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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1029/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.158/2023”
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Santochirico (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1 virtù di delibera G.M. 42/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
), domiciliato elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Potenza Largo Pignatari 3 c/o avv. Antonio Pafundi ( ) da CodiceFiscale_3 cui é rappresentata e difesa per mandato in atti;
–APPELLATA–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 26/6/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 158 resa in data 4/4/2023 dal Giudice Parte_1 di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione proposta da , an- Controparte_1 nullando il verbale di contestazione n.T11414/2022, redatto dalla Polizia Municipale di
, per avere il veicolo tg. 2Y (di proprietà dell'opponente) circolato il Pt_1
1 7/9/2022 sulla SS 407 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142
C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base ad un orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatura non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo utilizzato fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il riget- to dell'opposizione con vittoria di spese legali.
nel costituirsi ha dedotto che la funzionalità del dispositivo utilizza- Controparte_1 to per il rilevamento della velocità non fosse provata per mancata taratura periodica, ra- gion per cui ha chiesto il rigetto del gravame con il favore degli oneri legali in favore del procuratore, antistatario.
L'appello è infondato, pur per motivazioni diverse da quelle addotte dall'appellato.
Va premesso che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di nume- rosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 com- ma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, sicché la sola approvazione sarebbe sufficiente a garantire il rilevamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo- logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di
2 un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve- locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che“quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2 luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi- spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S. e tanto indipendentemente dal- la periodica e pur necessaria taratura dell'apparecchio.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privile- giata, essendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione
3 del pubblico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato uti- lizzato.
È stata, altresì, esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero affer- mare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su ap- proccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministra- tivo. Ed anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma VI C.d.S. (approvazione o omologazione), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione auto- matica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione
(sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale
(cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
Sotto questo profilo, l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata dall'appellante, a norma dell'art. 363 bis c.p.c., non può essere accolta, avendo i giudici di legittimità con ormai plurime pronunce stabilito sulla base di interpretazione sistematica, la necessità anche della omologazione dei dispositivi di controllo della velocità e non potendo condividersi l'assunto per il quale l'art.4 D.L.121/2002 costituisca lex specialis rispetto alla normati- va codicistica, né norma posteriore rispetto all'art. 142 C.d.S., come modificato dall'art.25 legge n.120/2010.
Tali argomentazioni si reputa di condividere con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto del ricorso proposto dal avverso Parte_1
l'annullamento del verbale di contestazione n. T11414/2022, redatto dalla Polizia Loca- le il 9/11/2022.
In ragione del mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità, si reputa sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del
4 presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 27/6/2023 avverso la sentenza n.158 resa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Matera il 4/4/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Matera, il 26/6/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
5
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1029/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.158/2023”
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Santochirico (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1 virtù di delibera G.M. 42/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
), domiciliato elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Potenza Largo Pignatari 3 c/o avv. Antonio Pafundi ( ) da CodiceFiscale_3 cui é rappresentata e difesa per mandato in atti;
–APPELLATA–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 26/6/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 158 resa in data 4/4/2023 dal Giudice Parte_1 di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione proposta da , an- Controparte_1 nullando il verbale di contestazione n.T11414/2022, redatto dalla Polizia Municipale di
, per avere il veicolo tg. 2Y (di proprietà dell'opponente) circolato il Pt_1
1 7/9/2022 sulla SS 407 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142
C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base ad un orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatura non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo utilizzato fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il riget- to dell'opposizione con vittoria di spese legali.
nel costituirsi ha dedotto che la funzionalità del dispositivo utilizza- Controparte_1 to per il rilevamento della velocità non fosse provata per mancata taratura periodica, ra- gion per cui ha chiesto il rigetto del gravame con il favore degli oneri legali in favore del procuratore, antistatario.
L'appello è infondato, pur per motivazioni diverse da quelle addotte dall'appellato.
Va premesso che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di nume- rosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 com- ma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, sicché la sola approvazione sarebbe sufficiente a garantire il rilevamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo- logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di
2 un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve- locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che“quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2 luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi- spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S. e tanto indipendentemente dal- la periodica e pur necessaria taratura dell'apparecchio.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privile- giata, essendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione
3 del pubblico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato uti- lizzato.
È stata, altresì, esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero affer- mare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su ap- proccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministra- tivo. Ed anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma VI C.d.S. (approvazione o omologazione), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione auto- matica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione
(sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale
(cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
Sotto questo profilo, l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata dall'appellante, a norma dell'art. 363 bis c.p.c., non può essere accolta, avendo i giudici di legittimità con ormai plurime pronunce stabilito sulla base di interpretazione sistematica, la necessità anche della omologazione dei dispositivi di controllo della velocità e non potendo condividersi l'assunto per il quale l'art.4 D.L.121/2002 costituisca lex specialis rispetto alla normati- va codicistica, né norma posteriore rispetto all'art. 142 C.d.S., come modificato dall'art.25 legge n.120/2010.
Tali argomentazioni si reputa di condividere con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto del ricorso proposto dal avverso Parte_1
l'annullamento del verbale di contestazione n. T11414/2022, redatto dalla Polizia Loca- le il 9/11/2022.
In ragione del mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità, si reputa sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del
4 presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 27/6/2023 avverso la sentenza n.158 resa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Matera il 4/4/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Matera, il 26/6/2025.
Il Giudice
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