TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3967 /2023 R.G. promossa da
., rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MAZZI CINZIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
FOSCARINI MARCO ANTONIO
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22/11/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/02/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
Nel merito, in via principale: 2
1. Darsi atto che, con sentenza non definitiva nr. 73/2024 del 10.01.2024, passata
in giudicato in data 11.07.2024, è stata dichiarata la cessazione degli effettivi civili
del matrimonio celebrato tra le parti.
2. Disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e sua Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella provincia di Verona, cosicché la
residenza della figlia coincida con quella della madre.
3. Disporsi che il padre possa tenere con sé nel rispetto del seguente Per_1
calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdìsera, dal termine dell'orario scolastico, alla
domenica pomeriggio per due volte al mese;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre la settimana
del Natale (24-30 dicembre) con quella del Capodanno (31-6);
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno della
Pasqua con quello del Lunedì Santo;
- per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi
con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
- alternanza delle residue festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15
agosto, 1° novembre, 8 dicembre) con accorpamento di eventuali ponti scolastici.
4. Disporsi l'obbligo del signor di versare alla signora la somma CP_1 Parte_1
mensile di Euro 2.000,00a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
con decorrenza dalla data della domanda, a mezzo di ordine di bonifico Per_1
bancario sul conto corrente della ricorrente, oltre rivalutazione ISTAT annuale. In
via subordinata: Voglia il Collegio stabilire, a titolo di mantenimento della figlia
quella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, in ogni Per_1
caso con decorrenza dalla data della domanda, a mezzo di ordine di bonifico
bancario sul conto corrente della ricorrente, oltre rivalutazione ISTAT annuale.
5. Disporsi l'obbligo del signor di versare alla signora la somma CP_1 Parte_1
mensile di Euro 1.500,00titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla data della
domanda, a mezzo di ordine di bonifico bancario sul conto corrente della stessa,
oltre rivalutazione ISTAT annuale. In via subordinata: Voglia il Collegio
2 3
stabilire il diverso importo dell'assegno divorzile ritenuto di giustizia all'esito
dell'istruttoria,in ogni caso con decorrenza dalla data della domanda, a mezzo di
ordine di bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente, oltre rivalutazione
ISTAT annuale.
6. Disporsi l'obbligo del signor di concorrere nella misura del 75% alle spese CP_1
accessorie e straordinarie necessarie per la figlia nel rispetto delle modalità Per_1
di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona e disporsi l'obbligo del
signor di provvedere in via esclusiva alle spese mediche di stante la CP_1 Per_1
titolarità della polizza sanitaria collegata al contratto di lavoro.
7. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori come per Legge.
8. Per mero dovere e scrupolo difensivo si insiste per l'accoglimento delle istanze
istruttorie formulate in atti e non accolte dal Giudice Delegato, istanze che di
seguito si riportano integralmente:
A) Si chiede l'accoglimento della prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
In ordine alla capacità economico patrimoniale del sig. CP_1
1) Vero che il sig. dall'anno 2006, è il direttore generale e finanziario e CP_1
procuratore speciale della tenuta Castello Del Nero sita a VE Val di Pesa,
zona del Chianti, azienda sorta nel medesimo anno e sempre gestita dal resistente;
2) Vero che la tenuta Castello del Nero è stata ricavata all'interno di un castello
risalente al XII° secolo, all'interno di una tenuta di 300 ettari nella zona del
Chianti;
3) Vero che il costo del solo pernottamento presso la tenuta Castello Del Nero è di
circa 1.000,00 euro per notte per una famiglia di due adulti ed un bambino (doc.
11);
4) Vero che il sig. dirige il personale della tenuta composto da quarantadue CP_1
dipendenti;
5) Vero che il sig. dal 2016 usufruisce gratuitamente, a titolo di benefit CP_1
aziendale, di un'auto aziendale (attualmente Una Jeep Compass anno 2023),
polizza RCA, pedaggi autostradali telepass, carburante, con carta di credito
aziendale, polizza sanitaria, telefono cellulare e rimborso spese chilometrico;
3 4
6) Vero che il sig. dispone di una carta di credito aziendale ancorata al conto CP_1
acceso su Banca Chianti intestato al datore di lavoro, dotata di plafond di euro
2.500,00 mensili utilizzabile anche per spese personali considerate quale ulteriore
benefit aziendale
7) Vero che il sig. dall'anno 2011, annualmente detrae fiscalmente le spese CP_1
sostenute per il restauro integrale del fabbricato (doc. 13) di cui al punto 10) come
anche le spese sostenute per l'acquisto dell'arredo e per gli interventi di
riqualificazione energetica relativi, come risulta dal riquadro Sezione III A, Sezione
III B e Sezione IV del modello 730/2020 agli atti di causa, quantificabili in
complessivi euro 300.000,00;
8) Vero che l'immobile di cui al punto 7) è stato restaurato dal sig. ed CP_1
immesso sul mercato delle locazioni turistiche e si trova a poca distanza dal centro
storico di Pistoia;
9) Vero che l'immobile di cui al punto 7) è stato concesso in locazione ad un
calciatore professionista della squadra Pistoiese Calcio, sig. , Parte_2
per uso transitorio della durata di sette mesi dal 21.01.2021 al 20.05.2021 al
canone mensile di euro 500,00;
10) Vero che l'immobile di cui al punto 7) ha un potenziale locatizio di euro
1.440,00 mensile come da relative tabelle OMI città di Pistoia, zona semi-centrale;
11) Vero che il sig. ha acquistato in data 28.12.2020 un immobile in CP_1
VE Val di Pesa (Firenze), nella centrale via Roma 59, ampio 14,5 vani, 308
mq., attualmente accatastato come fabbricato residenziale, un tempo sede dell'Hotel
Vittoria;
12) Vero che il sig. ha acquistato l'ex Hotel Vittoria al fine di restaurarlo e CP_1
metterlo a reddito nell'ambito di un'operazione immobiliare speculativa avviata con
il rogito del 28.12.2020.
13) Vero che il sig. ha concluso gli interventi di restauro dell'ex Hotel CP_1
Vittoria tramite l'impresa edile KlemendMeminaj di Firenze ed il sig. risiede CP_1
stabilmente presso detta abitazione;
4 5
14) Vero che il sig. nell'ambito del restauro dell'immobile di cui al punto CP_1
13) sta godendo dei benefici fiscali eco bonus e sisma bonus e quindi delle
detrazioni fiscali tra il 110% ed il 90% dei costi sostenuti per l'intervento di
restauro, con relativi rimborsi fiscali annuali.
Si indicano in qualità di testimoni in relazione alle circostanze da 1) a 6) il sig.
o delegato comunque il legale rappresentante della Testimone_1
proprietaria del 100% del capitale sociale della Castello del Controparte_2
Nero Srl, o suo delegato, il sig. di RI LL ela Persona_2
signora di VE Val di Pesa (FI). Persona_3
Si indica in qualità di testimone in relazione alle circostanze da 1) a 14) la signora
di Pistoia. Tes_2
Si indica in qualità di testimone sulla circostanza nr. 7) e 14) il dott. Tes_3
[...]
Si indica in qualità di testimone sulle circostanze da 11) a 14) il sig.
KlemendMeminaj di Firenze;
Si indica in qualità di testimone sulla circostanza nr. 9) il sig. Testimone_4
residente ad Alessandria;
In ordine alla capacità economica della sig.ra Parte_1
15) Vero che la signora vive insieme alla figlia presso Parte_1 Per_1
l'abitazione di proprietà della di lei madre in Sega di Cavaion, via Pavesi, 6, in
Sega di Cavaion;
16) Vero che la signora corrisponde mensilmente alla di lei madre la Parte_1
somma di euro 500,00 a titolo di concorso per le spese abitative e consumi sia
personali che della figlia eseguendo il versamento a mezzo bonifico Per_1
bancario, tramite ricariche Postepay o tramite contanti prelevati dal conto Banco
Posta (cfr. doc. 19);
17) Vero che nell'anno 2020 la signora è rimasta priva di occupazione Parte_1
lavorativa, come attesta il modello 730/21;
18) Vero che il settore del turismo nella zona del lago di Garda ha vissuto una
paralisi a causa della pandemia da Covid – 19 per cui la signora priva Parte_1
5 6
di reddito lavorativo, ha costantemente attinto ai propri risparmi per provvedere
alle spese quotidiane proprie e della figlia Per_1
19) Vero che la signora dopo una breve esperienza interinale nel mese Parte_1
di maggio 2021 tramite la cooperativa Orienta Spa, nel mese di giugno 2021, è
stata assunta come cameriera di sala con contratto stagionale, a tempo determinato
sino al settembre 2021
20) Vero che per i mesi di ottobre e novembre 2021 la ricorrente ha lavorato a
chiamata presso l'Hotel Antares di Villafranca.
