Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9961
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    La domanda di separazione personale è accolta in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.

  • Accolto
    Accordo complessivo sulla prole e sui rapporti economici

    Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con i loro interessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole è ritenuto non necessario. La domanda congiunta dei coniugi è recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

  • Altro
    Domanda di scioglimento del matrimonio

    La domanda di scioglimento del matrimonio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche. La causa deve essere rimessa al Giudice Relatore per l'acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e per la conferma delle condizioni concordate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9961
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9961
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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