TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1305 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. De Rango, anche in sostituzione dell'avv. Mario Perugini, il quale si riporta agli atti e chiede che la causa venga decisa;
E' presente per parte appellata l'Avv. Francesco Sirimarco, in sostituzione degli avv.ti Truscelli e Bellusci, si riporta a tutti i propri atti e ne chiede l'integrale accoglimento;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 17/01/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1305/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 383/2021 del
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, depositata il 23.03.2022, nel proc. 426/2021 r.g.a.c., non notificata
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Perugini Mario Parte_1
e dall'avv. De Rango Marietta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in
Civitanova Marche (MC), alla Via Zavatti n. 8, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello e della allegata delibera della Giunta Municipale del Parte_1
n. 122 del 20.05.2022 e della determinazione n. 794 del 16.11.2021 del settore Parte_2
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Bellusci Antonio e dall'avv. Carmelina Controparte_1
Truscelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Grisolia (CS) alla Via Manganello
n.3, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 20.10.2022 e ritualmente notificato, il in persona del Vicesindaco p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
383/2021, depositata il 23.3.2022, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava in toto il verbale di accertamento n.499/2021 del 27.08.2021 redatto dalla Polizia municipale del per la violazione Parte_1 dell'art. 142 comma 8, C.d.S., condannando altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive €100,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario ope legis da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
L'appellante, ritenendo errata e illegittima la decisione pronunciata dal Giudice di prime cure, a sostegno del proposto gravame, ha dedotto la non necessità della contestazione immediata a fronte di un accertamento della violazione avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento (scout speed), direttamente gestito dalla Polizia Locale e nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e).
Pertanto, parte appellante chiedeva riformarsi integralmente la sentenza n. 383/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo e, per l'effetto, confermarsi, in ogni sua parte, il verbale di contestazione opposto, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge.
Con memoria di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 24.4.2023, si costituiva in giudizio l'appellato , il quale domandava rigettarsi in toto l'impugnazione e Controparte_1
confermarsi la sentenza appellata, con condanna degli appellanti ex art. 96 comma I e comma III
c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, riproponendo tutti gli altri motivi di opposizione non esaminati dal GdP talché, nella contestata ipotesi di censura dell'impugnata sentenza, possano utilmente scrutinarsi.
Nello specifico, parte appellata esponeva nuovamente, così come in sede di prime cure, i seguenti motivi: nullità per mancata sottoscrizione e mancata riconducibilità all'agente che ha accertato la violazione;
nullità per mancata esatta indicazione del luogo della commessa violazione;
incertezza sulla perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata;
nullità per mancata segnalazione della postazione autovelox mobile;
nullità del verbale per mancanza di corretta segnalazione dei mezzi elettronici utilizzati per violazione e falsificazione dell'art. 142 comma 6-bis, C.d.S., in relazione all'art. 4 L. 168/02; violazione art. 183 Regolamento C.d.S; mancata effettiva taratura dell'apparecchio; omessa indicazione circa la corretta installazione dell'apparecchiatura e omessa indicazione degli estremi della revisione (mancata indicazione dell'ente accreditato SID); nullità per violazione dell'art. 61 L. 120/2010.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti, discutevano la causa che veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha rilevato che la motivazione addotta dal giudice di primo grado per l'annullamento del menzionato verbale di contestazione non è condivisibile nella parte in cui lo stesso ha sostenuto la necessità della contestazione immediata, stante l'assoluta genericità della motivazione addotta, che non consentiva di appurarne la ragione concreta. L'appellante ha poi sostenuto la plausibilità della contestazione differita del verbale dal momento che l'accertamento della violazione è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento della violazione direttamente gestito dall'organo di Polizia Stradale e nella sua disponibilità, che consentiva la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
In particolare, la rilevazione della violazione era avvenuta in modalità di avvicinamento che segnalava la velocità allorquando il veicolo, proveniente dal senso opposto di marcia rispetto al verso in cui era posizionata la vettura di polizia, era a distanza ravvicinata, non potendosi dunque procedere alla contestazione immediata, salva inversione del veicolo con prosecuzione ad un inseguimento dello stesso.
Di tale circostanza era stata ritualmente inserita l'annotazione nel verbale di contestazione della violazione.
L'unico motivo di gravame formulato da parte appellante, relativo alla non necessità della contestazione immediata del verbale, appare fondato.
Il Comune appellante ha, infatti, affermato l'erroneità dell'eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla nullità del verbale per mancata contestazione immediata della sanzione da parte degli organi accertatori.
Tale assunto è fondato in quanto, a tenor dell'art. 201, co. 1 bis, lettera e), C.d.S., è possibile la contestazione differita laddove “l'accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della violazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Rientra tra tale ipotesi l'accertamento automatico della velocità c.d. “scout - speed”, cioè in modalità dinamica e alla presenza dell'operatore di polizia: nel caso di specie, in particolare, la rilevazione della violazione è avvenuta in modalità
“Moving Closing” (modalità di avvicinamento), che segnala la velocità allorquando il veicolo (che nella specie proveniva dal senso opposto di marcia rispetto al verso in cui era posizionata la vettura di polizia;
cfr. verbale di contestazione) è a distanza ravvicinata, così non potendosi procedere alla contestazione immediata, salvo dovere invertire il veicolo in uso agli agenti e procedere ad un
“inseguimento” della vettura oggetto di rilevamento.
Di tale circostanza è stata ritualmente inserita l'annotazione nel verbale di contestazione della violazione laddove è così indicato: “Non si è proceduto alla contestazione immediata della violazione in quanto
l'accertamento della violazione è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile, direttamente gestito da quest'Organo di Polizia, e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 201, c. 1 bis lett. e) e d.lgs. 285/1992 C.d.S. e art. 384 Reg. C.D.S”.
Tuttavia, in ordine alle eccezioni riproposte da parte appellata, risulta dirimente quella relativa alla nullità del verbale per mancanza di corretta segnalazione dei mezzi elettronici utilizzati per violazione e falsa applicazione dell'art. 142 comma 6-bis C.d.S. (in relazione all'art. 4 L. 168/02), secondo cui
“le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
Peraltro, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo di un'apparecchiatura di controllo,
l'obbligo di dare preventiva informazione agli automobilisti della presenza di tali dispositivi non è rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, essendo, invero, finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei medesimi dispositivi di controllo onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni,
a pena di nullità della sanzione eventualmente irrogata (cfr., in questo senso, Cass. civ. sez. II del
29.07.2016 n. 15899 e Cass. civ. sez. II del 26.03.2009 n. 7419/2009, nonché Cass. civ. sez. VI del
14.03.2014 n. 5997, secondo cui “la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo. Un'eventuale violazione determinerebbe, perciò, la nullità degli accertamenti, o la normativa rimarrebbe una prescrizione priva di conseguenze. La ratio di tale disposizione risiede nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall'intento di sorprendere l'autista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale”).
Dunque, chiarito che i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica rientrano tra le “postazioni” di cui all'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. (norma, questa, che “ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale
l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia”: cfr.
Cass. nn. 781/2012, 656/2010), alla luce della ratio di tutela sottesa alla normativa vigente in materia, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che detti dispositivi, e quindi anche gli scout speed, siano esenti dall'obbligo della loro preventiva segnalazione (in difformità a tutti gli altri dispositivi elettronici, statici e mobili, aventi la medesima funzione), atteso che:
1) nell'ambito delle postazioni per il rilevamento della velocità, l'unica reale distinzione è quella tra postazioni fisse, ossia a carattere permanente, e postazioni mobili, ossia a carattere temporaneo (cfr.
Cass. nn. 9117/2018, 8478/2016);
2) un'apparecchiatura come lo scout speed, allora, non sembra poter costituire un tertium genus poiché si presenta alla stregua di una postazione mobile, tenuto conto che l'apparecchiatura è comunque mobile, mentre ad essere dinamica è solamente la modalità di misurazione della velocità; infatti, lo stesso art. 3 del decreto del 15.8.2007 parla di “dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica”; parimenti, nel decreto di approvazione del dispositivo n. 1323 del 8.3.2012, così come in quelli successivi per estensione, si precisa che lo scout speed va installato a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale
“per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria” (cfr. Trib. Belluno
12.10.2017, n. 535).
Sicché, in forza degli esposti motivi, la non conformità dell'art. 3 del decreto del 15.8.2007 alla norma regolante la specifica materia in controversia ne impone la disapplicazione incidentale (cfr., al riguardo, Cass. n. 23978/2007, in motivazione;
nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. S.U. n.
22518/2006). Come chiarito da una recente pronuncia della Suprema Corte, “in tema di contravvenzioni al codice della strada, l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo "Scout speed") di rilevamento della velocità con modalità "dinamica", ovvero "ad inseguimento" (previsione confermata dall'art.
7.3 dell'All. 1 al d.m. 13 giugno 2017), va disapplicato per contrasto con l'art. 142, comma 6-bis del
d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio,
l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti
l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021).
Tanto premesso, ferma la precitata disapplicazione, la documentazione fotografica prodotta dall'Amministrazione appellante risulta inadeguata e insufficiente a dimostrare l'avvenuta effettiva segnalazione della postazione di controllo della velocità relativa al verbale opposto.
Rientrano, infatti, nel corredo probatorio allegato da parte appellata n. 9 fotografie che nulla provano in ordine all'effettiva sussistenza della segnaletica ivi rappresentata nel tratto di strada scenario della violazione stradale per cui è causa ed all'epoca della sua commissione, non rinvenendosi prova specifica che alcuno dei riquadri fotografici corrisponda alla riproduzione del luogo individuato nel verbale opposto o di un luogo situato ad un'adeguata distanza dal medesimo (ex art. 2 decreto del
Ministro dei Trasporti del 15.8.2007), non essendovi validi elementi di corroborazione da cui poter desumere con esattezza la corrispondenza tra il luogo dell'infrazione e quello della postazione.
Per i motivi suindicati, in accoglimento dell'appello, vanno corrette le motivazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, ma va comunque annullato il verbale di contestazione oggetto di opposizione, sulla scorta della predetta eccezione di nullità tempestivamente riproposta dall'appellato.
La novità delle questioni esaminate (trattandosi di dispositivi elettronici per l'accertamento del superamento dei limiti della velocità stradale di recente utilizzazione), la mancata condivisione della motivazione sottesa alla sentenza impugnata e la sussistenza di un precedente difforme, reso da altro
Giudice dell'intestato Tribunale (Sentenza n. 290/2022 pubblicata il 19/04/2022) giustificano la compensazione integrale delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1305/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- riforma la sentenza impugnata ai sensi di cui in motivazione;
- annulla il verbale di contestazione oggetto di opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite afferenti ad entrambi i gradi di giudizio
Paola, lì 17.1.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero