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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1691/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.ti
RD NZ e RD AR che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
CA LI CO e AD IO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_2
Via G. Matteotti n. 48; resistente OGGETTO: iscrizione elenchi nominativi braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato nell' anno 2017, nel periodo da marzo a luglio, e nell'anno 2019, nel periodo da agosto a dicembre, come operaia agricola alle dipendenze dell'azienda agricola di
RV LD di Careri, ubicata nel Comune di Careri, per 102 giornate in ciascun anno;
dedotto di essere stata impiegata per lavorare in fondi siti in Careri e Bovalino, consistenti in oliveti per oltre 20 ettari e terreni seminativo-arborati, nonché in serre adibite alla coltivazione di frutti pregiati, svolgendo attività di coltivazione, irrigazione, concimazione e raccolta prodotti agricoli e di aver lavorato per otto ore al giorno, sotto le direttive di RV o di suoi incaricati, venendo retribuita con circa
€ 40,00 al giorno;
lamentato che con missive datate 19.12.2022, recapitate alla fine del mese di gennaio 2023, la Direzione Provinciale dell' di Reggio Calabria le CP_2
comunicava il disconoscimento del rapporto lavorativo sopra detto, con conseguente annullamento dell'iscrizione dell'elenco dei braccianti agricoli, senza alcuna motivazione;
allegato di aver proposto i ricorsi amministrativi in data 3.2.2023 e
6.4.2023, rimasti privi di riscontro;
lamentata la violazione dell'art. 21 nonies L.
241/90; concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 102 giornate nell'anno 2017 e per 102 giornate nell'anno 2019, anche alla luce della nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rap-porto lavorativo e di cancellazione dagli ee.aa. assunto dall' nei suoi confron-ti; per l'effetto, voglia condannare l' CP_2 CP_2
in persona del legale rappresentante ad eseguire la relativa iscrizione rispristinando gli elenchi originari. Con ogni conse-guenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente CP_2
l'improponibilità/improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre contenziosi ex art. 443 c.p.c., la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83, nonché chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
A seguito di numerosi rinvii disposti dai giudicanti che hanno preceduto lo scrivente nella trattazione del fascicolo, ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 25.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente è infondata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità del ricorso per non aver la parte ricorrente esperito “rimedi pre contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 c.p.c.”. Non risulta difatti che in tale materia sia prescritto a pena di improcedibilità del ricorso alcun adempimento ulteriore rispetto alla tempestiva impugnazione giudiziale del provvedimento di disconoscimento.
2. È infondata l'eccezione di decadenza avanzata dall'istituto.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che i provvedimenti di cancellazione le sarebbero stati notificati “alla fine del mese di gennaio 2023”. La ricorrente neanche a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall' ha dedotto alcunché di CP_2
specifico in merito alla data effettiva in cui le sarebbero stati notificati i provvedimenti di disconoscimento. È noto che l'onere della prova relativo al rispetto dei termini previsti a pena di decadenza, con conseguente ammissibilità del ricorso, grava sulla ricorrente che, nel caso di specie, non vi ha ottemperato.
In ogni caso, al fine di valutare l'eventuale decadenza della ricorrente dall'azione volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL n.
7/70, deve essere valorizzata la circostanza che i provvedimenti di cancellazione portano numero di protocollo datato 19.12.2022.
Orbene la normativa richiamata dispone che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari
e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_2
19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Nel caso in esame, supponendo per assurdo che i provvedimenti di disconoscimento siano stati notificati alla ricorrente nel giorno stesso della loro formazione, ossia il
19.12.2022, in ogni caso detti provvedimenti sarebbero divenuti definitivi al decorrere dei trenta giorni, ossia in data 18.1.2023, con conseguente maturazione del termine decadenziale in data 18.5.2023, data in ogni caso successiva a quella di deposito del ricorso, intervenuto il 15.5.2023.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
2.1 In primo luogo, è infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 21 nonies l. 241/90 e all'omessa notifica di un avviso di avvio del procedimento.
