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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
CC IL EL, CE
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pavia - Piazza Del Municipio 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Del Municipio 2 27100 Pavia PV
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38278 DEL 05/06/2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Rigettare lo stesso e,analogamente, condannare alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'Impresa società_1 Srl, ora Ricorrente_1 Spa, a seguito di fusione per incorporazione, il Comune di Pavia ha notificato il 5 luglio 2025 l'avviso di accertamento esecutivo IMU
2019 numero 38278, con il quale è stata richiesta una maggiore IMU per € 129.132,00 arrotondati, oltre sanzioni ed interessi. Precedentemente alla notifica di detto avviso, in data 24 dicembre 2024, alla società_1 in rassegna, è stato notificato un invito al contraddittorio preventivo , avverso il quale la stessa società_1 ha prodotto le proprie controdeduzioni, ex comma 3 del DM 24 aprile 2024, integrativo dell'articolo 6 bis della legge 212/2000(Statuto del contribuente).
società_1, nell'anno del presente accertamento, era proprietaria di un'area edificabile di oltre 73.000,00 metri quadrati, sulla quale, poiché in precedenza sorgeva un complesso industriale, essa area è stata oggetto di interventi di bonifica onde procedere con l'attività edilizia;
bonifica peraltro iniziata nel 2006, in stato poi di rilevante avanzamento nel 2019, per arrivare infine a conclusione nell'anno 2022, con il rilascio, in data 26 settembre 2022, del relativo certificato di collaudo.
I costi della bonifica, al 31 dicembre 2018, sono stati, secondo dati della stessa società_1, di € 12.611.976,40, pari all'86,88% del costo totale della medesima bonifica. Si segnala, peraltro, che per l'anno qui opposto, la società_1 ha versato una IMU per € 143.533,75, corrispondente ad una base imponibile di € 13.376.090,00 ed è proprio a seguito di ciò che il Comune ha disposto l'accertamento de quo, in quanto a suo dire l'effettiva base imponibile, sempre relativamente all'anno 2019, è ben oltre detto importo.
Secondo il Comune l base imponibile è pari ad € 25.723.250,00 comportante una IMU di € 272.666,45, dalla quale detratto quanto già versato pari a € 143.533,75 fa sì che si giunga all'importo della maggiore
IMU richiesta dal Comune, pari ad € 129.132,00 .
La scaturigine dell' imponibile di € 25.723.250,00 risiede nella Delibera della Giunta Comunale numero 79 del 15 febbraio 2024 e nella connessa scheda 4 allegata a detta delibera, che, in base ai valori delle aree edificabili del territorio in comune commercio, il valore dell'area in rassegna è stato determinato in
€ 350,00 al metro quadrato.
Ma società_1 non ha condiviso le determinazioni del Comune, ha quindi prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento , rilevando: 1)la violazione dell'obbligo della motivazione rafforzata e degli obblighi di legge in caso di motivazione per relationem;
2)le limitazioni oggettive all'edificabilità; 3)l'errore di calcolo contenuto nella scheda 4 allegata alla suddetta delibera della Giunta Comunale numero 79 del 15 febbraio 2024; 4)l'errata quantificazione dei costi di bonifica per l'anno in argomento 2019. La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, udito il Difensore della Ricorrente e il
Delegato del Comune di Pavia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Siccome parte ricorrente, tra i motivi di doglianza, richiama a proprio favore la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Pavia, avente n. 60 del 21 gennaio 2025, con la quale, nell'accogliere l'istanza di parte privata, relativamente a fatti analoghi per l'anno 2018, veniva riconosciuto l' errore di calcolo;
trattandosi, sì , di sentenza non ancora definitiva , ma , al tempo stesso, essa incidendo su periodo temporale prossimo a quello oggetto della presente causa , peraltro riguardando tematiche speculari alla odierna , la Corte accoglie il ricorso oggi discusso.
La complessità tecnico – giuridica della causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - primo grado Pavia, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
CC IL EL, CE
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pavia - Piazza Del Municipio 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Del Municipio 2 27100 Pavia PV
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38278 DEL 05/06/2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Rigettare lo stesso e,analogamente, condannare alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'Impresa società_1 Srl, ora Ricorrente_1 Spa, a seguito di fusione per incorporazione, il Comune di Pavia ha notificato il 5 luglio 2025 l'avviso di accertamento esecutivo IMU
2019 numero 38278, con il quale è stata richiesta una maggiore IMU per € 129.132,00 arrotondati, oltre sanzioni ed interessi. Precedentemente alla notifica di detto avviso, in data 24 dicembre 2024, alla società_1 in rassegna, è stato notificato un invito al contraddittorio preventivo , avverso il quale la stessa società_1 ha prodotto le proprie controdeduzioni, ex comma 3 del DM 24 aprile 2024, integrativo dell'articolo 6 bis della legge 212/2000(Statuto del contribuente).
società_1, nell'anno del presente accertamento, era proprietaria di un'area edificabile di oltre 73.000,00 metri quadrati, sulla quale, poiché in precedenza sorgeva un complesso industriale, essa area è stata oggetto di interventi di bonifica onde procedere con l'attività edilizia;
bonifica peraltro iniziata nel 2006, in stato poi di rilevante avanzamento nel 2019, per arrivare infine a conclusione nell'anno 2022, con il rilascio, in data 26 settembre 2022, del relativo certificato di collaudo.
I costi della bonifica, al 31 dicembre 2018, sono stati, secondo dati della stessa società_1, di € 12.611.976,40, pari all'86,88% del costo totale della medesima bonifica. Si segnala, peraltro, che per l'anno qui opposto, la società_1 ha versato una IMU per € 143.533,75, corrispondente ad una base imponibile di € 13.376.090,00 ed è proprio a seguito di ciò che il Comune ha disposto l'accertamento de quo, in quanto a suo dire l'effettiva base imponibile, sempre relativamente all'anno 2019, è ben oltre detto importo.
Secondo il Comune l base imponibile è pari ad € 25.723.250,00 comportante una IMU di € 272.666,45, dalla quale detratto quanto già versato pari a € 143.533,75 fa sì che si giunga all'importo della maggiore
IMU richiesta dal Comune, pari ad € 129.132,00 .
La scaturigine dell' imponibile di € 25.723.250,00 risiede nella Delibera della Giunta Comunale numero 79 del 15 febbraio 2024 e nella connessa scheda 4 allegata a detta delibera, che, in base ai valori delle aree edificabili del territorio in comune commercio, il valore dell'area in rassegna è stato determinato in
€ 350,00 al metro quadrato.
Ma società_1 non ha condiviso le determinazioni del Comune, ha quindi prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento , rilevando: 1)la violazione dell'obbligo della motivazione rafforzata e degli obblighi di legge in caso di motivazione per relationem;
2)le limitazioni oggettive all'edificabilità; 3)l'errore di calcolo contenuto nella scheda 4 allegata alla suddetta delibera della Giunta Comunale numero 79 del 15 febbraio 2024; 4)l'errata quantificazione dei costi di bonifica per l'anno in argomento 2019. La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, udito il Difensore della Ricorrente e il
Delegato del Comune di Pavia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Siccome parte ricorrente, tra i motivi di doglianza, richiama a proprio favore la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Pavia, avente n. 60 del 21 gennaio 2025, con la quale, nell'accogliere l'istanza di parte privata, relativamente a fatti analoghi per l'anno 2018, veniva riconosciuto l' errore di calcolo;
trattandosi, sì , di sentenza non ancora definitiva , ma , al tempo stesso, essa incidendo su periodo temporale prossimo a quello oggetto della presente causa , peraltro riguardando tematiche speculari alla odierna , la Corte accoglie il ricorso oggi discusso.
La complessità tecnico – giuridica della causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - primo grado Pavia, accoglie il ricorso. Spese compensate.