiti e alle conseguenze in caso di difformità, i vincitori sono invitati a sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei termini ed alle condizioni previste dal presente Avviso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera a) EL D. Lgs. 81/2015, nonché dall'Accordo Quadro Nazionale sulla disciplina ELle collaborazioni instaurate con (oggi EL 22.07.2015…( art. 9). Controparte_9 Controparte_7 Giova ricordare che l'art 2 comma 2 lett. a) esclude testualmente l'applicazione ELle disposizioni di cui al primo comma ELlo stesso articolo, (che prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina EL rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente) “…alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione ELle particolari esigenze produttive ed organizzative EL relativo settore;
”
L'Accordo Quadro Nazionale in questione è stato sottoscritto il 22.7.2015. La durata inizialmente fissata al 31.12.2020 è stata prorogata per volontà dei sottoscrittori, una prima volta, fino al 30.12.2021 – la proroga di un anno è stata testualmente richiamata dalle parti sottoscrittrici al momento ELla seconda proroga - e una seconda volta fino al 31.12.2022 (cfr Co docc 4 e 5 nella prod ELla . L'A.Q. che prevede e disciplina nel dettaglio diritti e obblighi a carico EL CIT (Collaboratrice/collaboratore Italia Lavoro spa) e ELla Committente ( ora CP_9
è stato quindi richiamato nell'Avviso pubblico in virtù EL quale i Controparte_7 ricorrenti hanno partecipato alla prova selettiva finalizzata alla stipula EL contratto di collaborazione di cui si controverte. Sul punto deve evidenziarsi che risulta inconferente quanto dedotto dai ricorrenti – seppure per la prima volta con le note autorizzate - circa la violazione da parte ELla spa ELl'obbligo di deposito telematico dei contratti collettivi ai sensi ELl'art.14 d.lgs. n. 151/2015, facendo Part leva sulla circolare n. 3 in data 30.07.2020. Ed infatti a prescindere dalla natura ELl'atto allegato, risulta evidente che l'interpretazione fornita dal riguarda le deroghe alla CP_12 disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali, mentre nel caso di specie l'AQ in questione è stato sottoscritto per dare una disciplina specifica alla collaborazione coordinata e continuativa che ne occupa, in attuazione EL secondo comma ELl'art 2 citato. Ed infatti è il primo comma EL medesimo articolo di legge che, in presenza di determinate connotazione ELla relazione lavorativa ELineate dalla stessa norma, si pone come 'deroga' alla ordinaria disciplina EL rapporto di co.co.co. che costituisce una precisa tipologia di contratto di lavoro ( art. 409 cpc).
12 Peraltro la circolare, che fa riferimento a “benefici di carattere normativo”, indica a titolo esemplificativo il superamento EL limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, d.l. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, mentre nel caso di specie le parti sociali hanno definito in Co via generale la disciplina ELle collaborazioni con la Tanto chiarito, tra le disposizioni EL citato Accordo Quadro assume particolare rilevanza l'art 5 “modalità di espletamento ELle collaborazioni” la cui piana lettura rende di per sé irrilevante la gran parte ELle circostanze fattuali allegate al ricorso a sostegno ELla tesi prospettata, quali, in particolare, quelle descrittive ELla tempistica e ELle modalità di esecuzione ELl'incarico. D'altro canto, l'elevatissimo numero di Collaboratori impegnati per le finalità di assistenza tecnica perseguite dal legislatore (cfr allegato all'Avviso) giustifica in termini di assoluta ragionevolezza la previsione di modalità operative valevoli in linea generale per tutti i collaboratori secondo ELle direttive generali, essendo contrario a logica ipotizzare che ciascun Collaboratore potesse lavorare con tempistiche individualmente concordate con
[...]
_7
Peraltro la previsione e la diramazione di direttive operative generali, nel cui tracciato ogni Collaboratore è tenuto ad operare, costituisce una necessaria garanzia per l'uniformità ELlo svolgimento ELl'incarico sul territorio di competenza, da eseguire con garanzie di trasparenza e di verificabilità, seppure mediante dei report periodici, trattandosi di un'attività di assistenza tecnica ad un organismo pubblico, qual è il centro per l'impego, ed operando servizi _7 d'intesa e nell'interesse -nel caso di specie - ELla tenuta a fornire gli Controparte_13 elenchi dei soggetti censiti dai competenti uffici regionali, da coinvolgere nel Piano straordinario. Tanto giustifica altresì l'obbligo assunto dal Collaboratore di adeguare il proprio comportamento ai principi e agli obiettivi previsti dal codice etico e comportamentale ELla spa.
