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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2085/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. CHIARA GIUGNI (c.f.
– fax 0342/518324 – pec sito a Sondrio C.F._3 Email_1
in Via R. Bonfadini n. 1, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta – sentenza non definitiva
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito voglia:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) confermare l'affidamento condiviso delle figlie e minorenni, ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre;
c) le figlie minorenni potranno vedere il padre durante la settimana nella serata di mercoledì ed un fine settimana ogni due, dalle ore 20,00 di venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva.
Nel periodo estivo le figlie staranno con ciascun genitore per tre settimane, le prime due consecutive, la terza distanziata dalle prime due da almeno 14 giorni di tempo;
i predetti periodi di ferie sono da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
le figlie trascorreranno metà delle giornate previste per le ferie scolastiche pasquali con un genitore e la restante metà con l'altro genitore e, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua con il genitore con cui non sono stati a Natale, il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il periodo che va dal 01 gennaio al 6 gennaio con l'altro, sempre con criterio di alternanza.
I genitori si impegnano a comunicare tra loro per quanto riguarda le questioni attinenti alle figlie;
ogni genitore, anche se non collocatario in quel momento, potrà autonomamente partecipare ad eventi scolastici, sportivi, ricreativi e comunque importanti per la vita sociale delle due minori, senza interferire con la funzione dell'altro genitore e nel pieno rispetto del rapporto di quest'ultimo con i figli;
c) assegnare la casa coniugale sita Sondrio in Via Giuliani n. 11 con tutti i suoi arredi alla IG.ra
, in quanto rispondente all'interesse della prole, avendo già il SI. individuato Parte_1 Pt_2 il luogo ove trasferirà la sua residenza - a ED (SO) in via Garibaldi n. 62 in un appartamento di cui è usufrutturiario – una volta che egli sarà autorizzato a vivere separato dalla LI;
d) stabilire a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia non Parte_2 ancora autosufficiente economicamente pari ad Euro 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche documentate;
f) stabilire che gli assegni unici famigliari per le figlie minorenni siano riscossi al 100% dalla SI.ra
; Parte_1
g) stabilire che l'autovettura marca Dacia modello Logan tg. EF658LB di proprietà di Parte_2 rimanga in uso alla SI.ra con spese integralmente a carico della LI (assicurazione, bollo, Pt_1 revisione ed in genere manutenzione);
h) i coniugi si scambiano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e per l'annotazione sugli stessi delle figlie minorenni;
pagina 2 di 5 i) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronunciala separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 18/11/2024 e Parte_1 [...] roponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario celebrato Pt_2 in data 6/10/1996 nel Comune di Cedrasco (SO) - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cedrasco (SO), al n. 2, parte 2, Serie A, anno 1996 – evidenziando che dal matrimonio sono nate le figlie (c.f. ), nata a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_3 C.F._4 economicamente autosufficiente, (c.f. ), nata a [...] il Persona_4 C.F._5
17/08/2002, maggiorenne, studentessa universitaria ed economicamente non autosufficiente, e le gemelle, (c.f. e (c.f. ) nate Persona_1 C.F._6 Persona_2 C.F._7
a Lecco il 7/10/2010, ancora minorenni e studentesse di scuola secondaria superiore, e che dopo un lungo primo periodo di armonia e reciproco sostegno, però, progressivamente l'unione si è andata deteriorando e malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte
Con decreto del 18/11/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 12/2/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
pagina 3 di 5 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli (c.f. Persona_4
), nata a [...] il [...], maggiorenne, studentessa universitaria ed C.F._5 economicamente non autosufficiente, e le gemelle, (c.f. e Persona_1 C.F._6 Per_2
(c.f. ) nate a Lecco il 7/10/2010, ancora minorenni e studentesse di scuola
[...] C.F._7 secondaria superiore, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 6/10/1996 nel Comune di Cedrasco (SO) - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cedrasco (SO), al n. 2, parte 2, Serie A, anno 1996;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 4 di 5 6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di ConSIlio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2085/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. CHIARA GIUGNI (c.f.
