Ordinanza cautelare 26 gennaio 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 2.12.2025 avente ad oggetto “disposizione di chiusura e archiviazione del procedimento ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. relativo alla verifica di un possibile inquinamento acustico prodotto dal pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato -OMISSIS-, ubicato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 2.12.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la proposta di chiusura e archiviazione dell’Ufficio di Polizia locale prot. n. -OMISSIS-del 24.11.2025, richiamata nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. GA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno esposto:
- di vivere in un appartamento ubicato sopra l’immobile ove si svolge l’attività commerciale denominata “-OMISSIS-”, ubicato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;
- di aver presentato, in data 20.12.2025 un esposto presso il Comune di -OMISSIS- per inquinamento acustico, lamentando immissioni di rumore intollerabili (musica a volume altissimo e schiamazzi) provenienti dal suddetto locale commerciale "-OMISSIS-", ubicato al piano terra dello stabile;
- che, comunicato l’avvio del procedimento, sono state depositate memorie procedimentali con numerosi allegati, tra cui una perizia fonometrica e un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS- in un procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dallo stesso sig. -OMISSIS- e da altro residente (sig. -OMISSIS-), che aveva ordinato al gestore del locale di cessare le immissioni sonore intollerabili;
2. Il provvedimento impugnato ha archiviato il procedimento, fondandosi sulla relazione della polizia locale e viene contestato dai ricorrenti in quanto:
1) ha ignorato tutti gli elementi portati nel procedimento dai ricorrenti e in particolare la perizia fonometrica, non motivando neppure sul perché gli elementi (perizia tecnica, l'ordinanza del Tribunale, la lettera di recesso dell'altro inquilino e il certificato medico del sig. -OMISSIS-) siano stati ritenuti irrilevanti;
2) si fonda su dati irrilevanti, poiché gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale, peraltro insufficienti poiché privi di accertamenti tecnici, che sarebbero dovuti essere condotti da PA, vista anche la perizia di parte, sono del tutto inidonei, essendo stati effettuati esclusivamente in orario diurno (8-14 e 14.30- 17.30);
3) è erroneo in fatto che non vi siano state altre lamentele e segnalazioni, emergendo documentalmente le lamentele di -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-.
3. Resiste in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con ordinanza cautelare n. 31 del 26 gennaio 2026, la Sezione ha così disposto sull’istanza cautelare:
“ Ritenuto, ad un sommario esame, che ricorrano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, atteso che:
- l’istruttoria svolta dal Comune non pare congrua rispetto a quanto lamentato nell’esposto, fondandosi su accertamenti svolti dalla Polizia locale in orario diurno (8-14 e 14.30-17.30), nonostante gli esponenti abbiano segnalato che “le propagazioni incorporali moleste si perpetrano fino a notte fonda, rendendo impossibile il riposo […]”;
- l’Amministrazione sembra anche non aver tenuto conto adeguatamente del fatto che: i) una precedente inquilina dello stabile, sentita telefonicamente in data 18.11.2025 dall’agente accertatore (come riferito nello stesso provvedimento impugnato), ha “comunica[to] di aver abbandonato l’appartamento in data 16/11/2025 e che occupava da circa 3 anni, per trasferirsi presso immobile di sua proprietà e di recente acquisto”, “rifer[endo] di essersi lamentata varie volte col padrone di casa per la musica fino alle 02.00 e per gli avventori del locale, soprattutto ragazzini, che recavano disturbo con chiacchiere, grida, risate”, seppure “non d[ando] riferimenti temporali recenti”; ii) un altro ex inquilino dello stabile, nella lettera di recesso dal contratto di locazione, motivava il recesso proprio con la impossibilità di riposare a causa del rumore proveniente dal locale (v. allegato alla memoria ex art. 10 l. 241/1990, sub doc. 4.1 di parte ricorrente);
Ritenuto quindi che l’istanza cautelare vada accolta ai fini di un compiuto e motivato riesame da parte del Comune, anche attraverso accertamenti fonometrici da eseguirsi con l’ausilio dell’PA, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza; ”, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
5. Con memoria del 20 febbraio 2026 il Comune di -OMISSIS- ha rappresentato che “ a seguito dell’Ordinanza di Codesto Ecc.mo Tribunale n. 31 del 26.01.2026, in data 28.01.2026 ha richiesto (pur ferma e ribadita la legittimità dell’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2.12.2025 e della relativa istruttoria – doc. 4) l’intervento di PA per la verifica delle asserite emissioni acustiche dal -OMISSIS- (doc. 12), sollecitandone ulteriormente l’intervento il 9.02.2026 (doc. 13): è ora in attesa che PA comunichi quando potrà effettuare le verifiche ”.
6. In data 24 marzo 2026 il Comune di -OMISSIS- ha depositato documenti atti a comprovare il pagamento in favore di PA in relazione al preventivo trasmesso per l’esecuzione dell’intervento.
7. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover respingere l’istanza di rinvio formulata dal Comune di -OMISSIS- in attesa dell’esecuzione dell’intervento di PA, non ritenendo sussistenti le eccezionali ragioni che potrebbero giustificarlo ex art. 73, comma 1- bis c.p.a., essendo preferibile definire, ad avviso del Collegio, il giudizio, sussistendo tutti gli elementi per decidere, con gli effetti conformativi propri di un giudicato di merito, differenti da quello cautelare.
9. Nel merito infatti, anche alla luce di quanto già evidenziato in sede cautelare, è sicuramente fondata la censura di difetto di istruttoria e motivazione, sotto un duplice profilo.
9.1. In primo - e già assorbente - luogo, non possono essere considerati idoneo supporto istruttorio al provvedimento impugnato gli accertamenti fonometrici eseguiti dal Comune, senza neppure il supporto tecnico di PA, in orario diurno, posto che i ricorrenti hanno lamentato emissioni rumorose intollerabili in orario notturno, come, secondo l’ id quod plerumque accidit , accade per esercizi commerciali quali quello che occupa.
Come già evidenziato in sede cautelare, nell’esposto si rappresenta che “ le propagazioni incorporali moleste si perpetrano fino a notte fonda, rendendo impossibile il riposo (…) ” (doc. 2 ricorrenti) rendendo così infondata la difesa del Comune che eccepisce la mancata esposizione della circostanza di emissioni rumorose in periodo notturno.
9.2. In secondo luogo, i ricorrenti hanno altresì allegato alla memoria procedimentale dichiarazioni di altri inquilini dello stabile, richiamate già nell’ordinanza cautelare, che hanno evidenziato in realtà le medesime circostanze di fatto poste a fondamento dell’istanza, ma su di esse il Comune non ha congruamente motivato nel provvedimento di archiviazione (e dalle quali peraltro si evince proprio la presenza delle emissioni rumorose in orario notturno) (doc. 4 ricorrenti).
10. Alla luce di tali elementi di fatto, il provvedimento impugnato sconta i vizi di legittimità del difetto di istruttoria e di motivazione e, come tale, è complessivamente illegittimo e deve essere annullato.
11. L’effetto conformativo della decisione è individuato dal Collegio nell’obbligo di riesercizio del potere da parte del Comune di -OMISSIS-, assegnando il termine per la conclusione del procedimento pari a trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, mediante lo svolgimento di una compiuta istruttoria anche ed in particolare tramite accertamenti fonometrici a sorpresa da parte di PA in orario notturno.
La presente sentenza, a tal fine, viene comunicata anche ad PA, affinchè provveda ad eseguire gli accertamenti istruttori necessari in un termine congruo e sufficiente a consentire la conclusione del procedimento comunale nel rispetto del termine di trenta giorni sopra descritto.
12. Le spese del giudizio, stante la natura della decisione e la peculiarità fattuale della vicenda possono essere integralmente compensate tra le parti.
13. Rileva infine il Collegio che entrambi i ricorrenti sono stati provvisoriamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato: il ricorrente -OMISSIS-, con decreto n. 52 del 22 dicembre 2025 della competente commissione; il ricorrente -OMISSIS-, con decreto n. 53 del 22 dicembre 2025, della competente commissione.
Tuttavia, in esito alle verifiche condotte ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 25 febbraio 2026, ha comunicato che il reddito percepito dal nucleo familiare, di cui fanno parte entrambi i ricorrenti, risulta superiore alla soglia massima prevista dalla vigente normativa ai fini del conseguimento dei benefici di legge, in ragione della presenza, in capo al ricorrente -OMISSIS-, di redditi esenti per euro 21.267,14.
A questo proposito, il Collegio prende atto delle deduzioni svolte dalla difesa di parte ricorrente nelle osservazioni del 5 marzo 2026, che forniscono i chiarimenti richiesti dalla Segreteria in ordine alla natura di tali redditi, da ascriversi alla pensione di invalidità che eroga l’INPS.
Tuttavia, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale in materia, qui condiviso, deve ritenersi che la pensione di invalidità civile concorra a determinare un accrescimento della situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare, in quanto emolumento corrisposto dallo Stato con carattere di stabilità e con funzione sostitutiva o integrativa del reddito mancante, restando esclusa dal computo la sola indennità di accompagnamento, che ha funzione diversa (conf. TAR Sardegna, I, sent. n. 174 del 2026, p. 5; n. 953 del 2025, p. 12.1. e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori; e ord., I, n. 905/2025).
Da ciò discende che, a prescindere dall’esenzione fiscale di tali emolumenti, gli stessi devono essere presi in considerazione ai fini della verifica delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2025, n. 25571).
Ne consegue che, in base a quanto dispone l’art. 136 del t. u. n. 115 del 2002, deve essere disposta la revoca dei decreti della Commissione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nn. 52 e 53 del 22 dicembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ordinando al Comune di -OMISSIS- di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, con le modalità di cui al par. 11 della parte motiva.
Spese compensate.
Revoca i decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nn. 52 e 53 del 22 dicembre 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e venga comunicata all’PA per le attività di competenza di cui alla parte motiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL FE, Presidente
GA RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RA | UL FE |
IL SEGRETARIO