Ne consegue che l'indicazione ELla tempistica in base alla quale svolgere l'intervista ai soggetti destinatari EL contatto telefonico risulta compatibile con la necessaria generale Co pianificazione EL lavoro da parte EL committente (la , l'unico ad avere una visione d'insieme ELl'incarico assegnato a centinaia di collaboratori, avendo assunto con l'Ente pubblico l'obbligo di assicurare specifici obiettivi sia di tipo quantitativo che qualitativo. Chiara in tale senso è la portata ELl'Intesa Anpal / EL 10.12.2019 ai cui Controparte_13 artt 2 e 3, in particolare, si rinvia. Co Ne è riprova la circostanza che non è stato allegato, prima ancora che provato, che la operasse un controllo immediato, ossia sul contenuto intrinseco ELla prestazione lavorativa, adottando se EL caso dei correttivi di natura disciplinare o sanzionatoria in senso lato. Né che vi siano stati tangibili riconoscimenti premiali – al di là di apprezzamenti generali - per le migliori performance (…)
In altri termini, le connotazioni EL coordinamento descritte nel ricorso sono il naturale corollario ELla programmazione EL lavoro e quindi di ciascuna collaborazione, per le peculiarità ELla stessa, che, pur essendo svolta in regime di sostanziale autonomia – ossia in assenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione- ha richiesto un alto impegno organizzativo, non solo per l'elevato numero dei soggetti coinvolti nel Piano, quali i destinatari ELla proposta di lavoro, le imprese e gli stessi Collaboratori, ma anche e soprattutto per garantire adeguati livelli di efficienza e di trasparenza operativa.
Non da ultimo va considerato che – per come risulta pacifico in causa – i ricorrenti hanno lavorato sempre esclusivamente da remoto e quindi in assenza di affiancamento 'fisico' al
13 personale dei centri per l'impego, cui è stato loro precluso l'accesso per decisione ELla
Circostanza fattuale quest'ultima che giustifica ed evidenzia, per la Controparte_13 peculiarità appena descritta ELla vicenda che ne occupa, l'esigenza di far pervenire a tutti i collaboratori ELle direttive generali per l'esecuzione ELl'incarico, adottando vari canali, quali piattaforme digitali, mail o applicazioni di messaggistica, con cui diffondere le modalità operative con le quali dare corretta attuazione al Piano in corso d'opera e rispondere, se necessario, alle richieste di chiarimenti dei singoli Collaboratori, privati – come si è visto – ELl'affiancamento fisico al personale cui prestare assistenza tecnica. Non da ultimo va poi considerato il periodo storico in cui si è svolta la gran parte ELl'incarico dei ricorrenti, interessato dalla pandemia e quindi dal distanziamento sociale, che ha intensificato –- com'è noto - ogni forma di comunicazione a distanza.
