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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18793 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17160/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Silti, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ceccarelli, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.4.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli il 22.6.2005, il Per_1 Per_2
31.10.2008 e il 30.6.2015), e di avere ottenuto il decreto di omologa della Per_3
separazione consensuale in data 9.4.2019, in atti, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso,
l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del resistente per la moglie pari ad euro 100,00 mensili e per i figli pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel ricorso, nonché
l'autorizzazione al rilascio dei passaporti (domanda, poi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, e, dunque, da intendersi rinunciata).
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, deduceva che era pendente presso il Tribunale per i Minorenni un procedimento a tutela dei figli minori ex artt. 330 e 333 c.c. azionato dal P.M., e chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla moglie solo ove dovesse essere ritenuta collocataria dei figli, un assegno di mantenimento per gli stessi a suo carico pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nella memoria difensiva, con corresponsione degli assegni familiari in favore del resistente (domanda, poi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, e, dunque, da intendersi rinunciata).
Il Tribunale per i Minorenni emetteva in via definitiva il decreto del 18.6./8.7.2021 di seguito riportato: “ In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che in sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi in via prevalente presso la madre e con disciplina del diritto di visita del padre,
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, un assegno pari ad euro 900,00 mensili a carico del marito quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi ed un assegno pari ad euro 100,00 mensili a carico del marito per il mantenimento della moglie;
rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto in data 18.6.2021 ha affidato i figli minori delle parti ai Servizi Sociali del X Municipio di Roma confermando il collocamento degli stessi presso la madre e rimettendo ogni ulteriore determinazione al Tribunale ordinario;
ritenuto, allo stato, doversi confermare le condizioni della separazione come attualmente vigenti, preso atto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma sopra indicato, riservando ogni ulteriore determinazione, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, sia con riferimento alle statuizioni di natura economica, all'esito degli ulteriori accertamenti da svolgersi in sede istruttoria;
ritenuto doversi sin da ora, incaricare i Servizi Sociali del X Municipio di Roma, affidatari dei figli minori delle parti, di rimettere entro il 10.1.2022 una relazione sul nucleo familiare, sulle attuali condizioni psico fisiche dei figli minori, sui rapporti fra i genitori e sui rapporti fra i genitori ed i figli minori;
PQM
conferma le condizioni della separazione come attualmente vigenti, preso atto del decreto del Tribunale per
i minorenni sopra indicato, riservando ogni ulteriore determinazione sia con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, sia con riferimento alle statuizioni di natura economica, all'esito degli ulteriori accertamenti da svolgersi in sede istruttoria;
incarica i Servizi Sociali del X Municipio di Roma, affidatari dei figli minori delle parti, di rimettere entro il 10.1.2022 una relazione sul nucleo familiare, sulle attuali condizioni psico fisiche dei figli minori, sui rapporti fra i genitori e sui rapporti fra i genitori ed i figli minori…”.
Con la memoria integrativa il resistente chiedeva, a parziale modifica delle domande già svolte, l'affidamento dei figli in modo condiviso con la madre, il loro collocamento con quest'ultima, il diritto di visita come richiesto dalla ricorrente anche con riguardo alla figlia
(avendo peraltro il P.M. avanzato richiesta di archiviazione circa il reato di abuso Per_3
sessuale sulla detta minore su denuncia della in atti). Parte_1
Il 3.5.2023 perveniva la richiesta relazione da parte dei Servizi Sociali affidatari, i quali davano atto di quanto segue: la collocazione abitativa dei tre figli presso la madre, comunque trovati sereni pur avendo i due ragazzi intrapreso un percorso di psicoterapia e la bambina uno di logopedia, era del tutto adeguata;
il figlio aveva qualche Per_2
difficoltà nel rendimento scolastico;
la madre aveva trovato un lavoro nel settore delle pulizie, seppure saltuario, e avrebbe desiderato una maggiore presenza paterna, allo stato limitata ai finesettimana alternati ed al riaccompagno da karatè del figlio;
il padre Per_2
riferiva di avere un buon rapporto con i due figli e qualche difficoltà affettiva con la figlia
(mostrandosi molto dispiaciuto per questo). I Servizi sollecitavano l'attivazione Per_3
del servizio S.I.S.M.I.F., un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti, oltre ad interventi da parte degli operatori per sopperire alle esigenze economiche del nucleo familiare. All'udienza dell'11.5.2023 venivano sentiti i due ragazzi, i quali dichiaravano quanto segue:
“Mi chiamo e ho 17 anni, il 22 giugno ne compirò 18. Frequento il quarto anno del liceo scienze Per_1
umane, a scuola mi trovo bene, tranne alcuni professori che sono un po' particolari. Nel gruppo classe mi trovo abbastanza bene, anche se ho rapporti stretti soltanto con alcuni miei compagni. Attualmente non pratico alcuno sport, in precedenza ho praticato per otto anni il nuoto. Vivo con mia madre insieme a mio fratello e mia sorella , che è piccola, ha 7 anni. Vado a scuola dalle 8 alle 14, senza contare i Per_3
corsi pomeridiani, per esempio seguo un corso sul tema della dispersione scolastica dalle 14.30 alle 17.30
e il corso del giornalino dalle 15 alle 16 il lunedì. La scuola è vicina alla casa di mia madre, come anche la scuola di mio fratello. Sto sempre con mia madre e vedo mio padre a fine settimana alternati. Il martedì vado dallo psicologo e il mercoledì frequento un corso di teatro. Il venerdì è l'unico giorno in cui mi posso rilassare, mi riposo ed esco con i miei amici. Durante la settimana vedo mio padre solo quando riporta mio fratello a casa dallo sport, però, a parte questo, non lo vedo perché le case dei miei genitori Per_2
sono lontane ed è complicato vederlo, soprattutto è scomodo con i mezzi. Questa organizzazione di vita mi piace, ma mi piacerebbe vedere mio padre più spesso. Frequento mio padre soprattutto durante le festività.
Dopo il liceo vorrei iscrivermi all'università alla facoltà di psicologia oppure vorrei fare qualcosa con la musica, suono da poco il basso infatti”.
“Mi chiamo e ho14 anni. Frequento il primo anno dell'istituto tecnico-industriale. Mi piace Per_2
l'indirizzo che ho scelto, ma i professori spesso ci trattano male e la scuola non è ben tenuta, sembra che stia per crollare. Vivo con mia madre e sto quasi sempre con lei, vedo mio padre a fine settimana alternati.
Pratico come sport il karate il martedì e il giovedì. Ho un buon rapporto con i miei genitori ed anche con mio fratello Invece litigo spesso con mia sorella che è più piccola e spesso mi viene a dare Per_1 Per_3
fastidio, soprattutto quando gioco con il pc. Quando spesso accade, mi dà fastidio che mia madre le dà sempre ragione, mi dice che lei è più piccola e che la devo lasciare stare. La scuola non mi piace molto e, infatti, vorrei fare l'alberghiero, però i miei genitori non vogliono e mi hanno detto che siccome ho iniziato in questa scuola non posso lasciarla e andare in un'altra. Questa organizzazione di vita mi piace, ma se potessi decidere da solo mi piacerebbe, quando finisco la scuola, quando ho un po' più di tempo, non nelle giornate in cui faccio sport, mi piacerebbe andare da mio padre e cenare con lui, ma tutte le volte in cui io glielo dico lui mi dice che non si può fare per ragioni di lavoro. Questa è l'unica cosa che vorrei cambiare, vorrei vedere mio padre più spesso durante la settimana. Le case dei miei genitori sono abbastanza lontane, ma io mi muovo bene con i mezzi e so come andare a casa di mio padre. La scuola è vicina alla casa di mia madre, mentre è abbastanza distante dalla casa di mio padre. Un'altra cosa che mi piacerebbe cambiare è il fatto che mi piacerebbe che i miei genitori mi lasciassero uscire un po' di più, perché loro mi consentono di uscire solo una volta a settimana tra il lunedì e il venerdì e una seconda volta nel fine settimana, però, quando prendo un brutto voto o vado male a scuola, non mi fanno proprio uscire, in alcune occasioni non mi fanno uscire neanche quando vado bene a scuola. Vorrei che i miei genitori mi comprassero un telefono nuovo, perché non l'ho mai cambiato, a differenza di mio fratello che l'ha cambiato già tre volte e a vogliono comprare il tablet nuovo, e il cellulare che ho ora non ha abbastanza Per_3
memoria. Se rimango nella scuola attuale voglio fare il programmatore. Se mi spostassi nell'istituto alberghiero mi piacerebbe diventare un cuoco, sono tifoso della Roma. ”.
In sede di precisazione delle conclusioni la chiedeva anche una diversa somma Parte_1
a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro 500,00 mensili e, da dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, pari ad euro 800,00 mensili, nonché la corresponsione in suo favore dell'assegno unico. In quella medesima sede, il CP_1
chiedeva di poter corrispondere l'assegno di mantenimento al figlio diventato maggiorenne direttamente al medesimo.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto del tutto condivisibile.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Si ritiene, poi, stante il netto miglioramento della situazione familiare, come emerso dalla relazione dei Servizi Sociali, di poter determinare l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, i quali sono invitati, in ogni caso, ad intraprendere senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità, con collocamento dei figli presso la madre, genitore che da sempre vive con loro e non ritenuto inidoneo, vista anche la comune volontà delle parti sul punto nonché dei figli sentiti, e con diritto di visita per il padre come vigente e di cui al verbale di udienza del 28.3.2019, in atti, che si ritiene tutelante per il rapporto tra loro e per la stabilità dei minori.
Ritiene, poi, questo Collegio, visto quanto dedotto e suggerito dai Servizi Sociali, di disporre l'attivazione del servizio S.I.S.M.I.F. con riferimento alla casa paterna per la minore , mentre, anche data l'età del figlio , si ritiene superfluo questo Per_3 Per_2
intervento per il ragazzo.
Può, poi, essere assegnata la casa coniugale alla in quanto collocataria dei figli, Parte_1
immobile sito in Roma, via Punta Salina n. 9.
La domanda svolta dalla circa la corresponsione dell'assegno unico, di cui già Parte_1
alla decisione del G.I. nell'ambito del sub-procedimento n. 1 dove ne veniva dichiarata la inammissibilità (“… rilevato che la corresponsione delle somme dette è disciplinata da specifica disposizione normativa salvo diverso accordo delle parti, dunque nessun provvedimento può assumere questo
Giudice sul punto,
P.Q.M.
dichiara l'istanza inammissibile”), non risulta riproposta nella memoria conclusionale e, dunque, deve intendersi rinunciata.
Non può accogliersi, ancora, la domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente per sé
e deve essere revocato l'assegno vigente con decorrenza dalla data della presente sentenza, in quanto la parte, che ne aveva l'onere, non provvedeva a documentare la propria situazione patrimoniale, omettendo di depositare la documentazione fiscale e bancaria richiesta con ordinanza del G.I. del 13.7.2023 (“documentazione reddituale aggiornata relativa agli ultimi due anni nonché gli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati relativi agli ultimi due anni.”), pur risultando la stessa essere titolare di un conto corrente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, e svolgere attività lavorativa, come da dichiarazione citata e da relazione dei Servizi Sociali.
Nemmeno il adempiva all'ordinanza detta;
comunque, dalla dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio depositata, dal CU 2021, dalle buste paga del 2022 e dal conto corrente dell'anno 2022, in atti, lo stesso risulta svolgere attività lavorativa per una società, con un reddito pari ad euro 1.940,00 netti mensili su 12 mensilità, è proprietario della casa coniugale, di un terreno al 50% sito in san Cesareo e di due immobili pure siti in San
Cesareo (uno al 50% non abitabile e l'altro al 25% libero); inoltre, deduceva di essere onerato del canone di locazione per l'abitazione dove vive pari ad euro 700,00 mensili (si osserva che il contratto di locazione depositato non è completo e non fa alcun riferimento al resistente per la parte depositata), nonchè dei finanziamenti indicati nella dichiarazione citata.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento come vigente per i tre figli (incontestatamente conviventi con la madre e non economicamente autonomi), pari ad euro 900,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al
50% delle spese straordinarie per i tre figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g.5 di ogni mese, con rigetto Parte_1
della istanza di versamento direttamente al figlio maggiorenne in quanto non proveniente dal soggetto legittimato, cioè parte creditrice).
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o rinunciata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Frascati (RM) l'8.5.2004;
[...] CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 29, parte
II, serie A);
- affida i due figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-manda a Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
-assegna la casa coniugale alla Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la con CP_1 Parte_1
decorrenza dalla data della presente sentenza;
-conferma a carico del l'assegno di mantenimento vigente pari ad euro 900,00 CP_1
mensili per i tre figli, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per i tre figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g.5 di ogni mese); Parte_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17160/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Silti, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ceccarelli, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.4.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli il 22.6.2005, il Per_1 Per_2
31.10.2008 e il 30.6.2015), e di avere ottenuto il decreto di omologa della Per_3
separazione consensuale in data 9.4.2019, in atti, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso,
l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del resistente per la moglie pari ad euro 100,00 mensili e per i figli pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel ricorso, nonché
l'autorizzazione al rilascio dei passaporti (domanda, poi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, e, dunque, da intendersi rinunciata).
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, deduceva che era pendente presso il Tribunale per i Minorenni un procedimento a tutela dei figli minori ex artt. 330 e 333 c.c. azionato dal P.M., e chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla moglie solo ove dovesse essere ritenuta collocataria dei figli, un assegno di mantenimento per gli stessi a suo carico pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nella memoria difensiva, con corresponsione degli assegni familiari in favore del resistente (domanda, poi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, e, dunque, da intendersi rinunciata).
Il Tribunale per i Minorenni emetteva in via definitiva il decreto del 18.6./8.7.2021 di seguito riportato: “ In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che in sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi in via prevalente presso la madre e con disciplina del diritto di visita del padre,
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, un assegno pari ad euro 900,00 mensili a carico del marito quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi ed un assegno pari ad euro 100,00 mensili a carico del marito per il mantenimento della moglie;
rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto in data 18.6.2021 ha affidato i figli minori delle parti ai Servizi Sociali del X Municipio di Roma confermando il collocamento degli stessi presso la madre e rimettendo ogni ulteriore determinazione al Tribunale ordinario;
ritenuto, allo stato, doversi confermare le condizioni della separazione come attualmente vigenti, preso atto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma sopra indicato, riservando ogni ulteriore determinazione, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, sia con riferimento alle statuizioni di natura economica, all'esito degli ulteriori accertamenti da svolgersi in sede istruttoria;
ritenuto doversi sin da ora, incaricare i Servizi Sociali del X Municipio di Roma, affidatari dei figli minori delle parti, di rimettere entro il 10.1.2022 una relazione sul nucleo familiare, sulle attuali condizioni psico fisiche dei figli minori, sui rapporti fra i genitori e sui rapporti fra i genitori ed i figli minori;
PQM
conferma le condizioni della separazione come attualmente vigenti, preso atto del decreto del Tribunale per
i minorenni sopra indicato, riservando ogni ulteriore determinazione sia con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, sia con riferimento alle statuizioni di natura economica, all'esito degli ulteriori accertamenti da svolgersi in sede istruttoria;
incarica i Servizi Sociali del X Municipio di Roma, affidatari dei figli minori delle parti, di rimettere entro il 10.1.2022 una relazione sul nucleo familiare, sulle attuali condizioni psico fisiche dei figli minori, sui rapporti fra i genitori e sui rapporti fra i genitori ed i figli minori…”.
Con la memoria integrativa il resistente chiedeva, a parziale modifica delle domande già svolte, l'affidamento dei figli in modo condiviso con la madre, il loro collocamento con quest'ultima, il diritto di visita come richiesto dalla ricorrente anche con riguardo alla figlia
(avendo peraltro il P.M. avanzato richiesta di archiviazione circa il reato di abuso Per_3
sessuale sulla detta minore su denuncia della in atti). Parte_1