21) Vero che nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 la signora ha Parte_1
incassato un reddito di euro 1.255,55 netti mensili;
22) Vero che dal giugno 2022 al novembre 2022 la sig.ra ha lavorato Parte_1
presso l'Hotel Veronello con contratto stagionale dal mese di febbraio 2023 al mese
di agosto per un massimo di 36 ore settimanali;
23) Vero che l'attuale occupazione lavorativa della sig.ra presso l'Hotel Parte_1
Veronello andrà a scadere il 31.08.2023 ( direttrice). Testimone_5
Si indica in qualità di testimoni in relazione alle circostanze da 15) a 23) la signora
di GO (VR), lasig. di Parte_1 Tes_6 Controparte_3
VE Val di Pesa (FI), la signora di TI (VR), la Controparte_4
signora di LC di TI (VR), la signora CP_5 Controparte_6
di VE (FI).
Sulle circostanze 19), 20), 21) e 22) la sig.ra di Verona. Parte_3
In ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile
24) Vero che, celebrate le nozze il 15.10.2015, il sig. condivise con la moglie CP_1
l'intenzione di accettare l'assunzione presso l'azienda Castello del Nero di
VE Val di Pesa;
25) Vero che la sig.ra nel gennaio 2016, accettò la proposta di Parte_1
trasferirsi in Toscana per consentirgli di iniziare la propria carriera presso
l'azienda Castello del Nero;
26) Vero che la coppia coniugale si trasferì a VE Val di Pesa presso un
appartamento condotto in locazione che veniva pagato dal sig. CP_1
6 7
27) Vero che la sig.ra nel periodo 2006 – 2009 trovò difficoltà a reperire Parte_1
una stabile occupazione lavorativa nella zona di VE Val di Pesa;
28) Vero che nell'estate 2006 la sig.ra iniziò una prima gravidanza;
Parte_1
29) Vero che durante il primo controllo ecografico, nel settembre 2006, la sig.ra
dovette recarsi da sola presso la ginecologa dott.ssa di Parte_1 Persona_4
VE e durante il controllo venne accertato l'aborto spontaneo;
30) Vero che il sig. nel medesimo periodo, prima di consolidare il suo ruolo CP_1
all'interno della Castello del Nero, ricercava soluzioni lavorative su tutto il
territorio nazionale tra cui Portofino, Jesolo, Sicilia;
31) Vero che nel medesimo periodo la sig.ra subì due aborti spontanei;
Parte_1
32) Vero che nel 2009, in stato avanzato di gravidanza, la coppia coniugale si
trasferì a Pistoia, città natale del sig. dove la di lui madre mise a loro CP_1
disposizione un'abitazione attigua al centro storico, in via Cesare Beccaria 24;
33) Vero che nel medesimo periodo il sig. progettava di avviare una propria CP_1
attività imprenditoriale nel settore del turismo a Pistoia, o zone limitrofe;
34) Vero che l'abitazione concessa in uso ai coniugi dalla madre del convenuto
necessitava di importanti interventi di restauro;
35) Vero che il sig. nel periodo 2009 – 2014 finanziò diversi interventi edili CP_1
di restauro della casa coniugale;
36) Vero che durante la gravidanza la sig.ra si occupò della Parte_1
sistemazione quotidiana e restauro della casa coniugale, lavorando insieme agli
operai incaricati dal sig. CP_1
37) Vero che nel medesimo periodo il sig. lavorava presso l'azienda Castello CP_1
del Nero uscendo di casa alle ore 7:00 e rientrando la sera alle ore 20:00;
38) Vero che la sig.ra si recava da sola presso la propria ginecologa Parte_1
dott.ssa per sottoporti ai controlli medici periodici durante la Persona_5
gravidanza;
39) Vero che nata la figlia il 20.02.2010, la sig.ra si è occupata Per_1 Parte_1
da sola del suo accudimento dai primi mesi di vita;
7 8
40) Vero che il sig. ha sempre lavorato quotidianamente anche dopo la CP_1
nascita della figlia rinunciando a permessi e ferie delegando alla sig.ra Per_1
l'accudimento della neonata figlia Parte_1 Per_1
41) Vero che tra il 2010 e 2011 il sig. frequentò un master in management CP_1
post universitario a Ferrara, suggerito dal suo datore di lavoro per assicurarsi un
avanzamento di carriera presso la Castello del Nero ed acquisire il ruolo di direttore
finanziario;
42) Vero che, nel medesimo periodo, gli unici permessi richiesti dal sig. CP_1
venivano utilizzati per assicurarsi la frequentazione del corso post universitario a
Ferrara;
43) Vero che nel 2012 il sig. acquisì la proprietà della casa coniugale di CP_1
Pistoia a seguito della successione materna.
44) Vero che nel medesimo periodo il sig. oltre all'impegno lavorativo CP_1
quotidiano presso la Castello del Nero, trascorreva tutti i venerdì e sabato a Ferrara
per frequentare il master;
45) Vero che all'età di quattro anni, è stata iscritta alla scuola di Per_1
Sant'Angelo di Bottegone (PT)
46) Vero che nell'anno 2015 il sig. divenuto direttore finanziario della CP_1
Castello del Nero, concluse un accordo per la vendita della casa coniugale di Pistoia
a terzi, poi venduta il 05.07.2017, omettendo di notiziare la moglie;
47) Vero che dal novembre 2015 il sig. ricevette dal datore di lavoro la CP_1
disponibilità del benefit aziendale consistente in appartamento ed utenze vicino la
sede del posto di lavoro, a VE Val di Pesa;
48) Vero che il sig. nel novembre 2015 impose a moglie e figlia di seguirlo a CP_1
VE Val di Pesa per trasferirsi presso l'appartamento messo a disposizione
dal datore di lavoro
49) Vero che nel periodo 2015 – 2018 la sig.ra riuscì a reperire Parte_1
soluzioni lavorative temporanee precarie;
50) Vero che il sig. nei primi mesi del 2019 autorizzò la sig.ra a CP_1 Parte_1
trasferirsi insieme alla figlia nella provincia di Verona;
8 9
51) Vero che dalla primavera 2019, ossia da quando e la madre vivono nella Per_1
provincia di Verona, il sig. incontra la figlia per una media di quattro giorni CP_1
al mese;
52) Vero che il sig. attualmente, incontra la figlia per due fine settimana al CP_1
mese quasi sempre in presenza della sua compagna sig.ra a Persona_6
VE o presso l'abitazione della compagna nella provincia di Bolzano
53) Vero che la società sportiva Redskin Cavaion dove ha praticato la Per_1
pallavolo sino al gennaio 2023 manteneva rapporti solo con la sig.ra Parte_1
54) Vero che dal 2022 la sig.ra viene incaricata almeno una volta al Persona_6
mese di accompagnare presso il padre a VE e riportarla alla madre Per_1
la domenica pomeriggio.
Si indicano in qualità di testimoni le seguenti persone:
dalla circostanza 24) alla circostanza 54) la sig.ra di Testimone_7
GO (VR) e la sig di VE Val di Pesa, la Signora Controparte_3
di TI, la signora di LC di TI, Controparte_4 CP_5
la signora di VE, la sig.ra di Cesena. Controparte_6 Testimone_8
Sulle circostanze 28) e 29) la dott.ssa di VE. Persona_4
Sulle circostanze 52) e 54) la sig.ra di UN (BZ). Parte_4
Sulla circostanza 53) il legale rappresentante della Pallavolo Redskins di Cavaion
V.se (VR).
B) In ordine alle residue istanze istruttorie:
Si formula istanza ex art. 210 c.p.c. affinché sia ordinata al signor CP_1
la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
- contratto di lavoro con espressa indicazione di tutti i benefits aziendali
riconosciuti al resistente;
- tutte le buste paga, compresa tredicesima e quattordicesima relativi agli anni
2022 e 2023 e 2024;
- le movimentazioni di tutti i conti correnti, personali, cointestati e su cui il
resistente possiede delega ad operare, relativi alle annualità 2020 - 2023 comprese
9 10
le movimentazioni di eventuali carte di credito messe a sua disposizione dal datore
di lavoro;
- eventuali investimenti e/o depositi bancari fruttiferi e non, piano d'accumulo,
azioni, obbligazioni, fondi di investimento, polizze assicurative vita, investimenti
assicurativi, pensioni integrative e qualsiasi altra forma di deposito e/o
investimento mobiliare;
- modelli unici o 730 relativi agli anni di imposta 2020, 2021, 2022 e 2024
- contratto di mutuo ipotecario stipulato il 28.12.2020 con Intesa San Paolo,
relativo piano d'ammortamento ed ogni altra documentazione utile a comprendere
gli effetti dell'annotazione intervenuta in data 15.02.2021 e classificata quale
“erogazione parziale”.
Si formula istanza affinché sia disposta una CTU economico contabile volta
ad accertare l'effettiva capacità economico reddituale - patrimoniale del signor
in riferimento anche al valore del patrimonio immobiliare, sia CP_1
personale che a mezzo di eventuali società a lui facenti capo, ed alla relativa
capacità locativa potenziale.”
per il resistente
“Voglia l'adito Tribunale di Verona
-Dare atto dell'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato il 15/10/2005 in TORRI DEL BENACO (VR)
e e trascritto nel registro Parte_5 CP_1
atti di matrimonio del Comune di TORRI DEL BENACO (VR) (Parte II –serie A -
n° 33 dell'anno 2005) in ragione della sentenza parzialen. 73/2024 pubblicata il
10/01/2024,passata in giudicato;
-Respingere la domanda per un assegno divorzile proposta da Parte_1
e statuire che ciascuno dei coniugi provvedaautonomamente al proprio
mantenimento, disponendo delle necessarie capacità e risorse.
-Disciplinare l'affidamento, la residenza, la frequentazione di con i Persona_7
genitori ed il suo mantenimento secondo le seguenti
CONDIZIONI
10 11
1) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza in Persona_7
Cavaion NE (VR) presso la madre e con attribuzione disgiunta delle decisioni
per l'ordinaria amministrazione nel suo esclusivo interesse morale e materiale;
2) il padre terrà con sé per due fine settimana al mese dal venerdì Per_1
pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera riportandola a casa dalla
madre entro le ore 21.00, ovvero fino al lunedì mattina riportandola a scuola in
orario di entrata. salvo diverso accordo tra i genitori;
3) durante le vacanze natalizie trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre Per_1
con un genitore ed il periodo dal 31 al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni
alterni; del pari equamente ed alternativamente trascorrerà le festività pasquali,
alternando il periodo dall'inizio della vacanza scolastica alla Domenica di Pasqua e
dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola, un anno con il padre ed un anno
con la madre;
4) durante le vacanze estive potrà tenere la figlia con sé due CP_1
settimane continuative o disgiunte nel mese di luglio ed altre due settimane
continuative o disgiunte nel mese di agosto: periodi da concordarsi entro la fine del
mese di maggio;
5) Nei tempi di frequentazione con il padre saràlibero di condurla con sé Per_1
presso la propria casa di residenza ed in altre destinazioni di sua scelta, sempre
comunicandoli alla madre e garantendole i contatti telefonici.
6) corrisponderà per il mantenimento della figlia la somma CP_1 Per_1
di euro 700,00 al mese con rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno
cinque di ogni mese sul conto corrente della signora oltre il 70% delle Parte_1
spese straordinarie documentate con distinzione come da protocollo del C.N.F. del
29/11/2017.
Con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa.”
per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
11 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2023 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio celebrato il 15/10/2005 con il sig.
e fossero disposti l'affidamento condiviso della figlia CP_1
nata il [...], con collocazione prevalente presso la madre e Per_1
tempi di permanenza con il padre compatibili con la distanza tra la residenza della figlia e quella del padre (in Toscana), l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 2.000,
o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT e il
75% per cento delle spese straordinarie, diverse da quelle mediche, da porsi interamente a carico del padre, titolare di polizza sanitaria collegata al contratto di lavoro, nonché di corrispondere un assegno divorzile mensile di € 1500 a favore della stessa ricorrente, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con decreto in data 8/6/2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Il convenuto, regolarmente costituito, aderiva alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso della minore con residenza presso la madre, ma chiedeva che fosse stabilito un contributo al mantenimento di pari ad € 700 mensili, oltre il 70% Per_1
delle spese straordinarie documentate con distinzione come da protocollo del C.N.F. del 29/11/2017 ed al 100% delle spese mediche ove e se coperte dalla polizza sanitaria di cui il disponeva e fintanto fosse operativa;
CP_1
si opponeva invece all'accoglimento della domanda di assegno divorzile a favore della moglie.
Le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 27/10/2023 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti.
12 13
All'esito, la Presidente del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata, depositata il
17/11/2023:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
ritenuto che, esaminate le allegazioni delle parti e le reciproche
contestazioni, vadano allo stato confermati i provvedimenti provvisori di
separazione, salvo prevedere che le spese mediche per la figlia siano integralmente
sostenute dal padre, non avendo lo stesso contestato di beneficiare di una polizza
sanitaria;
ritenuto che parte resistente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status e
parte ricorrente non si è opposta;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c.pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della figlia minore;
1) Conferma allo stato le condizioni di cui ai provvedimenti temporanei di
separazione in atto, ferma la rivalutazione dei contributi al mantenimento e salvo
l'obbligo del padre di sostenere integralmente le spese mediche per la figlia Per_1
2) Si riserva di riferire al Collegio sulla domanda relativa allo status. “
Con sentenza non definitiva del 9/1/2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza la causa era rimessa al Collegio per la prosecuzione dell'istruttoria.
Veniva quindi ordinato ad entrambe le parti di depositare le certificazioni uniche relative ai redditi del 2023, nonché a parte resistente di produrre gli estratti conto relativi al periodo dal gennaio ad agosto 2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 22/11/2024,
preceduta dal deposito di note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
13 14
1) Domanda di affidamento
Dall'unione coniugale il 20/10/2010 è nata la figlia Per_1
Le parti concordano per confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, come già
stabilito dal Tribunale di Firenze in sede di separazione.
Anche quanto ai tempi e modalità di permanenza con il padre, le richieste sono pressoché uguali, ma va considerato che ora Per_1
frequenta la scuola superiore, con lezioni anche il sabato, e pertanto durante il periodo scolastico il fine settimana con il padre non potrà
decorrere dal venerdì, bensì dal sabato al termine delle lezioni.
2) Domanda di contributo al mantenimento di Per_1
In sede di separazione il Tribunale di Firenze (si veda ordinanza
3.6.2021) ha stabilito un contributo per Aurora di € 700 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, pari ad attuali € 805, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare l'importo più adeguato in relazione all'attuale situazione, vanno innanzitutto esaminate le capacità economiche dei genitori, quali emergono dai documenti prodotti e dalle allegazioni non contestate.
La madre, nata nel 1970, svolge attività lavorativa stagionale di cameriera, con un reddito imponibile nell'anno 2022 pari ad € 15.738
comprensivo del contributo separativo (con un credito d'imposta pari ad €
1662), come risulta dalla dichiarazione dei redditi prodotta (doc. 39 di parte ricorrente), mentre per l'anno 2023 la certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro (doc. 42 di parte ricorrente) riporta un reddito lordo di €
14.612 per 269 giorni di lavoro. All'udienza di comparizione del 27/10/2023
la stessa ha dichiarato di percepire € 1300 euro circa al mese per sei mesi l'anno e nei restanti mesi un'indennità di circa 600 euro, variabili,
dichiarazioni grosso modo compatibili con le risultanze documentali. Essa
percepisce l'intero assegno unico universale per la figlia, pari ad € 180
14 15
mensili. È comproprietaria con una quota di 1/6 acquistata per successione ereditaria già prima della separazione di un'immobile ad uso abitativo sito in Sega di Cavaion (VR), nel quale si è trasferita a vivere insieme alla figlia dopo la separazione, immobile nel quale abita anche la propria madre,
comproprietaria, della quale sono stati documentati modesti redditi,
inferiori a € 10.000 annui (si veda doc. 32 di parte ricorrente). È proprietaria di un'auto Fiat Panda immatricolata nel 2013 e di risparmi pari ad € 35.000
investiti in titoli postali (doc. 18 di parte ricorrente), che ha spiegato costituire il residuo di un'erogazione di € 40.000 corrisposti nel 2017 dal marito in occasione della vendita della casa coniugale di Pistoia.
Il padre, nato nel 1969, svolge l'attività di direttore amministrativo nel settore alberghiero, dal 2006 al 2024 alle dipendenze di una società che gestiva un albergo a RI VE (FI), successivamente dal 2024,
consecutivamente, alle dipendenze di una società che gestiva un hotel a
Viareggio e poi di altra società che gestisce un hotel a Firenze (doc. 74 di parte resistente), con la quale il rapporto di lavoro è ancora in atto. In
relazione all'ultimo impiego ha documentato che da contratto la sua retribuzione annua lorda è pari ad € 75.000, che beneficerà di buoni pasto del valore di € 10 al giorno e che al raggiungimento degli obiettivi gli verrà
riconosciuto un bonus annuale pari al 25% dello stipendio, ossia (€ 18.750).
Per gli anni precedenti, ha documentato i seguenti redditi:
- annui lordi solo da lavoro dipendente pari ad € 102.818 nel 2023
(si veda certificazione unica prodotta dal resistente come doc.
72), che vanno integrati con il reddito da locazione (€ 700
mensili) e i rimborsi fiscali in relazione alle spese per ristrutturazione edilizia documentate;
- annui di € 73.340 complessivi lordi nel 2022, con un imponibile detratti gli oneri deducibili costituiti dal contributo alla moglie di € 5852, con un'imposta netta di € 5852 (e con un credito
15 16
d'imposta di € 18.248 in ragione delle spese per ristrutturazione edilizia).
Egli è proprietario esclusivo di un'ampia abitazione a VE, un ex hotel di circa 300 mq, acquistata nel 2020 - che ha ristrutturato godendo dei bonus fiscali -, nonché della quota di due terzi di un immobile ad uso abitativo a Pistoia, locato, per il quale percepisce un canone mensile di €
700, come risulta dagli estratti conto prodotti. Ha allegato e documentato di essere onerato di una rata mensile di mutuo pari ad € 1.177, mutuo contratto per l'acquisto della casa, nonché di altre due rate per prestiti per generiche “necessità di liquidità” (€ 432,00, doc. 52 di parte resistente) e
“maggiori spese” (€ 347). Va notato che il prestito per liquidità di € 20.000 è
stato richiesto e ottenuto pochi giorni prima della costituzione nel presente procedimento.
Al fine di determinare il contributo al mantenimento per Per_1
non vanno valutate solo le situazioni patrimoniali e reddituali dei genitori e le loro capacità lavorative, ma va tenuto conto anche delle esigenze della figlia, che ora ha quindici anni, della contribuzione diretta e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, che nell'ultimo anno sono stati ridotti rispetto alla regolamentazione originaria, posto che nel periodo scolastico i due fine settimana al mese con il padre non decorrono più dal venerdì,
bensì dal sabato al termine delle lezioni. A ciò si aggiunga che,
legittimamente, la madre ha prospettato l'esigenza di autonomia abitativa,
con la conseguente necessità di sostenere i relativi costi. Dal momento che il nuovo contratto di lavoro del padre non prevede espressamente il benefit della polizza sanitaria per la copertura delle spese mediche, deve presumersi che entrambi i genitori debbano provvedervi pro quota. Per
contro, incide anche l'integrale percepimento dell'assegno unico da parte della madre, di cui la metà, in ragione dell'affidamento condiviso,
spetterebbe al padre.
16 17
Valutati tutti tali elementi, il contributo stabilito in via provvisoria va aumentato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza ad € 875, fermo il 75% delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del
Tribunale di Verona, comprese quelle mediche.
3) Assegno divorzile
Nel procedimento di separazione, seppur in via provvisoria (la sentenza non è stata depositata) è stato disposto un contributo mensile al mantenimento in favore della moglie di € 300, oltre rivalutazione dal mese di giugno 2021, contributo confermato anche in sede di provvedimenti provvisori nel presente procedimento e attualmente pari ad € 345.
Al fine di accertare il diritto della resistente a percepire un assegno divorzile dal marito, va innanzitutto richiamato l'esame comparativo delle situazioni economiche di entrambi gli ex coniugi, sopra svolto.
Il resistente ha chiesto che non sia disposto alcun assegno divorzile,
sostenendo che la ex moglie avrebbe capacità lavorativa, criticando la scelta di svolgere un lavoro stagionale anziché continuo, e sostenendo che durante la vita coniugale la stessa non avrebbe in alcun modo sacrificato le proprie aspirazioni professionali, avendo sempre preferito dedicarsi a lavori saltuari, come peraltro precedentemente al matrimonio.
In diritto, poiché è stata invocata l'applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'assegno divorzile,
vanno fatte alcune premesse.
Secondo Cass. SS. UU. 11.7.2018 n° 18287 “Il riconoscimento dell'
assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'
17 18
assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”
Da tali dicta si desume che a) l'assegno ha funzione assistenziale;
b)
l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI° comma dell'art. 5 l.
div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita;
d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali.
Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di auto responsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla
Suprema Corte: “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile”.
18 19
Nel caso in esame, il confronto tra le capacità economiche delle parti evidenzia un apprezzabile squilibrio;
il resistente ha una stabilità
lavorativa, ha una capacità lavorativa ben definita quale responsabile amministrativo nel settore alberghiero, un buon reddito da lavoro integrato dal reddito da locazione, ha un'ampia abitazione di proprietà e un altro immobile in comproprietà (quota di 2/3) locato, a differenza della ricorrente, la cui occupazione (cameriera) è di livello ben inferiore. Va
considerato anche che non è stato contestato che la stessa durante la convivenza matrimoniale, dal 2005 al 2019, si sia dedicata in via prevalente alle incombenze familiari, che nei primi anni di convivenza matrimoniale la moglie subì due aborti spontanei e che dalla nascita della figlia, nel 2010, si sia occupata in via prevalente all'accudimento della stessa, mentre il marito consolidava la sua professionalità frequentando corsi di formazione fino ad ottenere una promozione a dirigente nel 2012 (doc. 20 di parte resistente),
dovendosi presumere che tale assetto sia stato determinato da una scelta comune dei coniugi. È altresì presumibile che la gestione amministrativa di un albergo, notoriamente privo di giorni e di orari di chiusura, comporti un notevole impegno anche in termini di tempo e di reperibilità anche in orari e giorni normalmente destinati alla famiglia.
A ciò si aggiunga che la convivenza matrimoniale è durata ben quattordici anni, dal 2005 al 2019.
Non si può peraltro trascurare che comunque la sig. Parte_1
dispone di una quota sia pur minoritaria di un immobile, di sia pur modesti risparmi (€ 35.000) che per sua stessa ammissione le derivano da un'elargizione del marito e di capacità lavorativa come cameriera.
Ciò premesso, deve ritenersi che la ricorrente disponga di risorse sufficienti a consentirle solo parzialmente di provvedere al proprio mantenimento. In particolare, la stessa, con i suoi redditi e tenuto conto dei suoi obblighi di contribuire al mantenimento della figlia e di dedicarsi alla stessa, non ha una sufficiente capacità di raggiungere un'autonomia
19 20
abitativa, non essendo esigibile che la stessa continui a vivere sine die con la figlia insieme alla propria madre nell'abitazione di cui ha solo una quota di comproprietà di 1/6. La domanda di assegno divorzile, con funzione parzialmente assistenziale, e compensativa e perequativa per il maggiore impegno per l'accudimento della figlia e per le attività domestiche, va pertanto accolta.
Al fine di determinare il quantum, vanno considerati i patrimoni,
l'importo già corrisposto dal marito nel 2017, i redditi, la capacità
lavorativa - che comunque la convenuta conserva, seppur in misura ridotta rispetto all'ex marito -, il regime fiscale dell'assegno divorzile e le aspettative pensionistiche;
valutati tali indici, l'assegno va determinato con decorrenza della domanda in € 350 mensili, pari alla misura concordata in sede di separazione come contributo, rivalutata, che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa che svolgeva nel corso del matrimonio, è adeguato ad assolvere alla funzione assistenziale,
perequativa e compensativa.
4) Spese di lite
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico del resistente, soccombente prevalente sulle domande di contributo al mantenimento. La liquidazione avverrà secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, della media complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
20 21
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TORRI DEL BENACO (VR) da Parte_1
e in data 15/10/2005,
[...] CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
TORRI DEL BENACO (VR) al n. 33 parte II serie A anno 2005;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi Per_1
i genitori e sua collocazione prevalente presso la madre;
4) Dispone i seguenti tempi di permanenza di con il padre: Per_1
– durane il periodo scolastico, a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera o al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante il periodo non scolastico a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera o al lunedì mattina con riaccompagnamento a casa della madre;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie,
alternando con la madre la settimana del Natale (24-30
dicembre) con quella del Capodanno (31dicembre-6gennaio); -
per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno della Pasqua con quello del Lunedì Santo;
- per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo,
da concordarsi con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
-
alternanza delle residue festività nazionali (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) con accorpamento di eventuali ponti scolastici;
i genitori potranno concordare tempi e modalità diversi, compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e scolastiche della minore;
5) Dispone l'obbligo del signor di versare alla signora CP_1
con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, la somma mensile di Euro 875,00 a titolo di contributo
21 22
per il mantenimento della figlia a mezzo di ordine di Per_1
bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente, oltre rivalutazione ISTAT annuale con base giugno 2024; per il pregresso conferma i provvedimenti provvisori;
6) Dispone l'obbligo del signor di concorrere nella misura CP_1
del 75% alle spese accessorie e straordinarie necessarie per la figlia nel rispetto delle modalità di cui al Protocollo del Per_1
Tribunale di Verona;
7) Dispone l'obbligo del signor di versare alla signora CP_1
la somma mensile di Euro 350 a titolo di assegno Parte_1
divorzile a mezzo di ordine di bonifico bancario sul conto corrente della stessa, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
8) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente della restante metà, che liquida per la quota 5.400 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 11/02/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
22