Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 610/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BINACCHI FEDERICA
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GENOVESI FILIPPO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... e chiedono che il Tribunale di Mantova Controparte_1 Parte_1 voglia omologare la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali cambi di residenza.
2. La casa coniugale, di proprietà di , viene assegnata alla Parte_1 CP_2
che vi continuerà ad abitare con i figli, unitamente ai mobili, arredi, corredi
[...]
e pertinenze, nella stessa esistenti, ad eccezione dei beni personali del marito, sino al febbraio 2026; da tale data la ricorrente trasferirà altrove la residenza propria e dei
3. I figli minori e , che avranno la residenza privilegiata presso Per_1 Per_2 l'abitazione materna, saranno affidati congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori, i quali espressamente riconoscono che il regime dell'affidamento condiviso paritetico sia quello che meglio realizza l'interesse e le esigenze dei loro figli, sia sotto il profilo morale e psicologico ed anche materiale, e che consente loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sui figli, con l'impegno ad adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardino, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la scelta dell'indirizzo di studi e dell'istituto scolastico) ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni.
5. ciascun genitore, quando avrà i figli presso di sé, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà su di loro in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
6. i figli passeranno il lunedì ed il martedì con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana successivo ed il mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro genitore, alternandosi settimanalmente i genitori nel godimento dei giorni (a titolo esemplificativo lunedì e martedì con la madre, mercoledì – giovedì e venerdì con il padre – sabato e domenica con la madre e viceversa la settimana successiva). Le parti concordano sin d'ora che, in caso di impegno lavorativo delle stesse, i figli potranno essere accompagnati o recuperati da scuola o da attività sportive nonché trascorrere il tempo necessario a che il genitore collocatario si liberi con i nonni paterni.
7. per quanto riguarda le ferie estive i figli e trascorreranno con ciascun Per_1 Per_2 genitore in via alternata 15 giorni consecutivi oppure frazionati. Entrambi i genitori, entro la fine del mese di aprile di ogni anno, dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie che intenderanno trascorrere con i figli minori, così da raggiungere un accordo sui rispettivi periodi ed evitare sovrapposizioni. Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli nei periodi in cui gli stessi saranno con l'altro genitore. Le spese per le vacanze estive saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli. Il tutto nel rispetto della volontà e necessità dei figli. I genitori si alterneranno annualmente nel trascorrere le vacanze con i figli nei primi quindici giorni o nei successivi quindici giorni del mese di agosto: per l'anno 2025 i primi 15 giorni di agosto verranno trascorsi con i figli dal padre.
8. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i figli il periodo tra il 24 dicembre alle ore 11:00 e il 25 dicembre alle ore 11:00, quando li accompagnerà presso la casa dell'altro genitore, ed il periodo tra il 31 dicembre alle ore 11:00 ed il 6 gennaio alle ore 11:00, mentre l'altro genitore trascorrerà con i minori il periodo tra il 25 dicembre alle ore 11:00 e il 31 dicembre alle ore 11:00, quando la accompagnerà presso la casa dell'altro genitore.
9. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno il periodo tra il Venerdì Santo e la domenica di Pasqua alle ore 19:00 con un genitore ed il periodo tra la domenica di Pasqua alle ore 19:00 al martedì successivo con l'altro genitore.
10. Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli nel periodo di affido degli stessi in via esclusiva.
11. Entrambi i coniugi sosterranno invece, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, come individuate dal Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori del matrimonio adottato presso questo Tribunale, che qui si riporta: Sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente nuovo schema: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.), per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatari, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di €. 500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi genitori lavorano) e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c)
SPESE PER LE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA (PRATICA E TEORIA E TASSE DI
ISCRIZIONE AI RELATIVI ESAMI). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare;
del motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.; in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
12. Il marito, all'atto della sottoscrizione del ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 cpc, ha versato alla moglie l'importo di €. 20.000,00, a saldo dei seguenti beni/lavori, i cui costi sono stati sostenuti dalla Dottoressa a) pagamento CP_1 fornitura e posa di pavimentazione autobloccante esterna eseguiti da pagamento CP_3 rifacimento giardino e realizzazione aiuola a cura della ditta Campana, pagamento armadio su misura acquistato da Margotto.
13. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
14. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
15. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio del passaporto per i figli minori validi per l'espatrio.
16. Spese legali interamente compensate tra le parti. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
POGGIO RUSCO (MN) in data 15/05/2016 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte I, Anno 2016) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POGGIO RUSCO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca