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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1228/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1228/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Pollini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda proposta in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 20 febbraio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Salsomaggiore Terme (PR), il 17 luglio 2021, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti prettamente questioni economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Essi proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione formulata pagina 1 di 2 in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e integralmente riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), il 17 luglio 2021, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 19, P. II, S. A, anno 2021.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 17 febbraio 2025 e depositato il 20 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1228/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Pollini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda proposta in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 20 febbraio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Salsomaggiore Terme (PR), il 17 luglio 2021, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti prettamente questioni economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Essi proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione formulata pagina 1 di 2 in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e integralmente riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), il 17 luglio 2021, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 19, P. II, S. A, anno 2021.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 17 febbraio 2025 e depositato il 20 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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