Difatti il richiamo alla disciplina sul procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, operato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, appare inconferente nella fattispecie oggetto di giudizio.
Oggetto di giudizio è la pretesa della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2019 e, di contro, l'obbligo dell' di CP_2
imporre il rispetto della regola dell'effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Pertanto, la pretesa oggetto di giudizio non è legata ad alcun interesse legittimo né alla discrezionalità amministrativa, in quanto, all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, corrisponde automaticamente il diritto all'iscrizione, senza che vi siano margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione.
Conseguentemente, non trova applicazione nella specie la disciplina invocata da parte ricorrente e contenuta nella legge n. 241/1990, che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (Corte di cassazione, sentenza n. 26230/2019).
2.2 Con riferimento alla rivendicata sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto, giova innanzitutto premettere che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'“impresa in generale”. Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa,
l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass.,
12033/1992, 11178/1996, n. 11502/2000, n 14414/2000).
Nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, inoltre, non appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico.
Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass., S.U., n. 265/1997 e Cass., n. 2654/1978, n. 7269/1986, n.
5649/1990, n. 1884/2000).
Passando al tema dell'onere probatorio, con riferimento all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, in presenza del disconoscimento dello stesso ad opera dell' , CP_2
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13877 del 2 agosto 2012, ha rilevato “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nella fattispecie in esame, a causa della mancanza di iscrizione per gli anni 2017 e
2019, conseguente alla cancellazione dagli elenchi nominativi, incombe sulla lavoratrice l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per i medesimi anni.
Il ricorso, tuttavia, appare gravemente carente già in punto di allegazione.
La ricorrente, del tutto genericamente, si limita a dedurre: di aver lavorato nell' anno
2017, nel periodo da marzo a luglio, e nell'anno 2019, nel periodo da agosto a dicembre, alle dipendenze dell'azienda agricola di RV LD per 102 giornate ogni anno;
di aver svolto “attività di coltivazione, irrigazione, concimazione e raccolta prodotti agricoli”; di aver “prestato la propria attività lavorativa per otto ore al giorno, sotto le direttive del sig. RV o di suoi incaricati, venendo retribuita con circa € 40,00 al giorno”. Nulla deduce in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla ricezione di una retribuzione costante, né nulla di specifico in merito alle mansioni concretamente svolte.
Tali gravi carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art.
421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Come già evidenziato, attesa la piena riconducibilità del lavoro subordinato in agricoltura al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, già in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Quanto evidenziato già conduce alla conclusione che l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (prodromica all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per come richiesta nel presente giudizio) appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della ricorrente, non avendo la stessa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parte resistente, d'altronde, a negazione del rapporto di lavoro ha versato in atti i verbali ispettivi da cui si evince che, ad esito dell'esame della documentazione fornita dal datore di lavoro e degli accessi ispettivi presso i campi e i locali dell'azienda, sarebbe emersa una rilevantissima discrepanza tra il fabbisogno di manodopera effettivamente necessario e quello dichiarato e l'antieconomicità dell'attività di impresa, con elementi tali da trarre persino in dubbio l'esistenza di siffatta attività.
Sarebbero inoltre emerse significative incongruenze tra le dichiarazioni rese tanto dal datore, quanto dai lavoratori sentiti circa l'effettivo stato dei luoghi di lavoro nonché circa l'organizzazione dell'attività produttiva e delle lavorazioni.
A fronte di tale complesso quadro, appare dunque che l'unico supporto probatorio in ipotesi atto a consentire alla ricorrente di fornire la prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo sarebbe stata la prova testimoniale.
Sul punto è difatti opportuno precisare che non sono sufficienti a provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro le produzioni documentali della ricorrente consistenti nel solo modello C/2 rilasciato dal centro per l'impiego di Locri.
Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera, così come su altra documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché la documentazione proveniente dall'azienda è funzionale, anzi indispensabile, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000). Tuttavia, l'estrema genericità delle allegazioni in ricorso e il deficit assertivo sopra evidenziato si riflettono irrimediabilmente sui capitoli di prova articolati in ricorso, a tal punto generici da risultare inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione.
In particolare, la ricorrente si è limitata a chiedere di “essere ammessi a provare per testimoni le circostanze di cui ai paragrafi I, II e III della narrativa del ricorso”.
Riflettendo dunque la genericità delle allegazioni operate in ricorso, altrettanto generica risulta la prova testimoniale richiesta che avrebbe dovuto in ipotesi condurre alla prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, c.1,
c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio
(Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo, si determinerebbe un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Ebbene a fronte di quanto esposto appare evidente che la parte ricorrente non abbia minimamente assolto all'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Con riferimento alle spese di lite, relativamente alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta in atti (rispetto alla cui ammissibilità peraltro vi è da evidenziare che la stessa, contrariamente al chiaro dettato normativo e alla lettura fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, è stata inserita nella procura alle liti e non nelle conclusioni del ricorso), si rileva che la stessa non risulta applicabile al presente giudizio, aderendosi sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16676/2020, secondo cui “la disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese e competenze regolata dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non è applicabile alla controversia che la sentenza impugnata ha definito. La ricorrente, infatti, ha esperito un'azione tendente ad accertare il proprio diritto ad essere iscritta nuovamente negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per
l'anno 2006 dal quale era stata cancellata e, quindi, non intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, come richiesto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come formulato dall'art. 42 d.l. n. 269 del 2003 conv. con modif. in I. n. 326 del
2003. 6. Affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento […] la disciplina in parola è, comunque, espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati. Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 25759 del
2008), con riferimento all'ad. 152 att. cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica di cui cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in I. 24 novembre 2003, n.
326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”.
Per tali motivi, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di legge, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Parte_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 21/10/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1691/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.ti
RD NZ e RD AR che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
CA LI CO e AD IO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_2
Via G. Matteotti n. 48; resistente OGGETTO: iscrizione elenchi nominativi braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato nell' anno 2017, nel periodo da marzo a luglio, e nell'anno 2019, nel periodo da agosto a dicembre, come operaia agricola alle dipendenze dell'azienda agricola di
RV LD di Careri, ubicata nel Comune di Careri, per 102 giornate in ciascun anno;
dedotto di essere stata impiegata per lavorare in fondi siti in Careri e Bovalino, consistenti in oliveti per oltre 20 ettari e terreni seminativo-arborati, nonché in serre adibite alla coltivazione di frutti pregiati, svolgendo attività di coltivazione, irrigazione, concimazione e raccolta prodotti agricoli e di aver lavorato per otto ore al giorno, sotto le direttive di RV o di suoi incaricati, venendo retribuita con circa
€ 40,00 al giorno;
lamentato che con missive datate 19.12.2022, recapitate alla fine del mese di gennaio 2023, la Direzione Provinciale dell' di Reggio Calabria le CP_2
comunicava il disconoscimento del rapporto lavorativo sopra detto, con conseguente annullamento dell'iscrizione dell'elenco dei braccianti agricoli, senza alcuna motivazione;
allegato di aver proposto i ricorsi amministrativi in data 3.2.2023 e
6.4.2023, rimasti privi di riscontro;
lamentata la violazione dell'art. 21 nonies L.
241/90; concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 102 giornate nell'anno 2017 e per 102 giornate nell'anno 2019, anche alla luce della nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rap-porto lavorativo e di cancellazione dagli ee.aa. assunto dall' nei suoi confron-ti; per l'effetto, voglia condannare l' CP_2 CP_2
in persona del legale rappresentante ad eseguire la relativa iscrizione rispristinando gli elenchi originari. Con ogni conse-guenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente CP_2
l'improponibilità/improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre contenziosi ex art. 443 c.p.c., la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83, nonché chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
A seguito di numerosi rinvii disposti dai giudicanti che hanno preceduto lo scrivente nella trattazione del fascicolo, ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 25.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente è infondata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità del ricorso per non aver la parte ricorrente esperito “rimedi pre contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 c.p.c.”. Non risulta difatti che in tale materia sia prescritto a pena di improcedibilità del ricorso alcun adempimento ulteriore rispetto alla tempestiva impugnazione giudiziale del provvedimento di disconoscimento.
2. È infondata l'eccezione di decadenza avanzata dall'istituto.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che i provvedimenti di cancellazione le sarebbero stati notificati “alla fine del mese di gennaio 2023”. La ricorrente neanche a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall' ha dedotto alcunché di CP_2
specifico in merito alla data effettiva in cui le sarebbero stati notificati i provvedimenti di disconoscimento. È noto che l'onere della prova relativo al rispetto dei termini previsti a pena di decadenza, con conseguente ammissibilità del ricorso, grava sulla ricorrente che, nel caso di specie, non vi ha ottemperato.
In ogni caso, al fine di valutare l'eventuale decadenza della ricorrente dall'azione volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL n.
7/70, deve essere valorizzata la circostanza che i provvedimenti di cancellazione portano numero di protocollo datato 19.12.2022.
Orbene la normativa richiamata dispone che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari
e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_2
19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Nel caso in esame, supponendo per assurdo che i provvedimenti di disconoscimento siano stati notificati alla ricorrente nel giorno stesso della loro formazione, ossia il
19.12.2022, in ogni caso detti provvedimenti sarebbero divenuti definitivi al decorrere dei trenta giorni, ossia in data 18.1.2023, con conseguente maturazione del termine decadenziale in data 18.5.2023, data in ogni caso successiva a quella di deposito del ricorso, intervenuto il 15.5.2023.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
2.1 In primo luogo, è infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 21 nonies l. 241/90 e all'omessa notifica di un avviso di avvio del procedimento.
Difatti il richiamo alla disciplina sul procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, operato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, appare inconferente nella fattispecie oggetto di giudizio.
Oggetto di giudizio è la pretesa della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2019 e, di contro, l'obbligo dell' di CP_2
imporre il rispetto della regola dell'effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Pertanto, la pretesa oggetto di giudizio non è legata ad alcun interesse legittimo né alla discrezionalità amministrativa, in quanto, all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, corrisponde automaticamente il diritto all'iscrizione, senza che vi siano margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione.
Conseguentemente, non trova applicazione nella specie la disciplina invocata da parte ricorrente e contenuta nella legge n. 241/1990, che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (Corte di cassazione, sentenza n. 26230/2019).
2.2 Con riferimento alla rivendicata sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto, giova innanzitutto premettere che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'“impresa in generale”. Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa,
l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass.,
12033/1992, 11178/1996, n. 11502/2000, n 14414/2000).
Nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, inoltre, non appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico.
Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass., S.U., n. 265/1997 e Cass., n. 2654/1978, n. 7269/1986, n.
5649/1990, n. 1884/2000).
Passando al tema dell'onere probatorio, con riferimento all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, in presenza del disconoscimento dello stesso ad opera dell' , CP_2
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13877 del 2 agosto 2012, ha rilevato “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nella fattispecie in esame, a causa della mancanza di iscrizione per gli anni 2017 e
2019, conseguente alla cancellazione dagli elenchi nominativi, incombe sulla lavoratrice l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per i medesimi anni.
Il ricorso, tuttavia, appare gravemente carente già in punto di allegazione.
La ricorrente, del tutto genericamente, si limita a dedurre: di aver lavorato nell' anno
2017, nel periodo da marzo a luglio, e nell'anno 2019, nel periodo da agosto a dicembre, alle dipendenze dell'azienda agricola di RV LD per 102 giornate ogni anno;
di aver svolto “attività di coltivazione, irrigazione, concimazione e raccolta prodotti agricoli”; di aver “prestato la propria attività lavorativa per otto ore al giorno, sotto le direttive del sig. RV o di suoi incaricati, venendo retribuita con circa € 40,00 al giorno”. Nulla deduce in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla ricezione di una retribuzione costante, né nulla di specifico in merito alle mansioni concretamente svolte.
Tali gravi carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art.
421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Come già evidenziato, attesa la piena riconducibilità del lavoro subordinato in agricoltura al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, già in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Quanto evidenziato già conduce alla conclusione che l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (prodromica all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per come richiesta nel presente giudizio) appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della ricorrente, non avendo la stessa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parte resistente, d'altronde, a negazione del rapporto di lavoro ha versato in atti i verbali ispettivi da cui si evince che, ad esito dell'esame della documentazione fornita dal datore di lavoro e degli accessi ispettivi presso i campi e i locali dell'azienda, sarebbe emersa una rilevantissima discrepanza tra il fabbisogno di manodopera effettivamente necessario e quello dichiarato e l'antieconomicità dell'attività di impresa, con elementi tali da trarre persino in dubbio l'esistenza di siffatta attività.
Sarebbero inoltre emerse significative incongruenze tra le dichiarazioni rese tanto dal datore, quanto dai lavoratori sentiti circa l'effettivo stato dei luoghi di lavoro nonché circa l'organizzazione dell'attività produttiva e delle lavorazioni.
A fronte di tale complesso quadro, appare dunque che l'unico supporto probatorio in ipotesi atto a consentire alla ricorrente di fornire la prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo sarebbe stata la prova testimoniale.
Sul punto è difatti opportuno precisare che non sono sufficienti a provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro le produzioni documentali della ricorrente consistenti nel solo modello C/2 rilasciato dal centro per l'impiego di Locri.
Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera, così come su altra documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché la documentazione proveniente dall'azienda è funzionale, anzi indispensabile, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000). Tuttavia, l'estrema genericità delle allegazioni in ricorso e il deficit assertivo sopra evidenziato si riflettono irrimediabilmente sui capitoli di prova articolati in ricorso, a tal punto generici da risultare inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione.
In particolare, la ricorrente si è limitata a chiedere di “essere ammessi a provare per testimoni le circostanze di cui ai paragrafi I, II e III della narrativa del ricorso”.
Riflettendo dunque la genericità delle allegazioni operate in ricorso, altrettanto generica risulta la prova testimoniale richiesta che avrebbe dovuto in ipotesi condurre alla prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, c.1,
c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio
(Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo, si determinerebbe un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Ebbene a fronte di quanto esposto appare evidente che la parte ricorrente non abbia minimamente assolto all'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Con riferimento alle spese di lite, relativamente alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta in atti (rispetto alla cui ammissibilità peraltro vi è da evidenziare che la stessa, contrariamente al chiaro dettato normativo e alla lettura fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, è stata inserita nella procura alle liti e non nelle conclusioni del ricorso), si rileva che la stessa non risulta applicabile al presente giudizio, aderendosi sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16676/2020, secondo cui “la disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese e competenze regolata dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non è applicabile alla controversia che la sentenza impugnata ha definito. La ricorrente, infatti, ha esperito un'azione tendente ad accertare il proprio diritto ad essere iscritta nuovamente negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per
l'anno 2006 dal quale era stata cancellata e, quindi, non intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, come richiesto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come formulato dall'art. 42 d.l. n. 269 del 2003 conv. con modif. in I. n. 326 del
2003. 6. Affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento […] la disciplina in parola è, comunque, espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati. Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 25759 del
2008), con riferimento all'ad. 152 att. cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica di cui cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in I. 24 novembre 2003, n.
326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”.
Per tali motivi, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di legge, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Parte_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 21/10/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi