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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22196/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.06.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eliana Onofrio presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Filomena Calicchio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 9 luglio 2016 (anno 2016 atto n. 145, parte 2, serie A02) in comunione legale con i seguenti figli minori: - C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.10.2017, cittadino italiano,
- C.F. , nata a [...] il [...], cittadina Controparte_2 C.F._4 italiana.
FATTO Il Signor ha depositato ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. in data 12.6.2025. Parte_1
La Signora si è costituita in giudizio con memoria depositata il 10 ottobre 2025. Parte_2
Negli atti introduttivi le Parti hanno indicato le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali, e gli oneri a carico di ciascuna di esse. Il G.D., Dott.ssa Delmonte, considerata la natura delle domande svolte e ritenuta l'opportunità che le Parti sperimentassero la possibilità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite, ha delegato al Giudice Onorario il tentativo di conciliazione, rimettendo allo stesso di sentire le Parti e, nel caso di composizione bonaria della controversia, di trasmettere gli atti al Giudice Delegato. A seguito delle udienze del 13/11/2025 e del 05/12/2025 avanti al Giudice Onorario, dott.ssa De Giacomi, le Parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, alle seguenti condizioni:
1) Le Parti chiedono che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi e l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla madre nell'interesse dei figli, e il padre si farà carico del canone di locazione e oneri accessori nei limiti dei 24 mila euro annui, di eventuali conguagli di spese condominiali e polizza assicurazione casa. Per i costi degli abbonamenti in essere (WIFI Tim, Sky, Neftlix, Disney+) e per utenze e Tari se ne farà carico il signor fino all'anno di competenza 2026. Parte_1
3) Il Signor come da accordi intervenuti con la moglie in data 13.11.2025, Parte_1 dichiara di aver dato disdetta del contratto di affitto del box in Milano, Via Giotto 4, in data 17.11.2025. Tale box, attualmente in uso esclusivo alla Signora dovrà pertanto essere Pt_2 consegnato libero da cose e persone entro la data del 21.2.2026. 4) Le Parti concordano che il marito cederà alla moglie il proprio 50% di proprietà dell'auto familiare A4 tg. GN661CH volturandola in capo alla Signora entro il 31 gennaio Pt_2
2026, la quale si farà carico dei relativi costi di trasferimento. Dal momento del trasferimento dell'autovettura, la Signora si farà carico dei costi relativi alla macchina, eccezion Pt_2 fatta del finanziamento attualmente in essere che verrà estinto dal marito. 5) Le Parti concordano sulla divisione al 50% dei saldi attivi dei conti correnti risultanti alla data del 5.12.2025, divisione che verrà effettuata entro il 15.1.2026. Le Parti concordano che la ripartizione del saldo del conto corrente sul quale viene addebitato l'importo della carta di credito in uso alla Signora verrà effettuata al netto dei 1.500 euro spettanti alla Pt_2 medesima quale contributo al mantenimento per il mese di dicembre c.a. Si dà atto che la carta di credito in uso alla Signora è stata restituita al marito in data 17.12.2025. Pt_2
6) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, CP_1 CP_2 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione famigliare in Milano, Via M. Pagano 71, anche ai fini della residenza anagrafica. Eventuali trasferimenti di residenza dei minori fuori Milano dovranno essere concordati per iscritto fra genitori. 7) Il padre potrà tenere con sé i figli, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse dei minori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì fino alla domenica sera entro le ore 20.30 il terzo weekend del mese, pernotti inclusi e con il pernotto anche della domenica sera il primo weekend del mese a decorrere dal mese di dicembre;
tutti i lunedì, con accompagnamento a scuola e ripresa dal plesso al termine della scuola e riaccompagnamento alla casa materna alle ore 20.30 già cenati, e i venerdì con accompagnamento a scuola e ripresa dal plesso al termine della scuola e riaccompagnamento alla casa materna alle ore 20.30 già cenati nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna;
- due settimane anche non consecutive nel mese di agosto;
- vacanze di Natale ad anni alterni, il giorno 24 dicembre dalla mattina ore 10.00 e riaccompagnamento dall'altro genitore alla mattina del 25 dicembre ore 10.00. Il genitore che starà con i bambini il 25 dicembre potrà tenerli con sé fino al 30.12 alle ore 20.30 e l'altro genitore dal 30.12 sera al 6.1 alle ore 20.30. Per l'anno 2025, i genitori concordano che i bambini staranno con la madre il giorno di Natale;
- Carnevale e Pasqua alternati, ponti ed altre festività infrannuali alternati;
- il giorno dei compleanni dei bambini verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore in parti uguali, al netto degli impegni scolastici, con possibilità per entrambi i genitori di partecipare ai festeggiamenti con i compagni;
- i genitori avranno la possibilità di partecipare entrambi ai momenti più importanti per la vita dei figli (ad es. comunione, cresima, feste, gare sportive) e di comunicarseli reciprocamente. 8) A decorrere dal mese di Dicembre 2025 il Signor contribuirà al mantenimento Parte_1 dei figli mediante pagamento di € 1.850 di cui € 1.500 quale contribuzione ordinaria rivalutabile annualmente ex indice ISTAT e € 350 quale contributo per le spese di babysitter che, nel momento in cui la baby-sitter non dovesse essere più necessaria, verrà considerato quale contributo al mantenimento ordinario per le maggiori esigenze dei figli. Tale somma sarà da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Per il mese di dicembre 2025 le Parti hanno concordato che la Signora potrà utilizzare la carta di credito che ha Pt_2 un massimale di € 1.500; il Signor ha già corrisposto € 350 per la baby-sitter Parte_1 tramite bonifico in data 10 dicembre 2025 e la moglie ne rilascia quietanza. Le spese straordinarie come da Protocollo milanese aggiornato a giugno 2025, che le Parti dichiarano di ben conoscere per averle ricevute dai rispettivi legali e sottoscritte, verranno ripartite fra genitori nella misura di:
- per le spese scolastiche e di mensa: 100% a carico del padre fino al termine dell'anno scolastico 2027/2028;
- a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2028/2029: i bambini inizieranno il percorso di studio presso una scuola pubblica e le relative spese verranno ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del residuo 20% a carico della madre;
- per le restanti spese straordinarie: i genitori concordano di ripartirle nella misura del 70% a carico del padre e del residuo 30% a carico della madre sin dalla data del 5.12.2025. 9) Le Parti hanno concordato che il Signor corrisponda alla Signora sul Parte_1 Pt_2 conto corrente intestato alla stessa presso ES PA (IBAN IT 33 P030 6909 4481 0000 0016 293) una Una Tantum di € 17.000# (euro diciassettemila#) a titolo di definizione transattiva di ogni rapporto economico-patrimoniale esistente tra i coniugi e derivante dalla vita matrimoniale, con le seguenti modalità: quanto al 50% (euro ottomilacinquecento), entro la data del 15 dicembre c.a., che la Signora dichiara di avere già ricevuto Pt_2 rilasciandone quietanza;
quanto al restante 50% (euro ottomilacinquecento), entro la data del 31 dicembre 2025. 10) La Signora vrà diritto di richiedere e ottenere il 100% dell'assegno unico e il Signor Pt_2 si rende disponibile a eventuali formalità. Parte_1
11) I genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e i passaporti per i figli minori.
12) Il Signor si impegna a trasferire la propria residenza dalla abitazione Parte_1 famigliare.
13) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il 9 luglio 2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.06.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eliana Onofrio presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Filomena Calicchio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 9 luglio 2016 (anno 2016 atto n. 145, parte 2, serie A02) in comunione legale con i seguenti figli minori: - C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.10.2017, cittadino italiano,
- C.F. , nata a [...] il [...], cittadina Controparte_2 C.F._4 italiana.
FATTO Il Signor ha depositato ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. in data 12.6.2025. Parte_1
La Signora si è costituita in giudizio con memoria depositata il 10 ottobre 2025. Parte_2
Negli atti introduttivi le Parti hanno indicato le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali, e gli oneri a carico di ciascuna di esse. Il G.D., Dott.ssa Delmonte, considerata la natura delle domande svolte e ritenuta l'opportunità che le Parti sperimentassero la possibilità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite, ha delegato al Giudice Onorario il tentativo di conciliazione, rimettendo allo stesso di sentire le Parti e, nel caso di composizione bonaria della controversia, di trasmettere gli atti al Giudice Delegato. A seguito delle udienze del 13/11/2025 e del 05/12/2025 avanti al Giudice Onorario, dott.ssa De Giacomi, le Parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, alle seguenti condizioni:
1) Le Parti chiedono che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi e l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla madre nell'interesse dei figli, e il padre si farà carico del canone di locazione e oneri accessori nei limiti dei 24 mila euro annui, di eventuali conguagli di spese condominiali e polizza assicurazione casa. Per i costi degli abbonamenti in essere (WIFI Tim, Sky, Neftlix, Disney+) e per utenze e Tari se ne farà carico il signor fino all'anno di competenza 2026. Parte_1
3) Il Signor come da accordi intervenuti con la moglie in data 13.11.2025, Parte_1 dichiara di aver dato disdetta del contratto di affitto del box in Milano, Via Giotto 4, in data 17.11.2025. Tale box, attualmente in uso esclusivo alla Signora dovrà pertanto essere Pt_2 consegnato libero da cose e persone entro la data del 21.2.2026. 4) Le Parti concordano che il marito cederà alla moglie il proprio 50% di proprietà dell'auto familiare A4 tg. GN661CH volturandola in capo alla Signora entro il 31 gennaio Pt_2
2026, la quale si farà carico dei relativi costi di trasferimento. Dal momento del trasferimento dell'autovettura, la Signora si farà carico dei costi relativi alla macchina, eccezion Pt_2 fatta del finanziamento attualmente in essere che verrà estinto dal marito. 5) Le Parti concordano sulla divisione al 50% dei saldi attivi dei conti correnti risultanti alla data del 5.12.2025, divisione che verrà effettuata entro il 15.1.2026. Le Parti concordano che la ripartizione del saldo del conto corrente sul quale viene addebitato l'importo della carta di credito in uso alla Signora verrà effettuata al netto dei 1.500 euro spettanti alla Pt_2 medesima quale contributo al mantenimento per il mese di dicembre c.a. Si dà atto che la carta di credito in uso alla Signora è stata restituita al marito in data 17.12.2025. Pt_2
6) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, CP_1 CP_2 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione famigliare in Milano, Via M. Pagano 71, anche ai fini della residenza anagrafica. Eventuali trasferimenti di residenza dei minori fuori Milano dovranno essere concordati per iscritto fra genitori. 7) Il padre potrà tenere con sé i figli, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse dei minori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì fino alla domenica sera entro le ore 20.30 il terzo weekend del mese, pernotti inclusi e con il pernotto anche della domenica sera il primo weekend del mese a decorrere dal mese di dicembre;
tutti i lunedì, con accompagnamento a scuola e ripresa dal plesso al termine della scuola e riaccompagnamento alla casa materna alle ore 20.30 già cenati, e i venerdì con accompagnamento a scuola e ripresa dal plesso al termine della scuola e riaccompagnamento alla casa materna alle ore 20.30 già cenati nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna;
- due settimane anche non consecutive nel mese di agosto;
- vacanze di Natale ad anni alterni, il giorno 24 dicembre dalla mattina ore 10.00 e riaccompagnamento dall'altro genitore alla mattina del 25 dicembre ore 10.00. Il genitore che starà con i bambini il 25 dicembre potrà tenerli con sé fino al 30.12 alle ore 20.30 e l'altro genitore dal 30.12 sera al 6.1 alle ore 20.30. Per l'anno 2025, i genitori concordano che i bambini staranno con la madre il giorno di Natale;
- Carnevale e Pasqua alternati, ponti ed altre festività infrannuali alternati;
- il giorno dei compleanni dei bambini verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore in parti uguali, al netto degli impegni scolastici, con possibilità per entrambi i genitori di partecipare ai festeggiamenti con i compagni;
- i genitori avranno la possibilità di partecipare entrambi ai momenti più importanti per la vita dei figli (ad es. comunione, cresima, feste, gare sportive) e di comunicarseli reciprocamente. 8) A decorrere dal mese di Dicembre 2025 il Signor contribuirà al mantenimento Parte_1 dei figli mediante pagamento di € 1.850 di cui € 1.500 quale contribuzione ordinaria rivalutabile annualmente ex indice ISTAT e € 350 quale contributo per le spese di babysitter che, nel momento in cui la baby-sitter non dovesse essere più necessaria, verrà considerato quale contributo al mantenimento ordinario per le maggiori esigenze dei figli. Tale somma sarà da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Per il mese di dicembre 2025 le Parti hanno concordato che la Signora potrà utilizzare la carta di credito che ha Pt_2 un massimale di € 1.500; il Signor ha già corrisposto € 350 per la baby-sitter Parte_1 tramite bonifico in data 10 dicembre 2025 e la moglie ne rilascia quietanza. Le spese straordinarie come da Protocollo milanese aggiornato a giugno 2025, che le Parti dichiarano di ben conoscere per averle ricevute dai rispettivi legali e sottoscritte, verranno ripartite fra genitori nella misura di:
- per le spese scolastiche e di mensa: 100% a carico del padre fino al termine dell'anno scolastico 2027/2028;
- a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2028/2029: i bambini inizieranno il percorso di studio presso una scuola pubblica e le relative spese verranno ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del residuo 20% a carico della madre;
- per le restanti spese straordinarie: i genitori concordano di ripartirle nella misura del 70% a carico del padre e del residuo 30% a carico della madre sin dalla data del 5.12.2025. 9) Le Parti hanno concordato che il Signor corrisponda alla Signora sul Parte_1 Pt_2 conto corrente intestato alla stessa presso ES PA (IBAN IT 33 P030 6909 4481 0000 0016 293) una Una Tantum di € 17.000# (euro diciassettemila#) a titolo di definizione transattiva di ogni rapporto economico-patrimoniale esistente tra i coniugi e derivante dalla vita matrimoniale, con le seguenti modalità: quanto al 50% (euro ottomilacinquecento), entro la data del 15 dicembre c.a., che la Signora dichiara di avere già ricevuto Pt_2 rilasciandone quietanza;
quanto al restante 50% (euro ottomilacinquecento), entro la data del 31 dicembre 2025. 10) La Signora vrà diritto di richiedere e ottenere il 100% dell'assegno unico e il Signor Pt_2 si rende disponibile a eventuali formalità. Parte_1
11) I genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e i passaporti per i figli minori.
12) Il Signor si impegna a trasferire la propria residenza dalla abitazione Parte_1 famigliare.
13) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il 9 luglio 2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG