Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 22804/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Franco Fabiani
ATTRICE in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Maero
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 1000/00003277 e conseguentemente non dovute le somme annotate in detto conto a titolo di interessi debitori, di commissioni e di spese;
2) condannare la convenuta a pagare all'attrice le somme addebitate in conto corrente a titolo di interessi debitori, commissioni e spese, da quantificarsi nella somma di € 170.915,04 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi determinati nella misura legale dalla data di messa in mora (10.2.2019) a quella della notifica dell'atto di citazione (25.11.2021) e nella pagina 1 di 8 misura di cui all'art. 1284 II° comma del codice civile dalla data di notificazione dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo.
In via subordinata:
1) accertare e dichiarare la illegittimità della pratica anatocistica operata sul conto corrente n.1000/00003277 e conseguentemente non dovute le somme annotate in conto corrente a titolo di interessi anatocistici;
2) condannare la banca convenuta a pagare all'attrice le somme addebitate in conto corrente a titolo di interessi anatocistici da quantificarsi nella somma di € 32.603,96 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi determinati nella misura legale dalla data della messa in mora (10.2.2019) a quella della notificazione dell'atto di citazione (25.11.2021) e nella misura di cui all'art. 1284 II° comma del codice civile dalla data di notificazione dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo.
In punto spese:
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Voglia il sig. G.I. disporre un supplemento di C.T.U. volta a quantificare l'ammontare delle somme addebitate a titolo di interessi anatocistici a far tempo dalla prima contabile prodotta in atti e quindi anche in relazione al periodo antecedente al 31.12.2013”.
Parte convenuta
“Si chiede che questo Ill.mo Tribunale
-disattese tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie anche istruttorie, ed in particolare respinta la richiesta di “disporre un supplemento di consulenza al fine di accertare il valore della capitalizzazione anche per il periodo ante 31.12.2013” in quanto irrilevante ai fini della decisione ed infondata, per i motivi esposti nella memoria istruttoria 21 giugno 2022
- dichiari prescritte le domande attoree e in ogni caso le respinga siccome infondate in fatto e diritto.
Con il favore delle spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: che in data 21.12.2005 le parti avevano stipulato il contratto di Controparte_1
conto corrente n. 1000/3277; che su tale conto erano state regolate alcune aperture di pagina 2 di 8 credito, concesse mediante contratti del 03.03.2006 (aggiornato quest'ultimo in data
04.03.2010), del 28.06.2010 e del 10.06.2011; che in data 15.03.2017 il suddetto rapporto di conto corrente era stato estinto;
che a seguito di estinzione risultava una somma complessiva, spettante all'attrice, pari ad € 181.777,32, di cui € 171.520,33 a titolo di interessi debitori, comprensivi di € 32.603,96 per interessi derivanti dalla capitalizzazione trimestrale, €
16,00 a titolo di spese ed € 10.240,99 a titolo di commissioni;
che all'attrice non era mai stata consegnata una copia dei citati contratti.
L'attrice ha dunque agito per ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti stipulati con la parte convenuta, a seguito del mancato ricevimento delle suddette copie, con conseguente ripetizione dell'indebito, pari ad € 181.777,32, nonché, in ogni caso, la condanna della CP_2
alla restituzione delle somme corrisposte per pratica anatocistica asseritamente illegittima, quantificate in € 32.603,96, e per commissioni per disponibilità fondi, pari ad € 10.240,99, oltre interessi.
1.2. In data 15.02.2022 si costituiva in giudizio contestando in fatto e Controparte_1
in diritto le domande formulate dalla rappresentando come in data 28.02.2012 Parte_1 fosse stato concluso tra le parti un piano di rientro per un importo pari ad € 399.253,82, allegando dunque la sopravvenuta transazione, ed eccependo in ogni caso la prescrizione delle rimesse accreditate sul conto prima del 10.02.2009.
Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a decisione in data
6.9.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. La convenuta ha in via preliminare eccepito la prescrizione della domanda attorea CP_2
con riferimento alle rimesse solutorie versate sul conto corrente in periodo antecedente al
10.02.2009, ovvero oltre i 10 anni precedenti alla lettera-diffida del 10.02.2019 con la quale l'attrice aveva intimato alla la restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite CP_2
(doc. 5 attrice).