Infine ciascun ricorrente con la sottoscrizione EL contratto di collaborazione è stato ancora una volta informato ELla natura EL rapporto, ELla disciplina legale e contrattuale che l'avrebbe disciplinato, nonché ELl'oggetto ELl'incarico e segnatamente: “• Affiancamento e supporto agli operatori dei Centri per l'impiego nelle diverse fasi previste dal Reddito di cittadinanza, al fine di garantire uniformità EL servizio nel rispetto dei Livelli Essenziali ELle Prestazioni (LEP) • Affiancamento e supporto agli operatori dei Centri per l'impiego per l'assistenza personalizzata ai beneficiari EL Reddito di Cittadinanza, garantendo il processo previsto dalla Legge • Affiancamento e supporto agli operatori dei Centri per l'impiego per il raccordo con: il sistema ELle imprese, le strutture di istruzione e formazione per il Patto di formazione, i Comuni per il Patto di inclusione e ogni ulteriore attore EL mercato EL lavoro a livello locale e regionale.” Nonché degli obiettivi da realizzare in affiancamento agli operatori dei Centri per l'impiego o in attività diretta nei confronti dei beneficiari e precisamente: - una pianificazione mensile ELle convocazioni dei beneficiari per ogni Centro per l'impiego, realizzata in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- una segmentazione EL bacino dei beneficiari EL Reddito di Cittadinanza, realizzata e periodicamente aggiornata in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- almeno 150 beneficiari accolti e presi in carico in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- tutti i beneficiari EL Reddito di Cittadinanza, caratterizzati da un bisogno complesso e multidimensionale e interessati dal patto per l'inclusione sociale, informati e presi in carico, in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- un piano personalizzato relativo al patto per il lavoro, predisposto per ogni beneficiario preso in carico, in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- almeno un incontro individuale o di gruppo, organizzato durante il percorso personalizzato di ogni beneficiario preso in carico, volto a sostenere la proattività e la ricerca attiva EL lavoro, realizzato in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- almeno un contatto ogni quindici giorni e un incontro ogni tre mesi per ogni beneficiario preso in carico, per la verifica ELla realizzazione ELle azioni previste dal piano personalizzato, realizzato in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- una mappa (elaborata per ogni semestre) dei trend occupazionali e professionali EL mercato EL lavoro di riferimento da mettere a disposizione dei beneficiari, realizzata in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- almeno un'opportunità lavorativa congrua e/o un'offerta formativa resa disponibile ai beneficiari presi in carico, in affiancamento agli operatori dei
CPI o in attività diretta;
- almeno 150 imprese incontrate o contattate per la promozione ELle opportunità previste dal Reddito di Cittadinanza, per la rilevazione dei fabbisogni di professionalità e/o per la sottoscrizione EL patto per la formazione, in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta;
- una rilevazione mensile sull'andamento degli esiti dei piani personalizzati dei beneficiari presi in carico, in affiancamento agli operatori dei CPI o in attività diretta. (cfr copia contratto sottoscritto nella prod ric).
14 Risulta quindi di meridiana evidenza che, fin dalla instaurazione EL rapporto, i collaboratori e quindi i ricorrenti hanno avuto in consegna solo ELle direttive generali, cui attenersi nello svolgimento ELl'incarico, secondo una legittima prerogativa di tenuta a Controparte_7 perseguire gli obiettivi EL Piano straordinario. La relazione lavorativa si è svolta quindi in regime di 'para-subordinazione' essendo stata connotata dalla continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante EL prestatore a favore EL committente;
nonché dalla coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività EL prestatore, da intendersi come connessione funzionale. In altri termini il potere di coordinamento e di ingerenza che caratterizza il rapporto di para- subordinazione, sottende il potere continuo e diffuso di intervento e intromissione ( cfr Cass. 36430/2021; Cass 5698/2002)”. Dall'esame ELle risultanze probatorie emerse nel corso EL procedimento deve escludersi che fosse intenzione ELle parti contrattuali instaurare un rapporto di lavoro subordinato, emergendo chiaramente che la prestazione richiesta ai collaboratori selezionati non dovesse travalicare gli elementi connotativi ELla para subordinazione, univocamente definiti dalla citata giurisprudenza.
Difatti, la documentazione prodotta dai ricorrenti – e, segnatamente, le mail allegate al ricorso
– ha consentito di verificare che i lavoratori ricevevano indicazioni operative da parte EL committente, ma che le stesse si presentavano estremamente generiche e, inscrivendosi nell'ambito di una collaborazione resa esclusivamente da remoto, trovavano giustificazione nella necessità di garantire l'effettivo coordinamento ELla collaborazione. Anche dalla espletata prova testimoniale è emerso che la collaborazione lavorativa dei ricorrenti si svolgeva con caratteristiche conformi a quelle prescritte dalla legge, e con le modalità espressamente riportate nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti.
La teste, riferiva: Indifferente. Sono funzionario al Comune di Napoli, Ufficio Testimone_1
Stato Civile. Sono stata assunta da nel gruppo degli idonei dal gennaio 2020. _7
Non ho giudizi in corso. Ho sostenuto la stessa procedura selettiva dei ricorrenti e ho prestato attività presto l non nell'immediato ma a seguito di scorrimento di _7 graduatoria dal gennaio 2020 al novembre 2021. Successivamente ho dato le dimissioni avendo io vinto un concorso presso il Comune di Napoli. Pertanto, nel periodo indicato, ho svolto la medesima attività dei ricorrenti. Le attività svolte e richiamate nel capo 9 venivano effettuate attenendosi alle direttive e disposizione impartite da referenti di _7 non so se assunti con contratto a tempo indeterminato, il mio referente era IM
Il manuale costituiva un vademecum di consultazione per lo svolgimento EL nostro lavoro, ma prevedeva degli standard da raggiungere in termini di beneficiari da contattare talmente elevato che spesso in concreto non si riusciva raggiungere il numero di contatti richiesto da detto manuale. In detta evenienza venivamo contattati dal referente che ci indicava la tempistica da rispettare per raggiungere l'obiettivo indicato nel manuale. Se riuscivamo a rispettare gli standard fissati nel manuale non venivamo contattati. Il contatto non era quotidiano. Anche la sollecitazione al raggiungimento dei risultati previsti nel manuale non era quotidiana. Peraltro, erano previste riunioni periodiche con i referenti. Un'altra referente era . In queste riunioni si faceva il punto ELla situazione, con Persona_2 riconoscimento per chi aveva raggiunto migliori risultati e sollecitazione per chi aveva raggiunto minor risultato. Avevamo poi un file Excel su cui dovevamo annotare dettagliatamente il contatto attivato, l'orario, la durata e l'esito ed anche quante volte
15 l'avevamo contattato. Ciò in quanto ogni beneficiario, qualora non rispondeva, doveva essere contattato almeno tre volte. Pertanto, dovevamo indicare di avere proceduto al numero di contatti richiesto. La formalizzazione EL contatto richiedeva una collaborazione EL beneficiario che spesso non aveva capacità o strumenti atti in tempi brevi a formalizzare l'esito EL contatto. Ciò pertanto richiedeva dei tempi più lunghi. Pertanto, c'era discrepanza tra l'Excel e la compilazione EL questionario sul SIL. In tal caso la discrasia ci veniva segnalata con richiesta di rendicontare. Confermo le circostanze di cui al capo 12 su cui ho già riferito, preciso che il colloquio con i beneficiari, benché previsto nei 30 minuti, spesso durava più a lungo o veniva spezzettato in momenti diversi. Confermo che operavamo attraverso il sistema informativo regionale SIL per tutte le operazioni descritte, con credenziali personali per accedere alla piattaforma digitale. Per verificare se il beneficiario rientrava nella casistica di esclusione o esonero dovevamo convocarlo. Non vi era alcun controllo sul rispetto ELl'orario o ELla presenza in servizio. Anche se ci arrivavano telefonate su attività da porre in essere nell'immediato sul presupposto che fossimo in servizio. Fisicamente lavoravamo da remoto. Non vi era alcuna indicazione in ordine ad orari di inizio e di fine ELl'attività lavorativa essendo tenuti soltanto al risultato, che tuttavia veniva monitorato in momenti diversi ELla giornata. Quando la produttività era più bassa venivamo sollecitati con una telefonata a raggiungere lo standard nell'arco massimo ELle successive giornate. Alcune volte però ci chiedevano di caricare un patto non completato o riempire un file Excel nell'immeditato. Nel caso in cui non ottemperavamo immediatamente alle disposizioni, per quanto raccontatomi, perché a me non è mai capitato, venivamo redarguiti. Sul capo 18 confermo che tra settembre ed ottobre 2020 su disposizione dovevamo occuparci di altri compiti lavorativi per attuare misure di politica EL _7 lavoro collegate alla MOO, ovvero rilevazione dei piani di assunzione ELle imprese e ELle vacancy al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Anche in questo caso eravamo dotati di credenziali e piattaforma. Per un po' di tempo detta attività era stata sostitutiva ELla precedente poi si è aggiunta all'attività di contatto dei beneficiari. ADR: Per raggiungere i risultati cominciavo alle 9 EL mattino e finivo alle 13 per il contatto dei beneficiari. Il pomeriggio alle 14 iniziavo l'attività di back office, ovvero inserire nel sistema i beneficiari e aggiornare i file fino alle ore 18.30/19.00. La pausa pranzo era collegata ai tempi di pausa dei beneficiari, ovvero dalle 13 alle 15. ADR: Chiedevamo ai beneficiari di esprimere preferenze sui progetti da fare, che dovevamo poi segnalare nel numero di 2 o 3 nel rapporto.
La teste, riferiva: Attualmente sono funzionario per la , dal Tes_3 Controparte_13
26.1.22. In passato ho svolto le stesse mansioni dei ricorrenti. Non ho giudizi in corso. Sono al centro per l'impiego, mi occupo di politiche EL lavoro. Ho lavorato sempre da remoto, ci siamo incontrati in occasioni formative da vicino, per il resto avevo rapporti con loro solo telematicamente. Ricevevamo le direttive dall' nel senso che lavoravamo _7 prevalentemente su piattaforma Teams. Periodicamente facevamo ELle call, in cui ci veniva spiegata l'attività. Il tutto era affiancato da mail e manuali. Il nostro compito, inizialmente, era di contattare percettori di reddito di cittadinanza, con un elenco di circa 800 a testa e, dopo colloqui telefonici, indirizzarli o verso attività formative, o verso attività lavorative. In un secondo momento avevamo anche il compito di contattare eventuali imprese, utilizzatrici di manodopera e facevamo anche una mappa, con la quale rilevavamo i fabbisogni di personale. Non ci occupavamo di valutare le opportunità formative. In ordine alle istruzioni indicate al capo 10 EL ricorso, preciso che ricevevamo un'attività formativa a monte e, successivamente, con le call venivano chiariti i dubbi e rappresentate eventuali difficoltà, individuate durante le attività, così come un monitoraggio sui risultati. Sul capo 12, avevamo
16 credenziali personali per accedere alla piattaforma SIL ELla , condivisa Controparte_13 con Preciso che sulla piattaforma si inserivano i risultati, mentre la _7 pianificazione ELl'attività avveniva mediante file Excel e la sottoscrizione dei patti di lavoro per beneficiari EL reddito di cittadinanza erano contenuti nei manuali che ci erano stati consegnati. Confermo la calendarizzazione ELle attività, con riferimento sia al numero dei beneficiari, 40 a settimana, da convocare da remoto, con inoltro di sms, con date e ore di convocazione e tempi EL colloquio, con riferimento al numero dei patti di lavoro sottoscritti, con riferimento anche allo scorrimento di una lista nella quale ci venivano segnalati coloro che potevano beneficiare ELl'esonero dall'obbligo di sottoscrizione EL patto di lavoro, con riferimento al tempo, 15 minuti, per valutare la qualità dei beneficiari, con riferimento all'informativa ai beneficiari ELi impegni e degli obblighi da rispettare. Pertanto, sinteticamente, tutta l'attività era scandita nei tempi e nelle modalità dalle mail e dalle istruzioni che ricevevamo dall' In caso di impossibilità di identificazione EL _7 beneficiario, dovevamo segnalare al centro per l'impiego, che poi provvedeva a convocarlo. Sul capo 18, a partire dal settembre/ottobre 2020 dovevamo contattare le aziende, potenziali offerenti di lavoro, per rappresentare loro l'esigenza di collocamento di personale inoccupato, al fine ELl'incontro ELla domanda e ELl'offerta, A.D.R: Avevamo un elenco Excel con l'indicazione ELle aziende da contattare. Anche su questo avevamo indicazioni ELle domande da fare, ma non una tempistica scandita, in quanto contava il risultato raggiunto. Il mancato rispetto ELle modalità tempistiche e di risultato di taluno di noi veniva evidenziato pubblicamente nelle call, mentre qualora il mancato raggiungimento ELl'obiettivo fosse attinente alle aziende ipotetiche fornitrici di lavoro, sempre pubblicamente l' invitava a dedicarsi ad altro tipo di attività. Preciso che si trattava di un richiamo _7 di carattere formale, cui non faceva riferimento alcun provvedimento di sospensione o allontanamento dall'attività, circostanza testimoniata dal fatto che continuavano a ricevere istruzioni ed email. C'era un coordinatore che verificava mensilmente il raggiungimento dei risultati. Ricordo un episodio avvenuto in un'altra provincia, in cui una ELle colleghe non veniva retribuita per due mesi per mancato raggiungimento EL risultato. A.D.R. Il corrispettivo contrattualmente fissato annualmente ci veniva in maniera fissa corrisposto in percentuale ogni mese, ovvero importo totale diviso per dodici. Restava invariato anche se la produttività era inferiore alle istruzioni ricevute. Il caso che ho menzionato, in cui veniva sospesa la retribuzione, era relativo ad una collega che non aveva effettuato proprio l'accesso con il codice di accesso che ci veniva fornito. A.D.R. La responsabile EL mio gruppo era che partecipava su Teams, inizialmente insieme a una collega, IM
. Era la che ci inviava le mail e ci forniva le istruzioni. La teste non Persona_2 Tes_2 firma, trattandosi di verbale telematico. Viene reintrodotta la teste. A.D.R. Preciso che il mancato pagamento EL corrispettivo cui ho fatto riferimento dipendeva dal fatto che la collega non aveva contattato le imprese, non aveva fatto attività di vacancy, sul portale MOO.
Non so dire se nel contempo avesse svolto le altre attività cui ho fatto riferimento precedentemente. Preciso che per i due tipi di attività ci sono due piattaforme distinte. In ordine all'attività di controllo esercitata dal nostro responsabile, il controllo era più stringente con le colleghe meno produttive. Il controllo era stringente nel senso che dovevamo partecipare alle riunioni, e aggiornare il file in modo che venissero verificati i risultati quotidianamente.
Dunque, la teste riferiva che i navigator svolgevano le attività loro assegnate Testimone_1 attenendosi alle direttive dei referenti di con cui si rapportavano anche in _7 relazione agli obiettivi e alle tempistiche per il conseguimento degli stessi. Confermava quanto asserito dai ricorrenti circa la necessità di rendicontazione ELle operazioni effettuate
17 con i beneficiari. Dichiarava che non vi era alcun controllo sul rispetto ELl'orario o ELla presenza in servizio, che non vi era alcuna indicazione in ordine ad orari di inizio e di fine ELl'attività lavorativa, essendo i navigator tenuti soltanto al raggiungimento EL risultato. La teste, dichiarava che i navigator ricevevano preliminarmente un'attività Tes_3 formativa e che successivi dubbi e difficoltà venivano rappresentati e chiariti tramite call, da remoto. Rappresentava che tutta l'attività veniva svolta nei tempi e nelle modalità descritte tramite mail, nonché secondo le istruzioni ricevute dall' In relazione al compito di _7 contattare le aziende, riferiva che erano state fornite indicazioni circa le domande da presentare, ma che non veniva loro assegnata una tempistica da rispettare, in quanto assumeva valore unicamente il risultato finale. La teste affermava che il raggiungimento dei risultati veniva verificato mensilmente da un coordinatore e che il corrispettivo mensile restava invariato, anche laddove la produttività fosse stata inferiore rispetto alle istruzioni ricevute. In caso di scarsa produttività, comunque, seguivano dei richiami. In ordine all'attività di controllo esercitata dal responsabile, la teste dichiarava che la stessa si concretizzava in un obbligo di partecipare alle riunioni e aggiornare il file report, così da consentire la verifica dei risultati.
Ebbene, anche dalle dichiarazioni rilasciate dalle testi escussi è emerso con tutta evidenza che l'attività lavorativa esercitata dai c.d. navigator si diramava nell'ambito di direttive generali indicate dal coordinatore e specificate nel manuale operativo, dagli stessi consultabile.
Le testi hanno poi rimarcato il rilievo primario EL raggiungimento EL risultato, rispetto al fattore tempistico, rappresentando altresì che la durata ELla prestazione era connessa alla conclusione ELla procedura avviata, ossia al raggiungimento ELl'obiettivo perseguito e che, quindi, non fosse rigidamente legata ad un orario di inizio e fine, sul quale non veniva operato alcun controllo. Le testi riferivano che alla scarsa produttività EL navigator conseguivano dei richiami, da cui non derivavano provvedimenti sanzionatori, salvo gravi inadempimenti (cfr. dichiarazioni ELla teste . Tes_3 In sostanza, secondo quanto emerso dalle evidenze probatorie, il controllo sull'operato dei navigator deve ritenersi sussumibile in quell'ingerenza necessaria e doverosa EL committente sull'operato EL collaboratore coordinato, controllo funzionale a garantire la piena efficacia ed effettività ELla collaborazione stessa, ed è in tale ambito che si inseriscono i documenti relativi al monitoraggio ELla attività svolte. Invero, esaurita l'analisi degli elementi presuntivi, come indicati in ricorso ed ulteriormente caratterizzati nel corso EL procedimento, deve concludersi per la neutralità degli stessi, in quanto pienamente rispondenti alle caratteristiche dei contratti disegnati dal legislatore. Dall'esame ELla documentazione offerta dai ricorrenti non è emerso alcuno sviamento dalla fattispecie astratta che possa evidenziare la sussistenza ELla subordinazione. Nulla, in particolare, è stato provato circa lo stabile inserimento dei navigator nell'organizzazione produttiva di e circa l'esercizio _7 EL potere disciplinare (elemento caratterizzante ELla eterodirezione), e le azioni di conformazione ELla prestazione dei lavoratori non risultano aver assunto l'intensità di vere e proprie direttive datoriali, essendosi esplicate in una mera forma di coordinamento, ancorché talvolta stringente in funzione ELl'assolvimento ELle finalità perseguite. Pertanto, nel caso in esame non possono ritenersi sussistenti i requisiti ELla subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. Ne deriva il rigetto ELla domanda di accertamento ELla natura subordinata ELla relazione lavorativa intercorsa, restando assorbita ogni altra questione da essa condizionata.
Nell' ipotesi in cyui questo giudice non dovesse ritenere accertato il rapoorto di lavoro subordinato, i ricorrenti hanno richiesto l'applicazione ELla disciplina EL lavoro subordinato
18 ex art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015, in ragione ELla natura di collaborazioni etero organizzate dei rapporti intercorsi con _7
Alla data di sottoscrizione dei contratti individuali (22/7/2019) la norma sopraindicata disponeva che “(…) si applica la disciplina EL rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”; .
In merito si rinvia a quanto già detto in ordine alla deroga prevista dal citato art 2 , che al comma 2 lettera a) esclude l' applicabilità ELla regola diu cui al primo comma per le “ collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione di particolati esigenze prodittive e organizzative EL relativo settore. Detti requisiti sono statri rispettati dall' accordo quadro nazionale sottoscritto tra più rappresentative a livello nazionale, definendo CP_14 nel dettaglio oggetto e contenuto EL contratto di collaborazione, natura ELl' incarico e modalità di espletamento ELlo stesso , trattamento economico e profoili normativi .
Come chiarito dalla Suprema Corte ( Cass 1663/2020) il legislatore proprio al finr di evitare abusi di schemi contrattuali attraverso sistemi elusivi ELle tutele previste per i lavoratori, ha individuato elementi sintiomatici. Pertanto ha ritenuto che quanto l'eteroorgannizzazione è stringente, unitamente alla continuità ELla prestazione, al punto da rendere il collaboratorte equiparabile al lavoratore dipendente, prevede il rimedio ELl'applicazione integrale ELa disciplina EL lavoro subordinato
La finalità indicata tuttavia è stata assicurata dalla disciplina dettata dall' art 12 DL 4/2019 che prevedeva per i navigator un sistema di reclutamento con una tipologia contrattuale obbligata, sicchè il coordinamento, così come emerso dalla prova testimoniale, si è svolto entro limiti fissati dal legislatore , L' applicazione, pertanto, ELla disciplina di cui all' art 2 comma 1 DLgs.81/2015, dando accesso al trattamento EL rapporto di lavoro subordinato, risulterebbe in contrasto con la nomativa applicata a detti rapporti, che ha carattere speciale ed eccezionale . Viene meno pertanto il denunciato aspetto discriminatorio con riferinento ai lavoratori a tempo indeterminato Per quanto sopra evidenziato in merito alla configurazione normativa dei contratti dei navigator ed alla loro esecuzione, appare evidente come i rapporti di collaborazione si siano attuati mediante prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
il coordinamento ELla prestazione da parte EL committente, ancorché non rivolto in particolare a determinare tempi e luoghi di lavoro, si è visto essere stato anche intenso nella predeterminazione di linee guida operative, e risponde ad una espressa indicazione ELla disciplina speciale dettata dalla legge per questa particolare tipologia di collaborazioni autonome.
La specialità ELla cornice normativa dei contratti dei navigator induce a ritenere non applicabile l'art. 1 comma 2 D.Lgs. 81/2015, in quanto disposizione generale anteriore rispetto all'art. 12 DL 4/2019.
Il quadro normativo ELineato appare completo e disciplina esaustivamente una fattispecie eccezionale e temporanea, in cui sono previsti come tratti caratterizzanti sia la natura di collaborazione autonoma dei contratti da eseguirsi mediante prestazioni personali e continuative dei navigator, sia l'intervento ELla committente finalizzato a “la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento ELle loro attività”.
19 Pertanto, non pare esservi spazio per l'applicazione ELla disciplina invocata, introdotta dal legislatore in prospettiva antielusiva, in concomitanza ELl'abrogazione ELle disposizioni EL D.Lgs. 276/2003, relative al contratto di lavoro a progetto, che prevedevano vincoli e sanzioni a garanzia dei diritti EL lavoratore. Chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza 24/1/2020 n. 1663 che “il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi ELle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità ELla prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio ELl'applicazione integrale ELla disciplina EL lavoro subordinato”. La fattispecie in esame appare EL tutto estranea alla ratio ELla norma: la forma contrattuale autonoma non è foriera di possibili abusi, ma è prevista dalla disciplina speciale dettata dall'art. 12 D.L. 4/2019 come forma obbligata per il reclutamento dei navigator;
se il coordinamento ELle prestazioni si è svolto nei limiti prefigurati dal legislatore, consentire l'applicazione ELla norma generale di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015 ed applicare il trattamento EL lavoro subordinato, condurrebbe a snaturare la disciplina speciale dettata per i navigator, che deve ritenersi derogare implicitamente a tali previsioni.
I ricorrenti domandano in via di ulteriore subordine la disapplicazione ELla deroga di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) D.Lgs. 81/2015, per contrasto con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, con riconoscimento EL trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti di (la disapplicazione è chiesta _7 anche in relazione all'art. 19 D.Lgs. 175/2017, che qui non rileva, non essendo stata riconosciuta la subordinazione).
Affermano i ricorrenti di essere considerabili lavoratori secondo la nozione eurounitaria, in quanto svolgenti le loro funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione, ed anche qualora si consideri il rapporto di collaborazione etero-organizzato, rivendicando il medesimo trattamento economico EL lavoratore a tempo indeterminato comparabile, che individuano nel dipendente di con contratto a tempo indeterminato e qualifica _7 di “professional.” Il principio di non discriminazione, invocato dai ricorrenti nel rivendicare la parità di trattamento con i dipendenti di è sancito alla clausola 4 ELl'accordo quadro _7 allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei termini seguenti: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; la clausola 3 definisce il lavoratore a tempo indeterminato comparabile nel
“lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto ELle qualifiche/competenze”. I ricorrenti, che non sono lavoratori subordinati, hanno richiesto la disapplicazione ELla deroga di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) EL D.Lgs. 81/2015 per ottenere il trattamento economico dei lavoratori subordinati, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di un termine al rapporto di lavoro.
Viene in rilievo che il raffronto con i dipendenti a tempo indeterminato di è mal _7 posto, perché il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con i navigator sarebbe individuabile –se si fosse in presenza di una apposizione di termine ad un contratto di lavoro nel resto sovrapponibile a quello di lavoratore a tempo indeterminato . È evidente che tra un collaboratore autonomo a termine ed un lavoratore dipendente a tempo indeterminato la
20 differenza non è il solo fatto di avere un rapporto a termine, ben diverse essendo le caratteristiche ELla prestazione derivanti dalla qualificazione contrattuale, che in sé appaiono sufficienti ad integrare quelle ragioni oggettive che consentono di differenziare le condizioni di impiego. Non vi è spazio, pertanto, neppure per l'accoglimento ELla domanda proposta in estremo subordine.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. La peculiarità ELle questioni trattate, la complessità ELla vicenda in diritto e la differente condizione ELle parti giustificano la compensazione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice EL Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di giudizio .
Si comunichi.
Napoli, 06.05.2025
Il Giudice EL lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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