– fax 0342/518324 – pec sito a Sondrio C.F._3 Email_1
in Via R. Bonfadini n. 1, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta – sentenza non definitiva
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito voglia:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) confermare l'affidamento condiviso delle figlie e minorenni, ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre;
c) le figlie minorenni potranno vedere il padre durante la settimana nella serata di mercoledì ed un fine settimana ogni due, dalle ore 20,00 di venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva.
Nel periodo estivo le figlie staranno con ciascun genitore per tre settimane, le prime due consecutive, la terza distanziata dalle prime due da almeno 14 giorni di tempo;
i predetti periodi di ferie sono da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
le figlie trascorreranno metà delle giornate previste per le ferie scolastiche pasquali con un genitore e la restante metà con l'altro genitore e, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua con il genitore con cui non sono stati a Natale, il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il periodo che va dal 01 gennaio al 6 gennaio con l'altro, sempre con criterio di alternanza.
I genitori si impegnano a comunicare tra loro per quanto riguarda le questioni attinenti alle figlie;
ogni genitore, anche se non collocatario in quel momento, potrà autonomamente partecipare ad eventi scolastici, sportivi, ricreativi e comunque importanti per la vita sociale delle due minori, senza interferire con la funzione dell'altro genitore e nel pieno rispetto del rapporto di quest'ultimo con i figli;
c) assegnare la casa coniugale sita Sondrio in Via Giuliani n. 11 con tutti i suoi arredi alla IG.ra
, in quanto rispondente all'interesse della prole, avendo già il SI. individuato Parte_1 Pt_2 il luogo ove trasferirà la sua residenza - a ED (SO) in via Garibaldi n. 62 in un appartamento di cui è usufrutturiario – una volta che egli sarà autorizzato a vivere separato dalla LI;
d) stabilire a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia non Parte_2 ancora autosufficiente economicamente pari ad Euro 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche documentate;
f) stabilire che gli assegni unici famigliari per le figlie minorenni siano riscossi al 100% dalla SI.ra
; Parte_1
g) stabilire che l'autovettura marca Dacia modello Logan tg. EF658LB di proprietà di Parte_2 rimanga in uso alla SI.ra con spese integralmente a carico della LI (assicurazione, bollo, Pt_1 revisione ed in genere manutenzione);
h) i coniugi si scambiano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e per l'annotazione sugli stessi delle figlie minorenni;
pagina 2 di 5 i) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronunciala separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 18/11/2024 e Parte_1 [...] roponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario celebrato Pt_2 in data 6/10/1996 nel Comune di Cedrasco (SO) - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cedrasco (SO), al n. 2, parte 2, Serie A, anno 1996 – evidenziando che dal matrimonio sono nate le figlie (c.f. ), nata a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_3 C.F._4 economicamente autosufficiente, (c.f. ), nata a [...] il Persona_4 C.F._5
17/08/2002, maggiorenne, studentessa universitaria ed economicamente non autosufficiente, e le gemelle, (c.f. e (c.f. ) nate Persona_1 C.F._6 Persona_2 C.F._7
a Lecco il 7/10/2010, ancora minorenni e studentesse di scuola secondaria superiore, e che dopo un lungo primo periodo di armonia e reciproco sostegno, però, progressivamente l'unione si è andata deteriorando e malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte
Con decreto del 18/11/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 12/2/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
pagina 3 di 5 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli (c.f. Persona_4
), nata a [...] il [...], maggiorenne, studentessa universitaria ed C.F._5 economicamente non autosufficiente, e le gemelle, (c.f. e Persona_1 C.F._6 Per_2
(c.f. ) nate a Lecco il 7/10/2010, ancora minorenni e studentesse di scuola
[...] C.F._7 secondaria superiore, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 6/10/1996 nel Comune di Cedrasco (SO) - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cedrasco (SO), al n. 2, parte 2, Serie A, anno 1996;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 4 di 5 6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di ConSIlio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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