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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3074/2024 promosso da:
ata a POLVERIGI (AN) il 20.08.1953 e ato ad Ancona il CP_1 CP_2
16.11.1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINI VANESSA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i ricorrenti continueranno a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando liberamente la propria residenza.
2. nulla si dovranno reciprocamente i ricorrenti a titolo di contributo al loro mantenimento o a titolo perequativo, stante la loro paritaria situazione economica.
3. la dimora coniugale ubicata a Collemarino nel Comune di Ancona in Via Ricci n. 23 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva della sig.ra viene lasciata a CP_1
quest'ultima non potendo il sig. antare alcun diritto e/o pretesa reale o economica sul predetto CP_2
immobile ed avendo il medesimo già prelevato e trasportato altrove ovvero presso la nuova CP_2
residenza tutti i propri effetti personali e beni mobili così come da dichiarazione resa lo scorso
2.5.2024.
- 1 - La sig.ra sosterrà in via esclusiva le spese di gestione e manutenzione ordinaria e CP_1
straordinaria del predetto immobile ovvero le spese condominiali ordinarie, le tasse legate all'uso dell'immobile e le utenze senza alcuna compartecipazione del sig. CP_2
4. il sig. continuerà a condurre in locazione l'appartamento presso cui ha attualmente stabilito CP_2
la propria residenza e/o eventuale successivo e diverso immobile sostenendone in via esclusiva il canone, le spese di gestione e manutenzione ordinaria ovvero le spese condominiali ordinarie di competenza dell'affittuario, le tasse legate all'uso dell'immobile e le utenze senza alcuna compartecipazione della sig.ra CP_1
5. la sig.ra resta titolare (unitamente al figlio nato da precedente matrimonio) del rapporto CP_1
di c/c bancario n. 000018248561 acceso presso Unicredit s.p.a. e della autovettura Lancia Y targata
FE659HN e dei relativi costi di manutenzione.
6. il sig. resta titolare (unitamente alla figlia nata da precedente matrimonio) del rapporto di CP_2
c/c bancario n. 77600/1000/00000263 acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., non potendo la sig.ra vantare alcun diritto e/o pretesa sullo stesso -sebbene precedentemente cointestataria -in CP_1
quanto sempre unicamente alimentato dal sig. con risorse personali;
il sig. resta altresì CP_2 CP_2
titolare esclusivo della sua autovettura Panda targata FG804LG e dei relativi costi di manutenzione;
7. I coniugi si danno vicendevolmente atto di aver così risolto ogni questione economica e patrimoniale, rinunciando espressamente ad ogni altra richiesta al riguardo”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 17.07.2024, e che CP_1 CP_2
si sono sposati ad Ancona il 16.05.2016, hanno chiesto al Tribunale di omologare la loro separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 2 - Il Collegio può altresì omologare le ulteriori condizioni previste nel ricorso introduttivo, relative alla mera regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, atteso che la coppia non ha avuto figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio CP_1 CP_2
ad Ancona il 16/05/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 31, parte 1, serie // dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3074/2024 promosso da:
ata a POLVERIGI (AN) il 20.08.1953 e ato ad Ancona il CP_1 CP_2
16.11.1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINI VANESSA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i ricorrenti continueranno a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando liberamente la propria residenza.
2. nulla si dovranno reciprocamente i ricorrenti a titolo di contributo al loro mantenimento o a titolo perequativo, stante la loro paritaria situazione economica.
3. la dimora coniugale ubicata a Collemarino nel Comune di Ancona in Via Ricci n. 23 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva della sig.ra viene lasciata a CP_1
quest'ultima non potendo il sig. antare alcun diritto e/o pretesa reale o economica sul predetto CP_2
immobile ed avendo il medesimo già prelevato e trasportato altrove ovvero presso la nuova CP_2
residenza tutti i propri effetti personali e beni mobili così come da dichiarazione resa lo scorso
2.5.2024.
- 1 - La sig.ra sosterrà in via esclusiva le spese di gestione e manutenzione ordinaria e CP_1
straordinaria del predetto immobile ovvero le spese condominiali ordinarie, le tasse legate all'uso dell'immobile e le utenze senza alcuna compartecipazione del sig. CP_2
4. il sig. continuerà a condurre in locazione l'appartamento presso cui ha attualmente stabilito CP_2
la propria residenza e/o eventuale successivo e diverso immobile sostenendone in via esclusiva il canone, le spese di gestione e manutenzione ordinaria ovvero le spese condominiali ordinarie di competenza dell'affittuario, le tasse legate all'uso dell'immobile e le utenze senza alcuna compartecipazione della sig.ra CP_1
5. la sig.ra resta titolare (unitamente al figlio nato da precedente matrimonio) del rapporto CP_1
di c/c bancario n. 000018248561 acceso presso Unicredit s.p.a. e della autovettura Lancia Y targata
FE659HN e dei relativi costi di manutenzione.
6. il sig. resta titolare (unitamente alla figlia nata da precedente matrimonio) del rapporto di CP_2
c/c bancario n. 77600/1000/00000263 acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., non potendo la sig.ra vantare alcun diritto e/o pretesa sullo stesso -sebbene precedentemente cointestataria -in CP_1
quanto sempre unicamente alimentato dal sig. con risorse personali;
il sig. resta altresì CP_2 CP_2
titolare esclusivo della sua autovettura Panda targata FG804LG e dei relativi costi di manutenzione;
7. I coniugi si danno vicendevolmente atto di aver così risolto ogni questione economica e patrimoniale, rinunciando espressamente ad ogni altra richiesta al riguardo”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 17.07.2024, e che CP_1 CP_2
si sono sposati ad Ancona il 16.05.2016, hanno chiesto al Tribunale di omologare la loro separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 2 - Il Collegio può altresì omologare le ulteriori condizioni previste nel ricorso introduttivo, relative alla mera regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, atteso che la coppia non ha avuto figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio CP_1 CP_2
ad Ancona il 16/05/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 31, parte 1, serie // dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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