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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. dott. Paolo Lepidi Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 237/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 06.03.2024 da:
(C.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'Avv. Paola Agostini come da procura rilasciata ex Art. 83 C.p.c.;
-ricorrente- contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso per delega in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Fulvia
Anatra e presso la medesima elettivamente domiciliata in Roma, Via Veglia n°31;
-resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 06.03.2024, la sig.ra Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Controparte_1 Roma il 29 Luglio 2000, ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. che la ricorrente ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio fino al compimento Per_1 della maggiore età (avvenuta in data 8.11.2024), con collocazione presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, alla via Farindola n.6/A; di porre a carico del un contributo al mantenimento in favore di ciascun figlio di € 200,00 mensili, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire un assegno divorzile dell'importo di € 400,00 mensili. che il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non opponendosi alle domande sull'affido e sul collocamento del figlio oramai maggiorenne, né alla domanda di assegnazione della casa familiare, ma chiedendo il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e dei figli. che in data 28.01.2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'affido e sul collocamento del figlio maggiorenne;
è stata assegnata alla ricorrente la casa familiare sita in Roma, alla via
Farindola n. 6/A; è stata rigettata la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con conferma sul punto delle condizioni di cui alla separazione;
è stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere, a far data dalla presentazione del Controparte_1
ricorso, un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese ed infine sono state poste a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
All'udienza celebrata in data 27.05.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte resistente ha insistito per l'emissione di sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2017, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma in data 29 luglio 2000 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 00123,
p. 1 s. A14.
Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime;
visto l'art 4 comma 12 L.890/1970
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
a Roma in data 29 luglio 2000; Parte_2
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n. 00123, p. 1 s. A14;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese;
e) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime;
Così deciso in Avezzano il 30 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. dott. Paolo Lepidi Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 237/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 06.03.2024 da:
(C.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'Avv. Paola Agostini come da procura rilasciata ex Art. 83 C.p.c.;
-ricorrente- contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso per delega in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Fulvia
Anatra e presso la medesima elettivamente domiciliata in Roma, Via Veglia n°31;
-resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 06.03.2024, la sig.ra Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Controparte_1 Roma il 29 Luglio 2000, ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. che la ricorrente ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio fino al compimento Per_1 della maggiore età (avvenuta in data 8.11.2024), con collocazione presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, alla via Farindola n.6/A; di porre a carico del un contributo al mantenimento in favore di ciascun figlio di € 200,00 mensili, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire un assegno divorzile dell'importo di € 400,00 mensili. che il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non opponendosi alle domande sull'affido e sul collocamento del figlio oramai maggiorenne, né alla domanda di assegnazione della casa familiare, ma chiedendo il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e dei figli. che in data 28.01.2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'affido e sul collocamento del figlio maggiorenne;
è stata assegnata alla ricorrente la casa familiare sita in Roma, alla via
Farindola n. 6/A; è stata rigettata la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con conferma sul punto delle condizioni di cui alla separazione;
è stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere, a far data dalla presentazione del Controparte_1
ricorso, un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese ed infine sono state poste a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
All'udienza celebrata in data 27.05.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte resistente ha insistito per l'emissione di sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2017, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma in data 29 luglio 2000 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 00123,
p. 1 s. A14.
Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime;
visto l'art 4 comma 12 L.890/1970
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
a Roma in data 29 luglio 2000; Parte_2
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n. 00123, p. 1 s. A14;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese;
e) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime;
Così deciso in Avezzano il 30 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo