Decreto cautelare 22 settembre 2021
Decreto cautelare 30 settembre 2021
Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Decreto presidenziale 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza breve 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 18/11/2021, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 00981/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss n. -OMISSIS-, Azienda Ulss n. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-quanto alla Ulss -OMISSIS-: -della determinazione del Direttore UOC Igiene Sanità Pubblica, prot. n. -OMISSIS- del 14.9.2021 e relativo allegato, di accertamento della inottemperanza all’obbligo vaccinale; -congiuntamente, per quanto possa occorrere, degli atti endoprocedimentali prot. n. -OMISSIS- del 7.5.2021 (I^ lettera), di invito a produrre la certificazione, e prot. n.-OMISSIS- del 23.8.2021, di comunicazione dell’esito della valutazione della Commissione consultiva e di invito alla vaccinazione; -della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 25.6.2021, assunta in ordine agli adempimenti dell’Azienda per l’applicazione dell’art. 4 D.L. 44/2021, unitamente agli atti in essa indicati tra cui i pareri endoprocedimentali del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari; -della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 30.7.2021, assunta in ordine agli adempimenti dell’Azienda per l’applicazione dell’art. 4 D.L. 44/2021, unitamente agli atti in essa indicati tra cui i pareri endoprocedimentali del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari;
-quanto alla Ulss -OMISSIS-: -della determinazione del Direttore UOC Direzione Amministrativa del Territorio;
-di ogni altro atto ad essi presupposto e/o consequenziale, non noto o non notificato al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 8.10.2021 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Ulss -OMISSIS-, reso in ottemperanza al Decreto cautelare monocratico n. 504/2021, del 30.9.2021;
-del provvedimento di ri-accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale emesso dalla Ulss -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 13.10.2021;
-della delibera del Direttore Generale della Ulss -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 2.8.2021, con la quale è stata costituita la Commissione Valutativa per l’accertamento sanitario in riferimento al percorso, in applicazione del D.L. n. 44/2021 sull’obbligo vaccinale negli operatori sanitari;
-di ogni altro atto ad essi presupposto e/o consequenziale, non noto o non notificato al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss n. -OMISSIS- e di Azienda Ulss n. -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
premesso che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa;
considerato, quanto al fumus e in disparte ulteriori profili di improcedibilità del ricorso introduttivo in relazione agli atti gravati con i motivi aggiunti, da un lato, che le censure relative al rispetto, da parte dell’Amministrazione, della procedura prevista dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021 non appaiono assistite da profili di fondatezza e, dall’altro, che le doglianze inerenti all’inquadramento sistematico della materia con conseguente richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia non appaiono condivisibili, giusta quanto di recente precisato da autorevole giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 7045/2021);
ritenuto, in ogni caso, anche in relazione al periculum , che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba comunque riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, stante la situazione di emergenza sanitaria, cui è preordinata la disciplina normativa applicabile (e che è stata applicata) al caso in esame, rispetto alla temporanea (allo stato fino al 31.12.2021) compressione del diritto al lavoro della parte ricorrente e, quindi, al pregiudizio meramente economico dalla stessa patito, dovendosi altresì evidenziare, in relazione all’interesse alla frequentazione della Scuola regionale di Formazione specifica in Medicina Generale, quanto specificatamente chiarito, a tal proposito, da Regione Veneto con nota del 15.10.2021 relativamente alla regolare ripresa della frequenza al venir meno della sospensione nei termini stabiliti dalla richiamata normativa;
ritenuto che la particolarità e delicatezza della vicenda consenta la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.