Il 3.5.2023 perveniva la richiesta relazione da parte dei Servizi Sociali affidatari, i quali davano atto di quanto segue: la collocazione abitativa dei tre figli presso la madre, comunque trovati sereni pur avendo i due ragazzi intrapreso un percorso di psicoterapia e la bambina uno di logopedia, era del tutto adeguata;
il figlio aveva qualche Per_2
difficoltà nel rendimento scolastico;
la madre aveva trovato un lavoro nel settore delle pulizie, seppure saltuario, e avrebbe desiderato una maggiore presenza paterna, allo stato limitata ai finesettimana alternati ed al riaccompagno da karatè del figlio;
il padre Per_2
riferiva di avere un buon rapporto con i due figli e qualche difficoltà affettiva con la figlia
(mostrandosi molto dispiaciuto per questo). I Servizi sollecitavano l'attivazione Per_3
del servizio S.I.S.M.I.F., un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti, oltre ad interventi da parte degli operatori per sopperire alle esigenze economiche del nucleo familiare. All'udienza dell'11.5.2023 venivano sentiti i due ragazzi, i quali dichiaravano quanto segue:
“Mi chiamo e ho 17 anni, il 22 giugno ne compirò 18. Frequento il quarto anno del liceo scienze Per_1
umane, a scuola mi trovo bene, tranne alcuni professori che sono un po' particolari. Nel gruppo classe mi trovo abbastanza bene, anche se ho rapporti stretti soltanto con alcuni miei compagni. Attualmente non pratico alcuno sport, in precedenza ho praticato per otto anni il nuoto. Vivo con mia madre insieme a mio fratello e mia sorella , che è piccola, ha 7 anni. Vado a scuola dalle 8 alle 14, senza contare i Per_3
corsi pomeridiani, per esempio seguo un corso sul tema della dispersione scolastica dalle 14.30 alle 17.30
e il corso del giornalino dalle 15 alle 16 il lunedì. La scuola è vicina alla casa di mia madre, come anche la scuola di mio fratello. Sto sempre con mia madre e vedo mio padre a fine settimana alternati. Il martedì vado dallo psicologo e il mercoledì frequento un corso di teatro. Il venerdì è l'unico giorno in cui mi posso rilassare, mi riposo ed esco con i miei amici. Durante la settimana vedo mio padre solo quando riporta mio fratello a casa dallo sport, però, a parte questo, non lo vedo perché le case dei miei genitori Per_2
sono lontane ed è complicato vederlo, soprattutto è scomodo con i mezzi. Questa organizzazione di vita mi piace, ma mi piacerebbe vedere mio padre più spesso. Frequento mio padre soprattutto durante le festività.
Dopo il liceo vorrei iscrivermi all'università alla facoltà di psicologia oppure vorrei fare qualcosa con la musica, suono da poco il basso infatti”.
“Mi chiamo e ho14 anni. Frequento il primo anno dell'istituto tecnico-industriale. Mi piace Per_2
l'indirizzo che ho scelto, ma i professori spesso ci trattano male e la scuola non è ben tenuta, sembra che stia per crollare. Vivo con mia madre e sto quasi sempre con lei, vedo mio padre a fine settimana alternati.
Pratico come sport il karate il martedì e il giovedì. Ho un buon rapporto con i miei genitori ed anche con mio fratello Invece litigo spesso con mia sorella che è più piccola e spesso mi viene a dare Per_1 Per_3
fastidio, soprattutto quando gioco con il pc. Quando spesso accade, mi dà fastidio che mia madre le dà sempre ragione, mi dice che lei è più piccola e che la devo lasciare stare. La scuola non mi piace molto e, infatti, vorrei fare l'alberghiero, però i miei genitori non vogliono e mi hanno detto che siccome ho iniziato in questa scuola non posso lasciarla e andare in un'altra. Questa organizzazione di vita mi piace, ma se potessi decidere da solo mi piacerebbe, quando finisco la scuola, quando ho un po' più di tempo, non nelle giornate in cui faccio sport, mi piacerebbe andare da mio padre e cenare con lui, ma tutte le volte in cui io glielo dico lui mi dice che non si può fare per ragioni di lavoro. Questa è l'unica cosa che vorrei cambiare, vorrei vedere mio padre più spesso durante la settimana. Le case dei miei genitori sono abbastanza lontane, ma io mi muovo bene con i mezzi e so come andare a casa di mio padre. La scuola è vicina alla casa di mia madre, mentre è abbastanza distante dalla casa di mio padre. Un'altra cosa che mi piacerebbe cambiare è il fatto che mi piacerebbe che i miei genitori mi lasciassero uscire un po' di più, perché loro mi consentono di uscire solo una volta a settimana tra il lunedì e il venerdì e una seconda volta nel fine settimana, però, quando prendo un brutto voto o vado male a scuola, non mi fanno proprio uscire, in alcune occasioni non mi fanno uscire neanche quando vado bene a scuola. Vorrei che i miei genitori mi comprassero un telefono nuovo, perché non l'ho mai cambiato, a differenza di mio fratello che l'ha cambiato già tre volte e a vogliono comprare il tablet nuovo, e il cellulare che ho ora non ha abbastanza Per_3
memoria. Se rimango nella scuola attuale voglio fare il programmatore. Se mi spostassi nell'istituto alberghiero mi piacerebbe diventare un cuoco, sono tifoso della Roma. ”.
In sede di precisazione delle conclusioni la chiedeva anche una diversa somma Parte_1
a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro 500,00 mensili e, da dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, pari ad euro 800,00 mensili, nonché la corresponsione in suo favore dell'assegno unico. In quella medesima sede, il CP_1
chiedeva di poter corrispondere l'assegno di mantenimento al figlio diventato maggiorenne direttamente al medesimo.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto del tutto condivisibile.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Si ritiene, poi, stante il netto miglioramento della situazione familiare, come emerso dalla relazione dei Servizi Sociali, di poter determinare l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, i quali sono invitati, in ogni caso, ad intraprendere senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità, con collocamento dei figli presso la madre, genitore che da sempre vive con loro e non ritenuto inidoneo, vista anche la comune volontà delle parti sul punto nonché dei figli sentiti, e con diritto di visita per il padre come vigente e di cui al verbale di udienza del 28.3.2019, in atti, che si ritiene tutelante per il rapporto tra loro e per la stabilità dei minori.
Ritiene, poi, questo Collegio, visto quanto dedotto e suggerito dai Servizi Sociali, di disporre l'attivazione del servizio S.I.S.M.I.F. con riferimento alla casa paterna per la minore , mentre, anche data l'età del figlio , si ritiene superfluo questo Per_3 Per_2
intervento per il ragazzo.
Può, poi, essere assegnata la casa coniugale alla in quanto collocataria dei figli, Parte_1
immobile sito in Roma, via Punta Salina n. 9.
La domanda svolta dalla circa la corresponsione dell'assegno unico, di cui già Parte_1
alla decisione del G.I. nell'ambito del sub-procedimento n. 1 dove ne veniva dichiarata la inammissibilità (“… rilevato che la corresponsione delle somme dette è disciplinata da specifica disposizione normativa salvo diverso accordo delle parti, dunque nessun provvedimento può assumere questo
Giudice sul punto,
P.Q.M.
dichiara l'istanza inammissibile”), non risulta riproposta nella memoria conclusionale e, dunque, deve intendersi rinunciata.
Non può accogliersi, ancora, la domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente per sé
e deve essere revocato l'assegno vigente con decorrenza dalla data della presente sentenza, in quanto la parte, che ne aveva l'onere, non provvedeva a documentare la propria situazione patrimoniale, omettendo di depositare la documentazione fiscale e bancaria richiesta con ordinanza del G.I. del 13.7.2023 (“documentazione reddituale aggiornata relativa agli ultimi due anni nonché gli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati relativi agli ultimi due anni.”), pur risultando la stessa essere titolare di un conto corrente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, e svolgere attività lavorativa, come da dichiarazione citata e da relazione dei Servizi Sociali.
Nemmeno il adempiva all'ordinanza detta;
comunque, dalla dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio depositata, dal CU 2021, dalle buste paga del 2022 e dal conto corrente dell'anno 2022, in atti, lo stesso risulta svolgere attività lavorativa per una società, con un reddito pari ad euro 1.940,00 netti mensili su 12 mensilità, è proprietario della casa coniugale, di un terreno al 50% sito in san Cesareo e di due immobili pure siti in San
Cesareo (uno al 50% non abitabile e l'altro al 25% libero); inoltre, deduceva di essere onerato del canone di locazione per l'abitazione dove vive pari ad euro 700,00 mensili (si osserva che il contratto di locazione depositato non è completo e non fa alcun riferimento al resistente per la parte depositata), nonchè dei finanziamenti indicati nella dichiarazione citata.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento come vigente per i tre figli (incontestatamente conviventi con la madre e non economicamente autonomi), pari ad euro 900,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al
50% delle spese straordinarie per i tre figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g.5 di ogni mese, con rigetto Parte_1
della istanza di versamento direttamente al figlio maggiorenne in quanto non proveniente dal soggetto legittimato, cioè parte creditrice).
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o rinunciata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Frascati (RM) l'8.5.2004;
[...] CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 29, parte
II, serie A);
- affida i due figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-manda a Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
-assegna la casa coniugale alla Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la con CP_1 Parte_1
decorrenza dalla data della presente sentenza;
-conferma a carico del l'assegno di mantenimento vigente pari ad euro 900,00 CP_1
mensili per i tre figli, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per i tre figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g.5 di ogni mese); Parte_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi