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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.11.2024 al n. 5630 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata il [...] in [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Ginevra C.F._1
Cervone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Castello di Cisterna (Na) alla Via Kennedy n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Marika C.F._2
Matrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Sant'Egidio del Monte
Albino (SA) alla via Tortora n. 28;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19.05.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.11.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Castello di Cisterna (NA) il 09.06.1990 con il signor dalla cui Controparte_1 unione sono nati quattro figli: , nato il [...] in [...], , nata Persona_1 Per_2 il 03.11.1990 in Sarno (SA), nato il [...] in [...], , nato il Per_3 CP_2
06/08/2000 in Sarno (SA), chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido del minore, diritto di visita e mantenimento, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale rappresentava che le parti era addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza di comparizione del 19.05.2025, i procuratori delle parti si riportavano all'intervenuto accordo di separazione, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico in data 13.05.2025, e concludevano in conformità; indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_3 anagrafica presso la madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
2) assegna la casa coniugale alla ricorrente proprietaria della stessa;
Parte_1
3) quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre, si prevede che il signor CP_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle
[...] ore 20:30 e, a week-end alternati, dalle ore 9:30 del sabato mattina fino alle ore 20:30 della domenica, nonché cinque giorni durante le festività natalizie (un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che il bambino possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Lunedì in
Albis) e, progressivamente, fino a quindici giorni durante le ferie estive (in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori almeno); per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, anche telefonico, nel rispetto delle esigenze del minore;
4) pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate (spese mediche, scolastiche e ricreative) che le parti hanno inteso regolamentare sulla base delle condizioni cui al protocollo approvato d'intesa tra il Tribunale di Napoli Nord e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
5) prende atto che le parti hanno concordato, anche per il futuro, che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
6) prende atto che le parti hanno concordato che le spese per la prossima celebrazione della Prima
Comunione del minore (abbigliamento - rinfresco - bomboniere) saranno ripartite in parti uguali dai genitori;
7) prende atto che le parti si sono impegnate a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché
a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
8) prende atto che le parti si sono impegnate a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_3 anagrafica presso la madre;
c) assegna la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate (spese mediche, scolastiche e ricreative) che le parti hanno inteso regolamentare sulla base delle condizioni cui al protocollo approvato d'intesa tra il Tribunale di Napoli Nord e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
f) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
g) prende atto che le parti hanno concordato che le spese per la prossima celebrazione della Prima
Comunione del minore (abbigliamento - rinfresco - bomboniere) saranno ripartite in parti uguali dai genitori;
h) prende atto che le parti si sono impegnate a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché
a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
i) prende atto che le parti si sono impegnate a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
l) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.11.2024 al n. 5630 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata il [...] in [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Ginevra C.F._1
Cervone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Castello di Cisterna (Na) alla Via Kennedy n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Marika C.F._2
Matrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Sant'Egidio del Monte
Albino (SA) alla via Tortora n. 28;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19.05.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.11.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Castello di Cisterna (NA) il 09.06.1990 con il signor dalla cui Controparte_1 unione sono nati quattro figli: , nato il [...] in [...], , nata Persona_1 Per_2 il 03.11.1990 in Sarno (SA), nato il [...] in [...], , nato il Per_3 CP_2
06/08/2000 in Sarno (SA), chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido del minore, diritto di visita e mantenimento, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale rappresentava che le parti era addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza di comparizione del 19.05.2025, i procuratori delle parti si riportavano all'intervenuto accordo di separazione, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico in data 13.05.2025, e concludevano in conformità; indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_3 anagrafica presso la madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
2) assegna la casa coniugale alla ricorrente proprietaria della stessa;
Parte_1
3) quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre, si prevede che il signor CP_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle
[...] ore 20:30 e, a week-end alternati, dalle ore 9:30 del sabato mattina fino alle ore 20:30 della domenica, nonché cinque giorni durante le festività natalizie (un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che il bambino possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Lunedì in
Albis) e, progressivamente, fino a quindici giorni durante le ferie estive (in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori almeno); per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, anche telefonico, nel rispetto delle esigenze del minore;
4) pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate (spese mediche, scolastiche e ricreative) che le parti hanno inteso regolamentare sulla base delle condizioni cui al protocollo approvato d'intesa tra il Tribunale di Napoli Nord e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
5) prende atto che le parti hanno concordato, anche per il futuro, che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
6) prende atto che le parti hanno concordato che le spese per la prossima celebrazione della Prima
Comunione del minore (abbigliamento - rinfresco - bomboniere) saranno ripartite in parti uguali dai genitori;
7) prende atto che le parti si sono impegnate a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché
a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
8) prende atto che le parti si sono impegnate a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_3 anagrafica presso la madre;
c) assegna la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate (spese mediche, scolastiche e ricreative) che le parti hanno inteso regolamentare sulla base delle condizioni cui al protocollo approvato d'intesa tra il Tribunale di Napoli Nord e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
f) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
g) prende atto che le parti hanno concordato che le spese per la prossima celebrazione della Prima
Comunione del minore (abbigliamento - rinfresco - bomboniere) saranno ripartite in parti uguali dai genitori;
h) prende atto che le parti si sono impegnate a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché
a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
i) prende atto che le parti si sono impegnate a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
l) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)