Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2022, proposto dal Laboratorio Analisi Clinico Chimico Batteriologico Sardo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Regionale della Salute - ARES, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Trudu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Laboratorio Analisi Biologiche del dottor Stefano Ponti S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
degli atti deliberativi dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) recanti l’approvazione della proposta di contratto per l’anno 2022 della struttura ricorrente, del presupposto Piano di acquisto delle prestazioni (PAP) di specialistica ambulatoriale per l’anno 2022, approvato con Deliberazione del Direttore generale di ARES n. 156 del 27.7.2022, della bozza preliminare del Piano e della nota ARES del 14.9.2022 PG/2022/0061937, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti e connessi, “allo stato non conosciuti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ARES - Azienda Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. SC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il Laboratorio Analisi Clinico Chimico Batteriologico Sardo S.r.l., soggetto autorizzato e accreditato con il SSN e il SSR, ai sensi degli artt. 8- ter e 8- quater del d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 28 e ss. della L.R. n. 24/2020, per erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale (branca di laboratorio di analisi chimico – cliniche), ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’Azienda Regionale della Salute (ARES) ha approvato la proposta di contratto per l’anno 2022 della struttura ricorrente, il presupposto Piano di acquisto delle prestazioni (PAP) di specialistica ambulatoriale per l’anno 2022, di cui alla Deliberazione del Direttore generale di ARES n. 156 del 27.7.2022, la bozza preliminare del Piano e la nota ARES del 14.9.2022 PG/2022/0061937.
1.1. Espone in fatto il ricorrente che la Regione Sardegna, con Deliberazione di Giunta n. 13/12 del 9.4.2021, ha stabilito i seguenti criteri per la ripartizione del fondo sanitario regionale tra le strutture private accreditate per gli anni 2021/2022/2023:
“ Per quanto riguarda la ripartizione dei tetti di spesa, la distribuzione delle risorse, per ciascuna macro-area, deve avvenire nella misura del 90% sulla base dei seguenti elementi:
- il fatturato storico al netto dei crediti inesigibili dell’ultimo biennio 2018-2019, in ragione dell’effettivo periodo di attività della struttura. (Si precisa che per fatturato storico si intende l’erogato a favore dei cittadini residenti nel territorio della Regione comprensivo del così detto “extrabudget” e che l’anno 2020 è stato escluso dal computo in quanto fortemente condizionato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19);
- la capacità erogativa della struttura, da valutare sull’ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale utile;
- la dislocazione delle strutture erogatrici nel territorio con la finalità di favorire, a seconda della diversa tipologia delle prestazioni da acquistare, la capillarizzazione o la concentrazione dell’offerta, salvo che per la specialistica ambulatoriale che sarà oggetto di un percorso teso al graduale riequilibrio territoriale dell’offerta sanitaria;
- la capacità di assicurare tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia ”.
Del restante 10% del budget complessivo, la DGR n. 13/12 ha previsto l’utilizzo “ per eventuali contrattazioni con nuovi erogatori o per incrementi di budget che si renderanno necessari ”.
Espone ancora il ricorrente che per l’anno 2021 l’ATS ha assegnato ad esso un tetto di spesa di € 164.659,82 e che per la tornata contrattuale 2022 (oggetto del presente contenzioso) l’ARES (istituita con decorrenza 1.1.2022 dalla legge regionale n. 24/2020) ha adottato la bozza provvisoria del Piano di acquisto delle prestazioni della specialistica ambulatoriale, confermato, con marginali modifiche, con Deliberazione del Direttore generale di ARES n. 156 del 27.7.2022, con cui è stato approvato il Piano definitivo.
La Tabella allegata al Piano de quo , in applicazione dei citati quattro criteri regionali (ossia in estrema sintesi, come visto: fatturato storico; capacità erogativa; dislocazione strutture; tempi di attesa), individua un tetto di spesa annuo per il ricorrente pari a € 167.035,42 (a fronte del precedente tetto di spesa per il 2021 di € 164.659,82, come detto sopra), che a suo dire sarebbe errato poiché sarebbe erronea l’applicazione dei criteri regionali inerenti:
- al fatturato del biennio 2018/2019 (come indicato dalla DGR n. 13/12), in quanto quello sviluppato dal ricorrente sarebbe ben superiore a quello riconosciuto dall’ARES;
- alla valorizzazione dell’ultimo accreditamento, essendo i volumi accreditati al ricorrente di gran lunga superiori a quelli considerati dall’ARES.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
1) “ Eccesso di potere per violazione della DGR 13/12 del 9.04.2021: eccesso di potere per errore di fatto e sui presupposti. Violazione ed errata applicazione dell’art. 8- quinquies del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 796 lett. o), della Legge n. 296/2006 e della DGR n. 61/26 del 18.12.2018 in materia di sconto tariffario ”.
Il calcolo del fatturato erogato dal laboratorio ricorrente negli anni 2018 e 2019 sarebbe sbagliato in quanto:
- come si evince dalle fatture prodotte in giudizio, nell’anno 2018 sono state erogate prestazioni per € 210.249/22 e nel 2019 per € 220.422/79;
- la media del fatturato relativa al biennio 2018/2019 ammonta dunque a € 215.336,05 (210.249,22 + 220.422,79: 2);
- dalla Tabella del Piano ARES si evince, invece, che è stato individuato il differente (e minore) importo di € 199.036,17, con conseguente errato calcolo della porzione di tetto di spesa spettante per il fatturato.
Sarebbe inconferente la nota di ARES del 14.9.2022 (di riscontro alla segnalazione di errori da parte del Laboratorio), nella quale si evidenzia che “ per l’anno 2018 la differenza è data dall’emissione di fatture relative allo sconto tariffario che non è stato considerato ai fini del pagamento dell’ extra budget”. Ciò in quanto, a seguito della sentenza di questo TAR n. 981 del 16.11.2018 (di annullamento della DGR n. 21/12 del 24.4.2018, con la quale era stato reiterato lo sconto per il triennio 2018/2020), tutte le strutture sanitarie (compreso il ricorrente) hanno rifatturato le prestazioni erogate nel 2018 senza la decurtazione dello sconto (siccome appunto eliminato, con decorrenza 1.1.2018, dalla Regione in esecuzione della predetta pronuncia di questo TAR). La nota di ARES del 14.9.2022, quindi, confonderebbe il fatturato sviluppato nel 2018 (che deve essere preso in considerazione per intero ai fini della determinazione del tetto di spesa 2022) con il differente importo del “pagato” (che è ovviamente inferiore).
Tanto troverebbe conforto nella DGR n. 13/12 del 9.4.2021, ove si specifica che « per fatturato storico si intende l’erogato a favore dei cittadini residenti nel territorio della Regione comprensivo del così detto “extrabudget” ».
L’ARES, dunque, avrebbe dovuto considerare l’intero fatturato 2018 del ricorrente come risultante dalle fatture trasmesse, sommarlo a quello del 2019 e calcolare la media, nei termini sopra riportati.
2) “ Eccesso di potere per violazione della DGR 13/12 del 9.04.2021. Eccesso di potere per errore di fatto e sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità grave e manifesta. Violazione ed errata applicazione dell’art. 8- quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 ”.
Il budget assegnato al ricorrente sarebbe errato anche sotto l’ulteriore profilo individuato dalla DGR n. 13/12, concernente “ la capacità erogativa della struttura, da valutare sull’ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale utile ”.
Ciò in quanto:
- il Piano ARES precisa che “ La capacità erogativa è stata determinata con riferimento al numero delle prestazioni accreditate moltiplicato per la relativa tariffa. La porzione di tetto di spesa legata a tale criterio è stata distribuita proporzionalmente alla capacità di ciascuna struttura nell’ambito del rispettivo macro-aggregato, come risulta nella colonna “budget capacità” del foglio 02 CAPACITÁ dell’allegata tabella A ”;
- la base di calcolo della capacità erogativa sarebbe tuttavia errata, poiché il ricorrente, dapprima accreditato - con Determinazione n. 303 del 4.4.2018 - per complessivi 35.636 volumi, ha poi ottenuto - con Determinazione n. 6994 del 15.10.2021 - la rimodulazione in aumento delle prestazioni accreditate, arrivando a 696.810 volumi, anche in ragione del nulla osta rilasciato dalla Regione Sardegna alla luce di un consistente investimento fatto in termini di macchinari, personale etc., che ha consentito un notevole potenziamento della capacità erogativa;
- l’ARES, quindi, anziché tener conto (come imposto dalla DGR n. 13/12) dell’ultimo provvedimento di accreditamento, ha considerato quello precedente, così riducendo notevolmente la base di calcolo del criterio regionale di determinazione del tetto di spesa 2022.
Ciò emergerebbe dalla già richiamata nota di ARES del 14.9.2022, nella quale si rappresenta che “ per quanto riguarda l’accreditamento non è pervenuta, in tempi utili, allo Scrivente Servizio alcuna comunicazione ufficiale dell’ampliamento e rimodulazione e, pertanto, se ne terrà conto in sede di stipula dei contratti per l’anno 2023 ”, riconoscendo quindi che non è stato preso in esame l’ultimo provvedimento di accreditamento.
3) “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 32, comma 8, della Legge n. 449/1997, dell’art. 8- quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 31 della Legge regionale n. 24/2020. Violazione della DGR 13/12 del 9.04.2021. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione. Errore di fatto e sui presupposti. Carenza di potere ”.
Il Piano ARES di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2022 sarebbe illegittimo anche nella parte in cui introduce la clausola di riequilibrio (del tutto estranea alla DGR n. 13/12) per cui i tetti di spesa 2022 non possono comunque essere inferiori o superiori del 2,5 % rispetto ai tetti del 2021, in quanto l’ARES, con l’applicazione di tale clausola, violerebbe i principi della programmazione sanitaria e, in particolare, le attribuzioni della Regione.
L’ARES, nell’approvazione del Piano preventivo della specialistica ambulatoriale per il 2022, ha dapprima applicato i criteri regionali determinando i conseguenti tetti di spesa, “ salvo poi pretermetterli completamente mediante l’introduzione motu proprio di un unico e sostitutivo criterio, incentrato sulla mera conservazione dei tetti di spesa del 2021 (con una oscillazione del 2,5% in aumento o in riduzione) ”, in violazione delle prerogative e attribuzioni della Regione Sardegna in materia di programmazione sanitaria e di determinazione dei criteri e delle direttive che l’ARES avrebbe dovuto applicare nella fase della contrattazione con le strutture accreditate. In altri termini, l’ARES si sarebbe arrogata il potere (di cui è priva) di individuare un unico e nuovo criterio di ripartizione del fondo sanitario, sostituendosi alla Regione.
Peraltro, il Piano ARES sarebbe anche inconferente e illogico in quanto non vi sarebbe alcuna plausibile ragione che giustifichi il discostamento dai criteri di cui alla DGR n. 13/12, risultando incomprensibile la mera conferma dei tetti di spesa dell’anno precedente.
La stringata motivazione esplicitata nel Piano, secondo cui “ al fine di riportare la situazione in equilibrio ” – tra “ alcune strutture [che] registrano diminuzioni significative [e] altre [che] registrano incrementi altrettanto significativi rispetto al tetto base 2021 ” -, “ si è preso come punto di riferimento il tetto base 2021 ” e “ per non creare situazioni di eccessiva penalizzazione o vantaggio, si è quindi stabilito di applicare la […] clausola di riequilibrio ”, non sarebbe idonea a giustificare la sostituzione dei quattro criteri approvati dalla Regione Sardegna con l’unico introdotto ex novo dall’ARES.
Non si comprenderebbero le ragioni per cui le strutture che avrebbero conseguito un determinato budget in applicazione dei criteri regionali debbano essere penalizzate per favorirne altre che, invece, avrebbero visto ridursi il budget rispetto all’anno precedente, così dandosi luogo ad “ una sorta di livellamento conservativo, alla dichiarata finalità di confermare i tetti di spesa dell’anno precedente, in palese contrasto non solo con i criteri regionali, ma […] con i principi comunitari e costituzionali della libera concorrenza e del divieto di consolidamento di posizioni dominanti ”.
L’interesse all’impugnazione della clausola di salvaguardia discende dalla già citata nota dell’ARES del 14.9.2022, nella quale si rappresenta che il Laboratorio ricorrente “ nel 2022 ha avuto un tetto pari ad euro 167.035,42, con un incremento quasi del 2,5 % rispetto al tetto 2021 (euro 164.659,82) e, pertanto, anche adeguandolo ai dati da [esso] trasmessi, non potrebbe in ogni caso ottenere ulteriori modifiche in incremento ”.
4) “ Violazione dei principi costituzionali e comunitari della libera iniziativa economica, della concorrenza e della parità di trattamento, del divieto di discriminazione e di consolidamento di posizioni dominanti. Violazione della DGR 13/12 del 9.04.2021. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità grave e manifesta, disparità di trattamento ”.
L’applicazione del criterio di riequilibrio individuato dall’ARES rappresenterebbe un caso di scuola di violazione dei principi comunitari della libera concorrenza, del divieto di discriminazione e della doverosa parità di trattamento tra le strutture che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario regionale.
La mera reiterazione pro futuro dei tetti di spesa degli anni pregressi violerebbe le regole della concorrenza, in quanto favorirebbe il consolidamento di posizioni dominanti sganciate da una qualsiasi premialità sotto il profilo qualitativo dell’offerta di prestazioni.
Il Piano ARES 2022, dunque, con l’introduzione della clausola di salvezza dei tetti del 2021, si rivelerebbe illegittimo siccome in contrasto (oltre che con i criteri regionali approvati con la DGR n. 13/12) con i principi in materia di libera concorrenza, divieto di discriminazione tra gli operatori privati e di consolidamento di posizioni dominanti, che trovano alimento nella mera reiterazione dei tetti di spesa degli anni pregressi.
1.3. Si è costituita l’ARES Sardegna, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Con ordinanza n. 319 del 24 novembre 2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.5. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla quarta censura “ alla luce dell’orientamento formatosi sulla questione ”, per il resto insistendo ulteriormente per l’accoglimento del gravame.
1.6. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che l’ARES ha erroneamente calcolato il fatturato erogato dal ricorrente nel 2018 e, conseguentemente, ha calcolato in maniera errata anche la media con il fatturato del 2019.
Dalle fatture depositate in atti emerge che il ricorrente ha erogato prestazioni per € 210.249,22 nell’anno 2018 ed € 220.422,79 nel 2019 (v. doc. 7 e doc. 8 di parte ricorrente), con una media pari a € 215.336,05.
La Tabella del gravato Piano di ARES riporta invece il minore importo di € 199.036,17, giustificato da ARES – come visto sopra – in ragione del fatto che “ per l’anno 2018 la differenza (minor fatturato) è data dall’emissione di fatture relative allo sconto tariffario che non è stato considerato ai fini del pagamento dell’ extrabudget”.
Ora, la giurisprudenza di questo Tribunale, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha già rilevato – con richiamo anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato – che le proposte di contratto e i piani con i quali i tetti di spesa vengano calcolati scomputando dal fatturato degli anni 2018 e 2019 l’ extrabudget non remunerato non risultano coerenti con il contenuto della delibera della Giunta regionale n. 13/12, in quanto quest’ultima espressamente contempla il fatturato storico comprensivo dell’ extrabudget con la sola esclusione dei crediti inesigibili (v. la recente T.A.R. Sardegna, n. 269/2025, che richiama C.d.S., n. 3876/2023).
Poiché la DGR n. 13/12 del 9.4.2021 disciplina anche la tornata contrattuale 2022, oggetto dell’odierna controversia, l’ARES avrebbe dovuto considerare – come efficacemente dedotto dalla difesa di parte ricorrente - tutto il fatturato sviluppato negli anni 2018 e 2019, comprensivo dell’ extrabudget risultante dalle fatture emesse nei due anni, essendo irrilevante che una parte dello stesso non fosse stata pagata (dovendosi scomputare solo le prestazioni inappropriate e contestate).
Con specifico riferimento all’anno 2018, quindi, l’ARES avrebbe dovuto prendere a riferimento l’importo di € 210.249,22 in luogo di quello minore erroneamente considerato.
È dunque evidente l’errore in cui è incorsa l’ARES nell’applicazione del criterio relativo al fatturato storico di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 13/12 del 9.4.2021.
La censura, pertanto, è fondata.
2.2. Con riguardo al secondo motivo, osserva il Collegio che l’ARES è incorsa in errore anche nell’applicazione del criterio relativo alla “ capacità erogativa della struttura, da valutare sull’ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale utile ”.
Sul punto, è sufficiente osservare che è la stessa resistente ad ammettere (v. nota ARES del 14.9.2022, sub doc. 3 di parte ricorrente) di non aver tenuto conto dell’ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale del ricorrente (ossia la Determinazione n. 6994 del 15.10.2021, sub doc. 14 del ricorrente, utile per il tetto di spesa del 2022), con cui le prestazioni accreditate sono state rimodulate in notevole aumento rispetto a quelle previste dalla precedente Determinazione n. 303 del 4.4.2018, passando da 35.636 volumi a 696.810 volumi.
In altri termini, l’ARES ha erroneamente considerato il precedente provvedimento di accreditamento in luogo di quello successivo, che tuttavia avrebbe dovuto conoscere, essendo essa tenuta ad acquisire dall’ATS – alla quale è subentrata - tutti i provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie sarde.
La censura merita dunque accoglimento.
2.3. Il terzo motivo è infondato, sulla scorta dell’orientamento già espresso da questo T.A.R. con la sentenza n. 399/2025, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
L’ARES, per non creare situazioni di eccessiva penalizzazione o vantaggio tra le strutture interessate, ha stabilito di applicare la seguente clausola di riequilibrio: “ il tetto di spesa di ciascuna struttura non può essere inferiore al 2,5% né superiore al 2,5% del tetto del 2021 ”.
È dunque evidente come l’ARES non abbia disapplicato i criteri regionali, introducendone uno sostitutivo da essa individuato, ma abbia applicato un criterio correttivo volto a riequilibrare quelle situazioni che avevano generato eccessive situazioni di vantaggio o penalizzazione nelle strutture da un anno all’altro.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’ARES, quale Azienda chiamata a svolgere in maniera centralizzata, per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l’ARNAS “Brotzu”, l’AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, la gestione della committenza inerente all’acquisto delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie, in coerenza con la programmazione regionale era legittimata all’introduzione del criterio in parola in ragione di quanto disposto dalla stessa più volte citata deliberazione RAS n. 13/12 del 9 aprile 2021, che prevede che “ la distribuzione avvenga nella misura del 90% sulla base dei criteri elencati nelle linee di indirizzo generali di seguito riportate e del restante 10% sulla base di ulteriori criteri, anche finalizzati a favorire l’immissione nel mercato di nuovi erogatori e a contribuire all’abbattimento delle liste di attesa, preventivamente individuati dal Commissario straordinario della ATS ”.
Nel caso di specie, l’ARES ha introdotto il suddetto criterio “correttivo” al fine di assicurare il contenimento della fluttuazione dei budget assegnati che, laddove eccessivamente marcata, avrebbe ingenerato plurime criticità. Il fatto, poi, che la delibera precisi che tali criteri possano essere “anche” finalizzati a favorire l’immissione nel mercato di nuovi erogatori e a contribuire all’abbattimento delle liste di attesa rende evidente come sul punto la delibera non imprima alcun vincolo d’utilizzo.
Peraltro, l’impiego di tale criterio correttivo non rappresenta una novità introdotta ai fini dell’assegnazione dei budget per l’annualità in contestazione. Esso, infatti, è da tempo oggetto di applicazione e ciò che di volta in volta registra variazioni è il solo margine di fluttuazione ritenuto sostenibile in un’ottica di salvaguardia del corretto bilanciamento degli interessi coinvolti.
La legittimità della clausola, del resto, è stata ripetutamente vagliata in sede giurisdizionale e anche questo Tribunale ha evidenziato che “ il predetto criterio correttivo, come affermato dalla Sezione anche in altre occasioni, non è tacciabile di irragionevolezza. La ratio che lo giustifica è, infatti, quella di evitare (da un anno all’altro) situazioni di forte squilibrio nelle diverse strutture accreditate che potrebbero risentire della notevole variabilità dei tetti di spesa annualmente determinati sia sotto il profilo produttivo sia sotto il profilo economico-finanziario ” (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8.10.2019, n. 780; ibidem , 22.5.2019, n. 429; 23.4.2024, n. 324).
Sul punto, il Collegio ritiene utile ulteriormente precisare che nel settore sanitario è fondamentale il perseguimento dell’obiettivo strategico della virtuosa integrazione tra le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e quelle rese dal privato accreditato.
In tale contesto, la clausola correttiva in parola, di ormai pluriennale applicazione, è finalizzata a garantire anche la sostenibilità economica e organizzativa degli operatori privati. Essa, infatti, nel contenere il “ range ” di fluttuazione del budget da un anno all’altro, mira ad attivare un meccanismo compensativo che garantisce a tutte le strutture di avere un affidabile orizzonte temporale in merito all’assegnazione delle risorse destinate a finanziare le prestazioni da erogare che, da un lato, consente lo sviluppo dell’attività imprenditoriale in continuità e agevola l’assunzione di decisioni, anche in termini di investimenti in impiantistica e modernizzazione su base pluriennale e, dall’altro, esplica effetti virtuosi nei confronti dei fruitori delle prestazioni, scongiurando improvvise contrazioni dell’offerta privata accreditata conseguenti a fenomeni anche di tipo congiunturale.
Tale clausola, in definitiva, risulta funzionale a garantire un punto di equilibrio tra l’elemento premiale correlato all’incremento del fatturato registrato nelle annualità precedenti e quello afferente alla salvaguardia della continuità nel livello quali-quantitativo di soddisfacimento delle richieste di prestazioni sanitarie.
La censura, pertanto, non merita accoglimento.
2.4. Quanto al quarto motivo, infine, si dà atto della rinuncia allo stesso da parte del ricorrente.
2.5. In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi sopra esposti e, per l’effetto, vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati, con il conseguente obbligo per l’ARES di rideterminarsi nel termine di 45 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
2.6. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, considerati i profili peculiari della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
SC GI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC GI | Marco LL |
IL SEGRETARIO