L'eccezione deve essere respinta.
In sede di CTU è stato infatti appurato come nel periodo compreso tra la data di accensione del conto corrente (29.12.2005) e la data del 10.02.2009 “il conto è sempre stato attivo ad eccezione del 29.11.2007 in cui il conto scalare evidenzia un saldo per valuta a debito di
€ -784,89” (pag. 26 CTU).
Devono dunque condividersi le conclusioni della consulente, secondo cui “non si riscontra la presenza di rimesse solutorie e di conseguenza di competenze prescritte” (pag. 26 CTU).
pagina 3 di 8 2.2. Occorre premettere che le argomentazioni che seguono assorbono, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, le difese della convenuta in ordine all'accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 28.02.2012.
La ha proposto domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 1000/3277, Parte_1 lamentando l'omessa consegna di copia del contratto stesso, in violazione dell'art. 117 TUB.
La domanda non merita accoglimento.
A sostegno della propria tesi, l'attrice ha richiamato il principio di diritto formulato dalle Sezioni
Unite, secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore (…)” (cfr. Cass. SS.UU. n. 898/2018), nonché la statuizione, espressa sempre dalla Suprema Corte, che ha chiarito che la soluzione individuata dalle
Sezioni Unite appena citata “vale, secondo l'orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte, anche per i contratti bancari” (cfr. Cass. n. 22385/2019).
Tuttavia, non solo il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 898/2018 non appare conferente, riguardando tale pronuncia il diverso tema del contratto monofirma (ed avendo, peraltro, la Corte affermato che “nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”), ma occorre rilevare come con una recente, e condivisibile, pronuncia la
Suprema Corte abbia affermato che “in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità” (cfr. Cass. Ord. n. 18230/2024).
In motivazione è stato chiarito che “da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19
pagina 4 di 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)”.
Pertanto, la consegna materiale di una copia del contratto bancario non è da considerarsi come “co-elemento del requisito formale” (pag. 4 atto di citazione) di cui all'art. 117 TUB, la cui omissione comporterebbe la nullità del contratto stesso;
la mancata consegna, difatti, può rilevare al massimo sul piano della responsabilità della Banca, ma non incide sulla validità del rapporto contrattuale.
Deve dunque respingersi la domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 1000/3277, pacificamente recante la sottoscrizione della correntista.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla validità dei contratti di apertura di credito stipulati dalle parti (docc. 8-10), dal momento che, come chiarito, l'asserita omessa consegna di una copia del contratto non incide sulla validità dello stesso.
Alla luce di quanto sopra esposto deve conseguentemente respingersi la domanda principale di ripetizione della somma di € 170.915,04, oltre interessi.
2.3. La ha chiesto, in subordine, la ripetizione di tutte le somme, quantificate in € Parte_1
32.603,96, a suo dire indebitamente percepite dalla a titolo di interessi debitori CP_2 capitalizzati “per omessa previsione della pari reciprocità della capitalizzazione degli interessi creditori e degli interessi debitori” e poiché “il tasso creditore viene indicato nella medesima misura dello 0,0100% sia quanto al TAN che al TAEG a segno evidente che nessuna capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori è stata di fatto prevista” (pag. 8 atto di citazione).
La domanda può essere accolta solo in parte.
La consulente tecnica ha innanzitutto rilevato come “il contratto del 29/12/2005 riporta
l'indicazione della periodicità trimestrale nella liquidazione degli interessi e la clausola risulta sottoscritta dal correntista” (pag. 23 CTU); pertanto, stante la pattuizione delle parti sulla pari reciprocità infrannuale degli interessi creditori e debitori (art. 7, comma 1, contratto), la clausola anatocistica impugnata dalla parte attrice è da considerarsi valida.
La ha poi sostenuto l'illegittimità della pratica anatocistica sottolineando la Parte_1 corrispondenza dei valori TAN e TAE, “segno evidente che nessuna capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori è stata di fatto prevista”.
Tale argomentazione non appare dirimente.
Come già evidenziato da questo Tribunale in diverse pronunce, che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “la chiusura con pari periodicità comporta l'annotazione in conto degli interessi, indifferentemente debitori e creditori. Per il pagina 5 di 8 tramite dell'annotazione (…) l'interesse maturato è idoneo a produrre nei trimestri successivi interessi su interessi (...) La circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali non dipende dall'assenza della capitalizzazione, ma dal troncamento del risultato di calcolo a un certo decimale. Ad esempio, il tasso effettivo, trimestralmente composto, di un tasso nominale 0,125%, troncato al terzo decimale, è anch'esso 0,125% poiché l'effetto della capitalizzazione risulta evidente soltanto dal quinto decimale in avanti” (cfr. Trib. Torino n.
6595/2024, n. 331/2024, n. 1052/2022, quest'ultima confermata da Corte d'App. Torino, n.
92/2024).
Nel caso di specie, poiché parte attrice non ha fornito conteggio alternativo dal quale emergesse la totale identità tra i valori del TAN e del TAE oltre alle cifre decimali riportate nel contratto, non vi sono elementi per affermare l'illegittimità della pratica di capitalizzazione.
Ciò chiarito, la consulente ha correttamente proceduto all'eliminazione degli effetti della capitalizzazione per il periodo compreso tra l'01.01.2014 e la chiusura del conto (15.03.2017)
(pag. 23 CTU), in ottemperanza al quesito formulato con ordinanza del 18.07.2022, conforme all'assetto normativo e giurisprudenziale.
Sul punto va evidenziato come la Suprema Corte abbia, ancora recentemente, affermato che
“in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1 comma 628,
l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. n.
21344/2024).
In base alle operazioni eseguite dalla consulente emerge dunque come il “saldo ricalcolato al
15/03/2017 è pari a € 2.620,39 a favore del correntista” (pag. 27 CTU).
Ne consegue la condanna di alla restituzione, a favore dell'attrice, del Controparte_1 predetto importo di € 2.620,39, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c., dalla messa in mora, avvenuta con PEC del 10.02.2019 (doc. 5 attrice) alla domanda (notifica dell'atto di citazione in data 25.11.2021) ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Le conclusioni cui è giunta la consulente, all'esito della puntale verifica della documentazione prodotta e dell'esame delle osservazioni delle parti, appaiono pienamente condivisibili e rendono superflua l'integrazione richiesta da parte attrice.
2.4. Va infine osservato (anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite) come la avesse chiesto, con l'atto introduttivo, anche la condanna di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 8 alla restituzione delle somme versate a titolo di “commissioni disponibilità fondi”, quantificate in € 10.240,99.
Tale domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né trattata con la comparsa conclusionale, di talché deve intendersi come rinunciata.
In ogni caso, con la consulenza tecnica è stato verificato come la commissione trimestrale disponibilità fondi sia stata pattuita tra le parti nel contratto di apertura di credito del
24.06.2010 e, di conseguenza, legittimamente addebitata dal 30.06.2010 (pag. 24 CTU).
3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la notevole divergenza tra l'entità della domanda e l'importo della condanna giustifica la compensazione delle spese per le fasi di studio ed introduttiva.
Devono invece porsi a carico dell'attrice le fasi istruttoria e decisionale, in applicazione dell'art. 91, I comma, II parte, c.p.c., atteso il rifiuto (non giustificato) della sola parte attrice ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, peraltro superiore alla condanna.
Dette spese, in assenza di nota, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, in ragione dell'importo oggetto di condanna, non apparendo giustificata l'applicazione dello scaglione superiore (parametrato al valore della domanda), non essendovi concrete ragioni per ritenere che la richiesta attorea abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto.
Dal momento che la proposta conciliativa è stata formulata prima che venisse dato ingresso alla consulenza tecnica, le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico integrale dell'attrice, in ragione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere a la somma di € 2.620,39, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 10.02.2019 al 25.11.2021 ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 26.11.2021 al saldo;
condanna a rimborsare ad le spese di lite per le fasi Parte_1 Controparte_1 istruttoria e decisionale, che si liquidano complessivamente in € 1.702,00 per compenso, oltre
15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara nel resto compensate le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico esclusivo di pagina 7 di 8 parte attrice, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 22.1.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8