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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1445/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6149/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 5 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36415 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/07/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. 36415 su IMU 2015, conosciuto dal ricorrente solo tramite la ricezione della intimazione ad adempiere n. 202303821995372091037848 in data 18 Aprile 2024.
Eccepiva:
Annullabilità dell'opposto avviso di accertamento per irritualità della relativa notifica in violazione del principio di illegittimità derivata e di quello della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”. Invero, eccepiva, nel particolare la mancanza della rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 36415 e conosciuto dal ricorrente solo tramite ricezione della intimazione ad adempiere
202303821995372091037848 in data 18 Aprile 2024 2 2. Citava giurisprudenza di legittimità.
Annullabilità dell'atto impugnato per maturata decadenza dei termini ex art. 1 c. 161 L. 27.12.2006 n° 296.
Rilevava che, la decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Si riporta innanzitutto recente giurisprudenza a sostegno di quanto eccepito:” Perciò, i tributi comunali sono rivendicabili (decadenza) entro 5 anni dall'anno in cui sono dovuti ovvero era 3 3 dovuta la relativa dichiarazione. Ciò significa che il Comune deve notificare il relativo avviso accertamento dei tributi omessi (parzialmente o per intero) entro il 31 dicembre del 5 anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (art. 1 co. 161 L. n. 296 del 2006), citava giurisprudenza di merito.
Annullabilità dell'atto impugnato per maturata prescrizione quinquennale dei tributi locali ex. Art. 1 c. 161
L. 296/2006 ed art. 2948 c.c.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. con vittoria di spese di giudizio di cui chiedeva la distrazione ex art. 93 c.p.c.
Allegava: Intimazione ad adempiere 202303821995372091037848; 2. Copia della procura separata.
In data 22/01/2026 si costituiva il Comune di Catania, il quale evidenziava che, in riferimento al ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 2 quater della Legge 30/11/1994 n. 656 di conversione del D.L.30/09/1994 n.
564, del relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.M. 11/02/1997 n. 37 e della Legge
27/07/2000 n. 212, l' avviso di accertamento n. 36415 emesso dal Comune di Catania il 23.10.2020 per
IMU 2015, è stato annullato d'ufficio in data 13.08.2025 in esercizio del potere di autotutela dell'Ente.
Concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
In data 29/01/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali confermava la correttezza della richiesta di cessata materia del depositata in atti dal Comune di Catania in quanto l'atto impugnato è stato integralmente annullato da esso in autotutela.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che, il comune di Catania in sede di autotutela ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, così come risulta dall'esito processuale e precisamente dalle comunicazioni delle parti costituite.
Per l'effetto, il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6149/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 5 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36415 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/07/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. 36415 su IMU 2015, conosciuto dal ricorrente solo tramite la ricezione della intimazione ad adempiere n. 202303821995372091037848 in data 18 Aprile 2024.
Eccepiva:
Annullabilità dell'opposto avviso di accertamento per irritualità della relativa notifica in violazione del principio di illegittimità derivata e di quello della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”. Invero, eccepiva, nel particolare la mancanza della rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 36415 e conosciuto dal ricorrente solo tramite ricezione della intimazione ad adempiere
202303821995372091037848 in data 18 Aprile 2024 2 2. Citava giurisprudenza di legittimità.
Annullabilità dell'atto impugnato per maturata decadenza dei termini ex art. 1 c. 161 L. 27.12.2006 n° 296.
Rilevava che, la decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Si riporta innanzitutto recente giurisprudenza a sostegno di quanto eccepito:” Perciò, i tributi comunali sono rivendicabili (decadenza) entro 5 anni dall'anno in cui sono dovuti ovvero era 3 3 dovuta la relativa dichiarazione. Ciò significa che il Comune deve notificare il relativo avviso accertamento dei tributi omessi (parzialmente o per intero) entro il 31 dicembre del 5 anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (art. 1 co. 161 L. n. 296 del 2006), citava giurisprudenza di merito.
Annullabilità dell'atto impugnato per maturata prescrizione quinquennale dei tributi locali ex. Art. 1 c. 161
L. 296/2006 ed art. 2948 c.c.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. con vittoria di spese di giudizio di cui chiedeva la distrazione ex art. 93 c.p.c.
Allegava: Intimazione ad adempiere 202303821995372091037848; 2. Copia della procura separata.
In data 22/01/2026 si costituiva il Comune di Catania, il quale evidenziava che, in riferimento al ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 2 quater della Legge 30/11/1994 n. 656 di conversione del D.L.30/09/1994 n.
564, del relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.M. 11/02/1997 n. 37 e della Legge
27/07/2000 n. 212, l' avviso di accertamento n. 36415 emesso dal Comune di Catania il 23.10.2020 per
IMU 2015, è stato annullato d'ufficio in data 13.08.2025 in esercizio del potere di autotutela dell'Ente.
Concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
In data 29/01/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali confermava la correttezza della richiesta di cessata materia del depositata in atti dal Comune di Catania in quanto l'atto impugnato è stato integralmente annullato da esso in autotutela.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che, il comune di Catania in sede di autotutela ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, così come risulta dall'esito processuale e precisamente dalle comunicazioni delle parti costituite.
Per l'effetto, il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES