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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3369 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 31/01/1982
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PD) il 09/10/1986,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti, come da verbale d'udienza del
25/02/2025, chiedono che il Tribunale prenda atto/omologhi con sentenza le seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A”
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti personali, con specifico riferimento alla pronuncia di separazione personale;
2. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “B”
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai loro residui rapporti patrimoniali, con specifico riferimento:
Al trasferimento, da parte della SI.ra in favore del SI. Parte_1
, per il corrispettivo concordato di Euro 25.000,00, già Parte_2
ricevuto dalla parte venditrice, della quota indivisa dell'immobile in comproprietà (al 50% ciascuno) sito appartamento sito in Comune di
Bressanvido, catastalmente identificato come segue:
Catasto Fabbricati
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 31, p.2, scala A,
Cat. A/2, cl. 1, vani 6.5, superficie catastale mq. 116, RC Euro 537,12;
Detto appartamento confina con mappali 666 sub. 32, 666 sub. 2 e muri
2 perimetrali esterni per quattro lati.
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 10, p. T, Cat. C/6,
cl. 2, mq. 19, superficie catastale mq. 19. RC Euro 20,61;
Detto locale garage confina con mappali 666 sub. 11, 666 sub. 3, 666 sub. 28,
666 sub. 9 e la corte comune di cui al mappale 666 sub. 1.
Dette unità immobiliari vengono alienate con i corrispondenti e proporzionali diritti condominiali pari a 86,60/1000 (ottantasei virgola sessanta millesimi)
sulle parti del fabbricato comuni per legge ai sensi dell'art. 1117 s.s. del cc e in particolare:
- Mappale n. 666 sub. 1, Via Alo Moro, quale bene comune non censibile
(cortile);
- Mappale n. 666 sub. 2, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 3,4,10,12,13,29,30,31,32;
- Mappale 666 sub. 3, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 10 e 11: parti comuni meglio raffigurate sull'elaborato planimetrico.
L'allegato B) verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Vicenza.
Verbale Parte A
Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale di Vicenza prenda atto /
omologhi con sentenza la loro separazione personale nei termini concordati,
3 qui riassunti e meglio precisati nel presente allegato A) con riferimento ai loro rapporti personali e nell'allegato B) con riferimento alle questioni patrimoniali strette, id est la cessione immobiliare dalla moglie in favore del marito, al corrispettivo concordato di Euro 25.000,00, dell'immobile sito in Bressanvido,
come catastalmente identificato in atti e nel verbale parte B)
CONCLUSIONI
1) Pronunciarsi la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1
, coniugati con atto in data 8.10.2017, in regime di Parte_2
separazione legale dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato civile le relative annotazioni e trascrizioni. Si dà atto che la SI.ra ha già Parte_1
trasferito la propria residenza.
2) Darsi atto che il SI. si impegna a pagare in via esclusiva le rate Parte_2
del mutuo di cui all'atto pubblico in data 3.08.2017 n. 10733 Rep e n. 6867
Racc. Notaio , contratto da entrambe le parti per l'acquisto della Persona_1
casa familiare;
3) spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse.
Verbale Parte B
Le parti sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'immobile sito in
Bressanvido, acquistato dalle parti il 3.08.2017 con atto n. 10732 Rep. e n.
6866 Racc. a rogito del Notaio dott. di Vicenza, che costituisce Persona_1
la casa familiare, con il presente atto la SI.ra cede e Parte_1
trasferisce al SI. , che accetta, a fronte del corrispettivo di Parte_2
4 Euro 25.000,00 che la parte venditrice SI.ra ha già Parte_1
ricevuto e di cui in questa sede la stessa SI.ra da Parte_1
quietanza di ricezione mediante la sottoscrizione del presente verbale, la propria quota di piena proprietà pari al 50% del cespite, nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e, pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Trattasi di appartamento al piano secondo facente parte del fabbricato condominiale denominato “Residence Aldo Moro”, sito in Bressanvido Via Aldo
Moro n. 45/b così censito nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 31, p.2, scala A,
Cat. A/2, cl. 1, vani 6.5, superficie catastale mq. 116, RC Euro 537,12;
Detto appartamento confina con mappali 666 sub. 32, 666 sub. 2 e muri perimetrali esterni per quattro lati.
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 10, p. T, Cat. C/6,
cl. 2, mq. 19, superficie catastale mq. 19. RC Euro 20,61;
Detto locale garage confina con mappali 666 sub. 11, 666 sub. 3, 666 sub. 28,
666 sub. 9 e la corte comune di cui al mappale 666 sub. 1.
Dette unità immobiliari vengono alienate con i corrispondenti e proporzionali diritti condominiali pari a 86,60/1000 (ottantasei virgola sessanta millesimi)
5 sulle parti del fabbricato comuni per legge ai sensi dell'art. 1117 s.s. del cc e in particolare:
- Mappale n. 666 sub. 1, Via Alo Moro, quale bene comune non censibile
(cortile);
- Mappale n. 666 sub. 2, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 3,4,10,12,13,29,30,31,32;
- Mappale 666 sub. 3, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 10 e 11: parti comuni meglio raffigurate sull'elaborato planimetrico.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto pubblico di compravendita del 3.08.2017 (atto n. 10732 Rep. e n. 6866 Racc. a rogito del
Notaio dott. di Vicenza. Persona_1
TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza della concessione edilizia n. 137/94 rilasciata dalle competenti autorità
del Comune di Bressanvido in data 28.09.1994 n. 5573 di Prot.
Successivamente, sono stati rilasciati:
- concessione edilizia del 17.11.1995 n. 6226 di Prot. e 109/95 di pratica
Edilizia, quale variante alla concessione originaria;
- concessione edilizia del 23.05.1996 n. 2975 per cambio di uso senza opere, non riguardante le unità immobiliari oggetto del presente atto;
- certificato di abitabilità parziale del 7.02.1997 Prot. 6978/96,
6 concernente le unità immobiliari in oggetto, unitamente ad altre, tra le quali le parti comuni.
Dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i.,
le Parti dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI
PRODOTTI DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
7 ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e dà atto che sussiste l'ipoteca volontaria in data 7.08.2017 ai n. 16555 RG e n. 2723 RP
iscritta a garanzia del contratto di mutuo di cui all'atto pubblico in data
3.08.2017 n. 10733 Rep. e n. 6867 Racc.
Il possesso con il diritto ai frutti passerà alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, già corrisposto da parte acquirente con due bonifici, uno di
Euro 5.000,00 in data 29.07.2024 ed uno di Euro 20.000,00 in data
22.01.2025.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 25.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e
8 che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando già parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
È pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987
così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II.,
contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
9 Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di divorzio.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato
B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano il proprio difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della
10 presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Bressanvido;
b) di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo
Comune;
c) il SI. dichiara di non essere titolare, neppure per quote, Parte_2
anche in regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131 Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge
168/82, art. 2 D.L. 12/85 convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge
415/91, art. 5 commi 2 e 3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92, art. 2 commi
2 e 3 D.L. 348/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L.
455/92, art. 1 comma 2 D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L.
155/93 convertito con Legge n. 243/93;
d) la SI.ra dichiara di essere altresì proprietaria dell'unità Parte_1
immobiliare, sita in Vicenza, Borgo Scroffa n. 97, catastalmente identificata al
Foglio 81, particella 64 sub. 32, A/4, Classe 06, consistenza vani 3,5, Rendita
Euro 177,14;
11 e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota.
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude esprimendo il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bressanvido (VI) in data
08/10/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire
12 conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 25/02/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Bressanvido (VI) in data Parte_2
08/10/2017 con atto trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2017, alle
13 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bressanvido (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3369 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 31/01/1982
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PD) il 09/10/1986,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti, come da verbale d'udienza del
25/02/2025, chiedono che il Tribunale prenda atto/omologhi con sentenza le seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A”
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti personali, con specifico riferimento alla pronuncia di separazione personale;
2. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “B”
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai loro residui rapporti patrimoniali, con specifico riferimento:
Al trasferimento, da parte della SI.ra in favore del SI. Parte_1
, per il corrispettivo concordato di Euro 25.000,00, già Parte_2
ricevuto dalla parte venditrice, della quota indivisa dell'immobile in comproprietà (al 50% ciascuno) sito appartamento sito in Comune di
Bressanvido, catastalmente identificato come segue:
Catasto Fabbricati
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 31, p.2, scala A,
Cat. A/2, cl. 1, vani 6.5, superficie catastale mq. 116, RC Euro 537,12;
Detto appartamento confina con mappali 666 sub. 32, 666 sub. 2 e muri
2 perimetrali esterni per quattro lati.
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 10, p. T, Cat. C/6,
cl. 2, mq. 19, superficie catastale mq. 19. RC Euro 20,61;
Detto locale garage confina con mappali 666 sub. 11, 666 sub. 3, 666 sub. 28,
666 sub. 9 e la corte comune di cui al mappale 666 sub. 1.
Dette unità immobiliari vengono alienate con i corrispondenti e proporzionali diritti condominiali pari a 86,60/1000 (ottantasei virgola sessanta millesimi)
sulle parti del fabbricato comuni per legge ai sensi dell'art. 1117 s.s. del cc e in particolare:
- Mappale n. 666 sub. 1, Via Alo Moro, quale bene comune non censibile
(cortile);
- Mappale n. 666 sub. 2, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 3,4,10,12,13,29,30,31,32;
- Mappale 666 sub. 3, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 10 e 11: parti comuni meglio raffigurate sull'elaborato planimetrico.
L'allegato B) verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Vicenza.
Verbale Parte A
Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale di Vicenza prenda atto /
omologhi con sentenza la loro separazione personale nei termini concordati,
3 qui riassunti e meglio precisati nel presente allegato A) con riferimento ai loro rapporti personali e nell'allegato B) con riferimento alle questioni patrimoniali strette, id est la cessione immobiliare dalla moglie in favore del marito, al corrispettivo concordato di Euro 25.000,00, dell'immobile sito in Bressanvido,
come catastalmente identificato in atti e nel verbale parte B)
CONCLUSIONI
1) Pronunciarsi la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1
, coniugati con atto in data 8.10.2017, in regime di Parte_2
separazione legale dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato civile le relative annotazioni e trascrizioni. Si dà atto che la SI.ra ha già Parte_1
trasferito la propria residenza.
2) Darsi atto che il SI. si impegna a pagare in via esclusiva le rate Parte_2
del mutuo di cui all'atto pubblico in data 3.08.2017 n. 10733 Rep e n. 6867
Racc. Notaio , contratto da entrambe le parti per l'acquisto della Persona_1
casa familiare;
3) spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse.
Verbale Parte B
Le parti sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'immobile sito in
Bressanvido, acquistato dalle parti il 3.08.2017 con atto n. 10732 Rep. e n.
6866 Racc. a rogito del Notaio dott. di Vicenza, che costituisce Persona_1
la casa familiare, con il presente atto la SI.ra cede e Parte_1
trasferisce al SI. , che accetta, a fronte del corrispettivo di Parte_2
4 Euro 25.000,00 che la parte venditrice SI.ra ha già Parte_1
ricevuto e di cui in questa sede la stessa SI.ra da Parte_1
quietanza di ricezione mediante la sottoscrizione del presente verbale, la propria quota di piena proprietà pari al 50% del cespite, nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e, pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Trattasi di appartamento al piano secondo facente parte del fabbricato condominiale denominato “Residence Aldo Moro”, sito in Bressanvido Via Aldo
Moro n. 45/b così censito nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 31, p.2, scala A,
Cat. A/2, cl. 1, vani 6.5, superficie catastale mq. 116, RC Euro 537,12;
Detto appartamento confina con mappali 666 sub. 32, 666 sub. 2 e muri perimetrali esterni per quattro lati.
• Comune di Bressanvido, Foglio 2, Particella 666 sub. 10, p. T, Cat. C/6,
cl. 2, mq. 19, superficie catastale mq. 19. RC Euro 20,61;
Detto locale garage confina con mappali 666 sub. 11, 666 sub. 3, 666 sub. 28,
666 sub. 9 e la corte comune di cui al mappale 666 sub. 1.
Dette unità immobiliari vengono alienate con i corrispondenti e proporzionali diritti condominiali pari a 86,60/1000 (ottantasei virgola sessanta millesimi)
5 sulle parti del fabbricato comuni per legge ai sensi dell'art. 1117 s.s. del cc e in particolare:
- Mappale n. 666 sub. 1, Via Alo Moro, quale bene comune non censibile
(cortile);
- Mappale n. 666 sub. 2, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 3,4,10,12,13,29,30,31,32;
- Mappale 666 sub. 3, Via Aldo Moro, quale bene comune non censibile ai subalterni 10 e 11: parti comuni meglio raffigurate sull'elaborato planimetrico.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto pubblico di compravendita del 3.08.2017 (atto n. 10732 Rep. e n. 6866 Racc. a rogito del
Notaio dott. di Vicenza. Persona_1
TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza della concessione edilizia n. 137/94 rilasciata dalle competenti autorità
del Comune di Bressanvido in data 28.09.1994 n. 5573 di Prot.
Successivamente, sono stati rilasciati:
- concessione edilizia del 17.11.1995 n. 6226 di Prot. e 109/95 di pratica
Edilizia, quale variante alla concessione originaria;
- concessione edilizia del 23.05.1996 n. 2975 per cambio di uso senza opere, non riguardante le unità immobiliari oggetto del presente atto;
- certificato di abitabilità parziale del 7.02.1997 Prot. 6978/96,
6 concernente le unità immobiliari in oggetto, unitamente ad altre, tra le quali le parti comuni.
Dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i.,
le Parti dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI
PRODOTTI DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
7 ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e dà atto che sussiste l'ipoteca volontaria in data 7.08.2017 ai n. 16555 RG e n. 2723 RP
iscritta a garanzia del contratto di mutuo di cui all'atto pubblico in data
3.08.2017 n. 10733 Rep. e n. 6867 Racc.
Il possesso con il diritto ai frutti passerà alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, già corrisposto da parte acquirente con due bonifici, uno di
Euro 5.000,00 in data 29.07.2024 ed uno di Euro 20.000,00 in data
22.01.2025.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 25.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e
8 che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando già parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
È pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987
così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II.,
contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
9 Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di divorzio.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato
B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano il proprio difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della
10 presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Bressanvido;
b) di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo
Comune;
c) il SI. dichiara di non essere titolare, neppure per quote, Parte_2
anche in regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131 Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge
168/82, art. 2 D.L. 12/85 convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge
415/91, art. 5 commi 2 e 3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92, art. 2 commi
2 e 3 D.L. 348/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L.
455/92, art. 1 comma 2 D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L.
155/93 convertito con Legge n. 243/93;
d) la SI.ra dichiara di essere altresì proprietaria dell'unità Parte_1
immobiliare, sita in Vicenza, Borgo Scroffa n. 97, catastalmente identificata al
Foglio 81, particella 64 sub. 32, A/4, Classe 06, consistenza vani 3,5, Rendita
Euro 177,14;
11 e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota.
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude esprimendo il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bressanvido (VI) in data
08/10/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire
12 conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 25/02/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Bressanvido (VI) in data Parte_2
08/10/2017 con atto trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2017, alle
13 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bressanvido (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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